Visualizzazione post con etichetta anac. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta anac. Mostra tutti i post

mercoledì 29 marzo 2017

PRESENTAZIONE DEL CORSO 'PARTECIPARE ALLE GARE DI APPALTI PUBBLICI. IL NUOVO CODICE E I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI'


COMUNICATO STAMPA

PRESENTAZIONE DEL CORSO “PARTECIPARE ALLE GARE DI APPALTI PUBBLICI.
IL NUOVO CODICE E I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI”
di Focus Srl e Torkan&Dellefoglie C.A.

Focus Srl in collaborazione con Torkan&DelleFoglie Consulenti Associati, in occasione dell’aggiornamento del Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, organizza a Bari il corso:
“PARTECIPARE ALLE GARE DI APPALTI PUBBLICI. IL NUOVO CODICE E I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI”.

Detto corso si svolgerà nei giorni 6-7-12-13 Aprile 2017 per un totale di 32 ore di formazione (8 ore per giornata) c/o la sede di Focus Srl.

Obiettivo del corso è illustrare le principali novità contenute nel nuovo Codice, elaborato dal Governo in sede di recepimento delle direttive europee in materia di appalti e concessioni sulla base della legge delega 11/2016.
In particolare, mira a fornire un aggiornamento specialistico per orientarsi nell'applicazione e interpretazione della nuova normativa in seguito alle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2017: linee guida ANAC; linee guida 4/2016 sugli affidamenti sotto soglia; linee guida 3/2016 sul RUP; linee guida 1/2016 sugli incarichi di progettazione; linee guida 2/2016 su offerta economicamente più vantaggiosa (OEVP); linee guida 5/2016 su commissioni di gara.

I destinatari sono i Responsabili Uffici Gare, addetti gare d'appalto, responsabili commerciali, amministratori di società, direttori tecnici, liberi professionisti interessati alla materia.

Il corso si articola in un percorso di 4 moduli ad ognuno dei quali è dedicata un'intera giornata.

E' previsto, durante lo svolgimento della giornata, un momento dedicato al question time, cioè la trattazione di casi concreti precedentemente proposti dai corsisti.

Il corso può essere fruito sia interamente che per i singoli moduli di cui si compone ed è riconosciuto dall’Ordine degli Ingegneri di Bari ed è in via di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Bari.

Info:
mail: formazione@focussrl.com
tel: 392.416.79.71 – 349.421.59.67

   FOCUS S.r.l. Unipersonale Sede legale Via Salvatore Matarrese, 6 Tel. 0802041682 Cell. 3488597693    
        Nr. Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA 07881620723 Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.        


altri corsi in programma:
Continua a leggere...

PRESENTAZIONE DEL CORSO 'GOOGLE ADWORDS'


COMUNICATO STAMPA

PRESENTAZIONE DEL CORSO “GOOGLE ADWORDS”
di Focus Srl e Torkan&DelleFoglie C.A.

Focus Srl in collaborazione con Torkan&DelleFoglie Consulenti Associati organizza a Bari il corso: “GOOGLE ADWORDS”che si svolgerà nei giorni 19-20 Maggio 2017 per un totale di 16 ore di formazione (8 ore per giornata) c/o la sede di Focus Srl.

Il corso “Google AdWords” è realizzato in collaborazione con l’associazione Alumni Mathematica, un'organizzazione non profit impegnata nella divulgazione delle scienze matematiche e nella ricerca scientifica indipendente che svolge attività di divulgazione scientifica, di didattica innovativa nelle scuole e di ricerca scientifica in collaborazione con partner industriali.

Il percorso formativo fornisce le competenze necessarie per impostare una campagna pubblicitaria attraverso l’utilizzo professionale dello strumento AdWords fornito da Google; il servizio AdWords promuove il business online attraverso la pubblicazione di annunci a pagamento e risultati misurabili. 

Il corso ha pertanto l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze necessarie per l'utilizzo dello strumento AdWords di Google sia per promuovere il proprio business che per implementare la propria professionalità in merito alle campagne marketing elaborate per conto terzi.

Il corso si articola in un percorso di 2 giornate da 8 ore ciascuna e si rivolge a professionisti, consulenti e agenzie che vogliono implementare le loro conoscenze tecniche relative a campagne online, ai responsabili aziendali e addetti alle aree marketing e comunicazione per una gestione interna da parte dell’azienda delle campagne pubblicitarie on-line e in generale a chiunque voglia implementare e acquisire nuove competenze professionali nell’ambito del marketing e comunicazione.

