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martedì 14 giugno 2016

Regolamento contrattuale e rogito: limitazione dei diritti dei condomini ed opponibilità all'acquirente

Le clausole del Regolamento contrattuale limitative dei diritti dei condomini non devono essere trascritte nel rogito per essere opponibili all'acquirente

Corte di Appello Milano I sez. 7-1 -2016

Con la sentenza in rassegna la Corte d'Appello di Milano stabilisce che quando le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale impongono limitazioni chiare e specifiche ai singoli condomini (divieto di apportare modifiche alle singole proprietà), tali clausole sono opponibili anche all'acquirente se l'atto di acquisto fa rinvio al Regolamento.
Secondo la Corte di Appello, infatti, se nell'atto di acquisto di un immobile si fa espresso riferimento al regolamento di condominio le clausole dello stesso si presumono accettate dall'acquirente ed opponibili nel suoi confronti. (Sull'effetto vincolante delle clausole di natura contrattuale e sulle differenze con le clausole regolamentari vedasi la storica sent. Cass. civ. Sez. Unite, 30-12-1999, n. 943).
Il giudice di secondo grado ha puntualizzato che è sufficiente il semplice richiamo al regolamento di condominio contenuto nell'atto di acquisto per rendere opponibile all'appellante il divieto di apportare modifiche all'appartamento acquistato.
La decisione in commento si riporta infatti all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "Le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale, che può imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell'atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che - seppure non inserito materialmente - deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto" (Cass. Civ. Sez. II, 31-07-2009, n. 17886).
Fra l'altro, inoltre, la Corte d'appello ha accertato che nel contratto di compravendita compariva la pattuizione "la parte acquirente si obbliga ad osservare il regolamento di condominio che dichiara di conoscere".
Dobbiamo tuttavia specificare, alla luce anche di altre pronunce sul punto, che l'approvazione del regolamento mediante il richiamo contenuto negli atti di vendita è efficace solo se tale approvazione è espressa e riferita ad un regolamento già redatto, conosciuto e perfettamente individuato (Cass.27-3-2015 n.6299, Cass. ord.11-9-2014 n.19229), non bastando evidentemente riferirsi ad un testo di "regolamento vigente" del quale non sia possibile reperire gli estremi di redazione e provenienza.

di Carlo Patti
consulente Legale ANACI Roma
Fonte: Dossier Condominio


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lunedì 13 giugno 2016

Il mandato dell'amministratore dura due anni e non è a tempo indeterminato: Tribunale di Roma decreto 1967/2016

Il mandato dell'amministratore dura due anni e non è a tempo indeterminato

Tribunale di Roma decreto 1967/2016

Il Tribunale di Roma ha elaborato una delle (ancora) poche pronunce in tema di durata del mandato dell'amministratore, prendendo una posizione basata sul dato testuale della norma.
Analizzando l'art.1129 c.c. ove il mandato, di durata annuale, "si intende rinnovato per eguale durata", il Tribunale di Roma ritiene che la soluzione ermeneutica preferibile, in quanto più attinente al dato letterale, sia quella secondo cui l'incarico dell'amministratore, una volta trascorso l'anno, si rinnovi automaticamente, senza cioè bisogno di una delibera di conferma, ma che tale rinnovo automatico operi una sola volta.
A sostegno della propria posizione il Tribunale considera:
  • l'espressa previsione tra le attribuzioni dell'assemblea del provvedimento di conferma (art.1135 co.1 n.1 c.c.),
  • la clausola di predeterminazione della durata (annuale) dell'incarico che quindi è a termine,
  • l'esigenza di salvaguardare il potere di autodeterminazione dell'assemblea.
Tali elementi unitariamente considerati portano così a disattendere l'altra opzione interpretativa, consistente nel ritenere che il rinnovo dell'incarico avvenga automaticamente anno per anno fino a che l'assemblea condominiale non adotti un provvedimento specifico sul punto (c.d. teoria del mandato sine die).
In altri termini il Tribunale di Roma, pur ammettendo che la lettera della norma non sia affatto chiara, smentisce la teoria che vorrebbe l'amministratore alla guida del condominio fino a che non intervenga la revoca assembleare ovvero non rassegni le proprie dimissioni.

