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sabato 26 agosto 2017

ZAMBRANO: “TERREMOTO DI ISCHIA CONFERMA LA NECESSITA’ DI ATTUARE AL PIU’ PRESTO IL PIANO DI PREVENZIONE SISMICA

 Il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano, è intervenuto in merito alla scossa di terremoto che ha colpito l’isola di Ischia ieri sera. “L’ennesimo evento sismico, che stavolta ha colpito Ischia, sta a dimostrare che nel nostro Paese anche le scosse di non particolare entità possono determinare danni rilevanti a cose e persone. Quello che è successo ieri sera conferma a maggior ragione la necessità di attuare nel più breve tempo possibile un piano di prevenzione sismica e di completare la conoscenza dello stato delle nostre case, anche attraverso strumenti determinanti come il fascicolo del fabbricato

Occorre, inoltre, procedere anche attraverso modifiche normative che rendano ancora più efficaci le iniziative già messe in campo, come il Sisma Bonus, rendendole pienamente applicabili sia per i grandi fabbricati, sia per quelli piccoli, anche attraverso misure di sostegno agli incapienti. Infine, è necessario consentire ai cittadini di perseguire l’obiettivo del miglioramento sismico anche in tempi lunghi, mettendolo in atto in occasione delle ristrutturazioni e seguendo un progetto ben preciso”.
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lunedì 17 luglio 2017

UNA RISTRUTTURAZIONE RADICALE DEVE RISPETTARE LE DISTANZE LEGALI

Rientrano nella nozione di nuova costruzione per il computo delle distanze legali dagli altri edifici non solo l'edificazione di un manufatto su un'area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modifiche apportate al volume e alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente.

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CASSAZIONE 30 GIUGNO 2017, N. 16268 - in tema di distanze legali



CASSAZIONE 30 GIUGNO 2017, N. 16268

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio -  Presidente   
Dott. PROTO  Cesare Antonio  -  Consigliere  
Dott. MANNA Felice -  rel. Consigliere  
Dott. CORRENTI  Vincenzo -  Consigliere  
Dott. CRISCUOLO Mauro  -  Consigliere  

ha pronunciato la seguente:        
                                  
SENTENZA

sul ricorso 21925/2013 proposto da: 
P.R.,  elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato D. M. B., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F. T.; 
- ricorrente – 

CONTRO
PE.GI.MA., A.A., elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato G. L. D. B., che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato A. D. P.; 
- controricorrenti - 

avverso la sentenza n. 904/2012 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 09/07/2012; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del secondo e del terzo motivo e per l'assorbimento del primo motivo del  ricorso; 
udito l'Avvocato M. B. D. difensore del ricorrente che ha  chiesto l'accoglimento del ricorso; 
udito l'Avv. D. P. A. difensore dei controricorrenti che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 15 settembre 2003, Re. Pi. conveniva in giudizio An. Ar. e Gi. Pe. al fine di vedere accertata e dichiarata l'illegittimità delle finestre realizzate dai convenuti nell'immobile prospiciente la proprietà dell'attore con condanna all'arretramento della costruzione e comunque al ripristino dello stato dei luoghi e, in ogni caso, al risarcimento dei danni patiti.
Si costituivano in giudizio An. Ar. e Gi. Pe. rilevando che la costruzione risaliva al periodo precedente il piano regolatore del Comune di Ghedi, approvato nel 1968, e all'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e che la norma da applicare al caso di specie era non l'art. 873 c.c. ma l'art. 905 c.c..
Espletata l'attività istruttoria, con sentenza in data 22 dicembre 2006, il Tribunale di Brescia rigettava le domande e compensava tra le parti le spese del giudizio.
Avverso detta sentenza proponeva appello il Pi..
Si costituivano in giudizio An. Ar. e Gi. Pe..
Con sentenza depositata il 9 luglio 2012. la Corte d'appello di Brescia.
rigettava l'appello e condannava la parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado di giudizio. Riteneva, in particolare, la Corte distrettuale che solo in appello l'attore aveva dedotto che i convenuti avevano realizzato una nuova costruzione, mentre nel primo grado di giudizio era pacifica tra le parti la circostanza che si fosse trattato di una ristrutturazione. Rilevava, quindi, che era altresì pacifico che l'edificio dei convenuti fosse stato costruito prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 1444/68. a sua volta recepito dall'art. 22 delle N.T.A. del Piano regolatore dei comune di Ghedi.
Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello propone ricorso Re. Pi. sulla base di tre motivi, successivamente illustrati da memoria.
Ar. An. e Pe. Gi. resistono con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso ii ricorrente si duole della violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360. comma I n. 5 c.p.c. Si contesta, in particolare, la mancata motivazione in ordine alla decisione sulle spese di lite, li dove il Giudice di prime cure le ha compensate tra le parti in considerazione della particolarità della questione e della singolare difficoltà interpretativa delle norme applicabili.
2. - Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 112 e segg. c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5. Secondo parte ricorrente, la Corte d'appello ha erroneamente indicato che le parti, in primo grado, non avrebbero allegato che l'opera dei convenuti integrasse gli estremi di una "nuova costruzione"', ma si sarebbero limitate a qualificare il fatto di causa come "ampliamento e ristrutturazione", allegando la circostanza della nuova costruzione per la prima volta soltanto nel giudizio d'appello, risultando così preclusa in quanto elemento nuovo. Al contrario, si deduce che la fattispecie della radicale trasformazione era stata già indicata nell'atto di citazione, avendo il fabbricato della controparte subito una modificazione nella volumetria, con l'aumento della sagoma di ingombro, in modo da incidere sulle distanze tra gli edifici esistenti.
3. - Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 873 c.c. dell'art. 9 D.M. n. 1444/1968 e dell'art. 22 delle N.T.A. del Piano Regolatore del Comune di Ghedi, in materia di distanze tra edifici e tra pareti finestrate (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c). In particolare, si deduce che le lamentate modificazioni strutturali non potevano in alcun modo essere considerate come una semplice ristrutturazione, bensì avrebbero dovuto essere ritenute come nuova costruzione, con il conseguente dovere di rispettare le disianze previste dal D.M. n. 1444/1968 per l'apertura delle vedute.
4. - Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare insieme e con priorità, sono fondati.
Infatti, rientrano nella nozione di nuova costruzione, di cui all'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942 n. 1150. anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 per il computo delle distanze legali dagli altri edifici, non solo l'edificazione di un manufatto su un'area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che. in ragione dell'entità delle modifiche apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzala nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente (così, Cass. n. 5741/08, che nella fattispecie al suo esame ha ritenuto legittima l'applicazione delle distanze dettata dalla suddetta disposizione ministeriale per i nuovi edifici, perché il confinante fabbricato era stato oggetto oltre che di concessione di ristrutturazione, anche di ampliamento, e ricostruito in posizione diversa da quella preesistente; in senso conforme v. Cass. nn. 9637/06 e 14128/00).
La Corte distrettuale non si è attenuta né a tale principio di diritto, né alla corretta interpretazione del divieto del novum in appello, li dove non ha considerato che rispetto alla radicale ristrutturazione dell'immobile di proprietà Ar.-Pe., sin dall'inizio lamentata dall'attore (v. pag. 3 della sentenza d'appello). l'affermazione che il relativo manufatto edilizio costituisse una nuova costruzione non introduce in causa un fatto storico nuovo e diverso, ma qualifica giuridicamente quello originario ed immutato ai fini dell'applicazione ad esso della disciplina in materia di distanze. E poiché la qualificazione giuridica dei fatti tempestivamente allegati non soggiace a preclusioni di sorta, perché esprime una difesa tecnica e non una deduzione assertiva, la ritenuta tardività di tale difesa costituisce falsa applicazione del divieto dei nova in appello.
5. - L'accoglimento del secondo e del terzo motivo assorbe l'esame del primo motivo, inerente al regolamento delle spese.
6. - Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia, che nel decidere nuovamente nel merito si atterrà al principio di diritto anzi detto e provvederà, altresì, sulle spese di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia, che provvederà anche sulle spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017
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martedì 2 maggio 2017

