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martedì 10 ottobre 2017

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO SU PRESTAZIONI GRATUITE, FRANCESCO PEDUTO, PRESIDENTE CNG: SENTENZA SCONCERTANTE CHE NON TIENE CONTO DEI PRINCIPI DEL CODICE APPALTI


“La sentenza n. 4614/2017, con la quale il Consiglio di Stato ha ribaltato un pronunciamento del TAR Calabria relativo all’illegittimità di una gara bandita dal Comune di Catanzaro che, per la redazione del piano strutturale della città, aveva stabilito un compenso simbolico di un euro, è sconcertante”. È la risposta del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in merito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4614 del 3 ottobre 2017 che ha dato il via libera ai contratti a titolo gratuito per i professionisti.
“Una sentenza illogica e inspiegabile, – denuncia Peduto – che non tiene in nessun conto dei principi del Codice Appalti, il quale, non solo delinea un percorso mirando alla qualità del progetto, ma addirittura, nella versione emendata dal correttivo, stabilisce l’obbligo di utilizzare il Decreto Parametri per stabilire correttamente i compensi da porre a base di gara. Non possiamo essere assolutamente d’accordo con il merito delle motivazioni utilizzate per la sentenza, alcune delle quali riteniamo che siano addirittura infondate tenendo conto della normativa vigente: in particolare  ai sensi del combinato disposto dei commi 8, 8 bis e 8 ter dell’articolo 24 del Dlgs 50/2016 sono vietate le prestazioni professionali a titolo gratuito a vantaggio di una pubblica amministrazione, il pagamento del corrispettivo non può essere subordinato al finanziamento dell’opera, né  possono essere previste, quale corrispettivo, forme di sponsorizzazione o di rimborso”.
“È una sentenza pericolosissima, che potrebbe determinare coni d’ombra nel comportamento della Pubblica Amministrazione, soprattutto in relazione ad inquietanti e non meglio identificate altre utilità e lascio alla fantasia di ognuno immaginare le possibili degenerazioni derivanti dall’utilizzo di tale strumento” continua. “I Professionisti non possono assistere inermi ad una sentenza che lede la loro dignità ma anche i legittimi interessi dei cittadini e del Paese, pertanto nei prossimi giorni verificheremo insieme agli altri Presidenti della Rete delle Professioni Tecniche ogni utile azione da mettere in campo per rimediare a questa scellerata decisione” conclude il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.
Francesco PEDUTO, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
Roma, 6 ottobre 2017
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APPALTI AFFIDATI A TITOLO GRATUITO - INGEGNERI: “SENTENZA CRIMINOGENA

Il Consiglio Nazionale Ingegneri reagisce con durezza alla sentenza del Consiglio di Stato che consentirebbe l’affidamento degli incarichi tecnici a titolo gratuito. 

La sentenza del Consiglio di Stato è abnorme, oserei dire criminogena, perché potrebbe aprire la strada a comportamenti scorretti della pubblica amministrazione. Siamo arrivati al punto in cui un organo giudiziario amministrativo del Paese legittima l’affidamento di appalti a titolo gratuito!”.


Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri, commenta così la sentenza 4614/2017 del 3 ottobre con la quale il Consiglio di Stato ha ribaltato il pronunciamento del Tar Calabria e quindi ha dichiarato legittima una gara bandita dal Comune di Catanzaro che, per la redazione del piano strutturale della città, aveva stabilito un compenso simbolico di 1 euro. I professionisti tecnici della provincia avevano impugnato il bando rivolgendosi al Tar, che aveva accolto in prima istanza il loro ricorso. 

Nella sentenza, fa notare il CNI, oltre a violare i principi del recente Codice degli Appalti, che rimette al centro del sistema la qualità della prestazione professionale, vietando di prevederne il pagamento subordinato al finanziamento dell’opera, si afferma l'incredibile principio secondo il quale il corrispettivo del professionista risiederebbe addirittura nel "ritenersi lusingato" dall'eseguire un piano urbanistico per il Comune di Catanzaro! 

E’ vero che la corte di Giustizia, al fine di ampliare i margini della tutela della concorrenza, ha recepito la nozione di "onerosità" del contratto di appalto in termini elastici. Tuttavia, nel caso di specie il "corrispettivo", ancorché immateriale, è puramente ipotetico ed idealizzato dal Consiglio di Stato e si presta ad usi impropri ed a facilitare pratiche corruttive nell’affidamento degli incarichi, proprio quelle che il codice intendeva evitare. Anche gli esempi riportati in sentenza non appaiono affatto calzanti. I professionisti sono operatori economici non equiparabili alle società del terzo settore per le quali, per definizione, non si pone la questione del conseguimento di un utile che è cosa ben diversa dal corrispettivo. 

Nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, poi, il corrispettivo è assolutamente materiale e consiste nel mancato versamento degli oneri di urbanizzazione. Infine, la sponsorizzazione è contratto atipico e soprattutto un contratto attivo, diverso dall'appalto (che è un contratto passivo) bandito nel caso di specie. 

Il CNI considera anche assai discutibile e pericoloso il passaggio in cui la Sentenza parla di “altri vantaggi economicamente apprezzabili anche se non direttamente finanziari potenzialmente derivanti dal contratto” o di “un altro genere di utilità” derivanti dalla redazione di un piano di sviluppo del territorio, in cui gli interessi coinvolti sono molteplici e tutti rilevantissimi anche a livello economico. Di questo passo si potrebbe legittimare anche la richiesta di esecuzione gratuita delle opere alle imprese, anch’esse ovviamente “lusingate” dal lavorare per la pubblica amministrazione, in cambio di non ben chiari diversi interessi da quelli economici. 

