sabato 20 febbraio 2016

Le (false) novità della riforma: PROPRIETA'




In primo luogo, va evidenziato che nell'art. 1117 c.c. viene sostituita (come in -molte- altre parti) la locuzione dei diversi piani o porzioni di piano con quella delle singole unità immobiliari. Invero, evitando di avventurarsi in artificiose interpretazioni, può dirsi che le due diverse espressioni sono all'evidenza da considerarsi sinonimi, e la sostituzione non sembra comportare concreti effetti giuridici: in entrambi i casi il riferimento e alle proprietà esclusive. In secondo luogo, all'interno dell’elenco di cose che, sempre ai sensi dell’art. 1117 c.c., si presumono “comuni” vengono inseriti i pilastri e le travi portanti e le facciate, con integrazione all'articolato che appare perfettamente corrispondente alla giurisprudenza pregressa la quale non aveva mai dubitato del contrario, in considerazione della medesima funzione svolta rispetto ai muri portanti, (per i primi, v. Cass. n. 776/1982 e n. 1844/1953; mentre per le seconde, v. Cass. n. 945/1998).

Nel paragrafo 2) di tale articolo, sono state inserite le due ipotesi di “aree destinate a parcheggio” e di “sottotetti” anch’essi “destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune”. Va sottolineato che il legislatore, nel fare comunque riferimento alla destinazione (delle aree e del sottotetto) non ha fatto altro che riprodurre quel principio giurisprudenziale per il quale la destinazione particolare del bene prevale sull'attribuzione legale, alla stessa stregua del titolo contrario (v., da ultima ex multis, Cass. n. 17993/2010).



PER VISUALIZZARE LA PAGINA PRINCIPALE DE "LE (FALSE) NOVITA' DELLA RIFORMA" CLICCA QUI

Nessun commento:

Posta un commento

Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...