DUE CONDOMINI IMPUGNANO UNA DELIBERA ASSEMBLEARE IN QUANTO IN ASSEMBLEA SI ERA STABILITO CHE VENISSE DELEGATO UN ALTRO CONDOMINIO ALL'INCASSO DELLE RATE CONDOMINIALI DELLE BOLLETTE ACQUA. TRIBUNALE PRIMA E CORTE D'APPELLO POI, RIGETTANO LA DOMANDA PRECISANDO CHE L'AMMINISTRATORE IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DEI CONDOMINI, POSSA NELL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO INCARICO AGIRE DA SOLO O ANCHE PER TRAMITE DI COADIUTORI.
LA FIGURA DELL'AIUTANTE PRENDE IL NOME DI SOSTITUTO DEL MANDATARIO. TALE FIGURA È REGOLATA DALL'ART. 1717 C.C. LA CORTE D'APPELLO QUINDI, AFFERMA CHE IL CAPOSCALA È UN SOSTITUTO DELL'AMMINISTRATORE CHE, SCELTO DA LUI O DAI CONDOMINI RIUNITI IN ASSEMBLEA HA IL COMPITO DI ESEGUIRE DETERMINATI COMPITI. IN ALCUNI CONDOMINII LA FIGURA DEL CAPOSCALA O QUELLA DEL CONSIGLIO DI CONDOMINIO È PREVISTA ANCHE DAL REGOLAMENTO.
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