sabato 20 febbraio 2016

Il Verbale blindato a prova di impugnazione: CONDOMINO IN CONFLITTO D'INTERESSE


Nel caso di condomino in posizione di conflitto di interesse

(ad esempio perché ha promosso una causa contro il condominio e l'assemblea debba decidere se resistere o meno a detta domanda), secondo la giurisprudenza e dottrina dominanti questi va convocato alla relativa riunione condominiale, ma poi è opportuno che non partecipi alla votazione e la relativa quota millesimale non andrà considerata ai fini del calcolo delle maggioranze. Si tratta comunque di una valutazione di mera opportunità, la cui scelta è riservata al condomino medesimo, cui, comunque, non può essere impedito di votare, qualora intenda farlo. Nel caso in cui il condomino in conflitto di interessi sia portatore di deleghe anche di altri condomini a rappresentarli in assemblea, la situazione di conflitto che Io riguarda non è estensibile aprioristicamente al rappresentato, ma soltanto allorché si accerti, in concreto, che il delegante, nel conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse -non personale, ma quale componente della collettività- e Io abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato (Cass. Civ. n. 10683 del 22/07/2002; Cass. Civ. n. 22234 del 25/11/2004, Cass. Civ. n. 18192 del 10/08/2009).

Altra evenienza che spesso si verifica è quella del condomino che si allontana dall'adunanza, dichiarando che, per quello che lo riguarda, voterà gli argomenti rimasti da trattare secondo quello che sarà l’intendimento della maggioranza.

Una simile dichiarazione non ha valore. Egli, infatti, può delegare (sempre per iscritto) qualcuno dei presenti a rappresentarlo per il prosieguo dell’assemblea, impartendogli istruzioni ed indicandogli anche le modalità di voto (approvare o non i vari argomenti all’ordine del giorno), ma non si può tenere conto di “adesioni” espresse in un momento diverso da quello della votazione (ed in Certi casi addirittura anteriori alla fase della discussione nella quale si forma il convincimento di ciascuno, attraverso il confronto con gli altri), dato che solo questa determina la fusione delle volontà dei singoli nella manifestazione unitaria che origina l’atto collegiale (Cass. 18/07/1985 n. 4225; Cass. 23/02/1 999 n. 1510; Cass. 13/02/1999 n. 1208).

Altro aspetto importante della verbalizzazione è quello di annotare sempre le eventuali variazioni della compagine dei presenti; di annotare puntualmente, cioè, i nomi ed i corrispondenti millesimi dei condomini che intervengono in un secondo tempo all'adunanza nonché il relativo orario, così come gli eventuali allontanamenti (definitivi o temporanei). Dette variazioni non incidono sul quorum costitutivo nel senso che è necessario che Io stesso sussista all’inizio della riunione, quando il presidente accerta la regolare costituzione dell’assemblea, ma influiscono sul quorum deliberativo e sul calcolo della maggioranza e permettono altresì, se registrate, di determinare i soggetti legittimati ad impugnare la delibera. Nel Caso in cui un condomino si allontani dall'assemblea, dovrà essere considerato assente per la parte della riunione in relazione alla quale si è, appunto, allontanato con la conseguenza che il verbale andrà comunicato allo stesso e da tale momento decorrerà il termine per l'impugnazione delle statuizioni adottate dopo il suo allontanamento. Sul punto, comunque, si rinvengono anche orientamenti diversi. Nulla vieta, pero, come già innanzi detto, che il condomino che si allontani definitivamente dalla riunione possa delegare per iscritto uno dei presenti a rappresentarlo nella parte di assemblea rimanente. Il delegato, invece, non può, a sua volta, delegare, se, per tanto, il delegato si deve allontanare dalla riunione condominiale prima della conclusione della stessa non può delegare un’altra persona, atteso che la delega è paragonabile ad un mandato intuitus personae.



"IL VERBALE BLINDATO" PER ACCEDERE ALLA PAGINA PRINCIPALE CLICCA QUI

Nessun commento:

Posta un commento

Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...