VIZI E DIFETTI COSTRUTTIVI. RESPONSABILITA’ DEL COSTRUTTURE E LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELL’AMMINISTRATORE

A seguito di gravi vizi e difetti riscontrati all’immobile, il Condominio conveniva in giudizio il costruttore che nel frattempo aveva venduto l’intero stabile. L’impresa costruttrice respinge ogni responsabilità in quanto la costruzione dell’edifico era stata appaltata ad altra impresa. Gli Ermellini evidenziano che la giurisprudenza della Cassazione è costante nell'affermare che l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorchè lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera, e sempre che si tratti di gravi difetti, i quali, al di fuori dell'ipotesi di rovina o di evidente pericolo) di rovina, pur senza influire sulla stabilità dell'edificio, pregiudichino o menomino in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità o l'abitabilità del medesimo.
Nella circostanza l’impresa convenuta aveva eccepito la legittimazione processuale dell’amministratore. Sull’argomento i Giudici di Piazza Cavour riconoscono la legittimazione a proporre l'azione di cui all'art. 1669 c.c., relativa ai gravi difetti di costruzione che possono porre in pericolo la sicurezza dell'edificio condominiale, anche senza preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale.

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CASSAZIONE 19 APRILE 2017, N. 9911 - VIZI E DIFETTI COSTRUTTIVI



CASSAZIONE 19 APRILE 2017, N. 9911

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   
Dott. PETITTI   Stefano -  Presidente  
Dott. MANNA  Felice  -  rel. Consigliere  
Dott. GIUSTI  Alberto  -  Consigliere  
Dott. COSENTINO Antonella  -  Consigliere   
Dott. SCARPA  Antonio  -  Consigliere  

ha pronunciato la seguente:         
                                 
ORDINANZA

sul ricorso 6179/2013 proposto da: 
C.I.C. DI COSTRUZIONI GENERALI SC, , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato A. G., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A. F.; 
- ricorrente - 

CONTRO

CONDOMINIO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato A. F. T., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F. B.; 
- controricorrenti - 

avverso la sentenza n. 539/2012 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/03/2012.

