Visualizzazione post con etichetta privato. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta privato. Mostra tutti i post

lunedì 14 ottobre 2019

MERCATO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: SI AVVERTONO I PRIMI EFFETTI DEL RITORNO ALL’APPALTO INTEGRATO

E’ quanto emerge dal consueto rapporto bimestrale del Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri.

 Il mercato dei servizi di ingegneria e architettura comincia ad avvertire i primi effetti dell’entrata in vigore del Decreto “Sblocca cantieri”. Infatti, a fronte di una ulteriore crescita degli importi a base d’asta complessivi per le gare di questa tipologia di servizi, si registra un leggero rallentamento del tasso di crescita per i bandi per i servizi “tipici”, ossia quelli che non comprendono gli accordi quadro, i concorsi di idee e di progettazione e i bandi con esecuzione dei lavori. Nonostante la frenata, il bimestre si chiude comunque con un +71% rispetto al medesimo bimestre del 2018 (ma alla fine di giugno si era a +109%) con un importo cumulato che arriva a sfiorare i 558 milioni di euro contro i 326 dei primi 8 mesi del 2018. E’ quanto emerge dalla consueta analisi sul mercato dei Sia effettuato dal Centro Studi CNI e relativo al bimestre luglio-agosto. Le diverse misure contenute nel citato decreto (D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con L. n.55 del 14 giugno 2019), tra cui la reintroduzione dell’appalto integrato fino al 31.12.2020, sembrano aver inciso in misura rilevante sul rapporto tra le diverse tipologie di gara. Rispetto al bimestre precedente, infatti, risulta più che triplicata la percentuale degli importi destinati ai servizi di ingegneria proveniente dalle gare con esecuzione, dato che passano dall’8,2% di fine giugno al 26% circa della somma complessiva posta a base d’asta, a discapito delle gare senza esecuzione che vedono scendere il proprio contributo dall’87,9% al 64,4%. “Abbiamo sempre avuto una posizione nettamente contraria alla reintroduzione dell’appalto integrato – dichiara Armando Zambrano, Presidente CNI – soprattutto perché ha messo in seria crisi uno dei principi cardine del Codice Appalti, cioè la distinzione tra progettazione ed esecuzione e la relativa affermazione della centralità del progetto. I dati del nostro rapporto dimostrano come le temute conseguenze stiano cominciando a manifestarsi”. 

“L’andamento positivo del mercato complessivo dei nostri servizi professionali – afferma Giuseppe Margiotta, Presidente del Centro Studi CNI – con un incremento del 71% rispetto allo stesso bimestre dello scorso anno è senza dubbio un dato positivo. Tuttavia, il rapporto del nostro Centro Studi registra una diversa distribuzione della ripartizione degli importi fra le tipologie di gare pubblicate e aggiudicate che non va nella direzione da noi auspicata”. “La reintroduzione ‘parziale’ dell’appalto integrato – osserva Michele Lapenna, Consigliere CNI delegato sulla materia - ha visto triplicare la percentuale della quota di mercato relativa allo stesso a scapito di quella che si riferisce alle gare senza esecuzione che registrano una significativa riduzione. Per effetto della modifica apportata dalla Legge 55 all’articolo 59 subiscono un decremento anche le quote di mercato appannaggio degli operatori di piccole e medie dimensioni. 

“Dalla nostra attività di monitoraggio dei bandi abbiamo rilevato, inoltre, una non corretta applicazione della norma da parte delle stazioni appaltanti che, di fatto, disattendendo la stessa, applicano in modo generalizzato le procedure di aggiudicazione di progettazione ed esecuzione, senza le limitazioni poste dai commi 1 bis e 1 ter dell’articolo 59 che prevedono il ricorso all’appalto integrato ‘nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo delle opere’. Siamo in presenza, quindi, di una situazione che potrebbe portarci ad un pericoloso ritorno al passato con tutti gli effetti negativi prodotti da un utilizzo generalizzato dell’appalto integrato che rischia di mettere in crisi uno dei pilastri del nuovo quadro normativo fondato sulla centralità del progetto nella realizzazione delle opere”. Anche gli importi complessivi delle gare senza esecuzione risultano in calo: 106,5 milioni di euro, laddove nel 2018 erano 111,2 milioni, il 4,2% in meno. 

Segno che in un buon numero di gare si è preferito ricorrere all’appalto integrato con l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione anziché bandire due o più gare distinte. Il rapporto del Centro Studi CNI attesta, inoltre, che rispetto al bimestre precedente torna ad aumentare la quota di piccoli bandi con importo a base d’asta inferiore ai 40mila euro (39,4% contro il 32% di maggio-giugno), mentre si è ridotta la quota di bandi con importo superiore ai 221 mila euro che scende sotto il 17%, quando nei bimestri precedenti si aggirava intorno al 20%. E’ verosimile che la possibilità di ricorrere all’appalto integrato abbia indotto le stazioni appaltanti a fare uso di questa forma di gara per gli appalti più grandi, con ritorni positivi per i professionisti che vedono aumentare la quota di gare con importi minori e di conseguenza le possibilità di aggiudicazione delle stesse, essendo queste il loro principale target di riferimento. Va evidenziato, infine, che per i professionisti si assiste ad un sensibile calo di aggiudicazioni sia in termini di gare aggiudicate (38,3% del totale) sia di importi (appena il 10,5%).
Continua a leggere...

martedì 14 marzo 2017

SOSTITUISCE LA SERRATURA PER 'RIAPPROPRIARSI' DELL'IMMOBILE LOCATO

Il proprietario locatore non può riprendersi l'immobile al termine della locazione sostituendo la serratura della porta, poiché questa condotta costituisce reato

