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venerdì 8 aprile 2016

Anche il condomino presente in assemblea, se lo richiede, ha diritto ad ottenere dall'amministratore copia del verbale

Tribunale di Roma, sez. V, Dr. Tedeschi, 16.1.2013, n. 918

Successivamente ad una adunanza condominiale cui aveva regolarmente presenziato, un condomino rivolge richiesta all'amministratrice di ottenere copia del relativo verbale. 

L'amministratrice non ottemperava a tale richiesta assumendo che avendo il richiedente regolarmente presenziato alla seduta assembleare non poteva ravvisarsi in capo al medesimo diritto alcuno all'invio del relativo verbale.

Il condomino rivolgeva l'identica domanda avanti il Tribunale, aggiungendo, per effetto dell'asserito illecito, un'istanza di risarcimento danni di €. 5.000,00.

Del medesimo tenore originario, le tesi difensive del condominio volte al rigetto della domanda.

La domanda principale veniva accolta dal Tribunale, statuendo preliminarmente che "deve, invero, ritenersi diritto di ciascun componente la collettività condominiale l'esame ed il rilascio, a proprie spese, della documentazione che afferisce al governo del condominio, poiché trattasi di gestione che l'amministratore preposto, quale mandatario dei condomini, espleta nel loro interesse ed ai quali tutti deve rendere conto del proprio operato giusta previsione dell'art. 1713, comma 1, c.c.". e più precisamente nel caso in indagine che "deve escludersi che la pretesa di parte attrice troverebbe ragione ostativa nella circostanza relativa alla presenza alla relativa seduta atteso che "laddove non supportato da valide motivazioni inerenti alla eventuale negativa sua incidenza sulla corretta gestione ovvero alla sua onerosità per il condominio" il diniego di fornire la copia del verbale assembleare deve ritenersi illegittimo "poiché in violazione delle rilevate prerogative conoscitive aventi fondamento normativo nel richiamato articolo 1713, comma 1, c.c.".
Quanto all'importo richiesto dal condomino a ristoro dei danni subiti, la domanda non veniva accolta per il solo fatto che alcuna precisa dimostrazione di nocumento era stata fornita.
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sabato 20 febbraio 2016

Il Verbale blindato a prova di impugnazione: PRIMA O SECONDA CONVOCAZIONE


Se ci si riunisce in prima o in seconda convocazione

Se l’assemblea in prima convocazione va deserta o non si raggiunge il quorum costitutivo, il verbale va redatto ugualmente. Diversamente, come innanzi anticipato, tale omissione costituisce la violazione dell’obbligo di regolare tenuta del registro dei verbali di assemblee che grava sull'amministratore ai sensi dell’art. 1130 n. 7 c.c. e che può dar luogo alla revoca dello stesso, integrando una “grave irregolarità”, espressamente menzionata dall'art. 1129, comma 12 n. 7, c.c.. Si ricorda che in tale ipotesi anche un solo condomino può ricorrere all'Autorità Giudiziaria per ottenere la revoca dell’Amministratore, senza necessità di preventiva convocazione dell'assemblea sull'argomento.



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Il Verbale blindato a prova di impugnazione: ORDINE DEL GIORNO


L'Ordine del Giorno

Indicato nell'avviso di convocazione va riportato anche nel verbale. Ovviamente vi deve essere coincidenza e solo gli argomenti espressamente indicati nell'avviso di convocazione possono essere oggetto di discussione e deliberazione da parte dell’assemblea. Come è noto “varie ed eventuali” è solo l’occasione per l'amministratore e/o i condomini per dare comunicazioni o sollevare questioni da porre all'ordine del giorno di una prossima assemblea, ma mai può essere oggetto di delibera. Unica eccezione e data dall'ipotesi che tutti i partecipanti al condominio siano presenti alla riunione ed accettino di deliberare in merito ad un argomento non inserito nell'ordine del giorno. Diversamente, la delibera è annullabile da parte degli assenti o di coloro che abbiano fatto verbalizzare la propria contrarietà a discutere (e quindi deliberare) detto nuovo argomento. Il condomino presente, che, invece, abbia accettato la discussione e la votazione di argomenti che non sono all'ordine del giorno, non può, poi, impugnare la relativa decisione, eccependo tale vizio (Cass. 24456/2009). L’ordine del giorno deve indicare chiaramente, nei termini essenziali, l’argomento oggetto di trattazione, in modo che tutti gli aventi diritto possano prepararsi all'assemblea e decidere se parteciparvi o meno o se delegare qualcuno in loro vece, ma ciò non significa che esso debba prevedere anticipatamente tutti i possibili sviluppi della discussione ed il risultato dei singoli punti da trattare.



