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martedì 10 maggio 2016

L’amministratore e la dolosa in esecuzione di un provvedimento del giudice

Con specifico riferimento all’obbligo imposto all’amministratore cessato dalla carica di consegnare la documentazione di cui è in possesso, è dubbio che si tratti di una prestazione personale diversa dall’obbligo di consegnare cose mobili in genere, con riferimento al quale è possibile l’esecuzione forzata.

Secondo la S.C. integra il reato di cui all’art. 388, secondo comma, c.p. la condotta dell’amministratore di condominio che, nonostante il provvedimento del giudice civile di sospensione dell’efficacia di una delibera dell’assemblea condominiale di cui sia contestata nel merito la legittimità, proceda ugualmente all’esecuzione di una delibera successiva avente il medesimo oggetto, anche se asseritamente emendata dei vizi originari, senza che sia stata disposta la revoca giudiziale della sospensiva o dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass. 2 aprile 2014 n. 33227, con riferimento a una ipotesi in cui l’amministratore aveva dato esecuzione ad una delibera assembleare che comportava l’esecuzione di lavori sulle parti comuni, sebbene fosse stata disposta dal giudice civile la sospensione dell’esecuzione di precedenti delibere con il medesimo oggetto). Secondo la S.C. se bastasse la reiterazione di una delibera assembleare per consentire il superamento delle resistenza opposta a quella precedente, ed il blocco imposto alla sua esecuzione, le norme di tutela della proprietà poste a disciplinare il fenomeno condominiale perderebbero ogni effettività e soprattutto perderebbe di effettività la tutela giurisdizionale, che nei casi urgenti si attua proprio mediante la sospensiva. Si tratta di affermazioni che non possono non suscitare notevoli perplessità. In primo luogo, l’art. 388, secondo comma, c.p., fa riferimento a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che prescriva misure cautelari a difesa della proprietà. Il provvedimento di sospensione di cui all’art. 1137, terzo comma, c.c. non prescrive alcuna misura cautelare a tutela della proprietà, ma si limita a stabilire la temporanea ineseguibilità della delibera impugnata, la quale, anche quando, come nel caso deciso della S.C., prevede innovazioni di vasta portata, non attenta alla proprietà, ma ha un contenuto di mera gestione delle parti comuni. In secondo luogo, l’adozione di una delibera di contenuto identico a quella la cui esecuzione sia stata sospesa rende inefficace quest’ultima, con conseguente caducazione del provvedimento di sospensione. Non si comprende allora come la esecuzione della seconda delibera, non impugnata o se impugnata non sospesa, possa costituire dolosa in esecuzione del provvedimento di sospensione dell’esecuzione della prima delibera divenuta inefficace.
In terzo luogo, la responsabilità penale dovrebbe essere eventualmente dei condomini, i quali hanno adottato una delibera conforme a quella sospesa, che l’amministratore, in base all’art. 1130, n. 1, c.c., ha l’obbligo di eseguire. La S.C. ha ritenuto che configura il reato di cui all’art. 388, secondo comma, c.p. la condotta dell’amministratore di condominio che non dia esecuzione ad un provvedimento di urgenza che gli abbia ordinato di consegnare la documentazione contabile inerente all’amministrazione di un condominio che ha in precedenza curato, in quanto si tratterebbe di un provvedimento che attiene alla difesa della proprietà, in quanto l’inosservanza di tale ordine incide sulla proprietà condominiale, impedendone la corretta amministrazione. (Cass. 16 aprile 2014 n. 31192).
E’ difficile, in primo luogo, comprendere come possa incidere sulla proprietà la mancata esecuzione di un provvedimento che è diretto non a salvaguardare tale proprietà o a renderne possibile il godimento, ma semplicemente a renderne più agevole l’amministrazione. In secondo luogo, secondo la stessa S.C. il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall’art. 388, secondo comma, c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte esigano per l’esecuzione il contributo personale dell’obbligato, perché l’interesse tutelato dall’art. 388, secondo comma, c.p. non è l’autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione (cfr., in tal senso, da ultimo Cass. 25 novembre 2014 n. 51668). E’ significativo che la condotta prevista da tale disposizione sia descritta non come elusione del provvedimento interinale in sé, ma della sua esecuzione, per cui è ragionevole ritenere che si richieda una condotta ben più trasgressiva della mera inottemperanza, altrimenti sarebbe stato sufficiente parlare di “inosservanza”, come in altre disposizioni del codice penale ed in particolare negli artt. 389, 509, 650 (Cass. s.u. 29 settembre 2007 n. 36692). Si tratta di una tesi opinabile per quanto riguarda il riferimento alla natura personale delle prestazioni, in quanto “eludere” vuol dire sottrarsi con malizia e quindi anche colui il quale, pur essendo tenuto ad una prestazione personale, si limiti a non ottemperare non elude l’obbligo. Ad ogni modo, con specifico riferimento all’obbligo imposto all’amministratore cessato dalla carica di consegnare la documentazione di cui è in possesso, è dubbio che si tratti di una prestazione personale diversa dall’obbligo di consegnare cose mobili in genere, con riferimento al quale è possibile l’esecuzione forzata.


