Se ci si riunisce in prima o in seconda convocazione
Se l’assemblea in prima convocazione va deserta o non si raggiunge il quorum costitutivo, il verbale va redatto ugualmente. Diversamente, come innanzi anticipato, tale omissione costituisce la violazione dell’obbligo di regolare tenuta del registro dei verbali di assemblee che grava sull'amministratore ai sensi dell’art. 1130 n. 7 c.c. e che può dar luogo alla revoca dello stesso, integrando una “grave irregolarità”, espressamente menzionata dall'art. 1129, comma 12 n. 7, c.c.. Si ricorda che in tale ipotesi anche un solo condomino può ricorrere all'Autorità Giudiziaria per ottenere la revoca dell’Amministratore, senza necessità di preventiva convocazione dell'assemblea sull'argomento.
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