Cassazione penale sent. 44286/2016

La vicenda si origina dal ritardo del conduttore nella restituzione dell'immobile locatogli. Il conduttore di un immobile destinato a civile abitazione può essere soggetto, nel caso di mancata riconsegna nei termini, ad un'azione di sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.) e al risarcimento dei danni.
Al fine di ottenere la restituzione del bene il proprietario è tenuto ad agire solo giudizialmente, e non può farsi giustizia da sé, impedendo al conduttore l'accesso all'appartamento cambiando le serrature, tale condotta è illegittima e può comportare una condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, reato previsto e punito dall'art. 392 del codice penale.
E' questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione penale con una sentenza resa in un caso avente ad oggetto uno "sfratto di fatto" commesso dal proprietario di un appartamento verso la sua ex convivente (Cass. pen. 13 settembre 2016 - 19 ottobre 2016 n. 44286). Secondo l'art. 392 del codice penale "chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a cinquecentosedici euro". Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.
Uno dei principi cardine del nostro ordinamento è il divieto di autotutela: non è consentito farsi giustizia da sé. Le ipotesi di autotutela nei rapporti tra privati sono rarissime e specificamente disciplinate della legge. Non vi rientra certamente lo sfratto del conduttore dall'immobile.
Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione ha quindi specificato che "risponde del reato di cui all'art. 392 c.p. il proprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, di fronte all'inottemperanza dell'obbligo di rilascio da parte del conduttore, anziché ricorrere al giudice con l'azione di sfratto, si fa ragione da sè, sostituendo la serratura della porta di accesso ed apponendovi un lucchetto (Sez. 6, n. 10066 del 18/01/2005, De Salvo, Rv. 230886, Sez. 6, n. 2888 del 26/11/1985, dep. 1986, Toscano, Rv. 172430)".

Amministrare Immobili
di Carlo Patti
Consulente legale
Continua a leggere...

martedì 14 febbraio 2017

Flash Lavoro: INPS - GESTIONE SEPARATA - PREMI INAIL

INPS -Gestione Separata POSSIBILITÀ DI INOLTRARE ISTANZE D’INSERIMENTO, SOSTITUZIONE E CHIUSURA del LEGALE RAPPRESENTANTE
L’INPS, con il Messaggio n. 5270 del 29 dicembre 2016, comunica che, dal 21 dicembre scorso, è consentito, tramite il Cassetto Committenti, aggiornare l’anagrafica dell’azienda comunicando una nuova Rappresentanza Legale o una sua cessazione.
In particolare, per usufruire del suddetto servizio è necessario, dal sito www.inps.it, accedere ai “Servizi online” autenticandosi con il PIN di accesso abbinato al proprio codice fiscale, selezionando dal menù principale Comunicazione bidirezionale > Istanze per legale rappresentante: Lista Istanze L.R.;

INPS CIRCOLARE IN MERITO AL CONGEDO PARENTALE COMPUTATO SU BASE ORARIA PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO
L’INPS con la circolare n° 230 del 29 dicembre 2016 ha fornito delle istruzioni in merito al congedo parentale su base oraria per i lavoratori del settore privato.
L’Istituto, nella circolare, da indicazioni “provvisorie”, in attesa di una più ampia revisione della materia che codifichi le diverse modalità di fruizione del congedo parentale ed i corrispondenti codici conguaglio . Seguirà un’ulteriore chiarimento per integrare o modificate le denunce trasmesse a partire dalla competenza agosto 2015. La compilazione dei flussi con le nuove funzionalità dovrà avvenire entro la data di trasmissione della denuncia relativa al mese di marzo 2017.
Nella circolare, in premessa, l’istituto ricorda che il congedo parentale su base oraria può essere fruito:
  • nella modalità stabilita dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello,
  • oppure in base al criterio generale stabilito dall’art.32, comma 1-ter, del T.U. maternità/paternità. Le due modalità di fruizione del congedo parentale sono tra loro alternative e pertanto l’utilizzo dell’una esclude l’altra.
Riduzione dei premi Inail per l’anno 2016
In data 27 dicembre 2016 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, sezione Pubblicità legale, il decreto 9 novembre 2016 del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, riguardante la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l’anno 2017.
In particolare, si comunica l’approvazione della determinazione del Presidente dell’INAIL n. 307 dell’8 agosto 2016 relativa alla riduzione, nella misura del 16,48% per l’anno 2017, dell’importo dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui ai provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128 della Legge n. 147/2013, e la fissazione degli indici di gravità medi da applicare nel triennio 2017-2019.

INAIL: INCENTIVI ALLE IMPRESE CHE INVESTONO IN SICUREZZA
Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INAIL, nella Delibera n. 20 del 29 novembre 2016, fornisce le linee di indirizzo per la concessione di incentivi economici alle imprese che investono in sicurezza. Nella suddetta delibera viene stabilito, tra l’altro, si prevedere che per la concessione di incentivi economici alle imprese che investono in sicurezza, con particolare riferimento ai Bandi ISI 2016. L’Istituto ha previsto di:
  • “riprogettare” gli strumenti per l’erogazione di finanziamenti alle attività di sostegno economico per la prevenzione;
  • prevedere l’integrazione, in via strutturale, delle risorse finanziarie destinate agli incentivi per la prevenzione con le risorse non utilizzate e non erogate dei Bandi ISI degli anni precedenti;
  • prevedere di innovare il processo di valutazione a sportello, superando la graduatoria formulata sulla base del tempo di invio delle domande ed individuando un sistema che garantisca la casualità delle scelte fra tutte le domande, conformi ai requisiti richiesti dalla procedura e pervenute durante l’apertura dello sportello;
  • prevedere che i soggetti che realizzano progetti finanziati nei due anni successivi alla rendicontazione presentino un report utile ad implementare il sistema di monitoraggio;
  • dare impulso e tempestività alle attività di implementazione del cruscotto sugli incentivi alla prevenzione al fine di poter disporre di un sistema strutturato di monitoraggio per ciascuna fase prevista dai singoli bandi.
INAIL CIRCOLARE SULLA POSSIBILITÀ DI ACCESSO DA PARTE DEL R.L.S. AL “CRUSCOTTO INFORTUNI”
Con la Circolare n. 45 del 30 novembre 2016, l’INAIL fornisce chiarimenti relativi all’accesso ai dati contenuti nel “Cruscotto infortuni” da parte dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali e territoriali), istituito a seguito dell’abolizione del Registro infortuni.
Nella circolare, in oggetto, ha precisato che i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) non sono inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione diretta dell’applicativo informatico denominato Cruscotto infortuni, creato dall’INAIL per finalità gestionali e rivolto essenzialmente agli organi preposti all’attività di vigilanza.
L’INAIL precisa che comunque è diritto degli RLS ricevere dal Datori di Lavoro le informazioni e i dati sugli infortuni e le malattie professionali, pertanto è OBBLIGO dei datori di lavoro favorire la fruibilità delle predette informazioni.