“Comunque la si analizzi – conclude Zambrano – questa è una sentenza grave che crea un precedente pericolosissimo. A questo punto diventa urgente, a maggior ragione, la fissazione di un equo compenso per l’attività del professionista. A tutela della dignità di quest’ultimo ma soprattutto degli interessi dei cittadini e della collettività. Ci auguriamo che il parlamento e l’Anac intervengano per evitare il pericolo di una ulteriore degenerazione della pubblica amministrazione. Stiamo verificando tutte le possibilità di opporci a tale incredibile ingiustizia!” Roma 5 ottobre 2017
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mercoledì 29 marzo 2017

PRESENTAZIONE DEL CORSO 'PARTECIPARE ALLE GARE DI APPALTI PUBBLICI. IL NUOVO CODICE E I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI'


COMUNICATO STAMPA

PRESENTAZIONE DEL CORSO “PARTECIPARE ALLE GARE DI APPALTI PUBBLICI.
IL NUOVO CODICE E I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI”
di Focus Srl e Torkan&Dellefoglie C.A.

Focus Srl in collaborazione con Torkan&DelleFoglie Consulenti Associati, in occasione dell’aggiornamento del Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, organizza a Bari il corso:
“PARTECIPARE ALLE GARE DI APPALTI PUBBLICI. IL NUOVO CODICE E I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI”.

Detto corso si svolgerà nei giorni 6-7-12-13 Aprile 2017 per un totale di 32 ore di formazione (8 ore per giornata) c/o la sede di Focus Srl.

Obiettivo del corso è illustrare le principali novità contenute nel nuovo Codice, elaborato dal Governo in sede di recepimento delle direttive europee in materia di appalti e concessioni sulla base della legge delega 11/2016.
In particolare, mira a fornire un aggiornamento specialistico per orientarsi nell'applicazione e interpretazione della nuova normativa in seguito alle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2017: linee guida ANAC; linee guida 4/2016 sugli affidamenti sotto soglia; linee guida 3/2016 sul RUP; linee guida 1/2016 sugli incarichi di progettazione; linee guida 2/2016 su offerta economicamente più vantaggiosa (OEVP); linee guida 5/2016 su commissioni di gara.

I destinatari sono i Responsabili Uffici Gare, addetti gare d'appalto, responsabili commerciali, amministratori di società, direttori tecnici, liberi professionisti interessati alla materia.

Il corso si articola in un percorso di 4 moduli ad ognuno dei quali è dedicata un'intera giornata.

E' previsto, durante lo svolgimento della giornata, un momento dedicato al question time, cioè la trattazione di casi concreti precedentemente proposti dai corsisti.

Il corso può essere fruito sia interamente che per i singoli moduli di cui si compone ed è riconosciuto dall’Ordine degli Ingegneri di Bari ed è in via di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Bari.

Info:
mail: formazione@focussrl.com
tel: 392.416.79.71 – 349.421.59.67

   FOCUS S.r.l. Unipersonale Sede legale Via Salvatore Matarrese, 6 Tel. 0802041682 Cell. 3488597693    
        Nr. Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA 07881620723 Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.        


altri corsi in programma:
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giovedì 13 ottobre 2016

Cooperative di Abitanti: Regime fiscale per la cessione delle aree comprese nei PEEP

Si fa riferimento alla Circolare n. 2 del 20 gennaio 2016, prot. n. 430 riguardante la legge di stabilità 2016, per informare che l’Agenzia delle Entrate, con la RM 87/E del 4 ottobre 2016, ha chiarito che si applica l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale all’acquisto, a titolo oneroso, da parte del Comune di aree comprese in Piani di edilizia economica e popolare (PEEP) e alla successiva cessione delle stesse a favore dell’attuatore, come le Cooperative edilizie di abitazione.
Come noto, l’art.1, comma 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) aveva stabilito che l’articolo 32, secondo somma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n.865, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.
Pertanto, con la Risoluzione ministeriale in esame l’Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente l’esatta portata della norma di interpretazione autentica nel senso auspicato.
Nello specifico, la fattispecie sottoposta all’esame dell’Amministrazione riguarda l’attuazione di un Piano di edilizia economica e popolare (PEEP), tramite sottoscrizione di una convenzione che prevede la cessione a titolo oneroso, a favore del Comune, di aree di proprietà di privati, e il successivo trasferimento, sempre a titolo oneroso, delle medesime aree dal Comune al soggetto attuatore del Piano.
Nella sostanza, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la vigenza del regime agevolato stabilito dall’art. 32 del D.P.R. 601/1973, ossia dell’imposta di registro in misura fissa (200 euro) e dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, che era stato soppresso con effetto dal 1° gennaio 2014 dall’art.10 del Decreto Legislativo n. 23/2011 e poi ripristinato con effetto dal 12 novembre 2014 dall’art. 20, comma 4-ter del D.L. 133/2014, convertito con modificazioni nella legge n.164/2014.
Consegue che il beneficio continua a trovare applicazione, tra l’altro, al trasferimento delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (Titolo III della legge 865/1971), a prescindere dalla circostanza che il Comune abbia acquisito originariamente le aree tramite esproprio o a titolo oneroso.
In definitiva, entrambi gli atti di trasferimento, sia quello a favore del Comune che il successivo passaggio al soggetto attuatore come le Cooperative edilizie di abitazione, godono dell’applicazione del registro in misura fissa e dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.
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lunedì 3 ottobre 2016

Nuove tecnologie ed abitazioni - Quale futuro?