di Roberto Triola
già Presidente della Seconda Sezione Civile della Cassazione
Fonte: Amministrare Immobili
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lunedì 4 aprile 2016

Omessa restituzione della documentazione relativa al condominio: vi è responsabilità per appropriazione indebita dell’amministratore?

Deve rispondere del reato di appropriazione indebita, per difetto dell’ingiusto profitto, l’amministratore ove risulti il definitivo rifiuto dello stesso di restituire la documentazione inerente al condominio.

Secondo la S.C. risponde del reato di cui all’art.646 c.p. l’ex amministratore il quale si rifiuti di consegnare la documentazione di cui è in possesso relativa alla gestione del condominio (Cass. 17 maggio 2013 n. 29451).
Si tratta di un orientamento che non può essere condiviso sotto vari profili. In primo luogo, è dubbio che nel caso in cui l’amministratore si rifiuti di consegnare la documentazione in questione in quanto vanta crediti nei confronti del condominio la sua condotta sia illecita. Come ha affermato la S.C., l’omessa restituzione della cosa e la sua ritenzione a titolo precario, a garanzia di un preteso diritto di credito, non integra il reato di appropriazione indebita, in quanto non modifica il rapporto tra il detentore ed il bene attraverso un comportamento oggettivo di disposizione uti dominus e l’intenzione soggettiva di interversione del possesso (Cass. 25 gennaio 2002 n. 10774).
Su un piano più generale, in dottrina si è osservato che la condotta di appropriazione non va mai valutata alla stregua degli obblighi civili nascenti dal titolo del possesso. L’inosservanza degli obblighi civili, come tale, non è fonte di responsabilità penale. Fino a che il possessore non fa propria la cosa non costituisce reato il non restituirla puntualmente (PEDRAZZI, voce Appropriazione indebita, in Enc. dir., II, Milano, 1958, 833).
Nello stesso ordine di idee la S.C. ha ritenuto che la omessa restituzione della cosa alla controparte che ne ha fatto richiesta in pendenza di un rapporto contrattuale non integra, di per sè, il reato di appropriazione indebita, in quanto non modifica il rapporto tra il detentore e il bene attraverso un comportamento oggettivo di disposizione uti dominus e l’intenzione soggettiva di interversione del possesso, ma si riflette in un inadempimento di esclusiva rilevanza civilistica (Cass. 17 febbraio 2015 n. 12077; in senso conforme cfr. Cass., sez. II, 27 maggio 1981 n. 9410; Cass., sez. II, 2 dicembre 1969 n. 2401, per la quale la sola mancata restituzione della cosa altrui, non è, di per sé, sufficiente a concretare un fatto punibile a titolo di appropriazione indebita, ove non sussista l’intenzione, o non vi sia la prova dell’intenzione, da parte dell’agente, di appropriarsi della cosa stessa al fine di trarne profitto ingiusto; Cass., sez. II, 30 maggio 1969 n. 1377).
Va comunque dato atto che secondo altre decisioni il reato di appropriazione indebita può sussistere sia nel caso in cui l’agente dia alla cosa una destinazione incompatibile con il titolo e con le ragioni del suo possesso, sia nel caso in cui egli ometta deliberatamente di restituire la cosa, giacché in entrambe le ipotesi manifesta la sua volontà di affermare un dominio sulla cosa posseduta (Cass., sez. II, 18 febbraio 1970 n. 328; in senso conforme cfr. Cass. 24 settembre 2015 n. 44650).
