sabato 20 febbraio 2016

Il Verbale blindato a prova di impugnazione: RISULTATI DELLA VOTAZIONE


I risultati della Votazione


Per ciascuna delibera debbono essere indicati espressamente i nomi dei condomini votanti con la specificazione dei favorevoli, dei dissenzienti e degli astenuti nonché dei corrispondenti millesimi. Ora il legislatore ha chiarito definitivamente che l’astenuto deve essere considerato al pari del dissenziente sia per ciò che concerne il calcolo della maggioranza sia per ciò che concerne la legittimazione ad impugnare la delibera assembleare (cfr. 2° comma art.1137 c.c.). Poter desumere dal verbale le modalità di voto dei vari condomini è fondamentale poiché è strettamente connesso alla verifica della sussistenza o memo delle maggioranze di legge richieste per adottare una determinata decisione ed all'individuazione dei soggetti legittimati a proporre l’impugnativa di cui all'art. 1137 c.c.. La delibera nel cui verbale si ometta l'individuazione dei singoli condomini assenti, assenzienti, dissenzienti ed astenuti o il valore delle rispettive quote è annullabile in quanto è impedito al condomino il controllo sulla sussistenza o memo delle maggioranze richieste dalla legge (Cass. Civ., Sezioni Unite, 07/03/2005 n. 4806). Da tener presente, comunque, che in certi casi soccorre il principio secondo cui “in tema di delibere di assemblee condominiali, non è annullabile la delibera in cui il verbale, ancorché non riporti l’indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l’elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l’indicazione, nominativa, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza (quanti) e quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell’edificio da essi rappresentato, nonché di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall'art.1136 c.c.” (Cass. Civ. 18192/2009).



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