mercoledì 16 marzo 2016

L’amministratore uscente può prelevare i propri compensi dal conto condominiale prima di effettuare il passaggio delle consegne?

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE E L’UTILIZZO DEL CONTO CONDOMINIALE
In un recente incontro di formazione - avente ad oggetto la responsabilità civile e penale - è stato posto il dubbio se l’amministratore uscente possa prelevare i propri compensi dal conto condominiale, prima di effettuare il passaggio delle consegne al nuovo soggetto nominato dal Condominio.
A mio avviso tale condotta, pur essendo impassibile che possa rivestire estremi di rilevanza penale (a meno che avvenga a fronte di una espressa diffida o di un manifesto parere contrario del Condominio) appare comunque poco conforme al dettato dell’art. 1129 VIII comma cod.civ., così come introdotto dalla L. 220/2012.
Una volta che sia stato nominato il nuovo amministratore e costui abbia accettato l’incarico, l’amministratore uscente - sino al passaggio delle consegne - può compiere solo atti urgenti nell’interesse del Condominio, fra i quali certo non vi è il prelievo del proprio compenso dal conto condominiale, che appare opportuno non utilizzare se non nell’ambito di quelle attività gestionali che si rivelino indifferibili e che parte della dottrina (Celeste) ha ritenuto limitate ai soli atti volti ad evitare un pregiudizio imminente e grave (sicché non sarebbero più consentiti neanche gli atti di ordinaria gestione).


di Massimo Ginesi

Direttore Centro Studi regione Liguria
COORDINATORE CENTRO STUDI NAZIONALE

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