di Carlo Patti
consulente Legale ANACI Roma
Fonte: Dossier Condominio

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mercoledì 25 maggio 2016

Impugnano delibera perchè viene delegato un condomino per l'incasso di bollette

DUE CONDOMINI IMPUGNANO UNA DELIBERA ASSEMBLEARE IN QUANTO IN ASSEMBLEA SI ERA STABILITO CHE VENISSE DELEGATO UN ALTRO CONDOMINIO ALL'INCASSO DELLE RATE CONDOMINIALI DELLE BOLLETTE ACQUA. TRIBUNALE PRIMA E CORTE D'APPELLO POI, RIGETTANO LA DOMANDA PRECISANDO CHE L'AMMINISTRATORE IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DEI CONDOMINI, POSSA NELL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO INCARICO AGIRE DA SOLO O ANCHE PER TRAMITE DI COADIUTORI.
LA FIGURA DELL'AIUTANTE PRENDE IL NOME DI SOSTITUTO DEL MANDATARIO. TALE FIGURA È REGOLATA DALL'ART. 1717 C.C. LA CORTE D'APPELLO QUINDI, AFFERMA CHE IL CAPOSCALA È UN SOSTITUTO DELL'AMMINISTRATORE CHE, SCELTO DA LUI O DAI CONDOMINI RIUNITI IN ASSEMBLEA HA IL COMPITO DI ESEGUIRE DETERMINATI COMPITI. IN ALCUNI CONDOMINII LA FIGURA DEL CAPOSCALA O QUELLA DEL CONSIGLIO DI CONDOMINIO È PREVISTA ANCHE DAL REGOLAMENTO.

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CORTE D’APPELLO LECCE 13 APRILE 2015, N. 163



CORTE D’APPELLO LECCE 13 APRILE 2015, N. 163

LA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
SEZIONE CIVILE


composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo ALESSANDRINO - Presidente
2) Dott. Ettore SCISCI - Consigliere
3) Dott. Marina C. COSENZA - Consigliere REL.

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 288 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2012, trattata e passata in decisione all'udienza di trattazione del 5/11/2014

TRA

CONDOMINIO DI VIA (...) in SAN GIORGIO JONICO (...), in persona dell'amministratore Rag. Ge.Gi., rappresentata e difesa dall'Avv. Ev.Zi., in virtù di mandato in atti del primo grado, presso il cui studio in Taranto, alla Via (...), è elettivamente domiciliata
- APPELLANTE -

E
Vi.Lu., nato (...), Sp.Vi., nata (...), entrambi residenti in San Giorgio ionico alla via (...), rappresentati e difesi dall'avv. Allo., in virtù di procura conferitagli in calce alla comparsa di costituzione e di risposta con appello incidentale, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale in Taranto alla via (...) 
- APPELLATI ED APPELLANTI INCIDENTALI -