RITENUTO IN FATTO

Il condominio "(OMISSIS)", sito in (OMISSIS), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Dolo, l'Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali - Clea, per sentirla condannare, quale venditrice-costruttrice del fabbricato condominiale, alla eliminazione di gravi difetti costruttivi dell'edificio.
Parte convenuta nel resistere in giudizio eccepiva il difetto di legittimazione dell'amministratore del condominio, non trattandosi di interventi di tutela conservativa dell'edificio comune; e negava la propria responsabilità, essendosi limitata a vendere le singole unità abitative dell'edificio, la cui realizzazione aveva appaltato a terzi (la Andromeda Costruzioni s.r.l.).
Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la Clea ad eliminare i difetti così come accertati dal c.t.u. nominato nel giudizio.
L'appello della Clea era respinto) dalla Corte distrettuale di Venezia, con sentenza n. 539 pubblicata il 7.3.2012. Riteneva la Corte territoriale che l'amministratore del condominio era stato debitamente autorizzato con delibera che, sebbene non riprodotta in appello, era stata pacificamente adottata dall'assemblea condominiale e non oggetto d'impugnazione. Come risultante da apposita attestazione del comune di (OMISSIS), il condominio non era inadempiente all'obbligo di trasferire al comune stesso alcune aree da asservire ad uso pubblico, conformemente alla convenzione di lottizzazione stipulata il 26.3.1990 tra il comune e la Clea e all'accordo concluso il 14.6.1999 tra quest'ultima e il condominio. Infine, dovevano condividersi le osservazioni del c.t.u., il quale aveva rilevato che la Clea non aveva ottemperato all'obbligo di eliminare i difetti riscontrati, per cui correttamente il giudice di primo grado aveva condannato detta cooperativa a porvi rimedio secondo le modalità suggerite dal c.t.u. stesso.
Per la cassazione di tale sentenza l'Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali - Clea propone ricorso, affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso il condominio "(OMISSIS)".
Attivato il procedimento camerale ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, inserito, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. A, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, la parte controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il primo motivo lamenta, congiuntamente, il vizio motivazionale della sentenza impugnata e la violazione degli artt. 1669 e 1130 c.c.; il secondo mezzo espone, del pari, la carente motivazione e la violazione degli artt. 1130 e 1131 c.c. e art. 115 c.p.c.; il terzo motivo allega la violazione o falsa applicazione dell'art. 1160 c.c. (recte, 1460); il quarto motivo allega il vizio di extrapetizione della sentenza impugnata, perchè la domanda proposta dal condominio avrebbe dovuto essere "ancorata" alla convenzione stipulata tra le parti il 14.6.1999, non avente minimamente ad oggetto la modalità di esecuzione delle opere edilizie.
2. - I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro interrelazione, sono manifestamente infondati.
Premesso che il vizio di motivazione, secondo il paradigma dell'art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo, applicabile alla fattispecie ratione temporis, anteriore alle modifiche di cui al n. 83/12, convertito in L. n. 134 del 2012), può avere ad oggetto solo fatti decisivi e controversi e non questioni inerenti alla corretta interpretazione di legge, va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorchè lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera, e sempre che si tratti di gravi difetti, i quali, al di fuori dell'ipotesi di rovina o di evidente pericolo) di rovina, pur senza influire sulla stabilità dell'edificio, pregiudichino o menomino in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità o l'abitabilità del medesimo (Cass. nn. 2238/12, 8140/04, 4622/02, 9853/98, 3146/98, 9313/97 e 8109/97).
E' nella specie è la stessa parte odierna ricorrente ad affermare a chiare lettere di aver venduto ai singoli condomini le unità immobiliari dell'unico edificio la cui costruzione essa, in qualità di proprietaria del terreno, affidò in appalto ad un terzo (v. pag. 3 del ricorso).
2.1. - Non scalfita la riconduzione della fattispecie alla previsione dell'art. 1669 c.c., così come operata dalla Corte di merito, va da sè che:
a) sussiste la legittimazione ad processum dell'amministratore, anche a prescindere dall'esistenza, dalla prova e dal quorum della delibera di autorizzazione a proporre la domanda giudiziale; infatti, l'amministratore del condominio è legittimato a proporre l'azione di cui all'art. 1669 c.c., relativa ai gravi difetti di costruzione che possano.) porre in pericolo la sicurezza dell'edificio condominiale, anche senza preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale (Cass. nn. 17484/06, 12231/02, 3304/00 e 8294/99);
b) sono irrilevanti le vicende relative alla convenzione 14.6.1999 tra la Clea e il condominio; invero, indipendentemente dalla natura extracontrattuale (secondo la giurisprudenza) o contrattuale (secondo la dottrina prevalente) dell'azione ex art. 1669 c.c., la responsabilità per gravi difetti dell'opera non è inquadrabile entro un nesso di corrispettività tra le prestazioni, per cui la relativa azione non è paralizzata dall'eccezione d'inadempimento relativa ad un (diverso) rapporto;
c) in ogni caso e in aggiunta, l'accertamento positivo operato nella sentenza impugnata, la quale ha ritenuto, sulla base della deposizione del teste B. e dell'attestazione del comune in data 22.3.2004, adempiuta l'obbligazione assunta dal condominio verso la Clea con l'accordo del 14.6.1999, involge un accertamento di fatto non sindacabile sulla base delle obiezioni di puro merito mosse dalla ricorrente.
3. - In conclusione il ricorso va respinto.
4. - Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente.
5. - Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, a carico della parte ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 4.200,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017
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martedì 14 febbraio 2017

IN ITALIA CIRCA 1MILIONE 200 MILA CONDOMINI A RISCHIO SICUREZZA


Comunicato stampa
In Italia circa 1 milione 200 mila condomini  a rischio sicurezza
Non solo adeguamento antisismico, ma anche monitoraggio e adeguamento di tutti gli impianti: l’ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) denuncia la carenza di controlli complessivi negli edifici. Ogni anno nelle abitazioni avvengono circa 30.000 incidenti, di cui 6.000 di origine elettrica. Complessivamente 1 persona muore ogni giorno a causa di infortuni di questo genere.

Non è solo il sisma ad uccidere. In Italia ogni giorno una persona muore per impianti elettrici non a norma. Nelle abitazioni si contano annualmente 30.000 incidenti di cui 6.000 proprio di origine elettrica. Il Presidente di ANACIFrancesco Burrelli, nell’esprimere profondo cordoglio e solidarietà alle comunità colpite dal terremoto del 24 agosto scorso, richiama l’attenzione sul tema della sicurezza complessiva degli edifici: da quella antisismica, all’impiantistica elettrica, idraulica, antincendio, ascensori. “Purtroppo ci troviamo a dover riflettere su questioni di vitale importanza solo dopo che avvengono eventi dai risvolti così tragici – dice Burrelli. Non si parla mai di prevenzione quando davvero sarebbe opportuno farlo. Il terremoto di per sé non uccide. Sono le opere dell’uomo – non realizzate correttamente – ad uccidere. La casa rappresenta per ciascuno di noi il luogo degli affetti, dell’intimità, della protezione, dove ci dovremo sentire al sicuro. Per tale motivo ANACI offrirà il proprio contributo ad un progetto sociale nei comuni danneggiati dal terremoto.
Iniziamo a fare un check completo delle strutture fornendo la possibilità a coloro che hanno il titolo o la personalità giuridica per farlo di richiedere in tempo reale al Comune e agli enti di pubblici di competenza tutti i certificati obbligatori relativi all’immobile e se il lavoro dei tecnici che hanno rilasciato le certificazioni e' stato effettuato in modo rigoroso e rispondente alle leggi vigenti, non ci saranno ulteriori costi per il cittadino. Solo così sarà possibile promuovere una cultura diffusa della sicurezza nei cittadini che dovranno sempre più diventare attori protagonisti  di questo nuovo percorso. Non è pensabile, infatti, che sia lo Stato a farsi carico completamente del controllo, gestione e finanziamento della manutenzione programmatica di tutti gli stabili privati, tanto più considerato - ad esempio - che la normativa antisismica  risale agli anni 80. E quello che è stato costruito prima? Dovrebbe esserci, per lo meno, una compartecipazione dei costi tra pubblico e privato.
La nostra proposta è quella di fornire ai proprietari degli immobili un vero e proprio libretto d’istruzioni, come avviene per qualsiasi semplice elettrodomestico che abbiamo in casa, attraverso il quale conoscere le caratteristiche degli impianti e delle strutture della propria abitazione, al fine di programmare una corretta ed adeguata attività di manutenzione. Effettuare i controlli e sanzioni per mancati adeguamenti e provvedimenti nei confronti dei tecnici e operatori che effettuano dichiarazioni mendaci o non rispondenti allo stato di fatto. Chiediamo al governo  un tavolo a livello nazionale dove sono presenti tutti gli attori che possono contribuire a garantire la sicurezza e la vivibilità del cittadino".
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giovedì 2 febbraio 2017