(PREVIDENZA) DEFINITIVO IL DECRETO SULL’ESONERO CONTRIBUTIVO AL SUD PER LE ASSUNZIONIA TEMPO INDETERMINATO
Il Direttore generale del Ministero del Lavoro ha firmato il decreto relativo al nuovo “Incentivo occupazione SUD” che, nei prossimi 30 giorni, dovrebbe essere definitivamente approvato e pubblicato sul portale www.lavoro.gov.it.
Ai sensi di tale decreto, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, è possibile beneficiare dell’esonero contributivo, per la parte a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di 8.060 euro per ogni lavoratore assunto, che dovrà essere conguagliato in Uniemens, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2019.
Le Regioni interessate al nuovo incentivo sono: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.

Le assunzioni a tempo indeterminato (anche in apprendistato professionalizzante, part-time e trasformazioni da tempo determinato) dovranno riguardare:
  • giovani disoccupati di età compresa tra 15 e 24 anni o lavoratori con almeno 25 anni privi di impiego retribuito da almeno 6 mesi.
NO AL TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE CHE ASSITE IL FAMILIARE PORTATORE DI HANDICAPP NON GRAVE
La corte di Cassazione con la sentenza n. 25379 del 12 dicembre 2016 ha precisato che Il lavoratore che assiste il familiare con handicap senza condizione di gravità può essere trasferito senza il suo consenso solo per insostituibili e urgenti esigenze aziendali.Nella sentenza la S.C. ha precisato che spetta al datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, fornire la prova che l’assegnazione del lavoratore ad una diversa sede è dovuta da esigenze aziendali effettive ed indifferibili.

MANCATA SOPPRESSIONE DEL POSTO DI LAVORO E ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO PER G.M.O.
La corte di cassazione con la sentenza n° 24983 del 6 dicembre 2016 ha ritenuto illegittimo il licenziamento erogato nei confronti del dipendente le cui mansioni non vengono soppresse ma trasferite su un libero professionista, operante in regime di mono-committenza per la società.
I giudici della S.C. hanno statuito che l’insussistenza di crisi economica dalla società, intesa come motivo del recesso, nonché l’inesistenza della soppressione del posto di lavoro, in considerazione dell’attribuzione delle attività lavorative del dipendente cessato ad altro soggetto terzo.

di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI
Continua a leggere...

martedì 20 dicembre 2016

SOTTOTETTO SI PRESUME CONDOMINIALE FINO A PROVA CONTRARIA

Per superare la presunzione di condominialità del sottotetto occorre provare l'esistenza di un titolo esclusivo. In particolare i giudici hanno precisato che, per accertare la natura condominiale o pertinenziale del sottotetto di un edificio, in mancanza del titolo, deve farsi riferimento alle sue caratteristiche strutturali e funzionali. Se il sottotetto è oggettivamente destinato all’uso comune o all’esercizio di un uso comune può applicarsi la presunzione di comunione, viceversa se assolve la funzione esclusiva di isolare l’appartamento dell’ultimo piano va considerato pertinenza di tale appartamento.

Continua a leggere...

CASSAZIONE 06 OTTOBRE 2016, N. 20038 - sottotetto condominiale fino a prova contraria




CASSAZIONE 06 OTTOBRE 2016, N. 20038

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   
Dott. MIGLIUCCI Emilio -  Presidente   
Dott. MATERA  Lina  -  rel. Consigliere  
Dott. MANNA   Felice -  Consigliere  
Dott. ORILIA  Lorenzo  -  Consigliere   
Dott. CORRENTI  Vincenzo  -  Consigliere

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA

sul ricorso 4106/2012 proposto da: 
P.O.O., (OMISSIS), P.O.A. (OMISSIS), E.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato V. C., che li rappresenta e difende;