Il corso è riconosciuto dall’Ordine degli Ingegneri di Bari.

Info:
mail: formazione@focussrl.com
tel: 392.416.79.71 – 349.421.59.67

     FOCUS S.r.l. Unipersonale Sede legale Via Salvatore Matarrese, 6 Tel. 0802041682 Cell. 3488597693      
           Nr. Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA 07881620723 Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.          

Continua a leggere...

PRESENTAZIONE DEL CORSO 'l’Esperto in Gestione dell’Energia – EGE'

d
COMUNICATO STAMPA

PRESENTAZIONE DEL CORSO “l’Esperto in Gestione dell’Energia – EGE”
di Focus Srl e Torkan&Dellefoglie C.A.

Focus Srl in collaborazione con Torkan&DelleFoglie Consulenti Associati organizza a Bari il corso:
“l’Esperto in Gestione dell’Energia – EGE”.

Il corso, preparatorio ai fini del conseguimento per la certificazione EGE, fornisce le competenze necessarie per sostenere l’esame sia in ambito civile che in quello industriale.

La durata dell’intero corso è 40 ore (5 giornate) ed è composto da 5 moduli tematici ognuno da 8 ore a cui viene dedicata un’intera giornata formativa.

Il corso si svolgerà nei giorni 10-11-12-17-18 Maggio 2017 per un totale di 40 ore di formazione (8 ore per giornata) c/o la sede di Focus Srl.

Lo scopo dell’evento formativo è di fornire ai partecipanti conoscenze finalizzate ad acquisire la capacità di gestire l’energia in modo efficiente, a partire dalla esecuzione di Diagnosi Energetiche ex D.lgs.102/14, sino alla realizzazione di studi di fattibilità tecnico-economici relativi ad interventi di efficientamento energetico.

I destinatari sono coloro che intendono acquisire la qualifica EGE (compatibilmente al possesso dei requisiti necessari per sostenere l’esame, liberi professionisti interessati alla materia e Società pubbliche e private, appartenenti a qualsiasi settore produttivo e/o di servizi e di qualsiasi dimensione che intendano adottare e applicare un Sistema di Gestione dell'Energia.

Il corso si articola in un percorso di 5 moduli ad ognuno dei quali è dedicata un'intera giornata (8 ore).

Il corso può essere fruito sia interamente che per i singoli moduli di cui si compone ed è riconosciuto dall’Ordine degli Ingegneri di Bari.


Info:
mail: formazione@focussrl.com
tel: 392.416.79.71 – 349.421.59.67

   FOCUS S.r.l. Unipersonale Sede legale Via Salvatore Matarrese, 6 Tel. 0802041682 Cell. 3488597693    
        Nr. Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA 07881620723 Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.        


altri corsi in programma:
Continua a leggere...

giovedì 13 ottobre 2016

Cooperative di Abitanti: Regime fiscale per la cessione delle aree comprese nei PEEP

Si fa riferimento alla Circolare n. 2 del 20 gennaio 2016, prot. n. 430 riguardante la legge di stabilità 2016, per informare che l’Agenzia delle Entrate, con la RM 87/E del 4 ottobre 2016, ha chiarito che si applica l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale all’acquisto, a titolo oneroso, da parte del Comune di aree comprese in Piani di edilizia economica e popolare (PEEP) e alla successiva cessione delle stesse a favore dell’attuatore, come le Cooperative edilizie di abitazione.
Come noto, l’art.1, comma 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) aveva stabilito che l’articolo 32, secondo somma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n.865, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.
Pertanto, con la Risoluzione ministeriale in esame l’Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente l’esatta portata della norma di interpretazione autentica nel senso auspicato.
Nello specifico, la fattispecie sottoposta all’esame dell’Amministrazione riguarda l’attuazione di un Piano di edilizia economica e popolare (PEEP), tramite sottoscrizione di una convenzione che prevede la cessione a titolo oneroso, a favore del Comune, di aree di proprietà di privati, e il successivo trasferimento, sempre a titolo oneroso, delle medesime aree dal Comune al soggetto attuatore del Piano.
Nella sostanza, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la vigenza del regime agevolato stabilito dall’art. 32 del D.P.R. 601/1973, ossia dell’imposta di registro in misura fissa (200 euro) e dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, che era stato soppresso con effetto dal 1° gennaio 2014 dall’art.10 del Decreto Legislativo n. 23/2011 e poi ripristinato con effetto dal 12 novembre 2014 dall’art. 20, comma 4-ter del D.L. 133/2014, convertito con modificazioni nella legge n.164/2014.
Consegue che il beneficio continua a trovare applicazione, tra l’altro, al trasferimento delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (Titolo III della legge 865/1971), a prescindere dalla circostanza che il Comune abbia acquisito originariamente le aree tramite esproprio o a titolo oneroso.
In definitiva, entrambi gli atti di trasferimento, sia quello a favore del Comune che il successivo passaggio al soggetto attuatore come le Cooperative edilizie di abitazione, godono dell’applicazione del registro in misura fissa e dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.
Continua a leggere...

