Il certificato di agibilità ha sempre avuto la funzione di certificare sia la sussistenza delle condizioni di sicurezza, risparmio energetico, salubrità degli edifici ma soprattutto la conformità edilizia e urbanistica dell'opera (art. 24, 1° comma DPR. 6 giugno 2001, n. 380). Il documento rilasciato dal comune non riveste quindi una funzione urbanistica, che attesta la regolarità urbanistica dell'immobile, ma certifica la capacità del bene immobile ad assolvere alla funzione economico-sociale per cui stato realizzato, assicurando al contempo la commerciabilità e il godimento.
- Le modifiche intervenute sul certificato di agibilità
- Conseguenze in caso di mancato rilascio del certificato di agibilità
in collaborazione con:
it.blastingnews.com
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