La risposta ai problemi medici e sociali delle persone anziane non autosufficienti o solo parzialmente autosufficienti rappresenta una delle più importanti sfide dell’Unione Europea. Infatti, l’Europa conta tra i 70 e gli 80 milioni di persone non completamente autosufficienti e le strutture sociali sono in gravi difficoltà per l’incremento dei costi derivanti dalle soluzioni tradizionali: ricovero in una struttura specializzata, ospedalizzazione ,ecc.. Strutture e soluzioni per altro sempre meno gradite ai possibili utenti. Per cercare di porre le basi per affrontare questo gravissimo problema in alcuni paesi europei (segnatamente Francia, Svezia e Inghilterra) sono state sviluppate ricerche e sperimentazioni fondate su due presupposti basilari:
  • mantenimento della persona nella propria abitazione;
  • utilizzazione delle nuove tecnologie di automazione dell’abitazione: domotica o home automation per offrire comfort, sicurezza e servizi di supporto.
Non si creda però che l’impostazione culturale verso i problemi della residenza sia esclusivamente orientata ad una utilizzazione intensiva dei sistemi di automazione; al contrario siamo in presenza di una visione ricca di sensibilità, profondamente umanistica, che affronta complessivamente i problemi dell’habitat: dall’organizzazione della città, alla struttura delle residenze pubbliche, per arrivare ad una vasta gamma di servizi domiciliari per anziani e disabili, tra cui trasporti appositamente attrezzati, teleassistenza, telemedicina, ecc..Nelle vicende e sperimentazioni avviate in Europa vi è profonda e piena consapevolezza che il contributo sempre più importante della domotica all’abitazione e in generale a condizioni migliori e più sicure non può prescindere dall’uomo, dalla presenza di chi svolge compiti di assistenza a fianco dell’anziano e del disabile: la tecnologia intesa non come alternativa o sostituzione dell’uomo, ma invece come potenziamento dell’assistenza , in modo da realizzare un mix di funzioni - prestazioni ottimali che non può comunque mai prescindere dal contributo di solidarietà e calore offerto dall’uomo. Lo studio che viene presentato in questo articolo: “ sicurezza ed assistenza domestica” è stato realizzato in Francia da un gruppo di soggetti Istituzionali: Ministère de l’Urbanisme e Logement, Associazioni degli imprenditori del settore delle costruzioni e degli impianti, delle società di Assicurazione, Associazioni professionali dei progettisti, degli installatori, oltre ad istituzioni rappresentative della medicina , dell’assistenza sociale e dei disabili. Lo studio è stato finanziato dal “Servizio Politiche di Sicurezza dei Consumatori” della Commissione Europea. Alcune riflessioni e ipotesi sono alla base di questo studio: globalmente, le persone anziane e disabili, qualunque sia l’entità della loro autosufficienza, hanno gli stessi bisogni, e questi bisogni sono relativamente vicini, in termini di funzionalità, alle aspirazioni del grande pubblico. L’offerta attuale in materia di prodotti/servizi per le persone non completamente autosufficienti è essenzialmente costituita da prodotti di nicchia, il che comporta evidenti conseguenze economiche: prezzo elevato dei prodotti e un riflesso psicologico che porta al rigetto di questi prodotti che implicitamente sono contraddistinti dal “marchio disabilità”, e dunque costituiscono un fattore di marginalizzazione. I prodotti per il grande pubblico sono generalmente inadatti, in termini di ergotecnica, alle persone non autosufficienti, infatti spesso si tratta di prodotti che presentano un’eccessiva complessità di manipolazione e inadeguatezza funzionale. Tutti noi abbiamo sofferto o potremmo soffrire di un handicap causato da un danno temporaneo o permanente, dall’invecchiamento, o da un incidente.
Le persone non autosufficienti si augurano, nella grandissima maggioranza, di continuare ad abitare nel loro ambiente e rifiutano decisamente l’entrata in un istituto specializzato. Il ricovero in un istituto specializzato pubblico o privato costituisce uno sradicamento, ed è generalmente mal vissuto dall’individuo. Il numero di posti disponibili negli istituti specializzati è ad ogni modo lontano dal poter rispondere alla domanda quantitativa delle persone non autosufficienti. In Francia, per esempio, si valuta il deficit attuale di residenze per persone della quarta età in 100 posti letto all’anno per dipartimento. Un riequilibrio fra offerta e domanda richiederebbe alla società uno sforzo finanziario difficilmente realizzabile. Il mantenimento o il sostegno a domicilio appare dunque, oggi più che mai, come una delle soluzioni da privilegiare. La domotica può costituire uno degli strumenti di questa soluzione.
  • Obbiettivi dello studio
Gli obbiettivi dello studio sono duplici:
- sviluppare una metodologia e strumenti che consentano l’elaborazione di Capitolati d’Appalto Funzionali (CdCf) che, esprimendo compiutamente i bisogni e le necessità di anziani e disabili, contribuiscono a sviluppare la domotica verso un vasto pubblico;