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Il Verbale blindato a prova di impugnazione: ELENCO DEI CONDOMINI e DEI RELATIVI MILLESIMI


L’elenco dei condomini presenti (personalmente o per delega) ed i relativi millesimi

Tale elemento è indispensabile per verificare se sia stato raggiunto il quorum costitutivo previsto dall’art. 1136 c.c. per l'assemblea in prima o in seconda convocazione e dunque per accertare se possa o meno aprirsi la discussione sui vari argomenti posti all’ordine del giorno. Per ciò che concerne la regolarità delle deleghe, ora è ammessa unicamente la delega scritta che deve essere consegnata all'inizio della riunione, al momento, appunto, della verifica delle presenze ed allegata al verbale. Spetta, poi, al presidente tener conto di eventuali norme del regolamento di condominio che limitino il numero di deleghe da poter conferire alla stessa persona o indichino i soggetti che sia possibile delegare (ad esempio solo altri condomini, escludendo terzi estranei al condominio). L’art. 67 disp. att. c.c., come riformato dalla legge n. 220/2012, inoltre, ha limitato il numero di deleghe di cui ciascun soggetto può essere portatore in assemblea qualora i partecipanti al condominio siano in numero superiore a venti. II nuovo art. 67 disp. att. c.c. dispone, infatti, che in tale ipotesi il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini ed un quinto del valore millesimale dello stabile (cioè il 20% del numero delle teste e dei millesimi). 

Il nuovo 4° comma dell’art. 67 disp. att. c.c ha introdotto, inoltre, il divieto assoluto di delegare l’amministratore per qualsiasi assemblea, indipendentemente dagli argomenti posti all’ordine del giorno, risolvendo, cosi, in radice il problema del conflitto di interessi dello stesso. Strettamente connessa alla verifica delle presenze e la questione dell'individuazione dei soggetti legittimati a partecipare all'assemblea allorquando un’unità immobiliare sia gravata da usufrutto o concessa in locazione. Se prima della riforma potevano sussistere dubbi sulla convocazione e partecipazione di tali soggetti all'assemblea condominiale, ora non più. L'art. 1136 c.c. al comma 6, come modificato dalla legge n. 220/20.12, precisa che “L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto (e non più tutti i condomini) sono stati regolarmente convocati”. Concetto questo che viene ribadito anche dal nuovo art. 66 disp. att. c.c. ove si statuisce che: “in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare e annullabile ai sensi dell’art. 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perchè non ritualmente convocati”. 

L'art. 67, Comma 6, disp. att. c.c. statuisce che l’usufruttuario esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione ed al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. In tali ipotesi, pertanto, è l’usufruttuario che ha diritto di intervenire, discutere e votare (nonché di impugnare l’eventuale delibera invalida), non il condomino-nudo proprietario. Se quest’ultimo si presenta alla riunione potrà discutere e votare detti argomenti solo se munito di delega scritta dell'usufruttuario. Lo stesso dicasi nel caso inverso: ad esempio se oggetto della delibera sia un intervento di manutenzione straordinaria, l’usufruttuario potrà sostituire nella discussione e votazione il condominio-nudo proprietario solo se regolarmente delegato da quest’ultimo. 

Unica ipotesi in cui l’usufruttuario vota in luogo del nudo proprietario è prevista dal successivo comma dell’art. 67 disp.att.c.c., ma tale “deroga” opera solo nei casi di legge tassativamente ivi richiamati (art. 1006, art. 985 e 986 c.c.). L’usufruttuario, dunque, in difetto di delega regolarmente conferita, non può essere sostituito dal nudo proprietario nelle decisioni riguardanti le spese o gli interventi che la legge pone nella sua esclusiva competenza e viceversa. Ognuno di loro è, infatti, titolare di un autonomo e diverso diritto che li legittima in certi casi a partecipare anche contestualmente alla medesima assemblea e ad esprimere la propria volontà non già in sostituzione l’una dell'altro, bensì in assoluta autonomia e su materie diverse. Neppure è data facoltà all’assemblea (o al regolamento di condominio) di introdurre deroghe ai criteri di imputazione e di ripartizione che la legge ha fissato per tali due distinti soggetti: le spese a carico dell’usufruttuario devono essere solo da lui deliberate. Ricordiamo a riguardo che l'art. 67 disp. att. c.c. è norma inderogabile. 

In caso vi siano più comproprietari della medesima unità immobiliare essi hanno diritto ad un solo rappresentante in assemblea. La delega non è frazionabile, poiché la qualità di condomino, intesa come “testa”, è unica ed indivisibile. 

Qualora più comproprietari della stessa unità immobiliare si presentino alla riunione, senza aver raggiunto l’accordo su chi debba rappresentarli, ora non spetta più al presidente risolvere il problema, estraendo a sorte tra gli stessi il nominativo del rappresentante. Il nuovo articolo 67 disp. att. c.c. prevede, infatti, che siano i comproprietari a designare detto rappresentante, decidendo a maggioranza di quote secondo l’art. 1106 c.c. Tale richiamo, però, implica anche che, qualora i comproprietari non raggiungano detta maggioranza e/o non si accordino in altro modo, non resterà loro che rivolgersi all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 1105 c.c., cui rinvia il suddetto art. 1106 c.c.. Va da sé che, in tale ultima evenienza, non sarà possibile considerare presente alcuno dei suddetti comproprietari in assemblea. Situazione diversa ovviamente si profila se alla riunione partecipi un solo comproprietario o si presenti un soggetto terzo con la delega di uno solo dei comproprietari. ln tale ipotesi non sorge alcun problema di verificare la volontà degli altri comproprietari sulla scelta del rappresentante e sarà rappresentata l'intera proprietà per i complessivi millesimi. 