- ricorrenti - 

contro
G.G.,  F.A., elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato V. M., che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato R. L.; 
- controricorrenti - 
e contro
C.A.; 
- intimato - 
avverso la sentenza n. 2172/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/05/2011; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA; 
udito l'Avvocato C. V., difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3-2-1990 G.G. e F.A., premesso di essere proprietari in regime di comunione legale dell'appartamento sito in (OMISSIS), secondo piano, e del posto auto al piano interrato, assumevano che erano di proprietà comune tutte le parti della palazzina destinate all'uso e al godimento di tutti i condomini e che, invece, l'originaria proprietaria e committente la costruzione dell'edificio, E.R., non consentiva loro l'uso comune di dette parti, ad eccezione della scala. Gli attori, pertanto, convenivano dinanzi al Tribunale di Roma la E. e C.A., costruttore dell'edificio, chiedendo dichiararsi il loro diritto all'uso delle parti comuni, e chiedendo altresì la redazione del regolamento condominiale e delle tabelle millesimali.
Integrato il contraddittorio nei confronti di P.O.A. e P.O.O., ai quali E.R. aveva donato le parti di edificio di sua proprietà, con sentenza in data 152-2003 il Tribunale adito accoglieva la domanda, dichiarando condominiali le parti di edificio di cui all'art. 1117 c.c. - e segnatamente i locali sottotetto e quelli al piano interrato -, con esclusione di quelle che la E. si era riservata in esclusiva proprietà nel preliminare inter partes del 31-1-1979; dichiarava il difetto di legittimazione passiva di C.A.; dichiarava inammissibili le domande relative alla redazione del regolamento condominiale e delle tabelle millesimali.
Avverso la predetta decisione proponevano appello E.R., P.O.A. e P.O.O., deducendo, in particolare, che il C.T.U. non aveva evidenziato una destinazione all'uso comune dei locali sottotetto; che tali locali non rientravano tra le parti comuni previste dall'art. 1117 c.c.; che nel preliminare inter partes del 31-1-1979 era fatta espressa riserva di proprietà esclusiva a favore della E. di tutte le parti non condominali e che, pertanto, l'acquisto si era perfezionato in ordine all'appartamento, al posto auto e alle parti "necessariamente" comuni.
Con sentenza in data 18-5-2011 la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso E.R., P.O.A. e P.O.O., sulla base di due motivi.
G.G. e F.A. hanno resistito con controricorso.
C.A., già contumace in grado di appello, non ha svolto attività difensive.
In prossimità dell'udienza i ricorrenti hanno depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366 e 2697 c.c., art. 115 c.p.c..
Deducono, in particolare:
a) che nel caso di sottotetto non opera la presunzione di condominalità prevista dall'art. 1117 c.c., e che, conseguentemente, è necessario uno specifico accertamento di fatto delle caratteristiche oggettive del bene, per determinarne la natura privata o comune. La Corte di Appello, al contrario, ha affermato la comunione del sottotetto di cui si discute senza verificare se, tenuto conto delle sue caratteristiche strutturali, esso potesse considerarsi oggettivamente destinato, sia pure potenzialmente, all'uso comune e all'esercizio di un servizio di interesse condominiale;
b) che la Corte di Appello, nel ritenere insufficiente la prova fornita dai convenuti (preliminare di vendita) per dimostrare la proprietà esclusiva, non ha fatto corretta applicazione del principio dell'onere della prova: gravava, infatti, sugli attori l'onere della prova per titoli della condominialità del sottotetto, e non sui convenuti l'onere di provarne la riserva di proprietà esclusiva;
c) che, nell'interpretare il preliminare di vendita intercorso tra le parti, il giudice del gravame è incorso nella violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., essendo evidente che intenzione delle parti era quella di escludere dalla vendita ogni altra porzione del fabbricato diversa da quelle espressamente cedute, costituite dall'appartamento e dal posto auto.
2) Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono dell'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, non avendo la Corte di Appello accertato se il locale sottotetto, per le sue caratteristiche sostanziali e strutturali, fosse oggettivamente destinato all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse condominiale. Deducono che non solo tale indagine è mancata, ma che dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio si evince che, all'atto dei sopralluoghi, il locale in questione non era stato obiettivamente destinato ad un uso comune, presentandosi privo "di qualsiasi rifinitura (pavimentazione, intonaci, impianti) e tramezzatura". Sostengono che nessuna rilevanza può attribuirsi, ai fini che qui interessano, nè alla "previsione del progetto" nè alla intervenuta modifica di destinazione di cui all'atto d'obbligo richiamato nella sentenza impugnata, non essendosi in presenza di atti negoziali aventi effetti giuridici tra le parti e, quindi, idonei a dimostrare la loro comune volontà di attribuire al bene controverso natura di bene comune.
3) Il primo motivo è infondato.
Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza, l'appartenenza del sottotetto di un edificio va determinata in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo esso compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all'uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c., è, in ogni caso, applicabile nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio di interesse condominiale, quando tale presunzione non sia superata dalla prova della proprietà esclusiva (Cass. 11-1-2016 n. 233; Cass. 19-2-2013 n. 4083; Cass. 29-12-2004 n. 24147; Cass. 1912-2002 n. 18091).
Più in particolare, è stato precisato che, in tema di condominio, per accertare la natura condominiale o pertinenziale del sottotetto di un edificio, in mancanza del titolo, deve farsi riferimento alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, sicchè, quando il sottotetto sia oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune, può applicarsi la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c., comma 1; viceversa, allorchè il sottotetto assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità l'appartamento dell'ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento (Cass. 30-3-2016 n. 6143; (Cass. 12-8-2011 n. 17249).
Nella specie, la Corte di Appello, nel ritenere applicabile ai locali sottotetto in contestazione la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c., non si è discostata dagli enunciati principi, avendo dato atto che i predetti locali erano originariamente indicati nel progetto come "locali di sgombero", che successivamente la loro destinazione è stata modificata come locali "destinati a stenditoio e ripostiglio" e che con tale destinazione gli stessi sono stati fatti oggetto dell'atto d'obbligo del 7-2-1984, con il quale la E. si impegnava al mantenimento della destinazione e della consistenza di tali locali con il Comune di Roma, al fine di ottenere la licenza di abitabilità per gli appartamenti della palazzina. Orbene, secondo il giudice del gravame, sia in forza della previsione del progetto che dell'intervenuta modifica, la destinazione dei locali in questione può essere ricondotta nella previsione dell'art. 1117 c.c.; con la conseguenza che sarebbe spettato ai convenuti dare prova di un titolo che ne riservasse loro la proprietà. Secondo quanto accertato in sentenza, al contrario, tale titolo non può essere individuato nella clausola del contratto preliminare intercorso tra le parti, che prevedeva la generica riserva in favore della E. di tutte le parti non condominiali, senza alcuna specifica indicazione del locali controversi.
Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione dell'art. 1117 c.c., avendo la Corte di Appello ritenuto la natura condominiale del sottotetto dopo avere accertato, con apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede, che tale bene era destinato, anche solo potenzialmente, all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune.
Avendo accertato che i locali in oggetto erano destinati all'uso comune e ricadevano, pertanto, nella presunzione di cui all'art. 1117 c.c., d'altro canto, correttamente il giudice del gravame ha ritenuto che gravasse sui convenuti l'onere di provare l'esistenza di un titolo idoneo al superamento della presunzione di proprietà comune; sicchè la pronuncia impugnata non ha affatto violato i principi posti in materia di onere della prova dall'art. 2697 c.c..
Quanto alla denunciata violazione dell'art. 1362 c.c. e ss., si osserva che la Corte di Appello, nell'escludere che con il contratto preliminare la promittente venditrice abbia inteso riservarsi la proprietà del sottotetto in questione, ha fornito una interpretazione plausibile e ragionevole della volontà negoziale.
Deve, allora, rammentarsi che, in tema di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto nel caso in cui la motivazione risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'"iter" logico seguito dal giudice per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. La denuncia di quest'ultima violazione esige una specifica indicazione dei canoni in concreto non osservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice di merito, non potendo nessuna delle due censure risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante v. Cass. 13-12-2006 n. 26683; Cass. 23-8-2006 n. 18375; Cass. 2-5-2006 n. 10131). Va ulteriormente puntualizzato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data del giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 12-7-2007 n. 15604; Cass. 22-22007 n. 4178; Cass. 14-11- 2003 n. 17248).
Nella specie, i ricorrenti sostengono l'erroneità della ricostruzione della volontà delle parti operata dal giudice del gravame; ma, al di là del generico riferimento alle norme codicistiche indicate in rubrica, non specificano, in concreto, in quale modo la Corte di Appello si sia discostata dai canoni ermeneutici di cui lamentano la violazione. E' evidente, allora, che le censure mosse, attraverso lo schermo delle dedotte violazioni di legge, finiscono con l'investire sostanzialmente il risultato dell'operazione interpretativa compiuta dal giudice di merito, non sindacabile i? sede di legittimità, in quanto sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici.
4) Anche il secondo motivo di ricorso deve essere disatteso.
La valutazione espressa nella sentenza impugnata riguardo alla destinazione ad uso comune del sottotetto di cui si discute, costituisce espressione di un apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito, che, in quanto sorretto da argomentazioni esenti da vizi logici, si sottrae al sindacato di questa Corte.
E, in realtà, le censure mosse con il motivo in esame, attraverso la formale denuncia di vizi di motivazione, si risolvono, in buona sostanza, nella richiesta di un rinnovato esame delle emergenze processuali, di cui i ricorrenti suggeriscono una lettura diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di appello.
Ma, come è noto, i vizi di motivazione denunciabili in Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perchè spetta solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (tra le tante v. Cass. 14-10-2010 n. 21224; Cass. 5-3-2007 n. 5066; Cass. 21-4-2006 n. 9368; Cass. 20-4-2006 n. 9234; Cass. 16-2-2006 n. 3436; Cass. 20-10- 2005 n. 20322). L'onere di adeguatezza della motivazione, inoltre, non comporta che il giudice del merito debba occuparsi di tutte le allegazioni delle parti, nè che egli debba prendere in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni da queste svolte. E', infatti, sufficiente che il giudice esponga, anche in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (tra le tante v. Cass. 20-11-2009 n. 24542; Cass. 12-1-2006 n. 407; Cass. 2 agosto 2001, n. 10569).
Nel caso in esame, il giudice del gravame ha selezionato gli elementi che lo inducevano a ritenere che il sottotetto avesse una destinazione ad uso comune, e in base ad essi ha argomentato la propria decisione, con ciò mostrando di attribuire a quelle risultanze valore preminente rispetto ad altre che, sebbene non esplicitamente confutate, sono state implicitamente considerate non probanti.
5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dai resistenti nel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