giovedì 16 giugno 2016

FAQ dell’Anac per l’applicazione del Codice dei Contratti nel periodo transitorio

Si informa che l’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, ha pubblicato il Comunicato del Presidente dell’8 giugno 2016 con il quale, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, l’Autorità fornisce chiarimenti in relazione alla disciplina applicabile nel periodo transitorio.

Tali FAQ sono state pubblicate sul sito Internet dell’ANAC alla sezione “Regolazione contratti” – “Indicazioni sul periodo transitorio” raggiungibile dal seguente link: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ContrattiPubblici/IndicazioniOperativePerTrans

Come noto, il tema che interessa particolarmente le Cooperative di abitanti è quello delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie a scomputo disciplinate dall’art. 36 del Decreto legislativo n. 50/2016 di cui sopra.

Si ricorda che Confcooperative sta realizzando un progetto nazionale sugli Appalti, anche con una serie di incontri sul territorio ai quali siete invitati a partecipare.

Si provvede comunque ad allegare alla presente il Comunicato del Presidente dell’Autorità nonché le FAQ medesime.
Continua a leggere...

ANAC: Comunicato del Presidente dell’8 Giugno 2016



Comunicato del Presidente dell’8 Giugno 2016

Oggetto: Questioni interpretative relative all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 nel periodo transitorio.

A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito «Codice»), l’Autorità ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti in relazione all’applicazione delle disposizioni del nuovo Codice e alla disciplina applicabile nel periodo transitorio.

Al fine di fornire una risposta tempestiva ed esauriente ai numerosi quesiti pervenuti, garantendo l’unitarietà e l’organicità delle indicazioni operative e interpretative fornite e l’immediata fruibilità delle stesse da parte della generalità degli operatori economici e delle stazioni appaltanti, l’Autorità ha ritenuto di predisporre apposite FAQ, che si allegano al presente Comunicato, e di procedere alla relativa pubblicazione sul proprio sito internet alla sezione “Regolazione contratti” – “Indicazioni sul periodo transitorio” raggiungibile dal seguente link:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ContrattiPubblici/IndicazioniOperativePerTrans

Il Presidente
Raffaele Cantone


Depositato nella Segreteria del Consiglio in data 9 giugno 2016
Il Segretario, Maria Esposito

Continua a leggere...

FAQ sul periodo transitorio - Ufficio regolazione in materia di contratti pubblici


UFFICIO REGOLAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

FAQ sul periodo transitorio

Art. 37 – Aggregazione e centralizzazione delle committenze

1. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i Comuni non capoluogo di Provincia iscritti all’AUSA possono procedere autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture senza limitazioni di importo?
Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro direttamente e autonomamente, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
Per svolgere procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, l’Ente deve essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38, che, nel periodo transitorio, si intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 33-ter del d.l. 18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221. In particolare, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, nonché per l’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro i Comuni non capoluogo di provincia, se iscritti all’AUSA, possono procedere all’affidamento mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, detti Comuni devono procedere secondo una delle modalità individuate al comma 4 dell’art. 37.
Le stazioni appaltanti non iscritte all’AUSA procedono all’acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una stazione appaltante iscritta all’Anagrafe.