Nell'ipotesi dei c.d. “multiproprietari”, dal punto di vista dei quorum dovranno essere considerati come i comproprietari. Gli stessi, perciò, avranno diritto ad un solo rappresentante in assemblea, designato a norma dell'art. 1106 c.c.



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Il Verbale blindato a prova di impugnazione: NOMINA DEL PRESIDENTE e DEL SEGRETARIO


La nomina del Presidente e del Segretario

Tali figure svolgono funzioni diverse, di grande importanza al fine del buon svolgimento dell’assemblea. L'art. 1136 c.c. come riformato, però, non fa più menzione del Presidente e nemmeno il nuovo art. 67 disp. att. c.c. (allorquando in passato lo stesso era chiamato a risolvere il conflitto tra i comproprietari della medesima unità immobiliare che non si accordavano su chi dovesse rappresentarli in assemblea). Alla luce di ciò, qualche commentatore sostiene che tale figura sarebbe venuta meno e non vada più nominata. A parere, invece, della maggior parte della dottrina il Presidente è “sopravvissuto” alla Legge n.220/2012 e dunque va sempre nominato dai condomini intervenuti alla riunione (a maggioranza semplice degli stessi e cioè in base al dato numerico ed a prescindere dai millesimi, oppure per appello nominale etc.). Appare difficile pensare che tale figura non sia più necessaria dal momento che spetta al presidente verificare ed attestare la regolarità della convocazione (ad es. controllare che tutti gli aventi diritto siano stati convocati, che siano stati rispettati i termini e le forme di comunicazione dell’avviso di convocazione etc.), la regolarità delle deleghe rilasciate ai presenti, la sussistenza del quorum costitutivo (dichiarando la valida costituzione dell’assemblea) e di quelli deliberativi, supervisionare la discussione dei vari argomenti, disciplinando il dibattito ed intervenendo, quando necessario, per moderare i toni sino a sospendere la riunione, nonché per determinare “i tempi” di ciascun intervento. Ciò non vuol dire che il presidente possa impedire ai condomini di esprimere nel corso del dibattito la loro opinione, ma può sollecitare la conclusione degli interventi dei singoli partecipanti che siano troppo lunghi o esulino dall’oggetto della riunione (sulla durata degli interventi cfr. Cass. Civ. 13/11/2009 n. 24132). Nel caso, poi, in cui nell’avviso di convocazione siano state indicate le ulteriori date ed ore dell’eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi, è sempre compito del presidente decidere che, data l’ora, alcuni argomenti rimasti da trattare vengano affrontati nella riunione consecutiva già fissata (Cfr. art. 66 ultimo comma disp. att. c.c.). Egli dunque è il “garante” del regolare svolgimento dell’assemblea e dovrà preoccuparsi che vengano osservate, non solo le norme di legge, ma anche quelle contenute nell’eventuale regolamento di condominio che disciplinino lo svolgimento dell'assemblea. Il regolamento può ad esempio introdurre dei limiti numerici alla possibilità di conferire deleghe alla stessa persona o limitare il potere di rappresentanza a determinate persone (ad es. parenti o altro condomino). Il Supremo Collegio ha ritenuto valide simili clausole del regolamento purché non contrastino con il diritto inderogabile del condomino di farsi rappresentare in assemblea (Artt. 67 e 72 disp.att.c.c.), ma si limitino a disciplinare le concrete modalità di esercizio di tale diritto (Cass civ. 11/08/1982 n. 4530). Bisogna comunque porre attenzione e valutare in concreto la legittimità delle singole clausole regolamentari, escludendo quelle che introducano gravi ed ingiustificate restrizioni all’esercizio del diritto, comprimendolo eccessivamente. Si potrebbe, infatti, verificare che la clausola del regolamento sia troppo “stringente”, impedendo di fatto al condomino la possibilità di farsi rappresentare qualora ad esempio preveda la possibilità di delegare il solo coniuge o un fratello. E di tutta evidenza, infatti, che in tali ipotesi il condomino che sia celibe e figlio unico si vedrebbe negato il diritto in esame. Una simile clausola sarebbe, pertanto, nulla, ponendosi in contrasto con una norma inderogabile, quale, appunto, è l’art. 67 disp. att. c.c. 

Il segretario può essere nominato dai condomini presenti o indicato dallo stesso presidente, che lo chiama a coadiuvarlo in quella assemblea. Tali soggetti svolgono due funzioni diverse poiché il Presidente, dopo aver effettuato le necessarie verifiche preliminari sulla validità della convocazione e della costituzione dell’assemblea, sostanzialmente “dirige” la riunione, mentre il segretario svolge una funzione meramente materiale, avendo il compito di redigere il verbale, sotto il controllo e/o dettatura dello stesso presidente. Di solito, per praticità, tale ruolo è ricoperto dall'amministratore; salvo ovviamente che vi sia una norma del regolamento condominiale che lo vieti.