La responsabilità dell’amministratore per il crollo dell’edificio condominiale a seguito di evento sismico

In tema di responsabilità penale dell’amministratore in ordine alla deliberazioni assembleari in materia di sicurezza la giurisprudenza (C.Cass. pen. sent. n. 15759/2001 e sent.n. 6596/2008) ) afferma che: "In tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali, nel caso di mancata formazione della volontà assembleare che consenta all’amministratore di adoperarsi al riguardo, sussiste a carico del singolo condomino l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall’attribuibilità al medesimo dell’origine della stessa".
La sentenza è assai importante per tutti i lavori necessari per assicurare l’incolumità sia pubblica che condominiale. Invero è noto che la sicurezza costa e pertanto assai sovente i condomini, al fine di evitare che l’assemblea deliberi le somme di denaro necessarie per eseguire le opere opportune, fanno mancare il loro numero (le cosiddette teste) o le maggioranze previste dal codice civile. A volte tale comportamento trova il suo fondamento su un concetto errato di impunità giuridica dei soggetti assenti all’assemblea condominiale e sull’affidamento, parimenti erroneo, che i provvedimenti e le diffide di sicurezza dell’autorità competente saranno notificate soltanto all’amministratore e che pertanto nessuna responsabilità giuridica incomba al callido condomino “disertore” dell’assemblea.
La sentenza, invece, afferma l’esistenza di una responsabilità solidale dei condomini di fronte ai loro comportamenti omissivi che pregiudichino il principio fondante del nostro ordinamento giuridico ovvero quello del “neminem laedere”. In particolare laddove i condomini non si presentino all’assemblea deputata alla decisione degli interventi urgenti ed indifferibili, ovvero votino contro l’adozione degli stessi, l’amministratore, per tutelarsi, potrà comunicare all’autorità competente il verbale assembleare contenente il nome degli assenti o dei contrari per l’adozione nei loro confronti, in ossequio ai principi esposti nella predetta sentenza, delle ordinanze contingibili ed urgenti la cui inosservanza è sanzionata penalmente dall’art. 650 c.p. con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad euro 206.
Altra sentenza ( C.Cass. Sent. 214101/2009) ha ribadito tali principi sostenendo quanto segue:
“In tema di omissione di lavori che minacciano rovina negli edifici condominiali ( nella specie, i solai dei locali garage), nel caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento dei fondi necessari per porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo non può ipotizzarsi la responsabilità per il reato di cui all’art. 677 c.p. a carico dell’amministratore del condominio per non avere attuato interventi che erano in suo materiale potere, ricadendo in siffatta situazione su ogni proprietario l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall’attribuibilità al medesimo dell’origine della stessa. (Nell’affermare tale principio, la Corte ha anche chiarito che, nel caso previsto dal terzo comma della citata norma, al fine di andare esente da responsabilità, è sufficiente per l’amministratore intervenire sugli effetti della rovina, interdicendo, ove ciò sia possibile, l’accesso o il transito delle persone).” 
La Corte di Cassazione (sent n. 28751/2016) ha annullato senza rinvio, perchè il fatto non sussiste, la sentenza che aveva condannato per omicidio colposo plurimo e di lesioni personali un amministratore condominiale il quale, anche in qualità di ingegnere di progettista e di direttore dei lavori, aveva progettato il tetto di copertura dell’edificio omettendo di effettuare ogni valutazione di adeguatezza sismica dell’edificio che collassava interamente a seguito di un terremoto. La sentenza premette che deve essere esclusa la natura eccezionale ed imprevedibile dell’evento simico nel contesto storico in cui è accaduto, nella città dell’Aquila, tuttavia assolve l’amministratore poiché la sentenza di condanna non ha adeguatamente motivato sulla delibera assembleare di approvazione dei lavori di consolidamento dell’edificio. Invero la Corte di Cassazione sostiene che la sentenza di condanna non motiva adeguatamente in ordine alla probabilità che l’assemblea condominiale avrebbe effettivamente deliberato, a fronte delle informazioni fornite dall’amministratore, ed all’esito delle doverose verifiche sullo stato del palazzo, “l’effettuazione di non meglio specificate opere di consolidamento dell’intero.

di Giulio Benedetti
Sostituto Procuratore Generale Corte d’Appello di Milano
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martedì 3 gennaio 2017

Deliberare il fondo cassa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

L’assemblea dei condomini con la maggioranza prevista dal 2 comma del 1136 del codice civile può deliberare l’istituzione di un fondo cassa per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a ridurre il degrado dell'edificio laddove gli interventi da eseguire siano stati individuati ma non ancora deliberati.

Per la Cassazione appartiene al potere discrezionale dell'assemblea e non pregiudica né l'interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio, né il loro diritto patrimoniale all'accredito della proporzionale somma in quanto l'istituzione di un fondo-cassa per le spese di ordinaria manutenzione e conservazione dei beni comuni viene compensata dal corrispondente minore addebito, in anticipo o a conguaglio.