Continua a leggere...

giovedì 13 ottobre 2016

Cooperative di Abitanti: Regime fiscale per la cessione delle aree comprese nei PEEP

Si fa riferimento alla Circolare n. 2 del 20 gennaio 2016, prot. n. 430 riguardante la legge di stabilità 2016, per informare che l’Agenzia delle Entrate, con la RM 87/E del 4 ottobre 2016, ha chiarito che si applica l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale all’acquisto, a titolo oneroso, da parte del Comune di aree comprese in Piani di edilizia economica e popolare (PEEP) e alla successiva cessione delle stesse a favore dell’attuatore, come le Cooperative edilizie di abitazione.
Come noto, l’art.1, comma 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) aveva stabilito che l’articolo 32, secondo somma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n.865, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.
Pertanto, con la Risoluzione ministeriale in esame l’Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente l’esatta portata della norma di interpretazione autentica nel senso auspicato.
Nello specifico, la fattispecie sottoposta all’esame dell’Amministrazione riguarda l’attuazione di un Piano di edilizia economica e popolare (PEEP), tramite sottoscrizione di una convenzione che prevede la cessione a titolo oneroso, a favore del Comune, di aree di proprietà di privati, e il successivo trasferimento, sempre a titolo oneroso, delle medesime aree dal Comune al soggetto attuatore del Piano.
Nella sostanza, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la vigenza del regime agevolato stabilito dall’art. 32 del D.P.R. 601/1973, ossia dell’imposta di registro in misura fissa (200 euro) e dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, che era stato soppresso con effetto dal 1° gennaio 2014 dall’art.10 del Decreto Legislativo n. 23/2011 e poi ripristinato con effetto dal 12 novembre 2014 dall’art. 20, comma 4-ter del D.L. 133/2014, convertito con modificazioni nella legge n.164/2014.
Consegue che il beneficio continua a trovare applicazione, tra l’altro, al trasferimento delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (Titolo III della legge 865/1971), a prescindere dalla circostanza che il Comune abbia acquisito originariamente le aree tramite esproprio o a titolo oneroso.
In definitiva, entrambi gli atti di trasferimento, sia quello a favore del Comune che il successivo passaggio al soggetto attuatore come le Cooperative edilizie di abitazione, godono dell’applicazione del registro in misura fissa e dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.
Continua a leggere...