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Il Verbale blindato a prova di impugnazione: PRESIDENTE e SEGRETARIO non vengono nominati-che succede?


Cosa succede nel caso in cui il Presidente o il Segretario non vengano nominati?

La nomina del presidente e del segretario non è prevista espressamente da alcuna norma (tali figure sono state mutuate dalle assemblee delle società di capitali). Giurisprudenza e dottrina maggioritarie hanno, quindi, avuto modo di chiarire che da tale omissione non deriverebbe alcuna ipotesi di invalidità dell'assemblea. La Suprema Corte con la sentenza n. 5709/1987 ha, infatti, ritenuto che “la nomina del presidente e del segretario non è prevista a pena di nullità delle deliberazioni dell’assemblea dei condomini, che è validamente costituita se sussiste la maggioranza prescritta dalla legge”. L’importante, dunque, è che ricorrano le maggioranze di legge per la validità della costituzione e delle deliberazioni e che sia redatto un verbale.



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Il Verbale blindato a prova di impugnazione: DISCUSSIONE


La discussione

Il verbale deve riportare tutte le attività compiute, anche se non siano state adottate deliberazioni. Il già citato art. 1130 n. 7 c.c., inoltre, precisa che in esso devono essere annotate le “brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta”. Ciò significa che il verbale deve contenere un riassunto della discussione e che il condomino non può pretendere che il segretario divenga uno “scrivano sotto dettatura per pagine intere del verbale. Se le dichiarazioni di cui egli chiede la verbalizzazione sono lunghe e desidera che siano riportate fedelmente, sarà onere del condomino medesimo presentarsi con un foglio scritto e chiedere che venga allegato al verbale a costituirne parte integrante, ed ovviamente il segretario ed il presidente non potranno rifiutarsi di acquisirlo. E’ bene allegare al verbale i documenti che vengono esaminati in assemblea o votati (ad es. diffide, preventivi, relazioni tecniche, pareri legali etc). Ad ogni modo, il presidente non può mai impedire ai condomini di esprimere la loro opinione sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno, poiché ciascuno deve poter rendere noto agli altri il motivo per cui intende approvare o meno un determinato argomento. Il dibattito è, infatti, un momento centrale ed importantissimo dell’assemblea perché e in esso che si forma il convincimento della maggioranza che porterà alla formazione della volontà del condominio con l’adozione dell’atto collegiale. Il presidente perciò potrà riassumere gli interventi dei partecipanti alla riunione e disciplinare anche i tempi di ciascun intervento, ma non potrà impedire al condomino la discussione dei punti all'ordine del giorno. Diversamente la delibera sarà annullabile (Cass. 11/05/1984 n. 2893).



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Il Verbale blindato a prova di impugnazione: RISULTATI DELLA VOTAZIONE


I risultati della Votazione


Per ciascuna delibera debbono essere indicati espressamente i nomi dei condomini votanti con la specificazione dei favorevoli, dei dissenzienti e degli astenuti nonché dei corrispondenti millesimi. Ora il legislatore ha chiarito definitivamente che l’astenuto deve essere considerato al pari del dissenziente sia per ciò che concerne il calcolo della maggioranza sia per ciò che concerne la legittimazione ad impugnare la delibera assembleare (cfr. 2° comma art.1137 c.c.). Poter desumere dal verbale le modalità di voto dei vari condomini è fondamentale poiché è strettamente connesso alla verifica della sussistenza o memo delle maggioranze di legge richieste per adottare una determinata decisione ed all'individuazione dei soggetti legittimati a proporre l’impugnativa di cui all'art. 1137 c.c.. La delibera nel cui verbale si ometta l'individuazione dei singoli condomini assenti, assenzienti, dissenzienti ed astenuti o il valore delle rispettive quote è annullabile in quanto è impedito al condomino il controllo sulla sussistenza o memo delle maggioranze richieste dalla legge (Cass. Civ., Sezioni Unite, 07/03/2005 n. 4806). Da tener presente, comunque, che in certi casi soccorre il principio secondo cui “in tema di delibere di assemblee condominiali, non è annullabile la delibera in cui il verbale, ancorché non riporti l’indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l’elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l’indicazione, nominativa, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza (quanti) e quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell’edificio da essi rappresentato, nonché di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall'art.1136 c.c.” (Cass. Civ. 18192/2009).



