lunedì 15 febbraio 2016

Sottoscritta la bozza del ccnl



Padova, 4 dicembre 2015

Studi professionali, società che amministrano condomini e immobili, aziende che erogano servizi integrati agli edifici

La crisi odierna tocca anche gli Amministratori di Condominio, costretti a continue riduzioni dei compensi per unità amministrata, mentre gli adempimenti e le responsabilità a loro attribuiti continuano ad aumentare, anche per le funzioni di natura pubblicistica, elegantemente cedute dai settori pubblici. Per l’Amministratore di Condominio è sempre più difficile continuare la propria attività senza compromettere la qualità del servizio offerto e, a tale fine, le soluzioni che deve intraprendere comprendono diverse azioni, tutte indirizzate a razionalizzare il servizio reso alla Proprietà Immobiliare. Curiosamente, l’Amministratore non ha lo status di Professionista Ordinistico, pur interagendo con aspetti amministrativi, previdenziali, fiscali e di pubblica sicurezza e, quindi, deve impostare la sua attività come “Azienda”, cercando continuamente le migliori soluzioni di natura organizzativa, dei servizi resi, di risparmio delle risorse, di riduzione degli sprechi e ripartizione dei carichi di lavoro. Va ricordato che la remunerazione del lavoro subordinato rappresenta il costo più importante sostenuto dall’Amministratore e individuare le condizioni di contenimento del costo dell’ora effettivamente lavorata, è una condizione imprescindibile per rimanere nel mercato. Per questo, l’Associazione Nazionale ANACI e il Sindacato degli Amministratori Condominiali SACI, da molti anni, lavorano per un Contratto Collettivo Nazionale di Categoria che sia compatibile con tale esigenza. Tale Contratto, detto in sigla “CCNL”, la cui bozza è stata sottoscritta il 4 dicembre u.s. a Padova, è il solo Contratto che gli Amministratori iscritti all’ANACI e/o al SACI, possono applicare ai propri dipendenti. Ovviamente, tale CCNL tiene conto di tutte le principali necessità e caratteristiche del settore, adeguando la prestazione lavorativa richiesta al dipendente, ovviamente in conformità alle previsioni inderogabili di Legge.
Il Contratto si caratterizza per dare massima centralità all’effettività della prestazione lavorativa, sul presupposto che il lavoro dipendente (subordinato) si qualifica quale lavoro a prestazioni corrispettive, ovvero “lavoro” contro “retribuzione”, il cosiddetto sinallagma contrattuale. Negli anni, in concomitanza al crescente sviluppo, il sinallagma è stato via via attenuato, dando maggiore attenzione e spazio a eccezioni per le necessità personali del Lavoratore e del suo tempo libero. Tale ampliamento dei diritti e delle retribuzioni dovute anche in assenza di lavoro (per malattia, permessi, ecc.), è cresciuto di pari passo allo sviluppo economico dell’Italia e, pertanto, fino a ieri era compatibile. Viceversa, oggi, con le difficoltà economiche presenti, i costi di gestione crescenti e con la netta diminuzione dei compensi, i benefici economici devono essere equamente ridotti per tutti: per gli Amministratori e, inevitabilmente, anche per i loro dipendenti. Nel corso della discussione del nuovo CCNL, le Parti erano però consapevoli che per garantire la qualità e l’efficienza della prestazione lavorativa e per rispetto ai principi del nostro Ordinamento, la retribuzione non poteva essere diminuita o non adeguata e hanno perciò deciso di privilegiare i livelli occupazioni e retributivi, riducendo piuttosto i benefici derivanti dalla parte normativa e, cioè, diminuire le eccezioni al sinallagma contrattuale. Per tale scelta, dopo aver effettuato gli aumenti retributivi in misura superiore a quelli previsti dagli Accordi Interconfederali, i permessi, le riduzioni d’orario settimanale, le integrazioni per malattia o per maternità, sono stati riportati ai valori legali o di poco superiori, in modo da privilegiare economicamente il lavoratore che più è presente in Azienda e favorire le nuove assunzioni. Come già anticipato, il Contratto Collettivo di Lavoro non è sufficiente da solo ad assicurare la competitività di un Amministratore ma, certamente, è uno strumento essenziale per favorire l’ampliamento della gamma dei servizi offerti alla Proprietà Immobiliare e assumere con costi compatibili nuovo personale dipendente. In tal modo, il ruolo dell’Amministratore
potrà continuare ad evolversi, divenendo sempre più una figura centrale di sostegno alla Proprietà Immobiliare. Nel Consiglio Nazionale ANACI tenutosi a Padova il 4 dicembre 2015, la bozza del CCNL elaborata dalla Commissione Bilaterale Ristretta è stata ampiamente illustrata e il Presidente Nazionale ANACI, il Vice Presidente Vicario Nazionale, il Segretario Nazionale, il Tesoriere Nazionale, tutti i Vicepresidente e i membri di Giunta unitamente alla Commissione del SACI hanno provveduto alla sua sottoscrizione, fermo restando che l’effettiva decorrenza del nuovo CCNL è subordinata all’approvazione delle Commissioni estese di CISAL e CISAL Terziario. Per quanto precede, si prevede che l’effettiva decorrenza del nuovo CCNL, sarà dal prossimo 1° marzo 2016. Il nuovo CCNL si presenta come uno strumento prezioso per lo sviluppo della Professione dell’Amministratore Immobiliare e le Parti confidano che continuerà ad espandersi l’area della sua applicabilità, confermandolo quale Contratto maggiormente rappresentativo per i dipendenti della Categoria degli Amministratori Condominiali e delle Società di Servizi alla Proprietà Immobiliare.



Fonte: Amministrare Immobili 



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