2. Per quali procedure di affidamento l’Autorità provvederà a rilasciare il CIG ai Comuni non capoluogo di Provincia?
Ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e fermi restanti gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, l’Autorità rilascerà il CIG ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedano direttamente e autonomamente:
  • agli acquisti effettuati mediante il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa;
  • all’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
  • all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
  • all’acquisto di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, nonché all’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate.
3. L’art. 37 del d.lgs. 50/2016 si applica agli affidamenti di servizi sociali rientranti nell’allegato IX del Codice?
A differenza della disciplina previgente, che qualificava i servizi sociali tra i servizi esclusi dall’ambito di applicazione del Codice, il d.lgs. 50/2016 prevede l’applicazione agli stessi delle norme del nuovo Codice al superamento della soglia prevista dall’art. 35 (appalti di importo pari o superiore a 750.000 euro) e introduce un regime differenziato soltanto per quanto concerne la pubblicazione degli avvisi (art. 142) e la possibilità di affidamento riservato alle organizzazioni del terzo settore (art. 143). Pertanto, agli affidamenti di servizi sociali si applica la disciplina contenuta nell’art. 37 del Codice in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze. In considerazione delle previsioni della legge 328/2000, gli obblighi di aggregazione e centralizzazione con riferimento agli affidamenti di servizi sociali possono essere assolti ricorrendo alle forme associative operanti nell’ambito territoriale di appartenenza. Restano fermi i divieti di far parte di più unioni di comuni (art. 32 TUEL) e di costituzione di più di un consorzio tra gli stessi enti locali (art. 31 TUEL).

Art. 47 - Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare

1. Quali sono le norme applicabili alla qualificazione dei consorzi fino all’adozione delle linee guida previste dall’art. 83, comma 2, del Codice?
I requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare sono individuati, in linea generale, dall’art. 47 del Codice. Inoltre, l’art. 216, comma 14, prevede che fino all’adozione delle linee guida previste dall’art. 83, comma 2, del Codice (che attengono anche ai requisiti e alle capacità che devono essere posseduti dai consorzi) si applica la parte II, titolo III, del d.p.r. 207/2010. Tra queste disposizioni sono ricomprese anche quelle che disciplinano la qualificazione dei consorzi ed, in particolare, l’art. 81 che, attraverso un rinvio recettizio, dispone che la qualificazione dei consorzi stabili avviene secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 7, del Codice.

Art. 84, comma 4, lett. b) – certificati rilasciate alle imprese esecutrici dalle stazioni appaltanti.

1. Come si procede all’emissione dei certificati di esecuzione lavori in modalità telematica fino all’adozione dei nuovi modelli da parte dell’Autorità?
Nel periodo transitorio, i certificati relativi all’esecuzione di lavori affidati con procedure di scelta del contraente svolte secondo le disposizioni del nuovo Codice, devono essere rilasciati dai soggetti competenti con le modalità telematiche predisposte dall’Autorità utilizzando l’allegato B disponibile sul sito dell’Autorità alla sezione «servizi», sottosezione «certificati di esecuzione lavori». I certificati relativi a lavori svolti all’estero devono essere inseriti nel casellario informatico a cura del Ministero degli affari esteri accedendo al servizio telematico disponibile sul sito dell’Autorità per l’emissione dei CELMAE.

Art. 213, comma 9 – Autorità Nazionale Anticorruzione

1. Quali modalità devono essere seguite per l’inserimento dei dati relativi alle procedure di affidamento svolte ai sensi del nuovo Codice nel sistema AVCpass e nel sistema per l’acquisizione del CIG?
Laddove, con riferimento a procedure bandite ai sensi del d.lgs. 50/2016, debbano essere inserite, nei sistemi informatici messi a disposizione dall’Autorità, informazioni che non trovano esatta corrispondenza nelle fattispecie ivi descritte, l’inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni operative riportate nelle tabelle di equiparazione contenute nel Comunicato del Presidente dell’11/5/2016.

2. Come devono essere assolti gli obblighi di comunicazione all’ANAC fino all’adozione degli atti dell’Autorità con cui sono stabilite le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio medesimo?
Fino all’adozione degli atti dell’Autorità volti a disciplinare le modalità di funzionamento dell’Osservatorio restano fermi tutti gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni previgenti, nonché le indicazioni fornite dall’Autorità negli atti a carattere generale adottati per la gestione dell’Osservatorio e del Casellario sia in relazione alle procedure avviate in vigenza del d.lgs. 163/06 che a quelle avviate dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice. Laddove, con riferimento a procedure bandite ai sensi del d.lgs. 50/2016, debbano essere inserite informazioni che non trovano esatta corrispondenza nelle fattispecie descritte nei modelli messi a disposizione dall’Autorità, l’inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni operative riportate nelle tabelle di equiparazione contenute nel Comunicato del Presidente dell’11/5/2016.

Art. 216 – Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Quale disciplina si applica ai contratti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 per i quali siano disposte modifiche contrattuali?
Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/0 in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG.

