lunedì 27 giugno 2016

Parcheggiare nell’area comune è turbativa del possesso: sentenza N.10624/16

Parcheggiare nell'area comune impedendo l’accesso agli altri comproprietari è turbativa del possesso.
Il comportamento del condomino che occupa una parte del cortile comune posteggiandovi al propria autovettura in modo tale da impedire ad altri di accedere o uscire dalla rispettiva area di sosta costituisce turbativa di possesso.
Questo quanto stabilito dalla Seconda sezione civile della Suprema corte con sentenza numero 10624/16; in detta sentenza viene evidenziato come l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino sia soggetto, ai sensi dell'articolo 1102 del codice civile, al duplice divieto di alterarne la destinazione d’uso e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto. 
Pertanto occupare, mediante il parcheggio della propria autovettura, una porzione del cortile comune in modo tale da impedire ad altro comproprietario di accedere od uscire dalla rispettiva area di sosta configura un abuso, nella fattispecie una turbativa del possesso, in quanto “impedisce agli altri comproprietari di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed andando ad alterare l'equilibrio originario esistente tra le concorrenti ed analoghe facoltà”.

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