E' poco utilizzato anche se è consentita dalla legge nell'ambito condominiale: se sussistono i divieti previsti dall'art. 1261 del codice civile:
I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.
La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.
Inoltre, c'è da considerare l'art. 1260 del Codice Civile:
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
Premesso ciò, possiamo dire che l'amministratore può cedere a terzi un credito vantato dal condominio nei confronti di un condomino moroso, anche senza il consenso del debitore, questi tuttavia deve essere informato. Ciò può avvenire, ad esempio quando si effettuano dei lavori nello stabile e il condomino si rifiuta di pagare la quota a lui spettante: l'amministratore può decidere di cedere il credito da lui vantato alla società che ha effettuato i lavori, senza passare per l'assemblea di condominio.
Pur essendo tecnicamente consentita la cessione pro-solvendo, con il cedente che risponde dell'inadempienza del debitore, il condominio deve operare con la formulazione della cessione pro-soluto, dove il cedente, vale a dire il condominio, garantisce unicamente l'esistenza di un credito e non risponde dell'eventuale insolvibilità del debitore. Cioè, il condominio può cedere il credito senza dover rispondere dell'eventuale mancanza di fondi da parte del debitore.
PRE-RIFORMA
Prima della sentenza della cassazione 9148 del 2008 che ha sancito che il credito di una ditta nei confronti del condominio non si può ritenere valido nei confronti dei condomini che ha legittimamente versato la propria quota, ma solo nei confronti dei condomini morosi.
POST-RIFORMA
Con la riforma del condominio, si è consentito ai creditori di potersi rivolgere ai condomini virtuosi ma solo in seconda battuta, cioè prima si ci deve rivolgere a quelli morosi e successivamente, se da questi non si tira fuori nulla, si ci può rivolgere ai condomini che hanno già versato la loro quota, in base al cosidetto beneficio di eslusione.
L'amministratore è obbligato a comunicare al creditore i dati personali e i millesimi dei condomini, questo però soltanto dopo 6 mesi dal momento in cui è possibile esigere il credito.
Se il condomino moroso non versa il dovuto, l'amministratore può decidere di sospendere la sua fruizione dai servizi comuni suscettibili al godimento separato (ascensore, parcheggio condominiale, ecc... ).
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