Ad ogni modo è dubbio che debba rispondere del reato di appropriazione indebita, per difetto dell’ingiusto profitto, l’amministratore ove risulti il definitivo rifiuto dello stesso di restituire la documentazione inerente al condominio.
E’ vero che integra il reato in questione l’utilizzazione di un titolo di credito, come la condotta del prenditore che ponga all’incasso un assegno bancario ricevuto in garanzia, appropriandosi della somma riscossa, in violazione dell’accordo concluso con l’emittente (Cass., sez. II, 15 gennaio 2014 n. 5643) o l’appropriazione di un assegno anche se presso la banca trattaria manchino i fondi di provvista poiché tale inesistenza non influisce sulla validità del diritto di obbligazione derivante dal possesso del titolo (Cass., sez. III, 22 marzo 1961 n. 1022). Nei titoli di credito, infatti, il diritto è incorporato nel documento.
Per quanto riguarda gli altri documenti la loro appropriazione può integrare un illecito penale, ove la loro utilizzazione possa consentire all’autore di tale comportamento di conseguire un vantaggio economico.
Sotto tale profilo correttamente la S.C. ha ritenuto sussistente il reato previsto dall’art. 646 c.p. con riferimento alla appropriazione di disegni e progetti industriali coperti da segreto, in quanto la cartacea fisicità non era separabile dell’intrinseco valore consistente nella sintesi delle informazioni tecniche in essi contenuti (Cass., sez. II, 11 maggio 2010, in Giur. it. 2011, 168) nello stesso ordine di idee, con riferimento alla documentazione industriale e commerciale, avente rilevanza economica, rappresentativa di un’idea immateriale Cass., sez. II, 25 gennaio 2012 n. 8011).
Non può condividersi, invece, l’orientamento secondo il quale risponde di appropriazione indebita l’avvocato che si rifiuta di restituire al cliente la documentazione ricevuta, in quanto costituisce un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso (Cass., sez. II, 29 maggio 2008 n. 26820), o il soggetto che, nell’ambito della stipula di un contratto di locazione, dopo aver ricevuto il documento già sottoscritto dalla controparte, comunica informalmente di non voler procedere alla sua sottoscrizione e ne rifiuta la restituzione, attuando così un comportamento eccedente i limiti del titolo che legittima il possesso dell’atto (Cass. sez. II, 14 febbraio 2014 n. 20652), o che chi si rifiuta di restituire una cambiale pagata (Cass., sez. II, 24 febbraio 1971 n. 499).
E’ vero che secondo la S.C. l’ingiusto profitto per la S.C. non deve connotarsi necessariamente in senso patrimoniale, bastando anche soltanto il fine di perseguir un ingiusto vantaggio di altra natura. (Cass., sez. II, 22 ottobre 2010 n. 40119; per il riferimento a qualsiasi illegittima utilità cfr. Cass., sez. II, 25 marzo 1974 n. 4996), ma il termine “profitto” significa vantaggio economico, che non è connaturato ad ogni comportamento illecito di un soggetto che pure comporti un danno per un altro soggetto. Tale circostanza appare particolarmente importante se si considera che il termine in questione è usato per delineare gli elementi costitutivi di un reato contro il patrimonio quale è l’appropriazione indebita. Alla luce di tali considerazioni, il comportamento dell’amministratore il quale, alla cessazione dell’incarico, si rifiuti di consegnare la documentazione del condominio, pur costituendo indubbiamente un illecito civilistico, non è idoneo ad integrare il reato di appropriazione indebita.