lunedì 8 agosto 2016

Nessuna servitù coattiva per la conduttura del gas

Al passaggio delle tubazioni del gas non sempre si applica la stessa disciplina. Quest’ultima si differenzia a seconda che tali impianti insistano su aree private oppure su aree comuni.
Nel primo caso, la loro collocazione richiede la costituzione di una servitù prediale volontaria (art. 1031 c.c.), nel secondo rientra nel legittimo uso delle parti comuni ex articolo 1102 c.c..
  • Passaggio di tubazione del gas in area privata: servitù volontaria
Il passaggio di tubazioni del gas in aree private necessita della costituzione di una servitù con il consenso del proprietario del fondo servente, in quanto non sussiste la possibilità di costituire una servitù di passaggio di tubazioni del gas coattiva.
Le servitù, intese come un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (art. 1027 c.c.), si costituiscono volontariamente o coattivamente (art. 1031 c.c;.).
Mentre le servitù volontarie possono avere ad oggetto una qualsiasi "utilitas", purché ricavata da un fondo a vantaggio di un altro fondo appartenente a diverso proprietario, le servitù prediali coattive formano un "numerus clausus", sono, cioè, tipiche avendo ciascuna il contenuto predeterminato dalla legge.
Non sono ammissibili, quindi, altri tipi di servitù coattive al di fuori di quelli espressamente previsti da una specifica norma per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela.
In recente sentenza la Corte di cassazione (sent. n. 11563/2016) ha ribadito che è inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di passaggio di tubi per la fornitura di gas metano, dovendosi escludere un'applicazione estensiva dell'art. 1033 c.c. in tema di servitù di acquedotto coattivo.
L'esigenza del passaggio di tubi conduttori del gas non può essere ricondotta sotto la stessa fattispecie normativa che regola la imposizione della servitù di acquedotto, <<in conseguenza della non assimilabilità delle due situazioni per i caratteri peculiari di struttura e funzione di ciascuna di esse, ed in particolare, della pericolosità insita nell'attraversamento sotto terra delle forniture del gas, non ricorrente nella servitù di acquedotto>> (v. anche Cass. sent. n.820/92).
Fondamentale a riguardo, il richiamo dell'ordinanza della Corte Costituzionale la quale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1033 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui prevede la costituzione coattiva della servitù di acquedotto, ma non la possibilità di costituire coattivamente anche la servitù di metanodotto.
Infatti - benché non possa essere negata l'esistenza di un indirizzo legislativo volto a favorire la diffusione del gas metano - <<solo il legislatore potrebbe introdurre un modello coercitivo nella disciplina dei rapporti fra fondi vicini, atteso che una scelta di tal genere non si presenta come costituzionalmente vincolata, a causa dell'esistenza di fonti di energia alternative, di modalita' tecniche di approvvigionamento del gas metano diverso dal trasporto attraverso condutture e, infine, della possibilità di giungere al medesimo risultato mediante atti di esercizio dell'autonomia privata>> (Ordinanza n. 357/2002).
  • Cassazione sentenza n. 11563/2016: fattispecie
Gli attori adivano il tribunale per richiedere la rimozione delle tubature per l'adduzione di gas, acqua e scarico fognario installate, dal vicino, sul proprio terreno.
Sia il giudice di primo grado che la Corte di appello rigettavano la domanda di costituzione coattiva di servitù di gasdotto sul fondo vicino in quanto, a parere dei giudici, essendo i diritti reali a numero chiuso, non era possibile costituire una servitù diversa da quelle previste dall'articolo 1033 c.c. la cui legittimità era stata verificata dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n.357/2002.
I convenuti proponevano ricorso per Cassazione e sostenevano, in relazione alle esigenze sopravvenute dal momento di emanazione del codice civile, la necessità di una interpretazione analogica delle norme dettate in tema di servitù coattiva, tenuto conto che trattavasi di un servizio essenziale e indispensabile e che, nella specie, era stato escluso l'approvvigionamento del metano in modo diverso dal trasporto attraverso condutture.
Sempre la stessa parte sosteneva che le condotte erano state collocate nel sito a seguito di un precedente accordo verbale di spostamento di una servitù di passaggio già esistente.
La realizzazione di tale spostamento e delle opere necessarie per poter fruire di un servizio pubblico, erano state autorizzate dalle controparti interessate.
La Corte, applicando i principi sopra esposti, rigettava il ricorso precisando, in primis che la servitù non si poteva costituire verbalmente, essendo prevista la forma scritta ad substantiam dall'articolo 1350 c.c.
L'esigenza del passaggio di tubi conduttori del gas non poteva essere ricondotta sotto la stessa fattispecie normativa che regola la imposizione della servitù di acquedotto, in quanto servitù specifica, disciplinata dal codice, la cui normativa non poteva essere applicata per analogia stante, soprattutto, la pericolosità insita nell'attraversamento sotto terra delle forniture del gas, non ricorrente nella servitù di acquedotto.
In fattispecie analoga, trattandosi, tra l'altro, di uno spostamento di una servitù preesistente, i giudici di legittimità hanno avuto modo di precisare che "quand'anche il rifacimento della condotta non configurasse una nuova servitù invocando la sopravvenuta inutilizzabilità della vecchia condotta, dovrebbe pur sempre ravvisarsi, nella fattispecie, un inammissibile aggravamento della servitù stessa, considerato che al divieto di aggravare l'esercizio della servitù si può contravvenire, non solo attraverso la costruzione, ma anche la modificazione delle opere materiali già destinate al normale funzionamento della servitù stessa" (Cass. 21 agosto 2012 n. 14582).
Si tratterebbe, cioè, di un aggravamento dell'esercizio della servitù, che è vietato (art. 1067 c.c.).
  • Passaggio di tubazione del gas in area condominiale: uso legittimo ex art. 1102 c.c.
II comproprietario di un cortile può porre nel sottosuolo tubature per lo scarico fognario e l'allacciamento del gas a vantaggio della propria unità immobiliare, trattandosi di un uso conforme all'art. 1102 c.c., in quanto non limita, né condiziona, l'analogo uso degli altri comunisti.
Articolo che, seppur dettato in materia di comunione in generale, è applicabile anche in materia di condominio negli edifici per il richiamo contenuto nell'articolo 1139 c.c..
La Corte di Cassazione (sent. n. 18661/2015) ha avuto modo di chiarire che il pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'articolo 1102 c.c., non va inteso nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, posto che nei rapporti condominiali si richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione.
A differenza dalle innovazioni - configurate dalle nuove opere, le quali immutano la consistenza (materiale) o alterano la destinazione (funzionale) delle parti comuni, in quanto rendono impossibile la utilizzazione secondo la funzione originaria, e che debbono essere deliberate dall'assemblea (articolo 1120 c.c., comma 1) nell'interesse di tutti i partecipanti - le modifiche alle parti comuni dell'edificio, contemplate dall'articolo 1102 c.c., possono essere apportate dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso della cosa comune, sempre che non alterino la destinazione e non impediscano l'altrui pari uso (Cass., sent. n.1554/1997).
Il passaggio di condutture di gas metano (come di altre) in aree condominiali, non modifica la consistenza materiale né altera la destinazione funzionale del bene comune, né crea un peso sulla cosa comune a discapito dei condomini ed a vantaggio del solo fruitore.
Rientra, pertanto, nel legittimo uso dei beni comuni, è conforme alle peculiari finalità a cui è destinato il bene comune (cortile, muri) e non richiede alcuna autorizzazione dell'assemblea.
  • Servitù, uso legittimo ex art. 1102 c.c., distanze legali
La peculiare differenza tra la servitù e il legittimo uso delle parti comuni è stata chiarita dai giudici di legittimità.
Nell'ipotesi in cui sulla cosa comune viene consentito al condomino l'esercizio di un diritto che comporti un vantaggio ulteriore e diverso per l'unità immobiliare, che si ripercuote in una sostanziale limitazione al diritto che gli altri hanno di usare e di godere a beneficio dei loro rispettivi piani o porzioni di piano, l'ampliamento della utilità corrispettivo alla imposizione del peso sulla cosa comune - costituendo questo un tipico peso imposto ad esclusivo vantaggio di un altro fondo - raffigura una vera e propria servitù, ai sensi dell'articolo 1027 c.c..
L'utilità tratta da tale vantaggio ulteriore è diversa da quella normalmente derivante dalla destinazione impressa al fondo comune, fruita da tutti i comproprietari.
Qualora, invece, l'utilità stessa derivi unicamente dalla natura e dalla pregressa destinazione del fondo in comproprietà non è configurabile una servitù a carico di tale bene, restando disciplinata la misura dell'uso e del godimento di ciascun partecipante alla comunione dal concorrente uso e dal godimento degli altri comproprietari ed e, quindi, regolata dal titolo, nei limiti previsti dalle norme sulla comunione di cui all'articolo 1102 c.c. (Cass. sent. n. 3419 del 1993)
Occorre, infine, porre attenzione sull'ulteriore aspetto che riguarda l'osservanza, nell'ambito condominiale, delle distanze per le tubazioni stabilite dall'art. 889 u. co. c.c..
Secondo un consolidato orientamento di legittimità, le norme relative ai rapporti di vicinato, tra cui quella dell’art. 889 c.c., trovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell’edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari.
Qualora, pertanto, "esse siano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito è tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole, Considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali "(Cass. sent. n. 12520/2010).
Continua a leggere...