2. Quale disciplina si applica in caso di procedure negoziate indette a seguito di gare bandite in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte?
Alle procedure negoziate indette, a partire dal 20.4.2016, in applicazione degli artt. 56, comma 1, lett. a) e 57, comma 2, lett. a) del d.lgs. 163/06, nei casi, rispettivamente, di precedenti gare bandite in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della mancanza assoluta di offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni del vecchio Codice, purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata.

3. Quale disciplina si applica in caso di procedure negoziate per le quali, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, sono già stati pubblicati gli avvisi esplorativi per la selezione dei concorrenti da invitare?
Continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 alle procedure negoziate per i contratti di cui all’allegato IIB e per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee per le quali la stazione appaltante abbia pubblicato, in vigenza del d.lgs. 163/06, un avviso esplorativo (indagine di mercato) finalizzato a reperire operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta, purché sia certa la data di pubblicazione dell’avviso (ad esempio perché avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea o della Repubblica Italiana), la procedura negoziata sia avviata entro un termine congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse e non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la procedura di gara.

4. Quale disciplina si applica in caso di affidamenti diretti o procedure negoziate effettuati in attuazione di accordi quadro i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss.
Agli affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06.

5. Quale disciplina si applica in caso di adesioni a convenzioni messe a disposizione da Consip e da altri soggetti aggregatori per le categorie merceologiche individuate dalle vigenti disposizioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss.
In caso di adesioni a tali convenzioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni in esso contenute.

6. Quale disciplina si applica in caso di procedure di finanza di progetto con proposta del privato per i lavori e per i servizi, di cui rispettivamente art. 153, comma 19, del d.lgs. 163/06 e all’art. 278 del d.P.R 207/2010 avviate in vigenza del vecchio Codice?
L’art. 216, comma 23, prevede che i progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell’articolo 153 ovvero dell’articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte dell’amministrazione ai sensi delle norme del d.lgs. 50/2016. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l’integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica.
Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, i progetti preliminari abbiano ottenuto l’approvazione dell’Amministrazione, alle relative procedure continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06.
Le proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o lavori di pubblica utilità per cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, non sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dovranno essere nuovamente presentate secondo la procedura individuata dall’art. 183, comma 15, del Codice.
In forza della previsione contenuta nell’art. 179, comma 3, del d.lgs. 50/2016, le disposizioni della parte IV del Codice (Partenariato Pubblico Privato), ivi compreso l’art. 183, si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi. Considerata l’identità normativa del partenariato per i lavori e per i servizi, si ritiene che per i progetti già in corso alla data di entrata in vigore del Codice, in assenza di esplicita previsione normativa, non esistano ragioni che ostano all’applicazione uniforme della disciplina alle due fattispecie. Pertanto, per le iniziative di finanza di progetto per le quali è già stata indetta la gara ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 163/2006 si continua ad applicare la previgente normativa; per le procedure per cui è stato individuato il promotore, ma non è ancora stata esperita la gara, si applica il d.lgs. 50/2016; le altre procedure dovranno necessariamente essere riavviate sulla base della nuova normativa.
Continua a leggere...

giovedì 12 maggio 2016

Nuovo Codice Appalti, contratti sotto soglia ed opere a scomputo. Opere pubbliche realizzate a spese del privato D.Lgs. 18/04/2016 n.50

Come noto, in attuazione della legge delega n. 11/2016, il provvedimento in oggetto, che costituisce il nuovo Codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, è stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale, n. 91 del 19/4/2016 – S.O. n. 10 ed è entrato in vigore lo stesso giorno. Poiché però la pubblicazione in Gazzetta è avvenuta solo nella serata del 19 aprile, l’ANAC, che in un primo momento aveva propeso per l’entrata in vigore il giorno stesso, successivamente ha stabilito lo spostamento del termine al 20 aprile 2016.
Si riporta, di seguito, una prima analisi delle principali novità che interessano in particolare le Cooperative di Abitanti, riservandoci successivamente ulteriori approfondimenti.

Nello specifico.

Art. 20 – Opere pubbliche realizzate a spese del privato
L’art. 20 del Codice disciplina una fattispecie non regolata dal D.lgs. 163/2006, e cioè la realizzazione di opere pubbliche a “totale cura e spesa” di soggetti privati.
Nel merito si stabilisce che il Codice non trova applicazione nel caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di una parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici.
La disposizione subordina l’esclusione dal regime pubblicistico alle seguenti condizioni:
  1. l’amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuti che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche;
  2. la convenzione disciplini anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.
Federabitazione valuta positivamente tale previsione, con la quale si intende regolare fattispecie sempre più frequenti soprattutto nell’attuazione dei processi di trasformazione urbana.