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CASSAZIONE 11 AGOSTO 2016, Nr. 17035: Fondo cassa per lavori di manutenzione




Suprema Corte di Cassazione
sezione II civile

sentenza 11 agosto 2016, n. 17035



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:

Avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore;

– intimato –

e nei confronti di:

Avv. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo in data 23 maggio 2011.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19 luglio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Giusti Alberto;

udito l’Avv. (OMISSIS);

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Russo Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. – Con ricorso in data 10 giugno 1999 (OMISSIS) impugnava la delibera adottata il 5 maggio 1999 dall’assemblea condominiale dell’edificio di via (OMISSIS) in quanto la stessa sarebbe stata illegittima per avere, senza la prescritta maggioranza, deciso di costituire un fondo cassa di Lire 50.000.000, poi ridotto a Lire 40.000.000, per innovazioni, incorrendo anche in eccesso di potere.

Si costituiva il Condominio, resistendo.

2. – Con sentenza in data 10 giugno 2004 il Tribunale di Palermo rigettava la domanda.

3. – Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 23 maggio 2011, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado appellata dal (OMISSIS).

3.1. – La Corte territoriale ha rilevato che gia’ nel novembre e dicembre 1998 l’assemblea condominiale era stata convocata per discutere ed approvare lavori di adeguamento dell’impianto elettrico, di manutenzione della copertura e del lucernaio della scala, di manutenzione dell’impianto fognario e dell’intero edificio in grave stato di degrado, ma nessuna decisione era stata presa per difetto del numero legale. Nell’assemblea del 5 maggio 1999 – ha proseguito la Corte d’appello – il fondo cassa e’ stato istituito in previsione delle spese che si sarebbero dovute affrontare per i lavori in questione, rinviando l’approvazione degli stessi ad epoca in cui vi fosse stato il nuovo amministratore. E siccome le spese da affrontare avrebbero riguardato opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e non certo innovazioni, la maggioranza richiesta era quella dell’articolo 1136 c.c., comma 2, maggioranza nella specie rispettata, essendo stata l’istituzione del fondo cassa deliberata da tutti gli intervenuti che rappresentavano piu’ della meta’ del valore dell’edificio. Secondo la Corte di Palermo, l’istituzione del fondo cassa e’ avvenuta legittimamente ed e’ ampiamente giustificata dalla necessita’ di effettuare lavori di manutenzione orinaria e straordinaria, gia’ piu’ volte rimandati.
La Corte del gravame ha altresi’ escluso la denunciata esorbitanza dell’importo del fondo cassa: cio’ in quanto le opere da realizzare erano numerose e impegnative e, in assenza di preventivi gia’ approvati, l’assemblea doveva necessariamente accantonare la somma presuntivamente necessaria.
La Corte d’appello ha infine ritenuto nuova, e quindi inammissibile, la doglianza con la quale l’appellante si doleva che le tabelle millesimali non erano mai state da lui approvate.

4. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 4 gennaio 2012, sulla base di tre motivi.

Nessuno degli intimati ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Soltanto in data 18 luglio 2016 – quindi fuori termine – e’ pervenuta in cancelleria una memoria illustrativa ex articolo 378 c.p.c., del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo motivo (violazione degli articoli 75 e 82 c.p.c., in connessione all’articolo 1131 c.c.) il ricorrente solleva eccezione di inammissibilita’ della costituzione nel giudizio di appello del Condominio convenuto per mancanza di autorizzazione dell’assemblea, che non ha, neppure successivamente, ratificato l’operato di costituzione in giudizio dell’amministratore.

1.1. – Il motivo e’ infondato.

In tema di condominio negli edifici, l’amministratore puo’ resistere all’impugnazione della delibera assembleare senza necessita’ di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacche’ l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso (Cass., Sez. 11, 23 gennaio 2014, n. 1451).

2. – Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1135 c.c., n. 2. Premesso che la costituzione del fondo e’ stata impugnata per non esserne stata contestualmente stabilita la destinazione per l’utilizzo, il ricorrente, dopo avere ricordato che e’ inammissibile la costituzione di un fondo cassa per spese straordinarie, non determinate ne’ determinabili, esclude ogni collegamento tra il punto 3 dell’ordine del giorno, che istituiva il fondo cassa, ed il punto 4, recante la trattazione e deliberazione delle questioni poste all’ordine del giorno nella convocazione dell’assemblea del 18 dicembre 1998. Sarebbe pertanto erroneo il rilievo della Corte d’appello, secondo cui il fondo cassa sarebbe stato istituito in previsione delle spese che si sarebbero dovute affrontare per i lavori richiamati al punto 4 dell’ordine del giorno. Si tratta infatti – prosegue il ricorrente – di due punti “del tutto separati e del tutto avulsi tra loro”. D’altra parte – si osserva – le spese “in realta’ erano gia’ state dal condominio affrontate, contabilizzate nelle notule, pagate e per di piu’ con importi modestissimi e non comparabili con l’importo del fondo cassa per spese ordinarie e straordinarie”. Sarebbe inoltre del tutto erronea, e priva di riscontro in atti di causa, l’affermazione secondo cui l’approvazione dei lavori sarebbe stata rinviata ad epoca in cui vi fosse stato il nuovo amministratore: l’amministratore del condominio de quo e’ ancora il medesimo di allora e l’approvazione dei lavori prima eseguiti fu effettuata con l’approvazione del punto 4 dell’ordine del giorno nella seduta del 5 maggio 1999 ed il detto punto 4, non ricorso da alcuno, divenne definitivo. Sostiene ancora il ricorrente che il punto n. 4 dell’ordine del giorno, “divenuto definitivo”, “riguardo’ l’approvazione delle opere riportate nella convocazione del 18 novembre 1998 gia’ eseguite, contabilizzate e pagate con le notule mensili. Mentre la Corte territoriale ritenne che dette opere fossero ancora da realizzare ed a cio’ servisse la delibera recante il n. 3, per la costituzione di un fondo cassa, peraltro senza vincolo d’impiego, impugnato dal ricorrente”.

