martedì 14 giugno 2016

Piogge intense: di chi è la responsabilità e quando ricorre il caso fortuito?

E' da escludere la responsabilità del custode in caso di piogge intense ed imprevedibili poiché in tale ipotesi ricorre il caso fortuito

La Corte nella sentenza prende atto del cambiamento climatico di questi ultimi anni e, sia pure ritenendo possibile in astratto che un evento atmosferico eccezionale possa essere qualificato come il caso fortuito previsto dall’articolo 2051 del codice civile, ritiene che la frequenza sempre maggiore di eventi atmosferici che provocano danni renda più difficile qualificarli come eventi imprevedibili inquadrandoli così nel caso fortuito. Se gli eventi dannosi si ripetono con maggiore frequenza, tanto da non potersi più considerare come eccezionali, fortuiti ed imprevedibili non si può pertanto escludere una responsabilità da parte del custode che, conoscendo la possibilità che l’evento si verifichi deve porre in essere tutte le adeguate precauzioni possibili.

"La pioggia intensa e persistente, tale da assumere il carattere di eccezionale intensità, non può costituire un evento rientrare nel caso fortuito o nella forza maggiore specie in epoche, come quella attuale, in cui i dissesti idrogeologici richiedono maggior rigore".

Cassazione 24-3-2016 n.5877

La vicenda riguarda la responsabilità del danno da cosa in custodia in occasione di piogge intense.
Il danneggiato, conduttore di un immobile, ha citato in giudizio il comune ed il condominio, estendendo la domanda alle compagnie assicuratrici, per il danno derivato da allagamento in occasione di una forte pioggia "sia per l'esondazione di un vicino sottopasso, sia per precipitazioni da un tubo pluviale del condominio".
Sia in primo grado che in appello la domanda risarcitoria era stata rigettata, nel presupposto che la forte pioggia essendo un evento eccezionale, non si sarebbe potuta fronteggiare in alcun modo, escludendo quindi la responsabilità del custode per interruzione del nesso causale fra la cosa e l'obbligo di custodia, ricorrendo il caso fortuito.
La domanda a cui risponde la Corte di Cassazione è se la forte pioggia possa essere effettivamente considerata un'ipotesi di caso fortuito.
La Corte rammenta che in genere "la possibilità di invocare il fortuito (o la forza maggiore) deve [...], ritenersi ammessa nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico fra la cosa e l'evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento."
Se invece risulta che, pur con le opportune cautele del custode, l'evento si sarebbe comunque prodotto, ma in minore misura la Cassazione ritiene che la responsabilità del custode sussista comunque.
La Corte richiama alcune precedenti pronunce e, tra queste, in particolare la n. 5658/2010. Questa sentenza afferma testualmente: "se la manutenzione e la pulizia fossero state idonee a diminuire gli allagamenti nonostante l'intensità delle piogge, si sarebbe eventualmente potuta verificare, ai sensi dell'art.1227 c.c., comma 1, solo una diminuzione della responsabilità del danneggiante, cfr. tra le altre la già citata Cass. Sentenza nr. 11227 del 08/05/2008".
Conclude così sul punto la Corte "è evidente, perciò, che un temporale di particolare forza ed intensità, protrattasi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, salva l'ipotesi - predicabile nel caso di specie - in cui sia stata accertata l'esistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una (cor)responsabilità del soggetto che invoca l'esimente in questione."
In altri termini l'evento deve poter essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. Viceversa la condotta del custode può integrare una concausa dei danni prodotti.
Nella sentenza in commento la Corte prende atto del cambiamento climatico di questi ultimi tempi e pur ritenendo possibile in astratto che un evento atmosferico eccezionale sia qualificato come il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., ritiene che la frequenza sempre maggiore di eventi atmosferici devastanti, rende più difficile qualificarli come eventi imprevedibili e dunque inquadrarli nel caso fortuito. Se gli eventi dannosi si ripetono con maggiore frequenza, tanto da non potersi più considerare come eccezionali, fortuiti ed imprevedibili, ne consegue che non possa escludersi una responsabilità del custode, il quale, conoscendo la possibilità che l'evento si verifichi deve porre in essere le adeguate precauzioni.

di Carlo Patti
consulente Legale ANACI Roma
Fonte: Dossier Condominio

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