- Fornire alle persone disabili prodotti creati per il “grande pubblico” (mercato di massa) a costi contenuti tipici delle grandi produzioni in serie, ma idonei alle loro capacità funzionali, ergonomiche ed intellettuali;
  • LIMITI DELLO STUDIO
L’utilizzo di sistemi domotici non può dissociarsi dallo spazio – dall’habitat – nel quale il sistema andrà utilizzato. Per esempio, non servirebbe a gran che prevedere una porta con apertura automatica nell’appartamento di una persona in carrozzella se ci fosse un gradino davanti a questa porta. La metodologia e gli strumenti elaborati dallo studio saranno quindi utilizzati per orientare la riflessione dei progettisti edili. Per questi motivi lo studio non si è interessato che dell’habitat e dell’ambiente domestico e non ha trattato spazi pubblici. Peraltro lo studio, allo scopo di sviluppare prodotti per il più vasto numero di utenti, non ha tenuto conto dei disabili gravi che necessitano di prodotti e di servizi estremamente specifici.
  • Presentazione della metodologia di analisi
L’obbiettivo della fase d’analisi è stato duplice:
- identificare in generale i legami fra l’individuo, il suo ambiente e le attività che esplica in questo ambito. Questa identificazione permette di fornire ai redattori dei Capitolati d’Appalto degli elementi stabili nel tempo e un’analisi sistematica (check list) in grado di supportarli nel lavoro;
- Identificare e gerarchizzare i bisogni comuni alle persone valide e alle persone dipendenti.
A completamento di queste due direzioni di approfondimento è stata condotta un’inchiesta sulle disfunzioni nell’habitat delle persone anziane, in modo da confermare le aspettative evidenziate dalla metodologia. Inoltre, tre capitolati d’appalto funzionali sono stati elaborati per illustrare la metodologia.
  • Identificazione dei legami
Per condurre a buon fine l’ identificazione dei legami uomo-ambiente, è stato confrontato da una parte un analitico elenco di attività con una lista di problemi rappresentativi della dipendenza. L’elenco di attività è stato realizzato dal gruppo di lavoro a partire dai documenti “Mantenere l’autonomia delle persone anziane; guida per l’adattamento dell’abilitazione” e “Prodotti industriali e handicap: applicazione alla domotica”. Questo elenco comporta 117 voci suddivise in 12 temi - attività principali: accessibilità, bisogni corporali, preparazione dei pasti, ecc. L’elenco di funzioni dell’habitat è stato fornito dal C.E.B.T.P. (Centre Expérimentation Batiment Travaux Pubblics) sulla base di uno studio realizzato dalla FNB (Fédération Nationale de Batiment – Associazione Nazionale degli Imprenditori Edili). Comporta 16 voci suddivise in 6 tematiche: organizzazione degli spazi, di ambienti funzionali, di attrezzature, protezione degli occupanti, ecc. Per quanto riguarda l’elenco delle voci rappresentative della dipendenza, lo studio si è ispirato alla “Classificazione Internazionale degli Handicap, Deficienze, Incapacità e Svantaggi” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il livello di classificazione più idoneo è stato quello definito generalmente come “incapacità”, in quanto prende in considerazione l’ambiente materiale nel quale si svolge una determinata attività senza prendere in esame l’ambiente sociale proprio di ciascun individuo. L’elenco della “Classificazione Internazionale” è stato leggermente modificato, senza che la struttura nel suo complesso ne sia stata stravolta. L’elenco utilizzato comprende 49 voci ripartite in 6 tematiche.
- Confronto attività/funzioni dell’habitat. Per realizzare il confronto si trattava di elencare le funzioni dell’habitat messe in gioco per ogni attività. Questo confronto è stato effettuato per due tipi di habitat: l’abitazione collettiva e l’abitazione individuale; due sistemi che presentano ognuno notevoli particolarità. Successivamente è stato introdotto un secondo criterio riguardante la tipologia dei soggetti/persone analizzate: ovviamente sono stati considerati diversamente gli adulti validi, le persone anziane non dipendenti e i soggetti portatori di handicap.
- Confronto attività/incapacità. Questo confronto ha tentato di rispondere alla seguente domanda: quali sono le incapacità suscettibili di turbare o impedire la realizzazione di una determinata attività e ciò utilizzando i prodotti più diffusi.
  • Gerarchizzazione dei bisogni
La gerarchizzazione dei bisogni, aspettative e insoddisfazioni è stata effettuata classificando le attività in ordine decrescente dal punto di vista del deficit constatato per il confronto attività/ funzioni dell’habitat, e dall’altra classificando in ordine decrescente l’incapacità in rapporto con l’attività che doveva essere svolta per il confronto attività/incapacità. Le attività emerse come prioritarie in queste due classificazioni sono poi state oggetto di ulteriore esame e approfondimento.
Le attività prioritarie sono così individuate:
A) Priorità 1 - Curare la propria automobile - Avere cura di una persona
B) Priorità 2 - Utilizzare l’ascensore
C) Priorità 3 - Utilizzare una lavatrice o un essiccatore - Stirare - Controllare la cottura del cibo - Stendere la biancheria - Gestire degli apparati termici (riscaldamento autonomo o le richieste di caldo-freddo in residenze pubbliche).

