giovedì 12 maggio 2016

Nuovo Codice Appalti, contratti sotto soglia ed opere a scomputo. Opere pubbliche realizzate a spese del privato D.Lgs. 18/04/2016 n.50

Come noto, in attuazione della legge delega n. 11/2016, il provvedimento in oggetto, che costituisce il nuovo Codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, è stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale, n. 91 del 19/4/2016 – S.O. n. 10 ed è entrato in vigore lo stesso giorno. Poiché però la pubblicazione in Gazzetta è avvenuta solo nella serata del 19 aprile, l’ANAC, che in un primo momento aveva propeso per l’entrata in vigore il giorno stesso, successivamente ha stabilito lo spostamento del termine al 20 aprile 2016.
Si riporta, di seguito, una prima analisi delle principali novità che interessano in particolare le Cooperative di Abitanti, riservandoci successivamente ulteriori approfondimenti.

Nello specifico.

Art. 20 – Opere pubbliche realizzate a spese del privato
L’art. 20 del Codice disciplina una fattispecie non regolata dal D.lgs. 163/2006, e cioè la realizzazione di opere pubbliche a “totale cura e spesa” di soggetti privati.
Nel merito si stabilisce che il Codice non trova applicazione nel caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di una parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici.
La disposizione subordina l’esclusione dal regime pubblicistico alle seguenti condizioni:
  1. l’amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuti che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche;
  2. la convenzione disciplini anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.
Federabitazione valuta positivamente tale previsione, con la quale si intende regolare fattispecie sempre più frequenti soprattutto nell’attuazione dei processi di trasformazione urbana.

Art. 36 – Contratti sotto soglia
1. Procedure di affidamento ed esecuzione di lavori
L’articolo 36 disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”, cioè di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
Viene, anzitutto, stabilito che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria avvengono:
  • nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
  • in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori di importo inferiore alla soglie secondo modalità differenziate per classi di importo.
In particolare,
  1. se l’importo del contratto è inferiore a 40.000 €, si procede all’affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
  2. se l’importo del contratto è pari o superiore a 40.000 € e inferiore a 150.000 €, si procede all’affidamento mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, con rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione come sopra;
  3. se l’importo è pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione, si provvede all’affidamento mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, con rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
  4. se l’importo è pari o superiore a 1 milione di €, si procede all’affidamento mediante le procedure ordinarie.
Si sottolinea che è venuta meno la procedura ristretta semplificata, di cui all’articolo 123 del previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006.
Con il comma 5, si prevede che, ai fini dell’aggiudicazione degli affidamenti di importo inferiore a 40.000 € o di importo compreso fra 40.000 e 150.000 €, le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito a nel bando di gara.
Qualora la stazione appaltante abbia fatto ricorso alla procedure negoziate, il comma 6 prevede che la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto debba avvenire esclusivamente sull’aggiudicatario, sebbene la stazione appaltante possa estendere le verifiche anche agli altri partecipanti.
Si stabilisce, altresì, che per lo svolgimento di tutte le procedure di cui all’art. 36, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente con modalità elettroniche; a tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.
Il comma 7 prevede che sarà l’ANAC, con proprie linee guida da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del Codice, a stabilire la disciplina attuativa per tale tipologia di appalti, individuando le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato e per gestire gli elenchi degli operatori economici.
Fino all’entrata in vigore di tali linee guida, troverà applicazione l’art. 216, comma 9 del Codice, secondo il quale le indagini di mercato dovranno essere effettuate dalle stazioni appaltanti mediante avviso pubblico sul profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi dei soggetti che si intendono invitare, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il Codice.

2. Opere a scomputo
E’ un tema che interessa particolarmente le Cooperative di Abitanti, relativamente alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo da realizzare nei diversi programmi edilizi.
Nel merito, l’art. 36, comma 4, prevede che per le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è confermata l’applicazione dell’art. 36, comma 2-bis del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia” e cioè l’esecuzione diretta da parte del titolare del permesso di costruire.
Viceversa, con il comma 3, si stabilisce l’applicazione della procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara per le opere di urbanizzazione secondaria a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Tale ultima norma è il risultato di una espressa condizione posta sia dalla Camera che dal Senato, contrariamente a quanto previsto nei testi precedenti del D.lgs., secondo cui si prevedeva una procedura negoziata senza pubblicazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici.
Federabitazione valuta negativamente tale disposizione che comporta un aggravio dei costi a carico delle Cooperative e degli operatori, anche per la dilatazione dei tempi connessi ai bandi di gara, a fronte di opere di esiguo valore economico. Per di più la norma mal si concilia con altre precedenti disposizioni del Codice e, con l’intento di combattere i fenomeni di corruzione, appresta strumenti non idonei al raggiungimento dell’obiettivo.
Per le opere a scomputo sopra soglia, l’art. 1, comma 2, lett. 3) del Codice riproduce in larga parte i contenuti dell’art. 32, comma 1, lett. g) del D.lgs. 163/2006 e disciplina il regime di realizzazione delle opere a scomputo di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (art. 35 attualmente pari a 5.225.000 milioni/€), alle quali continuano a trovare applicazione le procedere ordinarie di gara.
Il comma 3 dell’art. 1 specifica che:
- ai soggetti che realizzano opere di urbanizzazione a scomputo non si applicano le norme in tema di programmazione dei lavori pubblici (art. 21), di avvisi di preinformazione (art. 70) e di incentivi per funzioni tecniche (art. 113);
- in relazione alla fase di esecuzione del contratto, si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo.
Si intende intervenire sugli atti attuativi del Codice, già in sede di linee guida dell’ANAC al fine di proporre i necessari correttivi.

Roma, 12 Maggio 2016

Fonte: Confcooperative


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