Art. 36 – Contratti sotto soglia
1. Procedure di affidamento ed esecuzione di lavori
L’articolo 36 disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”, cioè di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
Viene, anzitutto, stabilito che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria avvengono:
  • nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
  • in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori di importo inferiore alla soglie secondo modalità differenziate per classi di importo.
In particolare,
  1. se l’importo del contratto è inferiore a 40.000 €, si procede all’affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
  2. se l’importo del contratto è pari o superiore a 40.000 € e inferiore a 150.000 €, si procede all’affidamento mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, con rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione come sopra;
  3. se l’importo è pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione, si provvede all’affidamento mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, con rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
  4. se l’importo è pari o superiore a 1 milione di €, si procede all’affidamento mediante le procedure ordinarie.
Si sottolinea che è venuta meno la procedura ristretta semplificata, di cui all’articolo 123 del previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006.
Con il comma 5, si prevede che, ai fini dell’aggiudicazione degli affidamenti di importo inferiore a 40.000 € o di importo compreso fra 40.000 e 150.000 €, le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito a nel bando di gara.
Qualora la stazione appaltante abbia fatto ricorso alla procedure negoziate, il comma 6 prevede che la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto debba avvenire esclusivamente sull’aggiudicatario, sebbene la stazione appaltante possa estendere le verifiche anche agli altri partecipanti.
Si stabilisce, altresì, che per lo svolgimento di tutte le procedure di cui all’art. 36, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente con modalità elettroniche; a tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.
Il comma 7 prevede che sarà l’ANAC, con proprie linee guida da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del Codice, a stabilire la disciplina attuativa per tale tipologia di appalti, individuando le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato e per gestire gli elenchi degli operatori economici.
Fino all’entrata in vigore di tali linee guida, troverà applicazione l’art. 216, comma 9 del Codice, secondo il quale le indagini di mercato dovranno essere effettuate dalle stazioni appaltanti mediante avviso pubblico sul profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi dei soggetti che si intendono invitare, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il Codice.

2. Opere a scomputo
E’ un tema che interessa particolarmente le Cooperative di Abitanti, relativamente alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo da realizzare nei diversi programmi edilizi.
Nel merito, l’art. 36, comma 4, prevede che per le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è confermata l’applicazione dell’art. 36, comma 2-bis del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia” e cioè l’esecuzione diretta da parte del titolare del permesso di costruire.
Viceversa, con il comma 3, si stabilisce l’applicazione della procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara per le opere di urbanizzazione secondaria a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Tale ultima norma è il risultato di una espressa condizione posta sia dalla Camera che dal Senato, contrariamente a quanto previsto nei testi precedenti del D.lgs., secondo cui si prevedeva una procedura negoziata senza pubblicazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici.
Federabitazione valuta negativamente tale disposizione che comporta un aggravio dei costi a carico delle Cooperative e degli operatori, anche per la dilatazione dei tempi connessi ai bandi di gara, a fronte di opere di esiguo valore economico. Per di più la norma mal si concilia con altre precedenti disposizioni del Codice e, con l’intento di combattere i fenomeni di corruzione, appresta strumenti non idonei al raggiungimento dell’obiettivo.
Per le opere a scomputo sopra soglia, l’art. 1, comma 2, lett. 3) del Codice riproduce in larga parte i contenuti dell’art. 32, comma 1, lett. g) del D.lgs. 163/2006 e disciplina il regime di realizzazione delle opere a scomputo di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (art. 35 attualmente pari a 5.225.000 milioni/€), alle quali continuano a trovare applicazione le procedere ordinarie di gara.
Il comma 3 dell’art. 1 specifica che:
- ai soggetti che realizzano opere di urbanizzazione a scomputo non si applicano le norme in tema di programmazione dei lavori pubblici (art. 21), di avvisi di preinformazione (art. 70) e di incentivi per funzioni tecniche (art. 113);
- in relazione alla fase di esecuzione del contratto, si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo.
Si intende intervenire sugli atti attuativi del Codice, già in sede di linee guida dell’ANAC al fine di proporre i necessari correttivi.

Roma, 12 Maggio 2016

Fonte: Confcooperative


Continua a leggere...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...