2.1. – Il motivo e’ infondato.

Questa Corte ha gia’ statuito che appartiene al potere discrezionale dell’assemblea e non pregiudica ne’ l’interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio, ne’ il loro diritto patrimoniale all’accredito della proporzionale somma – perche’ compensata dal corrispondente minor addebito, in anticipo o a conguaglio – l’istituzione di un fondo – cassa per le spese di ordinaria manutenzione e conservazione dei beni comuni (Sez. 2, 28 agosto 1997, n. 8167).

Si e’ anche precisato che l’onere per la costituzione di un fondo speciale per le spese di manutenzione straordinaria va ripartito tra i condomini in base ai criteri fissati nell’articolo 1123 c.c., se per la realizzazione di interventi non ancora specificati e’ possibile ripartire provvisoriamente la somma destinata alla costituzione del fondo in base ai millesimi di proprieta’ (Sez. 2, 29 gennaio 1974, n. 244).

A questi principi si e’ attenuta la Corte territoriale, correttamente giudicando legittima l’istituzione – con deliberazione assembleare assunta nella seduta del 5 maggio 1999 con il voto favorevole di tutti gli intervenuti, rappresentanti oltre la meta’ del valore dell’edificio – di un fondo-cassa rivolto, in una situazione di grave degrado dell’immobile, ad assicurare la provvista per procedere ad opere di manutenzione, con particolare riferimento all’impianto fognario, alla copertura, al lucernaio della scala e all’adeguamento dell’impianto elettrico.


Si tratta di opere (“numerose e impegnative”) che – secondo il motivato apprezzamento dei giudici del merito – erano descritte nell’ordine del giorno della precedente assemblea del 18 dicembre 1998 ed erano state espressamente richiamate al punto 4 dell’ordine del giorno dell’assemblea del 5 maggio 1999: l’assemblea aveva pertanto deliberato l’istituzione del fondo-cassa per eseguire quelle opere, necessarie, di manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre l’approvazione dei lavori era stata rinviata ad epoca in cui vi fosse il nuovo amministratore.

Il ricorrente contesta queste conclusioni, prive di mende logiche e giuridiche e congruamente motivate, ma con argomentazioni che sollecitano un esame in fatto, precluso in questa sede: ora escludendo qualsiasi correlazione tra il punto 3 ed il punto 4 dell’ordine del giorno; ora sostenendo che le spese che si sarebbero dovute affrontare con il fondo-cassa erano gia’ state affrontate dal condominio e pagate dai singoli condomini; ora sottolineando che sarebbe priva di alcun riscontro negli atti di causa l’affermazione circa la necessita’ di rinviare l’approvazione dei lavori ad epoca in cui vi fosse un nuovo amministratore.

3. – Con il terzo mezzo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., in relazione agli articoli 1135 e 1137 c.c.) il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia ritenuto inammissibile, in quanto nuova, la censura con la quale l’appellante si era lamentato che le tabelle millesimali non erano mai state da lui approvate.

3.1. – Il motivo e’ inammissibile, per genericita’ della doglianza.

La Corte d’appello non ha esaminato nel merito la censura con cui l’appellante si era lamentato di non avere mai approvato le tabelle millesimali, contenenti “rilevanti errori di calcolo”, giacche’ la doglianza costituiva motivo nuovo, come tale inammissibile. Cosi’ statuendo, la Corte di Palermo ha fatto applicazione del principio secondo cui, in tema di impugnazione di delibere assembleari, la richiesta, nel giudizio di appello, di declaratoria di invalidita’ della delibera impugnata per un motivo diverso da quello dedotto nel giudizio di primo grado costituisce, per la novita’ della causa petendi, domanda nuova, vietata ai sensi dell’articolo 345 c.p.c..

Nell’impugnare questa statuizione, il ricorrente non indica in quale atto del giudizio di primo grado la deduzione sia stata articolata, limitandosi a prospettare che “il punto de quo” sarebbe “oggettivamente connesso con la richiesta ritualmente presentata in primo grado di errore nel computo dei millesimi”. Per il resto, il ricorrente fa specifico riferimento esclusivamente ad atti del giudizio di gravame: all’atto di appello del 30 giugno 2005, alla comparsa conclusionale del 24 novembre 2008 e alle note di discussione del 22 aprile 2011: atti non idonei a veicolare, per la prima volta, un motivo di invalidita’ della delibera non coltivato in primo grado.

4. – Il ricorso e’ rigettato.

Non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attivita’ difensiva in questa sede.
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martedì 20 dicembre 2016

LEGITTIMO VIETARE LA SOSTA CON DISSUASORI DAVANTI ALLO STABILE

Secondo la Corte di Cassazione, VI Sez. Civ., sentenza n. 18187 del 16/09/2016, la delibera con cui il condominio vieta la sosta nell’area antistante il fabbricato mediante apposizione di paletti e fioriere è legittima in quanto essa tende a regolamentare l’uso della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 del codice civile senza capacità di alterarne la funzione o la destinazione sicché non dà luogo ad innovazioni ai sensi dell’art. 1120 del codice civile da approvare a maggioranza qualificata.



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CASSAZIONE 16 SETTEMBRE 2016, N. 18187 - E' legittimo vietare la sosta con dissuasori




CASSAZIONE 16 SETTEMBRE 2016, N. 18187

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   
Dott. PETITTI  Stefano -  Presidente  
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni -  rel. Consigliere   
Dott. PICARONI Elisa -  Consigliere  
Dott. ABETE Luigi -  Consigliere  
Dott. SCALISI Antonino -  Consigliere  

ha pronunciato la seguente:                                          

ORDINANZA

sul ricorso 11497/2015 proposto da: 
G.F.D., T.S., elettivamente domiciliati presso la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'Avvocato E. R., giusti mandati a margine del ricorso; 
- ricorrenti - 

contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato F. P., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C. I., giusta mandato in calce al controricorso; 
- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 1208/2014 della CORTE D'APPELLO di GENOVA del 18/08/2014, depositata il 02/10/2014; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. L. G. L.; 
udito l'Avvocato F. P, difensore del controricorrente, che chiede il rigetto del ricorso.                   