di Roberto Triola
già Presidente della Seconda Sezione Civile della Cassazione
Amministrare Immobili
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mercoledì 16 marzo 2016

L’amministratore uscente può prelevare i propri compensi dal conto condominiale prima di effettuare il passaggio delle consegne?

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE E L’UTILIZZO DEL CONTO CONDOMINIALE
In un recente incontro di formazione - avente ad oggetto la responsabilità civile e penale - è stato posto il dubbio se l’amministratore uscente possa prelevare i propri compensi dal conto condominiale, prima di effettuare il passaggio delle consegne al nuovo soggetto nominato dal Condominio.
A mio avviso tale condotta, pur essendo impassibile che possa rivestire estremi di rilevanza penale (a meno che avvenga a fronte di una espressa diffida o di un manifesto parere contrario del Condominio) appare comunque poco conforme al dettato dell’art. 1129 VIII comma cod.civ., così come introdotto dalla L. 220/2012.
Una volta che sia stato nominato il nuovo amministratore e costui abbia accettato l’incarico, l’amministratore uscente - sino al passaggio delle consegne - può compiere solo atti urgenti nell’interesse del Condominio, fra i quali certo non vi è il prelievo del proprio compenso dal conto condominiale, che appare opportuno non utilizzare se non nell’ambito di quelle attività gestionali che si rivelino indifferibili e che parte della dottrina (Celeste) ha ritenuto limitate ai soli atti volti ad evitare un pregiudizio imminente e grave (sicché non sarebbero più consentiti neanche gli atti di ordinaria gestione).


di Massimo Ginesi

Direttore Centro Studi regione Liguria
COORDINATORE CENTRO STUDI NAZIONALE
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sabato 20 febbraio 2016

Passaggio consegne: quali sono i documenti che devono essere consegnati?



Quando l'amministratore viene revocato dovrà necessariamente ed in tempo brevissimo passare le "consegne" all'amministratore subentrante. Dopo la legge 220/2012 (prima era indicato un termine perentorio di gg. 15) non esite un termine fissato in giorni, infatti il codice civile all'art. 1129, ottavo comma, recita:
Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

Qui di seguito elenchiamo tutta la documentazione del condominio che deve assolutamente essere consegnata (se presente) e nel contempo annotata su di un documento firmato da entrambi (uscente ed entrante) che ne provi l'avvenuto passaggio o meglio avvenuta consegna.
  1. Regolamento Condominiale
  2. Registro dei Verbali dell'assemblea
  3. Planimetrie
  4. Chiavi di accesso ai locali Comuni od ai locali Tecnici
  5. Registro di Anagrafe Condominiale
  6. Tabelle Millesimali
  7. Codice Fiscale del Condominio
  8. Contratti stipulati con le Imprese a servizio del Condominio
  9. Contratto stipulato con l'istituto Bancario
  10. Contratto stipulato con l'istituto Assicurativo (polizza del fabbricato)
  11. Contratti Stipulati con gli erogatori di servizi (Luce, Acqua, Gas, ecc...)
  12. Libretti di uso e manutenzione degli impianti comuni
  13. Relazioni delle verifiche di messa a terra in ottemperanza del Dpr 462/2001
  14. Relazione degli esami di verifica delle acque potabili in ottemperanza del D.Lgs. 31/2001 e succ. modificazioni (D.Lgs 2/2/2002 n.27)
  15. Versamenti dei condomini
  16. Certificato Prevenzione Incendi
  17. Tutti gli atti giudiziari in corso e non
  18. Modelli F24
  19. Modelli 770
  20. Modello CU (Certificazione Unica)
  21. DVR e DUVRI
  22. Bilancio di chiusura cassa (con evidenziate le fatture da pagare, le fatture eventualmente già pagate della nuova gestione, il saldo del conto corrente ed il saldo a debito o credito dei condomini verso il condominio)
  23. Ultimo bilancio approvato in sede assembleare
  24. Registro di contabilità (tutte le fatture degli ultimi 5 anni)
  25. Corrispondenza tra i condomini e l'amministratore