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Il Verbale blindato a prova di impugnazione: CONDOMINO IN CONFLITTO D'INTERESSE


Nel caso di condomino in posizione di conflitto di interesse

(ad esempio perché ha promosso una causa contro il condominio e l'assemblea debba decidere se resistere o meno a detta domanda), secondo la giurisprudenza e dottrina dominanti questi va convocato alla relativa riunione condominiale, ma poi è opportuno che non partecipi alla votazione e la relativa quota millesimale non andrà considerata ai fini del calcolo delle maggioranze. Si tratta comunque di una valutazione di mera opportunità, la cui scelta è riservata al condomino medesimo, cui, comunque, non può essere impedito di votare, qualora intenda farlo. Nel caso in cui il condomino in conflitto di interessi sia portatore di deleghe anche di altri condomini a rappresentarli in assemblea, la situazione di conflitto che Io riguarda non è estensibile aprioristicamente al rappresentato, ma soltanto allorché si accerti, in concreto, che il delegante, nel conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse -non personale, ma quale componente della collettività- e Io abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato (Cass. Civ. n. 10683 del 22/07/2002; Cass. Civ. n. 22234 del 25/11/2004, Cass. Civ. n. 18192 del 10/08/2009).

Altra evenienza che spesso si verifica è quella del condomino che si allontana dall'adunanza, dichiarando che, per quello che lo riguarda, voterà gli argomenti rimasti da trattare secondo quello che sarà l’intendimento della maggioranza.

Una simile dichiarazione non ha valore. Egli, infatti, può delegare (sempre per iscritto) qualcuno dei presenti a rappresentarlo per il prosieguo dell’assemblea, impartendogli istruzioni ed indicandogli anche le modalità di voto (approvare o non i vari argomenti all’ordine del giorno), ma non si può tenere conto di “adesioni” espresse in un momento diverso da quello della votazione (ed in Certi casi addirittura anteriori alla fase della discussione nella quale si forma il convincimento di ciascuno, attraverso il confronto con gli altri), dato che solo questa determina la fusione delle volontà dei singoli nella manifestazione unitaria che origina l’atto collegiale (Cass. 18/07/1985 n. 4225; Cass. 23/02/1 999 n. 1510; Cass. 13/02/1999 n. 1208).

Altro aspetto importante della verbalizzazione è quello di annotare sempre le eventuali variazioni della compagine dei presenti; di annotare puntualmente, cioè, i nomi ed i corrispondenti millesimi dei condomini che intervengono in un secondo tempo all'adunanza nonché il relativo orario, così come gli eventuali allontanamenti (definitivi o temporanei). Dette variazioni non incidono sul quorum costitutivo nel senso che è necessario che Io stesso sussista all’inizio della riunione, quando il presidente accerta la regolare costituzione dell’assemblea, ma influiscono sul quorum deliberativo e sul calcolo della maggioranza e permettono altresì, se registrate, di determinare i soggetti legittimati ad impugnare la delibera. Nel Caso in cui un condomino si allontani dall'assemblea, dovrà essere considerato assente per la parte della riunione in relazione alla quale si è, appunto, allontanato con la conseguenza che il verbale andrà comunicato allo stesso e da tale momento decorrerà il termine per l'impugnazione delle statuizioni adottate dopo il suo allontanamento. Sul punto, comunque, si rinvengono anche orientamenti diversi. Nulla vieta, pero, come già innanzi detto, che il condomino che si allontani definitivamente dalla riunione possa delegare per iscritto uno dei presenti a rappresentarlo nella parte di assemblea rimanente. Il delegato, invece, non può, a sua volta, delegare, se, per tanto, il delegato si deve allontanare dalla riunione condominiale prima della conclusione della stessa non può delegare un’altra persona, atteso che la delega è paragonabile ad un mandato intuitus personae.



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Il Verbale blindato a prova di impugnazione: ORARIO CHIUSURA e SOTTOSCRIZIONE del VERBALE




L’orario di chiusura dell’assemblea e la sottoscrizione del verbale da parte del Presidente e del segretario

Terminata la discussione e la votazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il segretario da lettura del verbale ed il Presidente dichiara chiusa la riunione e scioglie l’assemblea, sottoscrivendo con il segretario il verbale medesimo. Questo non può essere riaperto e/o modificato, soprattutto se alcuni condomini si siano già allontanati dal luogo della riunione. Come già detto innanzi, la verbalizzazione di quanto accade nell'assemblea condominiale deve essere contestuale allo svolgimento della stessa e copia del verbale deve essere consegnata seduta stante a tutti i presenti, mentre dovrà essere inviata agli assenti mediante Racc. A.R. (poiché dalla data di ricevimento del suddetto verbale decorre per gli stessi il termine per impugnare la delibera, se annullabile). La Suprema Corte con sentenza n. 6552 del 31/03/2015 ha affrontato la questione se il verbale dell'assemblea debba essere corretto necessariamente nel corso ed alla presenza dell'assemblea oppure possa essere corretto o modificato anche in assenza dell’organo Collegiale, essendo a riguardo sufficiente che esso rechi la sottoscrizione del presidente e del segretario che lo ha redatto e modificato. Nella decisione in rassegna, la Corte di legittimità ha stabilito che eventuali interventi correttivi meramente materiali apportati al verbale successivamente alla chiusura dell’assemblea su disposizione del presidente e con l’esecuzione da parte del segretario non comportano l’invalidità della delibera allorquando le rettificazioni non abbiano inciso significativamente sul computo della maggioranza richiesta per l’assunzione della delibera stessa, nel senso che non l’abbiano, in ogni caso, fatta venire meno (nel caso specifico, esso veniva corretto, indicando presente una condomina rappresentata per delega, in un primo tempo indicata come assente). Riassumendo: una volta che il verbale sia stato sottoscritto dal presidente, Io stesso non può essere più variato, salva l'esistenza di errori materiali o di calcolo, che devono essere rilevati dal solo presidente in calce al verbale stesso, sottoscritto nuovamente, conservando la leggibilità del testo originario e la chiara imputabilità agli autori della correzione medesima (cfr, Baldacci, Meo). 