Fra queste attività il gruppo di lavoro ha fatto una selezione fondata proprio sull’opportunità di sviluppo di prodotti idonei alle attività elencate, e ha approfondito le seguenti problematiche-attività:
- accesso (trasferimento, ascensore uso individuale o con supporto di altra persona);
- aprire/chiudere/socchiudere le finestre veneziane, ecc.;
- riconoscere un visitatore;
- sovrintendere alla cottura del cibo;
- lavare e lavarsi;
- la gestione del proprio ambiente;
- la comunicazione.
  • CAPITOLATI D’APPALTO
Capitolato d’Appalto “Riconoscere un visitatore”

Se i nuovi sistemi di controllo dell’accesso ormai diffusi negli edifici collettivi hanno migliorato la sicurezza, nel contempo hanno però fatto sorgere nuove esigenze. Infatti, questi sistemi presentano per il loro funzionamento alcuni problemi, sia agli stessi residenti (ergotecnica), sia a coloro che prestano servizi (posta, soccorso, ecc.) per accedere all’interno degli edifici. In questo capitolato d’appalto, la ricerca delle funzioni assicurate dal portiere elettronico e le aree di passaggio tra spazio collettivo/spazio privato, sono stati esaminati in modo da favorire ogni evoluzione per migliorare la sicurezza, la convivialità, l’accoglienza e l’assistenza alle persone, sia per gli occupanti della residenza, che per i visitatori. E’ stata così proposta la “segnalazione e guida” di un visitatore verso il residente visitato, cosa che costituisce al giorno d’oggi una lacuna importante nel servizio offerto ai visitatori e ai residenti. La comunicazione (audio e/o video) stabilita tra il visitatore e il residente contribuisce alla sicurezza del controllo d’accesso. I sistemi interfonici e videofonici, rispondono a questo bisogno. Tuttavia, il controllo d’accesso, per essere efficace, dovrebbe permettere al residente d’identificare una seconda volta il visitatore, o almeno consentirgli di sincerarsi che la persona che suona alla porta del pianerottolo sia al stessa che è stata autorizzata ad entrare nello stabile del residente. Questo capitolato d’appalto offre anche alcune raccomandazioni ergotecniche riguardanti la posizione dei diversi apparati che svolgono la funzione della portineria (altoparlante, interfono, tastiera).

Capitolato d’appalto “Lavare – lavarsi” per le persone anziane

Questo capitolato d’appalto riguarda essenzialmente lo spazio del bagno e le attrezzature che lo compongono. La presenza di questa attività nell’elenco delle funzioni da migliorare per perfezionare la sicurezza e il comfort quotidiano deriva da una generale insoddisfazione espressa dalle persone analizzate. Se questo spazio soddisfa un individuo “standard” che non ha alcuna incapacità, ci si accorge molto rapidamente che le attività svolte in questo spazio pongono gravi problemi al sorgere della minima incapacità. Nel capitolato d’appalto vengono formulate proposte, sia nel campo dei prodotti/servizi, che in quello dell’organizzazione degli spazi.

Capitolato d’appalto “La comunicazione”

La mobilità delle persone costituisce, quando si volge in condizioni di stress, d’urgenza o in presenza di handicap motori, un fattore di rischio per la possibilità di cadute. Inoltre, persone con handicap permanenti o temporanei sono costrette ad utilizzare dispositivi di controllo del loro ambiente verso cui manifestano un rifiuto psicologico. Lo sviluppo domestico degli strumenti di comunicazione multimediale, sia nel campo ludico che dell’insegnamento e la banalizzazione da parte dei bambini e delle persone anziane nell’utilizzo della televisione e del telecomando, ha consentito d’identificare l’insieme “televisore/telecomando” come un dispositivo comunemente diffuso e accettato a livello sociale, fino a poter essere individuato come interfaccia/tipo di comunicazione per il controllo dell’ambiente domestico. In questo capitolato d’appalto vengono anche esaminati una vasta gamma di servizi domestici basati sulle nuove tecnologie di comunicazione.

  • IL SOFTWARE
Dato che il numero elevato di dati manipolati nell’ambito di questa ricerca e le diverse possibilità di incrocio fra gli elenchi di Attività, Incapacità e di Funzioni, è stato necessario costruire un’applicazione informatica per gestire in modo organizzato tutte le informazioni. L’utilizzo del sistema informativo facilita la consultazione, il trattamento e l’aggiornamento dei dati.

Il sistema consente tre funzioni principali:
- consultazione degli elenchi;
- confronto di dati incrociati;
- gestione dei dati.

Più precisamente:
A) la funzione di consultazione degli elenchi consente di consultare gli elenchi Attività, Incapacità e Funzioni.
B) la funzione di confronto di dati incrociati consente di realizzare i seguenti confronti:
- Attività / Incapacità;
- Incapacità / Attività,
- Attività / Funzioni dell’habitat;
- Funzioni dell’habitat / Attività.
D) la funzione di gestione dei dati consente di ridurre gli incroci ai bisogni primari dell’utilizzatore, lavorando a partire dai profili (tipo di disabilità) o delle classificazioni (es. elenchi di attività). Questa funzione è particolarmente utile non già per dare ai progettisti soluzioni precostituite, ma invece per fornire una metodologia di approccio e per sollecitare la loro attenzione su nodi da verificare e gli elementi da tenere in considerazione.

Il problema del mantenimento delle persone non completamente autosufficienti nella propria abitazione ha una rilevanza sociale ed economica molto importante. I condomini, gli amministratori condominiali possono forse offrire un contributo importante per iniziare ad affrontare questo tema.


di Oliviero Tronconi
Professore Ordinario Politecnico di Milano Dip. BEST
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giovedì 16 giugno 2016

FAQ dell’Anac per l’applicazione del Codice dei Contratti nel periodo transitorio

Si informa che l’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, ha pubblicato il Comunicato del Presidente dell’8 giugno 2016 con il quale, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, l’Autorità fornisce chiarimenti in relazione alla disciplina applicabile nel periodo transitorio.