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mercoledì 17 febbraio 2016

II verbale di passaggio consegne può rivestire carattere di ricognizione di debito?



Cassazione II Sent. 11 novembre 2015 n. 23018     (per scaricare l'intera Sentenza clicca QUI)

Con la Sentenza in commento la Cassazione si è pronunciata sulla questione del valore da attribuire al verbale del passaggio delle consegne ed in particolare circa la possibilità che esso contenga il riconoscimento di un credito preteso dall’amministratore uscente per anticipazioni sostenute.

La vicenda riguarda un ex amministratore che aveva notificato un decreto ingiuntivo di pagamento fondato sulla dichiarazione contabile sottoscritta dall’amministratore entrante e basata su una affermata anticipazione di somme a copertura del “disavanzo di cassa” pari al credito ingiunto.

Nell'opposizione il condominio ha eccepito la carenza di prova del credito e ha negato il valore ricognitivo che il preteso creditore riteneva di attribuirgli.

Se in primo grado il Giudice aveva rigettato l’opposizione del condominio, in sede di appello il giudizio è andato a favore dell'ente, stabilendo che il verbale di passaggio delle consegne non ha il valore di riconoscimento di debito poiché proviene da un organo (l’entrante) non legittimato senza specifica delibera assembleare. E in più nel Corso del giudizio l’uscente non aveva suffragato la propria pretesa con altri documenti comprovanti le anticipazioni.

Il ricorso veniva così respinto.

La Corte di Cassazione ha affermato che il “verbale di passaggio delle consegne” tra amministratori, nel caso in cui faccia riferimento diretto o indiretto ad affermati crediti del precedente amministratore a titolo di anticipazione o a titolo di compenso professionale, pur non potendo qualificarsi astrattamente come promessa di pagamento o ricognizione di un debito (perché proveniente dal mandatario e non dalla parte personalmente) può elevarsi a presupposto giuridico/sostanziale della stessa pretesa pecuniaria, purché integrato, in sede processuale, da altri e/o ulteriori giustificativi contabili.


di Carlo Patti
consulente legale ANACI Roma
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lunedì 23 novembre 2015

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 11 novembre 2015, n. 23018 - Data udienza 8 ottobre 2015