Il Presidente ed il segretario con la firma del verbale attestano (fino a prova contraria) la veridicità di quanto contenuto in tale documento. Il verbale, infatti, Io si ripete, offre una prova presuntiva dei fatti che afferma essere avvenuti in assemblea (ma non si estende ovviamente al contenuto sostanziale delle dichiarazioni fatte in assemblea e cita alla verità ed esattezza delle stesse, documentando solo che esse sono state rese).



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Il Verbale blindato a prova di impugnazione: GIORNO, LUOGO E ORA


Il giorno, l’ora ed il luogo della riunione

Come è noto, tali elementi vanno obbligatoriamente indicati nell’avviso di convocazione e non possono essere modificati all’ultimo momento. Qualora sopravvengano delle variazioni, sarà necessario inviare un nuovo avviso di convocazione, che sostituisca il precedente, e/o quantomeno una comunicazione (scritta) in tal senso, nei modi e nei termini di legge. E’ accaduto, infatti, ad esempio che i condomini intervenuti nel luogo previsto per la riunione, abbiano deciso di spostarsi in altra sede, giudicandolo inidoneo. Il condomino presentatosi in ritardo, non avendo trovato nessuno nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, se ne andava, ritenendo che l’assemblea fosse andata deserta. Solo con la ricezione del verbale, lo stesso apprendeva che la riunione si era invece tenuta, ma in un luogo diverso, e conseguentemente impugnava la deliberazione assunta. I tribunali di merito (ad es. Trip. di Roma, sex. V, 24/03/2014 n. 6798) e la Suprema Corte chiamati a giudicare casi similari, affrontando la problematica dell’inidoneità del luogo prescelto dall'amministratore per svolgere l’assemblea, hanno ritenuto le relative delibere annullabili (cfr. Cass. 09/01/2006 n. 63; Cass. 30/07/2004 n. 14560; Case. 21/1 0/2010 n. 21449; Cass. 13/09/2003 n. 13350).



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Il Verbale blindato a prova di impugnazione: PRESIDENTE e/o SEGRETARIO non sottoscrive il VERBALE - cosa succede?



Che cosa accade se il presidente e/o il segretario non sottoscrive il verbale?


Secondo una pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. ll, Sent., 09-11-2009, n. 23687) un verbale di assemblea condominiale privo della sottoscrizione del Presidente e del segretario, sarebbe inesistente come documento e ciò ben può essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice. 

La delibera che sia stata adottata dopo lo scioglimento dell’assemblea stessa e l’allontanamento di alcuni condomini, a seguito della riapertura del verbale non preceduta da una nuova rituale convocazione a norma dell’art. 66 disp.att.c.c., è invalida risultando violate sia le disposizioni sulla convocazione che il principio della collegialità della deliberazione. 

Nel caso in cui in occasione della riunione condominiale si raggiunga un accordo di natura negoziale tra alcuni condomini presenti e/o tra gli intervenuti e soggetti terzi (ad es. l'appaltatore), di cui si dia atto nel verbale, è necessario affinchè esso abbia efficacia che rechi la firma, non solo del presidente e del segretario, ma di tutti gli intervenuti. La sottoscrizione del presidente e del segretario è infatti sufficiente a conferire validità alla decisione assembleare in relazione a quelle materie che possono essere oggetto di delibera, ma non può essere valida espressione della volontà contrattuale dei condomini, i quali pertanto dovranno sottoscrivere personalmente il verbale. 

Come già innanzi detto, il verbale di assemblea viene redatto dal segretario, che generalmente è chiamato dal presidente (nominato dai presenti alla riunione). Tale incarico, di solito, è svolto per praticità dall’amministratore, ma nulla vieta che possa essere ricoperto da un condomino o da altro soggetto intervenuto con delega. 

