venerdì 18 marzo 2016

Cause condominiali al Giudice di Pace, ANAP-Centro Studi: atto scellerato chiediamo dietrofront

Il d.d.l. 1738 approvato al Senato il 10.3.2016, ha previsto all’art. 15 delle sensibili riforme al sistema attuale in tema di competenza processuale dell’Autorità Giudiziaria, distogliendo dai Tribunali Civili rilevanti materie in favore esclusivo dell’Ufficio del Giudice di Pace. 

Ed inoltre prevedendo, fra le altre, di estendere la competenza per valore sino ad € 30.000,00 per le cause relative a beni mobili, nonché di elevare ad € 2.500,00 i processi in cui il Giudice di Pace potrà decidere “secondo equità”.

Riguardo poi le controversie giudiziarie che sarebbero affidate in via esclusiva al Giudice di Pace sono previste tutte quelle relative a questioni di Condominio degli edifici e Comunione (sia ordinarie che di volontaria giurisdizione), oltre a quelle, fra le altre, relative ai diritti reali (proprietà ed usufrutto), per le successioni ed i procedimenti di espropriazione mobiliare e presso terzi.

In altre parole la quasi totalità delle controversie che, o per valore o per materia, interessano la totalità dei comuni cittadini del popolo italiano, e non multinazionali ed imprese. 

L’ANAP ed il suo Centro Studi Nazionale esprimono il loro totale disappunto per tale previsione legislativa chiedendone lo stralcio.

Innanzitutto sarà utile chiarire ai non addetti, che i Giudici di Pace, oltre a non aver alcun rapporto di impiego con lo Stato, non sono Magistrati Ordinari ma semplici laureati in giurisprudenza, che nella maggioranza dei casi non hanno avuto alcuna pregressa esperienza in ambito processuale; tanto che non rientra financo tra i requisiti espressamente richiesti per ricoprire tale ruolo. 

Tanto doverosamente premesso e precisato, se il dichiarato intento legislativo fosse effettivamente quello di accelerare l’esercizio della giustizia civile, del tutto contrariamente tale iniziativa si palesa destinata a complicare, sia allungandone i tempi sia rendendo incerta l’effettiva e puntuale applicazione del diritto, la tutela giudiziaria che il Cittadino è in diritto di pretendere dallo Stato.

Tale previsione legislativa, a parer nostro, si mostra come UN CHIARO INTENTO DI PRECLUDERE ALLA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEI CITTADINI L’ACCESSO AL VAGLIO GIUDIZIARIO ED AUTOREVOLE DI UN ESPERTO E SELEZIONATO MAGISTRATO ORDINARIO, CON L’EVIDENTE MANIFESTO DISINTERESSE AFFINCHÈ IN TALI CASI VI SIA PUNTUALE APPLICAZIONE DEL DIRITTO E CON L’INEVITABILE CONSEGUENZA DEL PREVEDIBILE AUMENTO DEL PROLIFERARSI DEI GIÀ NUMEROSI CASI DI VIOLENZA IN AMBITO CONDOMINIALE.

Diamo alcuni esempi concreti
1) Tutte le cause in materia condominiale, spesso decise – per la loro intrinseca complessità in iure – dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sarebbero soggette all’esclusivo vaglio in primo grado dei Giudici di Pace, che sin qui, salvo la minimale residua previsione di cui all’art. 7 n.2 c.p.c. ed a quei procedimenti ex art. 1137 c.c. di modesto valore, non hanno avuto alcuna competenza in materia. Obiettiva conseguenza di ciò, sarà il necessario moltiplicarsi dei giudizi di appello avverso tali sentenze per il cui effetto il cittadino dovrà attendere perlomeno 7/8 anni per poter ottenere il primo vaglio di un Magistrato Ordinario. A tutto ciò aggiungiamo l’esponenziale aumento delle spese che si renderanno necessarie, già lievitate per il preliminare obbligo di dover sottoporre ad un organismo di mediazione. In altre parole, un cittadino che si senta pregiudicato nei suoi interessi da atteggiamento altrui prima di potersi veder valutata da un Magistrato Ordinario la controversia di suo interesse, dovrà:
  • Preliminarmente sottoporre la questione ad un Organismo di Mediazione, con il necessario ministero di un avvocato che lo rappresenti;
  • Inutilmente esperito tale tentativo, promuovere avanti il Giudice di Pace il giudizio di primo grado, sempre con il necessario ministero di un avvocato che lo rappresenti;
  • E quindi solo all’esito di tale giudizio, entrambi i contendenti, avranno l’onore che il loro caso possa essere posto alla puntuale ed autorevole attenzione della Magistratura Ordinaria, logicamente altrettanto e rispettivamente rappresentati dal ministero di un avvocato.