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno - rel. Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere Dott. PICARONI Elisa - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 18177/2009.
Proposto da: (OMISSIS) (c.f.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dall'avv. (OMISSIS), come da procura a margine del ricorso; con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in (OMISSIS);
ricorrente
contro
Condominio in (OMISSIS) In persona del suo amministratore pro tempore sig. (OMISSIS); rappresentato e difeso dall'avv. (OMISSIS) e dall'avv. (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso; con domicilio eletto in (OMISSIS), presso i medesimi;
Controricorrente
contro la sentenza n. 255/08 resa in grado di appello dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale; pubblicata il 25/7/08 e non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 2015 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini; Udito l'avv. (OMISSIS) per la ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sgroi Carmelo che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - (OMISSIS), già amministratrice del Condominio in (OMISSIS), chiese ed ottenne dal Giudice di Pace di Albano Laziale che fosse ingiunto al predetto ente di gestione il pagamento di euro 1694,45, assumendo di averli anticipati, portando a sostegno documentale del proprio assunto una scrittura riassuntiva delle entrate ed uscite sottoscritta da essa medesima e dall'amministratore subentrante , illustrante un "disavanzo di cassa" pari al credito ingiunto; il Condominio propose opposizione, negando che fosse stata fornita la prova di una siffatta anticipazione in proprio favore; la (OMISSIS), costituendosi a sua volta, rilevò che il detto documento avrebbe rappresentato una ricognizione di debito in quanto sottoscritto da entrambi gli amministratori, all'esito di una verifica delle singole "voci" contabili.
2 - L'adito Giudice di Pace respinse l'opposizione; il Condominio impugnò tale decisione innanzi al Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, che accolse l'appello sulla base della considerazione che il documento posto a base del decreto di ingiunzione non avrebbe contenuto un riconoscimento del debito in quanto proveniente da organo non legittimato - in assenza di apposita delibera assembleare -; sottolineò altresì che non sarebbe mai stato depositato il prospetto contabile, richiamato nel verbale di consegna della documentazione tra amministratori.
3 - Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la (OMISSIS), facendo valere quattro motivi di annullamento, illustrati da successiva memoria; il Condominio ha resistito con controricorso con ricorso incidentale; con ordinanza interlocutoria è stata rinviata la discussione della causa al fine di acquisire la delibera condominiale di autorizzazione (eventualmente anche a ratifica dell'attività nel frattempo svolta) all'amministratore a resistere al ricorso; a seguito di ciò è stata depositata idonea documentazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'articolo 1988 cod. civ. ribadendosi che il verbale di passaggio delle consegne dal vecchio al nuovo amministratore doveva essere considerato a tutti gli effetti una dichiarazione ricognitiva delle poste di credito - debito colà descritte, secondo il prospetto allegato : ciò in quanto i documenti contabili (le c.d. pezze di appoggio) avevano formato oggetto di verifica e che il successivo calcolo matematico sarebbe stato verificato in contraddittorio con il nuovo amministratore; osserva altresì parte ricorrente che, se pure non si fosse potuto attribuire tale valore certificativo di un proprio credito all'anzidetta documentazione, tuttavia a tali risultati si sarebbe dovuti pervenire in considerazione della condotta processuale adottata dall'opponente Condominio che non avrebbe contestato alcuna delle voci relative al documento in questione, così ratificando di fatto l'intero contenuto di esso, ivi compreso il preteso disavanzo di cassa.
1a - Viene formulato il seguente quesito di diritto ex articolo 366 bis c.p.c., all'epoca in vigore: "Il documento verbale relativo al passaggio di consegne alla base dell'emissione del provvedimento monitorio è da considerarsi ricognizione di debito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1988 cod. civ.".
1.b - Il mezzo presenta indubbi profili di inammissibilità: 1 - perché è diretto a far formulare una diversa interpretazione delle emergenze di causa al fine di dedurne la sussunzione nella fattispecie astratta portata dalla norma di riferimento e non già a sindacare l'identificazione, da parte del giudice di appello, dei confini applicativi della stessa: tale error in judicando però avrebbe dovuto formare oggetto di una censura attinente alla motivazione; 2 - perché, in deroga al principio di specificità del ricorso - ricondotto al canone di autosufficienza dello stesso - non vengono riportati ne' il contenuto del documento ne' le difese concretamente assunte in primo grado dal Condominio che, insieme, costituivano i parametri per valutare l'esistenza della pretesa condotta non oppositiva da parte del nuovo amministratore; 3 - perché il c.d. quesito di diritto non rispetta i canoni e le finalità che avevano portato alla formulazione dell'articolo 366 bis c.p.c., perché, come visto, la tematica della ricognizione del debito è stata affrontata in maniera incongrua rispetto alla violazione di legge; in ogni caso ad esso si sarebbe dovuto dare risposta negativa in quanto la funzione di ricognizione di debito può, come può non essere riconosciuta al verbale di accettazione delle consegne dei documenti trasmessi dal precedente amministratore, in relazione al contenuto del verbale stesso che, come visto, non viene riportato.