FATTO E DIRITTO

Considerato che:
il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.;
"Ritenuto che:
- G.F.D. convenne in giudizio il Condominio dell'edificio sito in (OMISSIS), chiedendo dichiararsi la nullità delle Delib. assemblea condominiale 29 marzo 1995 e Delib. 22 giugno 2004, che avevano vietato l'utilizzo dell'area antistante il fabbricato per la sosta di automezzi, limitandone l'uso da parte dei condomini alle sole operazione di carico e scarico delle merci;
- nella resistenza del condominio convenuto, il Tribunale di Genova rigettò la domanda;
- sul gravame proposto dall'attore, la Corte di Appello di Genova confermò la pronuncia di primo grado;
- per la cassazione della sentenza di appello ricorre G.F.D. sulla base di un unico motivo;
- resiste con controricorso il Condominio dell'edificio sito in (OMISSIS);
Atteso che:
- l'unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1102 e 1120 c.c. e artt. 112 e 342 c.p.c., per avere la Corte di Appello omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame col quale l'appellante aveva lamentato la violazione degli artt. 1102 e 1120 c.c. e per avere la Corte territoriale ritenuto la legittimità delle Delib. che vietavano ai condomini di parcare le loro auto nell'area condominiale antistante il fabbricato, disponendo la collocazione di paletti e di fioriere) appare manifestamente infondato, in quanto trattasi di delibere che hanno regolamentato l'uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c., senza alterarne la funzione o la destinazione, e che - in quanto tali - non danno luogo ad innovazioni ai sensi dell'art. 1120 c.c., da approvare a maggioranza qualificata, non potendosi ritenere che l'apposizione di ostacoli alla sosta (paletti, fioriere) dia luogo ad opere di trasformazione che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 945 del 16/01/2013, Rv. 624969; Sez. 2, Sentenza n. 4340 del 21/02/2013, Rv. 625186; Sez. 2, Sentenza n. 18052 del 19/10/2012, Rv. 623897; Sez. 2, Sentenza n. 2464 del 12/07/1968, Rv. 334891);
Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato";
Considerato che:
- il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici (anzi il resistente ha depositato memoria adesiva alla detta relazione);
- il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;
- le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;
- ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 2, il 24 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016
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lunedì 22 agosto 2016

La sicurezza del fabbricato: le responsabilità dell’amministratore

Nel caso l’amministratore incorra in un inadempimento degli obblighi contrattuali, è tenuto a risarcire i danni provocati ai condomini, per esempio, corrispondere, in proprio, le spese per riparare un vizio dell’appalto non denunciato tempestivamente

