sabato 20 febbraio 2016

Il Verbale blindato a prova di impugnazione: NOMINA DEL PRESIDENTE e DEL SEGRETARIO


La nomina del Presidente e del Segretario

Tali figure svolgono funzioni diverse, di grande importanza al fine del buon svolgimento dell’assemblea. L'art. 1136 c.c. come riformato, però, non fa più menzione del Presidente e nemmeno il nuovo art. 67 disp. att. c.c. (allorquando in passato lo stesso era chiamato a risolvere il conflitto tra i comproprietari della medesima unità immobiliare che non si accordavano su chi dovesse rappresentarli in assemblea). Alla luce di ciò, qualche commentatore sostiene che tale figura sarebbe venuta meno e non vada più nominata. A parere, invece, della maggior parte della dottrina il Presidente è “sopravvissuto” alla Legge n.220/2012 e dunque va sempre nominato dai condomini intervenuti alla riunione (a maggioranza semplice degli stessi e cioè in base al dato numerico ed a prescindere dai millesimi, oppure per appello nominale etc.). Appare difficile pensare che tale figura non sia più necessaria dal momento che spetta al presidente verificare ed attestare la regolarità della convocazione (ad es. controllare che tutti gli aventi diritto siano stati convocati, che siano stati rispettati i termini e le forme di comunicazione dell’avviso di convocazione etc.), la regolarità delle deleghe rilasciate ai presenti, la sussistenza del quorum costitutivo (dichiarando la valida costituzione dell’assemblea) e di quelli deliberativi, supervisionare la discussione dei vari argomenti, disciplinando il dibattito ed intervenendo, quando necessario, per moderare i toni sino a sospendere la riunione, nonché per determinare “i tempi” di ciascun intervento. Ciò non vuol dire che il presidente possa impedire ai condomini di esprimere nel corso del dibattito la loro opinione, ma può sollecitare la conclusione degli interventi dei singoli partecipanti che siano troppo lunghi o esulino dall’oggetto della riunione (sulla durata degli interventi cfr. Cass. Civ. 13/11/2009 n. 24132). Nel caso, poi, in cui nell’avviso di convocazione siano state indicate le ulteriori date ed ore dell’eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi, è sempre compito del presidente decidere che, data l’ora, alcuni argomenti rimasti da trattare vengano affrontati nella riunione consecutiva già fissata (Cfr. art. 66 ultimo comma disp. att. c.c.). Egli dunque è il “garante” del regolare svolgimento dell’assemblea e dovrà preoccuparsi che vengano osservate, non solo le norme di legge, ma anche quelle contenute nell’eventuale regolamento di condominio che disciplinino lo svolgimento dell'assemblea. Il regolamento può ad esempio introdurre dei limiti numerici alla possibilità di conferire deleghe alla stessa persona o limitare il potere di rappresentanza a determinate persone (ad es. parenti o altro condomino). Il Supremo Collegio ha ritenuto valide simili clausole del regolamento purché non contrastino con il diritto inderogabile del condomino di farsi rappresentare in assemblea (Artt. 67 e 72 disp.att.c.c.), ma si limitino a disciplinare le concrete modalità di esercizio di tale diritto (Cass civ. 11/08/1982 n. 4530). Bisogna comunque porre attenzione e valutare in concreto la legittimità delle singole clausole regolamentari, escludendo quelle che introducano gravi ed ingiustificate restrizioni all’esercizio del diritto, comprimendolo eccessivamente. Si potrebbe, infatti, verificare che la clausola del regolamento sia troppo “stringente”, impedendo di fatto al condomino la possibilità di farsi rappresentare qualora ad esempio preveda la possibilità di delegare il solo coniuge o un fratello. E di tutta evidenza, infatti, che in tali ipotesi il condomino che sia celibe e figlio unico si vedrebbe negato il diritto in esame. Una simile clausola sarebbe, pertanto, nulla, ponendosi in contrasto con una norma inderogabile, quale, appunto, è l’art. 67 disp. att. c.c. 

Il segretario può essere nominato dai condomini presenti o indicato dallo stesso presidente, che lo chiama a coadiuvarlo in quella assemblea. Tali soggetti svolgono due funzioni diverse poiché il Presidente, dopo aver effettuato le necessarie verifiche preliminari sulla validità della convocazione e della costituzione dell’assemblea, sostanzialmente “dirige” la riunione, mentre il segretario svolge una funzione meramente materiale, avendo il compito di redigere il verbale, sotto il controllo e/o dettatura dello stesso presidente. Di solito, per praticità, tale ruolo è ricoperto dall'amministratore; salvo ovviamente che vi sia una norma del regolamento condominiale che lo vieti.



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