giovedì 12 maggio 2016

Nuovo Codice Appalti, contratti sotto soglia ed opere a scomputo. Opere pubbliche realizzate a spese del privato D.Lgs. 18/04/2016 n.50

Come noto, in attuazione della legge delega n. 11/2016, il provvedimento in oggetto, che costituisce il nuovo Codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, è stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale, n. 91 del 19/4/2016 – S.O. n. 10 ed è entrato in vigore lo stesso giorno. Poiché però la pubblicazione in Gazzetta è avvenuta solo nella serata del 19 aprile, l’ANAC, che in un primo momento aveva propeso per l’entrata in vigore il giorno stesso, successivamente ha stabilito lo spostamento del termine al 20 aprile 2016.
Si riporta, di seguito, una prima analisi delle principali novità che interessano in particolare le Cooperative di Abitanti, riservandoci successivamente ulteriori approfondimenti.

Nello specifico.

Art. 20 – Opere pubbliche realizzate a spese del privato
L’art. 20 del Codice disciplina una fattispecie non regolata dal D.lgs. 163/2006, e cioè la realizzazione di opere pubbliche a “totale cura e spesa” di soggetti privati.
Nel merito si stabilisce che il Codice non trova applicazione nel caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di una parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici.
La disposizione subordina l’esclusione dal regime pubblicistico alle seguenti condizioni:
  1. l’amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuti che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche;
  2. la convenzione disciplini anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.
Federabitazione valuta positivamente tale previsione, con la quale si intende regolare fattispecie sempre più frequenti soprattutto nell’attuazione dei processi di trasformazione urbana.