L ’amministratore di condominio, quale rappresentante dell’ente, deve osservare la normativa, in genere, inerente sia al codice civile sia al codice penale. L’inosservanza delle obbligazioni, di natura contrattuale ed extracontrattuale, comporta, non solo, responsabilità economiche, ma anche sanzioni penali se l’attività, posta in essere, o l’omissione siano configurate come reati. È necessario, conseguentemente, l’osservanza degli obblighi, disposti a suo carico dalle varie leggi, in primis, i codici di diritto sostanziale, con cura, diligenza e perizia. La normativa inerente al condominio è stata inserita, dal legislatore del 1942, nel libro della proprietà del codice civile, privilegiando i rapporti di diritto reale rispetto a quelli obbligatori tra i condomini e tra questi e i terzi, compreso l’amministratore. Il legislatore del 2012 ha mantenuto la collocazione della disciplina del condominio nel libro terzo, non definendo la natura giuridica del condominio, che la giurisprudenza, da tempo, ha qualificato come mero ente di gestione sfornito di personalità giuridica, a cui le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 18 settembre 2014, n. 19663, hanno attribuito ora una, sia pur attenuata, personalità giuridica autonoma. Certamente il condominio è costituito da un edificio le cui singole unità immobiliari sono tra loro congiunte da parti strutturali a loro funzionalmente collegate. Si tratta di una comunione forzosa. Tra gli obblighi dell’amministratore sussiste quello di conservare e tutelare i beni e gli impianti comuni, soprattutto al fine di evitare pericoli o eventi dannosi per persone e cose; tra le prime si devono inserire non solo i condomini e i loro familiari, ma anche i conduttori e i comodatari, gli impiegati di uffici, le commesse di negozi e i visitatori e i clienti che frequentano, a diverso titolo, gli appartamenti e i fondi dello stabile. La responsabilità dell’amministratore si manifesta sia sotto il profilo civilistico sia, e soprattutto, sotto il profilo penale. In tema di responsabilità civile si deve distinguere tra responsabilità contrattuale e extracontrattuale o aquiliana. La responsabilità contrattuale si incardina in diversi articoli del codice civile, anche in fattispecie differenti dal condominio. Del resto, l’amministratore è un mandatario, sempre sui generis, malgrado il disposto del quattordicesimo comma dell’art. 1129 cod. civ., per cui deve compiere tutti gli atti che sono necessari al compimento del mandato, compresi quelli che eccedono l’ordinaria amministrazione, se espressamente conferiti (art. 1708 cod. civ.). Gli atti eccedenti i limiti fissati dalle leggi e dal contratto di mandato, rimangono a carico del mandatario, sempre che il mandante non li ratifichi (art. 1711 cod. civ.). Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell’art. 1710 cod. civ., come integrato dal secondo comma dell’art. 1176 cod. civ., che inerisce alle attività professionali, in forza del quale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata; si rammenta che l’amministratore di un condominio, è un professionista ex lege 14 gennaio 2013, n. 4. La diligenza de qua si differenzia da una diligenza qualificata che non trovi fondamento nella natura dell’attività esercitata (Cass. civ., Sez. III, 14 luglio 2015, n. 14664). L’art. 1130, n. 6 cod. civ., come modificato dal d. l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 9, stabilisce, altresì, che l’amministratore deve tenere il registro dell’anagrafe condominiale in cui inserire ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti e degli impianti comuni, quali, per esempio, l’ascensore, gli impianti elettrici, l’impianto termico, le apparecchiature motorizzate, i rivestimento delle facciate, le strutture portanti, i locali tecnici, i balconi comuni e così via. La disposizione è correlata a quella prevista dal n. 4 dello stesso articolo 1130 cod. civ., che stabilisce che l’amministratore deve porre in essere ogni attività finalizzata a conservare i diritti dei condomini sulle parti comuni. Tra questi rientrano le azioni che sono poste a tutela dei condomini dagli artt. 1667, 1668 e 1669 cod. civ. per i vizi di un appalto commissionato o per gravi difetti di costruzione, per cui l’amministratore deve chiedere il ripristino anche se incidenti sulla funzionalità di elementi secondari dell’immobile (Cass. civ., Sez. II, 4 dicembre 2015, n. 24763) persino se comportanti interventi per opere diverse e più onerose di quelle originariamente progettate nel capitolato d’appalto, purché utili a che l’opera possa fornire la sua normale funzionalità (Cass. civ., Sez. II, 4 marzo 2016, n. 4319). Nel caso l’amministratore incorra in un inadempimento degli obblighi contrattuali, è tenuto a risarcire i danni provocati ai condomini, per esempio, corrispondere, in proprio, le spese per riparare un vizio dell’appalto non denunciato tempestivamente; si rammenta che il danno consiste sia nella perdita subita dal creditore, ma anche dal suo mancato guadagno, se conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento (art. 1223 cod. civ.) e, se l’obbligazione sia pecuniaria, deve versare gli interessi legali di mora per il combinato disposto degli artt. 1224 e 1284 cod. civ.. L’amministratore risponde, inoltre, per responsabilità per fatti illeciti, anch’essi fonte di obbligazioni ex art. 1173 cod. civ., allorché cagioni ad altri un danno ingiusto, con l’obbligo di risarcire i danni cagionati. In particolare, rileva l’art. 2051 cod. civ. che dispone la responsabilità di colui che cagiona a terzi un danno provocato da cose che ha in custodia. Innanzi tutto si deve ricordare che le cose de quibus sono tutti i beni che possono formare oggetto di diritti ai sensi dell’art. 810 cod. civ. e che custode è colui che usa, anche indirettamente, la cosa in custodia e che ha il dovere giuridico di controllare le eventuali conseguenze dannose che da questa possano derivare (Cass. civ., Sez. III, 24 aprile 2014, n. 4277); una fattispecie concernente l’amministratore è la vigilanza di un lastrico solare, anche se di proprietà esclusiva, affinché non provochi infiltrazioni nell’appartamento sottostante (Cass. civ., Sez. III, 25 agosto 2014, n. 18164). È necessario, però, che il danneggiato provi: a) il danno concretamente subito ed economicamente valutabile; b) il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso. Infatti, affinché sia risarcibile un danno ex art. 2051 cod. civ., devono sussistere tre elementi: il fatto, il nesso causale e la colpa o il dolo. Pertanto, l’azione o l’omissione del custode devono essere rapportate al danno verificatosi da un nesso di causalità, che deve essere rigorosamente provato dal danneggiato (Cass. civ., Sez. III, 24 settembre 2015, n. 18865). Il nesso causale può essere escluso da un caso fortuito intervenuto e dal fatto di un terzo, ricompreso lo stesso danneggiato. Deve trattarsi di un evento anomalo o straordinario, tale da considerarsi quale causa esclusiva del danno provocato, per esempio, una forte pioggia intensa (Cass. civ., Sez. III, 24 marzo 2016, n. 5877) o una improvvisa formazione di ghiaccio nel cortile condominiale (Cass. civ., Sez. VI, 14 aprile 2015, n. 7448). L’illecito omissivo discende dall’obbligo giuridico di impedire un evento dannoso o da un dovere negoziale che imponga di attivarsi per il medesimo scopo (Cass. civ., Sez. III, 23 febbraio 2016, n. 3506), fattispecie queste che si applicano all’amministratore di condominio. Ovviamente, considerato che l’amministratore ha il compito di vigilare che le cose comuni non arrechino danni a terzi, deve accertarsi che neppure l’evento dannoso si verifichi per colpa dell’appaltatore, allorquando il condominio appalti lavori manutentivi a un’impresa; in questo caso, il condominio stesso ha diritto di rivalsa nei suo confronti per il recupero delle somme versate (Cass. civ., Sez. II, 14 agosto 2014, n. 17983), se non provi che la propria responsabilità è esclusa per fatto del terzo, per esempio, per aver affidato al direttore dei lavori l’incombente de quo. Si deve osservare che il risarcimento dei danni, dovuti al terzo, costituisce un debito solidale ex art. 1292 cod. civ., non derivando da un contratto, per il quale è prevista la parziarietà tra i condomini (Cass. civ., Sez. II, 29 gennaio 2015, n. 1674). Per ciò che attiene alla responsabilità dell’amministratore per la stipulazione di contratti, il cui contenuto è costituito dagli interventi da effettuare allo scopo di garantire la sicurezza dei beni e degli impianti comuni, è opportuno riferirsi alle qualità che l’amministratore deve possedere per essere nominato in un condominio. In questo contesto non si deve dimenticare la rilevanza dell’art. 71-bis disp. att. cod. civ., che deve considerarsi norma imperativa cogente, disposta a presidio di un interesse generale di tutela del consumatore. Qualora l’amministratore non sia in possesso dei requisiti di onorabilità, previsti dalle lettere da a) a e) dell’articolo de quo, il contratto di mandato è nullo e, pertanto, tutti i contratti, dal medesimo sottoscritti, sono privi di efficacia e non producono effetti nella sfera giuridica ed economica del rappresentato, per cui l’appaltatore potrebbe interrompere l’esecuzione dell’opera appaltata con possibili gravi conseguenze, anche in termini di pericolo, a carico del condominio e successiva rivalsa nei confronti dell’amministratore.


di Gian Vincenzo Tortorici
Direttore CSN Anaci
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