2 - Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'articolo 648 c.p.c. senza peraltro alcuno svolgimento argomentativo: solo nell'articolazione del quesito di diritto vi è un accenno alle ragioni della laconica censura (che così era formulata: " l'opposizione a decreto ingiuntivo non è stata fondata su prova scritta e il Giudice di Pace ha confermato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. La sentenza di appello non ha motivato sul punto e così facendo non ha considerato la mancanza di una opposizione fondata su prova scritta") la quale, peraltro, si presenta inammissibile perché, in deroga al principio di chiarezza, omette di specificare perché il giudice di appello avrebbe dovuto trovare un ostacolo alla, pur richiestagli, nuova valutazione delle emergenze di causa sol perché, seguendo un diverso percorso argomentativo, il giudice del grado precedente aveva, concesso prima e non revocato poi, la provvisoria esecutività del decreto; del tutto irrilevante dunque è la arguita - ma non spiegata - violazione della norma di riferimento.
3. Con il terzo motivo si assume la presenza di tutti e tre i profili del vizio di motivazione descritti nell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - nella formulazione anteriore alla modifica introdotta con il Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito in Legge n. 134 del 2012 - assumendo che il giudice del gravame non avrebbe affrontato il merito della questione che, secondo il ricorrente, avrebbe riguardato l'assenza, da parte del Condominio, di difese idonee ad inficiare il principio di prova rappresentato dal documento posto a base della emissione del decreto ingiuntivo; con lo strettamente connesso quarto motivo viene denunciato l'omesso esame di tale significativa condotta processuale del Condominio, tenuto conto del fatto che, essendosi introdotto, con la citazione in opposizione, un ordinario giudizio di merito, il Condominio, oramai da tempo in possesso dei documenti di appoggio alla dichiarazione di cui si accenna in ricorso, avrebbe dovuto contrastare in qualche modo la valenza indiziaria che da essa si sarebbe potuta trarre, tanto più che il riassunto contabile trasmesso al nuovo amministratore sarebbe stato stilato tenendo conto delle assemblee condominiali che negli anni avrebbero ratificato l'operato dell'amministratrice.
4 - Entrambi i motivi sono inammissibili sia perché non riportano - nuovamente - le difese del Condominio in primo grado, sulle quali parametrare l'allegato, difettoso esame da parte del giudice dell'appello, delle emergenze di causa, sia perché non spiegano ne' riportano - dato per accertato che non potesse parlarsi di una ricognizione di debito - le ragioni per le quali la (OMISSIS) avesse accumulato, negli anni del proprio incarico, i crediti fatti valere ne' soprattutto - stante la contestazione sull'an operata dal Condominio in prime cure, come riportato nella gravata decisione - quali fossero state le difese della attuale ricorrente che, pur sempre, ponendosi come parte sostanzialmente attrice, doveva dimostrare i titoli per i quali avrebbe anticipato somme per conto del Condominio, non senza omettere di considerare che, come ricordato nella impugnata decisione, il prospetto entrate dell'anno 2004 in cui, secondo allegazione, sarebbe stato riportato il disavanzo di cassa poi oggetto di ingiunzione e che sarebbe stato richiamato nel verbale di consegne, non sarebbe stato depositato in causa o, quanto è a dire, se pur fosse stato presente nel fascicolo di parte a corredo del ricorso per ingiunzione (circostanza sulla quale insiste la ricorrente nella memoria ex articolo 348 c.p.c.) tuttavia non sarebbe stato rinvenuto al momento della decisione.
4.a - Per completezza espositiva va altresì osservato che non può trovare applicazione il principio affermato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 14475 del 2015), contrario all'assunto della non utilizzabilità dei documenti (nel caso in cui il deposito fosse avvenuto solo a corredo del ricorso per ingiunzione, per poi, gli stessi documenti esser ritirati e non più depositati prima della decisione) perché la questione, che avrebbe potuto determinare un vitium in procedendo, non è stata proposta come motivo di ricorso.
5- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. LA CORTE

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 1.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
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