Art. 36 – Contratti sotto soglia
1. Procedure di affidamento ed esecuzione di lavori
L’articolo 36 disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”, cioè di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
Viene, anzitutto, stabilito che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria avvengono:
  • nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
  • in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori di importo inferiore alla soglie secondo modalità differenziate per classi di importo.
In particolare,
  1. se l’importo del contratto è inferiore a 40.000 €, si procede all’affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
  2. se l’importo del contratto è pari o superiore a 40.000 € e inferiore a 150.000 €, si procede all’affidamento mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, con rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione come sopra;
  3. se l’importo è pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione, si provvede all’affidamento mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, con rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
  4. se l’importo è pari o superiore a 1 milione di €, si procede all’affidamento mediante le procedure ordinarie.
Si sottolinea che è venuta meno la procedura ristretta semplificata, di cui all’articolo 123 del previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006.
Con il comma 5, si prevede che, ai fini dell’aggiudicazione degli affidamenti di importo inferiore a 40.000 € o di importo compreso fra 40.000 e 150.000 €, le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito a nel bando di gara.
Qualora la stazione appaltante abbia fatto ricorso alla procedure negoziate, il comma 6 prevede che la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto debba avvenire esclusivamente sull’aggiudicatario, sebbene la stazione appaltante possa estendere le verifiche anche agli altri partecipanti.
Si stabilisce, altresì, che per lo svolgimento di tutte le procedure di cui all’art. 36, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente con modalità elettroniche; a tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.
Il comma 7 prevede che sarà l’ANAC, con proprie linee guida da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del Codice, a stabilire la disciplina attuativa per tale tipologia di appalti, individuando le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato e per gestire gli elenchi degli operatori economici.
Fino all’entrata in vigore di tali linee guida, troverà applicazione l’art. 216, comma 9 del Codice, secondo il quale le indagini di mercato dovranno essere effettuate dalle stazioni appaltanti mediante avviso pubblico sul profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi dei soggetti che si intendono invitare, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il Codice.

2. Opere a scomputo
E’ un tema che interessa particolarmente le Cooperative di Abitanti, relativamente alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo da realizzare nei diversi programmi edilizi.
Nel merito, l’art. 36, comma 4, prevede che per le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è confermata l’applicazione dell’art. 36, comma 2-bis del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia” e cioè l’esecuzione diretta da parte del titolare del permesso di costruire.
Viceversa, con il comma 3, si stabilisce l’applicazione della procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara per le opere di urbanizzazione secondaria a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Tale ultima norma è il risultato di una espressa condizione posta sia dalla Camera che dal Senato, contrariamente a quanto previsto nei testi precedenti del D.lgs., secondo cui si prevedeva una procedura negoziata senza pubblicazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici.
Federabitazione valuta negativamente tale disposizione che comporta un aggravio dei costi a carico delle Cooperative e degli operatori, anche per la dilatazione dei tempi connessi ai bandi di gara, a fronte di opere di esiguo valore economico. Per di più la norma mal si concilia con altre precedenti disposizioni del Codice e, con l’intento di combattere i fenomeni di corruzione, appresta strumenti non idonei al raggiungimento dell’obiettivo.
Per le opere a scomputo sopra soglia, l’art. 1, comma 2, lett. 3) del Codice riproduce in larga parte i contenuti dell’art. 32, comma 1, lett. g) del D.lgs. 163/2006 e disciplina il regime di realizzazione delle opere a scomputo di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (art. 35 attualmente pari a 5.225.000 milioni/€), alle quali continuano a trovare applicazione le procedere ordinarie di gara.
Il comma 3 dell’art. 1 specifica che:
- ai soggetti che realizzano opere di urbanizzazione a scomputo non si applicano le norme in tema di programmazione dei lavori pubblici (art. 21), di avvisi di preinformazione (art. 70) e di incentivi per funzioni tecniche (art. 113);
- in relazione alla fase di esecuzione del contratto, si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo.
Si intende intervenire sugli atti attuativi del Codice, già in sede di linee guida dell’ANAC al fine di proporre i necessari correttivi.

Roma, 12 Maggio 2016

Fonte: Confcooperative


Continua a leggere...

mercoledì 11 maggio 2016

DIRITTO DI VEDUTA: questioni private; non riguardano il Condominio!

Le controversie sul diritto di veduta sono questione di natura privata e non riguardano il condominio.

Cassazione II 27 gennaio 2016 n. 1549

La vicenda parte dalla apposizione di un pergolato nella proprietà esclusiva, che il condomino ha ancorato al muro condominiale. L'assemblea dei condomini contesta tale attività e manda all'amministratore di iniziare una causa nei confronti del condomino.
Mentre in primo grado la domanda veniva respinta, il Giudice dell'appello ordinava la rimozione del pergolato in quanto lesivo delle norme sulle distanze e del diritto di veduta.
In Cassazione si dibatteva dunque della natura del pergolato e soprattutto della legittimazione dell'amministratore a far valere il diritto di veduta dei condomini.
Quanto al primo aspetto (le distanze) la Corte di Cassazione ha affermato che i pergolati oggetto della contesa "in quanto realizzazioni stabilmente ancorate al suolo, non potevano che essere inquadrate nel novero concettuale di costruzione e, quindi, come tale lesiva dei diritti azionati in giudizio".
Sulla lesione del diritto di veduta a seguito di nuova costruzione da parte di uno dei condomini, deve ritenersi che spetti ai diretti interessati la legittimazione a fare accertare l'illegittimità delle opere.
Ne consegue che in assenza di finestre condominiali che possano consentire l'affermazione di una lesione del comune diritto di veduta, tale azione debba essere intrapresa solo dai singoli condomini e non dall'amministratore, ai Sensi dell'art. 1130-1131 c.c. e nemmeno a seguito di apposita delibera assembleare.
Per quanto riguarda l'azione a tutela del diritto di veduta, si legge in sentenza che "la legittimazione ad agire per la specifica tutela dei diritti di veduta non può che appartenere ai singoli condomini. In assenza di ogni altra allegazione quanto alla possibilità di coesistenza di vedute ai singoli condomini e di vedute quali, ad esempio, quelle delle finestre delle scale del condominio, il diritto di veduta a favore delle singole unità abitative è proprio del titolare della proprietà di ciascun singolo appartamento e, pertanto, non del condominio, ma del singolo condomino-proprietario".


di Carlo Patti
Consulente Legale ANACI Roma
Fonte: Dossier Condominio
Continua a leggere...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...