Vediamo, ora, brevemente la stretta correlazione che sussiste tra il verbale di assemblea e l’impugnativa della delibera condominiale di cui all’art. 1137 c.c.. l vizi del verbale si traducono in vizi della delibera in esso contenuta e da esso dimostrata. La giurisprudenza con orientamento ormai consolidato, confermato dalla nota Sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite n. 4806 del 07 marzo 2005, ha distinto le cause di nullità da quelle di annullabilità della delibera ed ha statuito che le irregolarità e/o omissioni della verbalizzazione danno luogo a vizi di annullabilità della delibera, come nel caso in cui il verbale assembleare contenga omissioni relative all'individuazione dei singoli condomini assenti, dissenzienti ed assenzienti o al valore delle rispettive quote (in tal senso cfr. anche Cass. 29/01/1999 n. 810; Cass. 22/01/2000 n. 697; Cass. 22/05/1999 n. 5014, Cass. 19/10/1998 n. 10329; Cass. Civ. n. 18192/2009, Case. Civ. n. 24132/2009). ln tale pronuncia la Suprema Corte ha, infatti, precisato che “la formula dell’art. 1737 c.c. deve interpretarsi nel senso che per le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio si intendono le delibere assunte dall’assemblea senza l’osservanza delle forme prescritte dall'art. 1136 c.c. per la convocazione, la costituzione, la discussione e la votazione in collegio, pur sempre nei limiti delle attribuzioni specificate dagli artt. 1120, 1121, 1129, 1132, 1135 c.c.. Sono inficiate da un vizio di forma le deliberazioni quando l’assemblea decide senza l’osservanza delle forme procedimentali stabilite dalla legge per assicurare la partecipazione di tutti i condomini alla formazione della volontà collettiva per gestire le cose comuni. Pertanto, se gli stessi condomini interessati ritengono che dal provvedimento approvato senza l'osservanza delle forme prescritte non derivi loro un danno, manca il loro interesse a chiedere l'annullamento. Il difetto di impugnazione in termine può assumere significato di personale successiva adesione alla delibera”. 

Per ciò che concerne l’interesse ad impugnare, il Tribunale di Roma con sentenza n. 23980 del 06/12/2012 ha statuito che il condomino che impugni giudizialmente la delibera assembleare, chiedendone l’annullamento, non ha legittimazione ad impugnare la delibera per un vizio di convocazione di ALTRI condomini. Ciò ancor più sulla scorta del riformato art. 66 disp. att. c.c., il quale precisa che l’impugnativa può essere fatta valere solo dai diretti interessati, purché assenti o dissenzienti (“su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati). 

Come innanzi accennato vi sono, comunque, alcune pronunce che in determinati casi concreti hanno ritenuto che una delibera fosse da considerarsi valida, anche in difetto di puntuale individuazione nel verbale dei nomi dei condomini favorevoli e di quelli contrari e dei corrispondenti valori millesimali, purché fosse ugualmente possibile, da un’analisi complessiva della stessa e dei suoi allegati (l’elenco dei presenti e degli assenti con l’indicazione dei millesimi di pertinenza e l’elenco delle deleghe), verificare il raggiungimento delle maggioranze di legge attraverso la semplice sottrazione aritmetica dei millesimi facenti capo ai condomini dissenzienti analiticamente indicati ed in assenza di astenuti (Cass. Civ. 10/10/2007 n. 21298, Trib. Verona 22/06/2004; in tal senso anche le già Citate Cass. Civ. n, 18192/2009 e Cass. Civ. n. 24132/2009). 

Alla luce di tutto quanto sopra, è evidente l’importanza di una corretta verbalizzazione al fine di evitare l’insorgere di contenziosi ed esporre il condominio al rischio di impugnative delle delibere assunte.



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Il Verbale blindato a prova di impugnazione


II verbale di assemblea condominiale è un atto spesso sottovalutato che, in realtà, ha una rilevanza notevole e dalla cui omessa, inesatta e/o irregolare redazione possono scaturire conseguenze pregiudizievoli, non solo per la regolare gestione dello stabile in ipotesi di impugnazione delle delibere cui tali verbali si riferiscono, ma anche per Io stesso amministratore, in quanto last. 1129, comma 12, n. 7) c.c., come modificato dalla Legge n. 220/2012, prevede tra i casi di gravi irregolarità che possono dar luogo alla revoca dell’amministratore, l’inottemperanza all'obbligo di Curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee.

Le norme del codice civile che fanno riferimento al verbale dell’assemblea sono innanzitutto l'art. 1136, Comma 7, c.c. il quale dispone che: “delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore”. A riguardo, si evidenzia immediatamente che anche il comma in esame è stato riformato dalla Legge n. 220/2012 poichè è stato sostituito l’originario obbligo di verbalizzazione delle “delibere” con l’attuale obbligo di verbalizzazione delle “riunioni”. In altre parole, il legislatore chiarisce che deve essere redatto un autonomo verbale per ogni riunione dell’assemblea che sia stata indicata nell’avviso di convocazione, e ciò anche se in prima convocazione non si raggiungano i quorum di legge o la riunione vada deserta. La redazione del verbale, perciò, raffigura un momento necessario del procedimento collegiale e la sua mancata o irregolare redazione costituisce uno dei vizi di forma che legittima l’impugnazione.

In esso occorre dare conto di tutte le attività compiute, anche se non sono state adottate deliberazioni. Tale norma è strettamente collegata al novellato art. 1130 n. 7 c.c., il quale impone all'amministratore l’obbligo di curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee e subito dopo precisa espressamente che in tale registro debbono essere annotate:
  • le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea (ribadendo il concetto già espresso nel già citato art. 1136, comma 7, c.c.),
  • le deliberazioni,
  • le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta.
A tale registro, inoltre, va allegato il regolamento di Condominio, se adottato.