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da verbale d'udienza del 5/11/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 5.5.2005, Vi.Lu. e Sp.Vi. chiedevano l'annullamento della delibera adottata il 18.1.2005, per inesistenza di valide tabelle millesimali e per violazione dell'art. 1130 n. 3 c.c., essendo stata delegata a "caposcala" la riscossione delle quote condominiali e dei pagamenti per i consumi dell'acqua.
Resisteva il condominio.
Con sentenza del Got presso la sezione distaccata di Grottaglie del Tribunale di Taranto, depositata il 28.6.2011, la domanda era rigettata, con compensazione delle spese.
Interponeva appello il condominio, chiedendo la condanna dei soccombenti al pagamento delle spese di lite. Il Vi. e la Sp. resistevano, spiegando appello incidentale. 
Rigettata la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., formulata da questi ultimi, la causa era riservata a sentenza all'udienza del 5.11.2014, sulle conclusioni di cui in epigrafe e previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per motivi di logica motivazionale, conviene trattare prima l'appello incidentale, articolato in due motivi. Con il primo, si ribadisce in questo grado che l'assenza di valide tabelle millesimali non consentirebbe l'accertamento della valida costituzione dell'assemblea. Il motivo non ha fondamento: in primo luogo, la deliberazione emessa dall'assemblea condominiale in mancanza di tabelle millesimali non è affetta da alcuna invalidità, non essendovi alcuna violazione di legge proprio in considerazione della natura e delle finalità della tabelle millesimali; in secondo luogo, la S.C. ha ritenuto - a tutela del condomino che lamenti la invalidità – la possibilità di compiere siffatto accertamento evidentemente quando - "in considerazione del principio dispositivo che informa il processo civile e del conseguente principio della domanda (art. 99 cod. proc. civ.) - la parte interessata quanto meno alleghi alla stregua di quanto risulti dal verbale di assemblea la mancanza del quorum necessario: soltanto in tal caso, sarà onere del Condominio fornire la relativa prova. E, nella specie l'attore, partendo dall'erroneo presupposto – ribadito ancora con il ricorso per cassazione - che causa di invalidità della delibera fosse la mancanza delle tabelle millesimali, non ha posto a base della domanda la mancanza dei requisiti necessari di validità sotto il profilo in esame" (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17115 del 09/08/2011).
Nel caso di specie, nulla è stato allegato in ordine alla determinazione della maggioranza che comunque, alla luce del p.v. di assemblea in atti, sembra rispettata, con la presenza e l'approvazione all'unanimità di sei condomini su otto, con millesimi (sebbene non calcolati in apposita valida tabella) più o meno equivalenti fra loro.
Con il secondo motivo, si dolgono gli appellanti incidentali della designazione, nell'assemblea per cui è causa, di "caposcala" per le riscossioni delle quote condominiali e di quelle relative ai consumi idrici.
Anche tale censura è infondata. Quello dell'amministratore è un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza: con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato (così, ex multis, Cass. SS.UU. 8 aprile 2008 n. 9148). Chi viene nominato amministratore, con le maggioranze indicate dall'art. 1136 c.c., diviene legale rappresentante dei comproprietari verso l'esterno e nei rapporti tra i condomini, con riferimento alla gestione e conservazione delle parti comuni dell'edificio. Egli può agire da solo, come un qualunque delegato d'un insieme di persone, oppure può farsi coadiuvare. La figura dell'aiutante, in gergo tecnico giuridico prende il nome di sostituto del mandatario. A regolare tale figura è l'art. 1717 c.c. che recita: "Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta. Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto. Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario". In primo luogo, pertanto, si può affermare che il caposcala è un sostituto dell'amministratore (o mandatario) che, scelto da lui o dai condomini riuniti in assemblea (il mandante), ha il compito di eseguire determinati compiti. Si pensi al pagamento delle bollette, a determinati rapporti con i terzi (es. dare le chiavi del terrazzo al tecnico tv, ecc.). Il soggetto che opera la scelta del caposcala risponde delle responsabilità che possono derivare dall'azione di questo. Lo  stesso caposcala, tuttavia, può essere anche una figura scelta dall'assemblea o prevista dal regolamento al fine di controllare e coadiuvare l'amministratore nell'espletamento del proprio incarico. Si tratterebbe, in tal caso, di una figura molto simile
a quella del consiglio dei condomini (sul quale cfr. Trib. Milano 26.3.1992). Le sue responsabilità, in tal caso, sarebbero limitate all'oggetto specifico dei compiti assegnatigli dall'assemblea o dal. regolamento. Pertanto, l'appello incidentale va rigettato.
Merita, di contro, accoglimento l'appello principale. L'art. 92 c.p.c., nel testo antecedente alla modifica operata dalla I. 28 dicembre 2005 n. 263, vigente rattorte temporis, deve essere interpretato nel senso che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, che può essere chiaramente desumibile anche dal complesso della motivazione di merito, non essendo necessarie specifiche motivazioni, richieste, invece, dopo la riforma del 2005 (Cassazione civile, sez. un. 30/07/2008, n. 20598). Orbene, la scarna motivazione della sentenza impugnata non mette in luce "peculiarità" della controversia, com'è agevole constatare anche dalle ragioni sopra esposte.
Pertanto, in accoglimento dell'appello principale, le spese di primo grado vanno poste a carico di Vi.Lu. e Sp.Vi., in una alle spese di questo grado, in ossequio al principio della soccombenza; esse vengono liquidate come in dispositivo, secondo i nuovi parametri ministeriali 2014, disciplinati dal DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.

P.Q. M

La Corte d'Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna Vi.Lu. e Sp.Vi., in solido, alla rifusione delle spese del primo grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.780,00, oltre spese forfetarie al 15% e accessori come per legge;
2. rigetta l'appello incidentale confermando, nel resto, l'impugnata sentenza;
3. condanna Vi.Lu. e Sp.Vi., in solido, alla rifusione delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.315,00, oltre spese forfetarie al 15% e accessori come per legge.

Così deciso in Taranto il 13 febbraio 2015.
Depositata in cancelleria il 13 aprile 2015
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