giovedì 31 marzo 2016

Tutte le rampe delle scale sono da considerarsi comuni - CASSAZIONE 09 MARZO 2016, N. 4664

Secondo la cassazione le scale e i relativi pianerottoli, negli edifici in condominio, costituiscono strutture essenziali del fabbricato e rientrano, in assenza di una diversa disposizione, fra le parti comuni, anche se sono poste a servizio solo di alcuni proprietari dello stabile. I giudici di legittimità, richiamando la precedente giurisprudenza in materia e il dettato dell’art. 1117 c.c., osservano che negli edifici in condominio le scale, e i relativi pianerottoli, costituiscono strutture essenziali del fabbricato e rientrano, in assenza di una diversa disposizione, fra le parti comuni, anche se sono poste a servizio solo di alcuni proprietari dello stabile.
Secondo la cassazione l’art. 1117 c.c. Non ricollega il concetto di comproprietà di tutte le rampe di una scala condominiale al fatto che le prime servono funzionalmente agli appartamenti sottostanti, e quelle successive solo gli appartamenti soprastanti, poiché così facendo si potrebbe pervenire alla conclusione che i proprietari degli appartamenti sottostanti sarebbero esclusi dalla comproprietà della scala nella sua totalità, in quanto non avrebbero interesse a percorrere le rampe superiori. Tale esclusione dalla comproprietà, eventualmente, deve risultare dal titolo di acquisto.


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