giovedì 17 marzo 2016

MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - INFORMAZIONI E ADEMPIMENTI

La presenza di materiali contenenti amianto, in un edificio o in un impianto, determina l’esigenza di comporre una adeguata documentazione da conservare nel tempo.
Tale documentazione ha generalmente origine con la lettera di incarico al Responsabile per la gestione della presenza di amianto nell'edificio o nell'impianto preso in considerazione; l’incarico è bene venga attribuito dopo la verifica dell’esistenza dei requisiti di idoneità della persona da incaricare, accertati - in Regione Liguria - dal possesso dell’idoneità conseguita partecipando ad un seminario formativo della durata di 16 ore con conseguente accertamento finale di idoneità.
La figura del Responsabile è prevista dal punto 4 dell’allegato al Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 e svolge compiti di vigilanza periodica, sistematicamente documentati, sullo stato in essere dei materiali contenenti amianto installati.
La documentazione, oltre ad essere funzionale alla redazione degli atti previsti a livello regionale (Schede di notifica iniziale e periodica) che debbono essere inoltrati, con scadenze predeterminate, all'organo di vigilanza operante sul territorio ove è presente l’installazione, rappresenta il riscontro dell’avvenuto assolvimento - anche per futura memoria (del Proprietario, del Gestore, del Committente…) - del vincolo della periodica vigilanza. 
Detta vigilanza è bene sia formalizzata attraverso l’acquisizione di una adeguata documentazione che supporti e dimostri la concreta attenzione al problema, messa in atto durante lo svolgimento dell’indagine conoscitiva e nella successiva gestione di ciò che è stato rilevato.
Altri elementi pregnanti e significativi che è auspicabile vengono prodotti, sono sostanzialmente, una RELAZIONE con l’insieme dei dati conoscitivi utili ad una corretta identificazione della presenza ed una INFORMATIVA riguardante la problematica amianto e come la stessa possa essere gestita in sicurezza; per un ancor più attento messaggio informativo all'utenza cui ci si rivolge, che gestisce la presenza nell'edificio o nell'impianto considerato di beni o prodotti contenenti amianto, anziché limitarsi a fornire elementi generici desunti dalla normativa o dalla letteratura esistente, è bene integri le stesse con elementi puntuali riferiti alla concreta ed effettiva presenza in quel sito di specifici materiali.
Tenuto conto che nel tempo possono intervenire o manifestarsi, per cause naturali o di altra origine, danneggiamenti, modificazioni o alterazioni dello stato in essere dei manufatti e dei materiali, la documentazione prodotta è una utile base per gli aggiornamenti successivi.
Considerando che le figure coinvolte nelle azioni di prima notifica della presenza e dei successivi aggiornamenti degli stati in essere della presenza di manufatti contenenti amianto in Condominio, sono sempre due: il "DETENTORE" ed il "RESPONSABILE per la gestione della presenza", così come è essenziale che tra le stesse esista uno stretto rapporto fiduciario, una sintonia d’intenti ed una sinergia di azione, è prevedibile che - nel tempo - possano verificarsi avvicendamenti di una di esse, se non a volte di entrambe anche contemporaneamente; in tali situazioni non è secondario prevedere una opportuna quanto adeguata e coerente formalizzazione anche degli atti che presiedono al trasferimento di titolarità della documentazione inerente la presenza di amianto.
La raccolta documentale può dunque considerarsi un utile strumento di trasmissione delle conoscenze circa la presenza di componenti contenenti amianto all'interno di un qualsiasi immobile ed un valido supporto finalizzato alla loro corretta gestione, nonché un oggettivo elemento che può concorrere a stabilire le migliori azioni da intraprendere per la tutela della salute pubblica e la salvaguardia dell’ambiente, attraverso il reale e concreto governo delle specifiche situazioni.
Un’ultima considerazione è opportuno riservarla alle situazioni nelle quali, l’accertamento svolto, non ha rilevato presenza di manufatti contenenti amianto.
Essendo pervenuti a questa conclusione inevitabilmente dopo aver svolto opportune indagini ed adempiuto ad eventuali rilievi, bene è che si documentino gli elementi di indagine raccolti e le relative verbalizzazioni ancorché negative.
Non può essere ignorato che in molte realtà odierne di passaggi di proprietà abitativa, l’acquirente o il subentrante, in caso di nuova locazione, chieda l’inserimento nell'atto notarile di specifica dichiarazione o la menzione circa la rilevata presenza di elementi contenenti amianto.
Le comunicazioni delle presenze agli organi di vigilanza vengono formulate attraverso le SCHEDE DI NOTIFICA iniziali e le successive periodiche SCHEDE DI AGGIORNAMENTO attestanti la presenza di questo minerale fibroso la cui pericolosità è rappresentata dalla possibile volatilizzazione di fibre che si distaccano dalla matrice; le prime debbono essere inoltrate alla ASL competente al momento dell’individuazione della presenza, mentre le seconde, che aggiornano le condizioni nelle quali si trova il medesimo, vengono inviate, alle scadenze fissate dalla normativa regionale (31 maggio di ogni anno per il friabile e 31 maggio 2016-2019-… per il compatto).

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