Siffatta norma, dunque, fornisce alcune indicazioni circa le modalità di redazione ed il contenuto del verbale di assemblea.

La giurisprudenza con orientamento consolidato ha chiarito che il verbale di assemblea offre una prova presuntiva dei fatti verificatisi nella riunione -presunzione semplice di veridicità- (cfr. Case. 13/1 0/'I999 n. 11526; Trip. Milano 24/07/1997).

Spetterà, per tanto, al condomino che impugna la delibera provare, con qualsiasi mezzo, che quanto riportato nel verbale non corrisponde a verità. Sul punto, si ricorda che i condomini non possono svolgere la funzione di testimoni. Come è noto, l’assemblea di condominio non è una riunione pubblica, di conseguenza possono presenziarvi solo gli aventi diritto (i condomini e/o gli usufruttuari e/o i conduttori), facenti parte della compagine del condominio, e/o i di loro delegati nonchè gli estranei che siano stati espressamente invitati (Come un tecnico, un avvocato, il titolare della ditta appaltatrice etc.) purché la loro partecipazione sia stata indicata nell’avviso di convocazione. In difetto, gli intervenuti alla riunione dovranno acconsentire la partecipazione dei suddetti soggetti terzi. La permanenza di questi ultimi, inoltre, sarà limitata al tempo strettamente necessario a trattare l’argomento posto all'ordine del giorno in relazione al quale la loro presenza e stata richiesta, dovendo poi allontanarsi. Il verbale e la delibera sono due cose diverse. La delibera potrebbe esistere a prescindere dal verbale cosi come può esistere un verbale di assemblea che non contenga alcuna decisione. Il verbale di regola è il mezzo volto a riprodurre la volontà dell’assemblea ed a permettere agli assenti di conoscere il contenuto delle decisioni adottate nonchè di verificare la regolarità della costituzione assembleare ed il raggiungimento dei quorum di legge. Esso, pertanto, assolve ad una funzione meramente probatoria.

Quanto alla FORMA, non vi sono prescrizioni di legge che richiedano determinati requisiti nella redazione, purché il verbale sia scritto, senza correzioni, abrasioni, spazi in bianco, trasporti a margine e va redatto in lingua italiana (anche se a tale ultimo riguardo vi è da segnalare una pronuncia del Tribunale di Rovereto del 2005 che ha ritenuto che, essendo la maggioranza dei partecipanti di uno stabile ubicato in Trentino Alto Adige di lingua tedesca, l’assemblea poteva validamente deliberare che il verbale fosse redatto in una lingua diversa dall’italiano -in tedesco appunto- in considerazione del fatto che il verbale è un atto privato e non un atto pubblico).

Per ciò che concerne il CONTENUTO, il verbale di assemblea deve essere completo, riportando tutti gli accadimenti degni di interesse che si verificano durante la riunione (e non solo le deliberazioni adottate dalla maggioranza) e deve contenere tutti gli elementi necessari affinchè chi non abbia partecipato alla riunione possa ricavarne le informazioni indispensabili per verificare il contenuto e la validità delle deliberazioni. Come già precisato dalla giurisprudenza in numerose pronunce e ribadito dal legislatore all'art. 1130 c.c. (allorquando precisa che esso deve riportare le brevi dichiarazioni rese dai condomini), il verbale va redatto in forma riassuntiva. Ciò significa che non va riportato in esso pedissequamente tutto quanto detto ed accaduto in assemblea, ma debbono essere comunque riscontrabili con precisione le volontà che si intendono esprimere con le deliberazioni.

E’ opinione comune che la verbalizzazione debba essere contestuale all'assemblea e che il verbale debba essere diramato con la massima sollecitudine (pur in assenza di una norma che lo disponga espressamente). La prassi di prendere appunti in assemblea e di redigere il verbale nei giorni successivi non è considerata corretta, poiché l’amministratore potrebbe colpevolmente o intenzionalmente attendere che trascorrano 30 giorni dalla riunione prima di inviare il verbale a tutti i condomini, privando così quelli presenti alla riunione, che abbiano votato negativamente o si siano astenuti, della possibilità di verificare quanto verbalizzato e impugnare la delibera nei termini di legge (cfr. art. 1137 c.c.) nel caso in cui la stessa sia inficiata da un vizio di mera annullabilità (se, invece, la delibera è nulla può essere impugnata da chiunque -anche da chi ha votato favorevolmente- ed in qualsiasi tempo). Tale comportamento errato dell'Amministratore potrebbe essere contestato in giudizio dal condomino, leso nel proprio diritto di impugnazione, ed inoltre, se adeguatamente provato come indice di un vero e proprio cattivo “abitus” dell’amministratore medesimo, il quale, così facendo, vuole intenzionalmente impedire l’esercizio del diritto di impugnazione ai condomini presenti alla riunione, essere considerato dal giudice anche una “grave irregolarità” ex art. 1129 c.c. idonea a giustificare la revoca dello stesso.

Il verbale, inoltre, va letto in assemblea, prima che venga dichiarata chiusa la riunione e lo stesso venga sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Tale documento deve riportare:
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