Tali FAQ sono state pubblicate sul sito Internet dell’ANAC alla sezione “Regolazione contratti” – “Indicazioni sul periodo transitorio” raggiungibile dal seguente link: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ContrattiPubblici/IndicazioniOperativePerTrans

Come noto, il tema che interessa particolarmente le Cooperative di abitanti è quello delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie a scomputo disciplinate dall’art. 36 del Decreto legislativo n. 50/2016 di cui sopra.

Si ricorda che Confcooperative sta realizzando un progetto nazionale sugli Appalti, anche con una serie di incontri sul territorio ai quali siete invitati a partecipare.

Si provvede comunque ad allegare alla presente il Comunicato del Presidente dell’Autorità nonché le FAQ medesime.
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ANAC: Comunicato del Presidente dell’8 Giugno 2016



Comunicato del Presidente dell’8 Giugno 2016

Oggetto: Questioni interpretative relative all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 nel periodo transitorio.

A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito «Codice»), l’Autorità ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti in relazione all’applicazione delle disposizioni del nuovo Codice e alla disciplina applicabile nel periodo transitorio.

Al fine di fornire una risposta tempestiva ed esauriente ai numerosi quesiti pervenuti, garantendo l’unitarietà e l’organicità delle indicazioni operative e interpretative fornite e l’immediata fruibilità delle stesse da parte della generalità degli operatori economici e delle stazioni appaltanti, l’Autorità ha ritenuto di predisporre apposite FAQ, che si allegano al presente Comunicato, e di procedere alla relativa pubblicazione sul proprio sito internet alla sezione “Regolazione contratti” – “Indicazioni sul periodo transitorio” raggiungibile dal seguente link:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ContrattiPubblici/IndicazioniOperativePerTrans

Il Presidente
Raffaele Cantone


Depositato nella Segreteria del Consiglio in data 9 giugno 2016
Il Segretario, Maria Esposito

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FAQ sul periodo transitorio - Ufficio regolazione in materia di contratti pubblici


UFFICIO REGOLAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

FAQ sul periodo transitorio

Art. 37 – Aggregazione e centralizzazione delle committenze

1. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i Comuni non capoluogo di Provincia iscritti all’AUSA possono procedere autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture senza limitazioni di importo?
Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro direttamente e autonomamente, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
Per svolgere procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, l’Ente deve essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38, che, nel periodo transitorio, si intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 33-ter del d.l. 18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221. In particolare, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, nonché per l’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro i Comuni non capoluogo di provincia, se iscritti all’AUSA, possono procedere all’affidamento mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, detti Comuni devono procedere secondo una delle modalità individuate al comma 4 dell’art. 37.
Le stazioni appaltanti non iscritte all’AUSA procedono all’acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una stazione appaltante iscritta all’Anagrafe.

2. Per quali procedure di affidamento l’Autorità provvederà a rilasciare il CIG ai Comuni non capoluogo di Provincia?
Ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e fermi restanti gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, l’Autorità rilascerà il CIG ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedano direttamente e autonomamente:
  • agli acquisti effettuati mediante il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa;
  • all’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
  • all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
  • all’acquisto di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, nonché all’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate.
3. L’art. 37 del d.lgs. 50/2016 si applica agli affidamenti di servizi sociali rientranti nell’allegato IX del Codice?
A differenza della disciplina previgente, che qualificava i servizi sociali tra i servizi esclusi dall’ambito di applicazione del Codice, il d.lgs. 50/2016 prevede l’applicazione agli stessi delle norme del nuovo Codice al superamento della soglia prevista dall’art. 35 (appalti di importo pari o superiore a 750.000 euro) e introduce un regime differenziato soltanto per quanto concerne la pubblicazione degli avvisi (art. 142) e la possibilità di affidamento riservato alle organizzazioni del terzo settore (art. 143). Pertanto, agli affidamenti di servizi sociali si applica la disciplina contenuta nell’art. 37 del Codice in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze. In considerazione delle previsioni della legge 328/2000, gli obblighi di aggregazione e centralizzazione con riferimento agli affidamenti di servizi sociali possono essere assolti ricorrendo alle forme associative operanti nell’ambito territoriale di appartenenza. Restano fermi i divieti di far parte di più unioni di comuni (art. 32 TUEL) e di costituzione di più di un consorzio tra gli stessi enti locali (art. 31 TUEL).

Art. 47 - Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare

1. Quali sono le norme applicabili alla qualificazione dei consorzi fino all’adozione delle linee guida previste dall’art. 83, comma 2, del Codice?
I requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare sono individuati, in linea generale, dall’art. 47 del Codice. Inoltre, l’art. 216, comma 14, prevede che fino all’adozione delle linee guida previste dall’art. 83, comma 2, del Codice (che attengono anche ai requisiti e alle capacità che devono essere posseduti dai consorzi) si applica la parte II, titolo III, del d.p.r. 207/2010. Tra queste disposizioni sono ricomprese anche quelle che disciplinano la qualificazione dei consorzi ed, in particolare, l’art. 81 che, attraverso un rinvio recettizio, dispone che la qualificazione dei consorzi stabili avviene secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 7, del Codice.

Art. 84, comma 4, lett. b) – certificati rilasciate alle imprese esecutrici dalle stazioni appaltanti.