2) Per effetto dell’aumento del valore della competenza, la stragrande maggioranza dei ricorsi per decreto ingiuntivo, quali fra gli altri quelli per oneri condominiali, saranno anch’essi devoluti alla competenza degli Uffici dei Giudici di Pace, i quali – almeno a Roma – attualmente necessitano di un anno e mezzo per vederne l’emissione. Conseguentemente gli stessi giudizi che dovessero incardinarsi per effetto dell’eventuale opposizione resterebbero stabilizzati al vaglio del Giudice di Pace.

3) Per le cause entro €. 2.500,00 il cittadino sarebbe financo privato del diritto di promuovere appello, residuandogli l’esclusiva residua facoltà di proporre la rivisitazione della pronuncia del Giudice di Pace secondo equità avanti la Suprema Corte di Cassazione; che però, come noto, non ha facoltà alcuna di poter esaminare le questioni di merito così come accertate, ma esclusivamente le ipotesi in cui ricorrano evidenti errori in iure. Tacciamo poi, riguardo l’esponenziale lievitazione delle spese processuali che si renderebbero indispensabili.

4) Non è dato comprendere come poi le aule attualmente a disposizione dei Giudici di Pace possano ospitare un siffatto abnorme aumento di avvocati, parti in causa e testimoni che conseguentemente affluirebbero quotidianamente, se non con la concreta paralisi del funzionamento di tali uffici che, ad esempio nella capitale, sono financo sprovvisti di parcheggio ovvero di una utile fermata della metropolitana. 

In conclusione, senza nulla togliere al già prezioso lavoro svolto dei Giudici di Pace, da tempo sotto organico e privi di risorse, non si comprende come possano essere così garantiti i diritti dei cittadini, anche perché una errata sentenza di primo grado, porterebbe inevitabilmente ad un grado di appello in Tribunale, con la conseguenza che le cause, che si vorrebbero diminuire, aumenterebbero a dismisura, con l’effetto di ingolfare ancor di più gli uffici giudiziari sminuendo la giusta tutela dei diritti dei Cittadini con l’inevitabile proliferare del farsi personale e violenta giustizia sommaria.

NELLA DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI CHE TALE PREVISIONE LEGISLATIVA RACCOGLIESSE L’APPROVAZIONE PARLAMENTARE, IL DIRITTO D’ACCESSO PER I CITTADINI ALLA GIUSTIZIA DELLA MAGISTRATURA VERRÀ AUTOMATICAMENTE ESCLUSO, RESIDUANDO UN IPOTESI RISERVATA ESCLUSIVAMENTE IN FAVORE DELLE CLASSI PIÙ CHE ABBIENTI. 




1 commento:

  1. Appare doveroso chiarire agli "esperti" Amministratori di Condominio che i Giudici di Pace, ai sensi della Legge 21 novembre 1991, n.374, sono Magistrati Onorari, appartenenti all'Ordine Giudiziario, titolari della giurisdizione ordinaria in materia civile e penale, reclutati per pubblico concorso, di secondo livello, tra coloro che hanno superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato ovvero abbiano esercitato le funzioni giudiziarie per almeno un biennio, le funzioni notarili, l'insegnamento di materie giuridiche nelle universita, le funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e della carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, e sono nominati, all'esito del periodo di tirocinio della durata di mesi sei - svolto sotto la direzione di un Magistrato affidatario, il quale cura che il tirocinante svolga la pratica in materia civile e in materia penale presso gli uffici di Tribunale - e del giudizio di idoneità espresso dal Consiglo Giudiziario, con Decreto del Ministro della Giustizia, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura.
    L'imminente ampliamento della competenza dei Giudici di Pace in materia condominiale deve essere accolto con soddisfazione dai cittadini, in quanto la trattazione del contenzioso, oggi prevalentemente affidata a Giudici Onorari di Tribunale (G.O.T.), sarà assegnata a Magistrati qualificati e rigorosamente selezionati.

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