1. Come si procede all’emissione dei certificati di esecuzione lavori in modalità telematica fino all’adozione dei nuovi modelli da parte dell’Autorità?
Nel periodo transitorio, i certificati relativi all’esecuzione di lavori affidati con procedure di scelta del contraente svolte secondo le disposizioni del nuovo Codice, devono essere rilasciati dai soggetti competenti con le modalità telematiche predisposte dall’Autorità utilizzando l’allegato B disponibile sul sito dell’Autorità alla sezione «servizi», sottosezione «certificati di esecuzione lavori». I certificati relativi a lavori svolti all’estero devono essere inseriti nel casellario informatico a cura del Ministero degli affari esteri accedendo al servizio telematico disponibile sul sito dell’Autorità per l’emissione dei CELMAE.

Art. 213, comma 9 – Autorità Nazionale Anticorruzione

1. Quali modalità devono essere seguite per l’inserimento dei dati relativi alle procedure di affidamento svolte ai sensi del nuovo Codice nel sistema AVCpass e nel sistema per l’acquisizione del CIG?
Laddove, con riferimento a procedure bandite ai sensi del d.lgs. 50/2016, debbano essere inserite, nei sistemi informatici messi a disposizione dall’Autorità, informazioni che non trovano esatta corrispondenza nelle fattispecie ivi descritte, l’inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni operative riportate nelle tabelle di equiparazione contenute nel Comunicato del Presidente dell’11/5/2016.

2. Come devono essere assolti gli obblighi di comunicazione all’ANAC fino all’adozione degli atti dell’Autorità con cui sono stabilite le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio medesimo?
Fino all’adozione degli atti dell’Autorità volti a disciplinare le modalità di funzionamento dell’Osservatorio restano fermi tutti gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni previgenti, nonché le indicazioni fornite dall’Autorità negli atti a carattere generale adottati per la gestione dell’Osservatorio e del Casellario sia in relazione alle procedure avviate in vigenza del d.lgs. 163/06 che a quelle avviate dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice. Laddove, con riferimento a procedure bandite ai sensi del d.lgs. 50/2016, debbano essere inserite informazioni che non trovano esatta corrispondenza nelle fattispecie descritte nei modelli messi a disposizione dall’Autorità, l’inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni operative riportate nelle tabelle di equiparazione contenute nel Comunicato del Presidente dell’11/5/2016.

Art. 216 – Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Quale disciplina si applica ai contratti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 per i quali siano disposte modifiche contrattuali?
Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/0 in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG.

2. Quale disciplina si applica in caso di procedure negoziate indette a seguito di gare bandite in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte?
Alle procedure negoziate indette, a partire dal 20.4.2016, in applicazione degli artt. 56, comma 1, lett. a) e 57, comma 2, lett. a) del d.lgs. 163/06, nei casi, rispettivamente, di precedenti gare bandite in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della mancanza assoluta di offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni del vecchio Codice, purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata.

3. Quale disciplina si applica in caso di procedure negoziate per le quali, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, sono già stati pubblicati gli avvisi esplorativi per la selezione dei concorrenti da invitare?
Continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 alle procedure negoziate per i contratti di cui all’allegato IIB e per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee per le quali la stazione appaltante abbia pubblicato, in vigenza del d.lgs. 163/06, un avviso esplorativo (indagine di mercato) finalizzato a reperire operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta, purché sia certa la data di pubblicazione dell’avviso (ad esempio perché avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea o della Repubblica Italiana), la procedura negoziata sia avviata entro un termine congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse e non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la procedura di gara.

4. Quale disciplina si applica in caso di affidamenti diretti o procedure negoziate effettuati in attuazione di accordi quadro i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss.
Agli affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06.

5. Quale disciplina si applica in caso di adesioni a convenzioni messe a disposizione da Consip e da altri soggetti aggregatori per le categorie merceologiche individuate dalle vigenti disposizioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss.
In caso di adesioni a tali convenzioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni in esso contenute.

6. Quale disciplina si applica in caso di procedure di finanza di progetto con proposta del privato per i lavori e per i servizi, di cui rispettivamente art. 153, comma 19, del d.lgs. 163/06 e all’art. 278 del d.P.R 207/2010 avviate in vigenza del vecchio Codice?
L’art. 216, comma 23, prevede che i progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell’articolo 153 ovvero dell’articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte dell’amministrazione ai sensi delle norme del d.lgs. 50/2016. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l’integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica.
Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, i progetti preliminari abbiano ottenuto l’approvazione dell’Amministrazione, alle relative procedure continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06.
Le proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o lavori di pubblica utilità per cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, non sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dovranno essere nuovamente presentate secondo la procedura individuata dall’art. 183, comma 15, del Codice.
In forza della previsione contenuta nell’art. 179, comma 3, del d.lgs. 50/2016, le disposizioni della parte IV del Codice (Partenariato Pubblico Privato), ivi compreso l’art. 183, si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi. Considerata l’identità normativa del partenariato per i lavori e per i servizi, si ritiene che per i progetti già in corso alla data di entrata in vigore del Codice, in assenza di esplicita previsione normativa, non esistano ragioni che ostano all’applicazione uniforme della disciplina alle due fattispecie. Pertanto, per le iniziative di finanza di progetto per le quali è già stata indetta la gara ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 163/2006 si continua ad applicare la previgente normativa; per le procedure per cui è stato individuato il promotore, ma non è ancora stata esperita la gara, si applica il d.lgs. 50/2016; le altre procedure dovranno necessariamente essere riavviate sulla base della nuova normativa.
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giovedì 12 maggio 2016

Nuovo Codice Appalti, contratti sotto soglia ed opere a scomputo. Opere pubbliche realizzate a spese del privato D.Lgs. 18/04/2016 n.50

Come noto, in attuazione della legge delega n. 11/2016, il provvedimento in oggetto, che costituisce il nuovo Codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, è stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale, n. 91 del 19/4/2016 – S.O. n. 10 ed è entrato in vigore lo stesso giorno. Poiché però la pubblicazione in Gazzetta è avvenuta solo nella serata del 19 aprile, l’ANAC, che in un primo momento aveva propeso per l’entrata in vigore il giorno stesso, successivamente ha stabilito lo spostamento del termine al 20 aprile 2016.
Si riporta, di seguito, una prima analisi delle principali novità che interessano in particolare le Cooperative di Abitanti, riservandoci successivamente ulteriori approfondimenti.

Nello specifico.

Art. 20 – Opere pubbliche realizzate a spese del privato
L’art. 20 del Codice disciplina una fattispecie non regolata dal D.lgs. 163/2006, e cioè la realizzazione di opere pubbliche a “totale cura e spesa” di soggetti privati.
Nel merito si stabilisce che il Codice non trova applicazione nel caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di una parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici.
La disposizione subordina l’esclusione dal regime pubblicistico alle seguenti condizioni:
  1. l’amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuti che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche;
  2. la convenzione disciplini anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.
Federabitazione valuta positivamente tale previsione, con la quale si intende regolare fattispecie sempre più frequenti soprattutto nell’attuazione dei processi di trasformazione urbana.

Art. 36 – Contratti sotto soglia
1. Procedure di affidamento ed esecuzione di lavori
L’articolo 36 disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”, cioè di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
Viene, anzitutto, stabilito che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria avvengono:
  • nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
  • in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori di importo inferiore alla soglie secondo modalità differenziate per classi di importo.
In particolare,
  1. se l’importo del contratto è inferiore a 40.000 €, si procede all’affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
  2. se l’importo del contratto è pari o superiore a 40.000 € e inferiore a 150.000 €, si procede all’affidamento mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, con rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione come sopra;
  3. se l’importo è pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione, si provvede all’affidamento mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, con rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
  4. se l’importo è pari o superiore a 1 milione di €, si procede all’affidamento mediante le procedure ordinarie.
Si sottolinea che è venuta meno la procedura ristretta semplificata, di cui all’articolo 123 del previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006.
Con il comma 5, si prevede che, ai fini dell’aggiudicazione degli affidamenti di importo inferiore a 40.000 € o di importo compreso fra 40.000 e 150.000 €, le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito a nel bando di gara.
Qualora la stazione appaltante abbia fatto ricorso alla procedure negoziate, il comma 6 prevede che la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto debba avvenire esclusivamente sull’aggiudicatario, sebbene la stazione appaltante possa estendere le verifiche anche agli altri partecipanti.
Si stabilisce, altresì, che per lo svolgimento di tutte le procedure di cui all’art. 36, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente con modalità elettroniche; a tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.
Il comma 7 prevede che sarà l’ANAC, con proprie linee guida da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del Codice, a stabilire la disciplina attuativa per tale tipologia di appalti, individuando le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato e per gestire gli elenchi degli operatori economici.
Fino all’entrata in vigore di tali linee guida, troverà applicazione l’art. 216, comma 9 del Codice, secondo il quale le indagini di mercato dovranno essere effettuate dalle stazioni appaltanti mediante avviso pubblico sul profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi dei soggetti che si intendono invitare, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il Codice.

2. Opere a scomputo
E’ un tema che interessa particolarmente le Cooperative di Abitanti, relativamente alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo da realizzare nei diversi programmi edilizi.
Nel merito, l’art. 36, comma 4, prevede che per le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è confermata l’applicazione dell’art. 36, comma 2-bis del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia” e cioè l’esecuzione diretta da parte del titolare del permesso di costruire.
Viceversa, con il comma 3, si stabilisce l’applicazione della procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara per le opere di urbanizzazione secondaria a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Tale ultima norma è il risultato di una espressa condizione posta sia dalla Camera che dal Senato, contrariamente a quanto previsto nei testi precedenti del D.lgs., secondo cui si prevedeva una procedura negoziata senza pubblicazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici.
Federabitazione valuta negativamente tale disposizione che comporta un aggravio dei costi a carico delle Cooperative e degli operatori, anche per la dilatazione dei tempi connessi ai bandi di gara, a fronte di opere di esiguo valore economico. Per di più la norma mal si concilia con altre precedenti disposizioni del Codice e, con l’intento di combattere i fenomeni di corruzione, appresta strumenti non idonei al raggiungimento dell’obiettivo.
Per le opere a scomputo sopra soglia, l’art. 1, comma 2, lett. 3) del Codice riproduce in larga parte i contenuti dell’art. 32, comma 1, lett. g) del D.lgs. 163/2006 e disciplina il regime di realizzazione delle opere a scomputo di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (art. 35 attualmente pari a 5.225.000 milioni/€), alle quali continuano a trovare applicazione le procedere ordinarie di gara.
Il comma 3 dell’art. 1 specifica che:
- ai soggetti che realizzano opere di urbanizzazione a scomputo non si applicano le norme in tema di programmazione dei lavori pubblici (art. 21), di avvisi di preinformazione (art. 70) e di incentivi per funzioni tecniche (art. 113);
- in relazione alla fase di esecuzione del contratto, si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo.
Si intende intervenire sugli atti attuativi del Codice, già in sede di linee guida dell’ANAC al fine di proporre i necessari correttivi.

Roma, 12 Maggio 2016

Fonte: Confcooperative


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