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lunedì 20 novembre 2017

Dislivello ascensore: la condotta imprevedibile della vittima non è non è necessariamente una condotta colposa - Cassazione 31 Ottobre 2017, N. 25837 - Testo


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CASSAZIONE 31 OTTOBRE 2017, N. 25837

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   
Dott.  DI AMATO SERGIO - Presidente
Dott.  ROSSETTI MARCO - Rel. Consigliere
Dott.  OLIVIERI STAFANO - Consigliere
Dott.  MOSCARINI ANNA - Consigliere
Dott. GIAIME GUIZZI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11304-2014 proposto da:
C. E., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato G. A., rappresentato e difeso dall'avvocato A. L. giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
CONDOMINIO, in persona dell'Amministratore pro-tempore Sig.ra P. C., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato M. L., rappresentata e difesa dall'avvocato D. C. giusta procura  in calce al controricorso;
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa G. G., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato M. M., che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1144/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;  

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2006 E. C. convenne dinanzi al Tribunale di Como il condominio del fabbricato sito a Como, denominato "Condominio Le Rose", esponendo che nel 2004, mentre usciva dall'ascensore condominiale del suddetto fabbricato, inciampò nel dislivello formatosi tra il pavimento della cabina dell'ascensore e quello del piano di arresto, cadde, e riportò lesioni personali. 
Invocò pertanto la responsabilità ex articolo 2051 c.c. del condominio convenuto, e ne chiese la condanna al risarcimento del danno.
Il condominio si costituì e, oltre a negare la propria responsabilità, chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, la UnipolSai s.p.a. (olim, Aurora Assicurazioni s.p.a.).
2. Con sentenza 25.6.2008 n. 1610 il Tribunale di Como rigettò la domanda.
La Corte d'appello di Milano, adìta dal soccombente, con sentenza 19.3.2013 n. 1144 rigettò il gravame.
Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d'appello ritenne che:
(-) l'appellante aveva riproposto le difese del primo grado, "senza censurare in modo specifico le argomentazioni con cui il tribunale le ha disattese";
(-) il dislivello tra l'ascensore ed il piano di calpestio, sia che fosse stato di 5 cm (come ritenuto dal Tribunale), sia che fosse stato di 8 cm (come asserito dall'attore) "non poteva rappresentare un'insidia", ma anzi rappresentava una situazione "ricorrente e probabilissima";
(-) la causa del sinistro andava perciò individuata nella condotta distratta della vittima, perché era suo onere "verificare il piano di calpestio che [anda]va ad impegnare"; 
(-) l'ascensore non presentava anomalie;
(-) la vittima conosceva tutte le caratteristiche dell'ascensore, in quanto inquilino del fabbricato;
(-) la vittima aveva una patologia alla gamba destra che ne limitava la capacità di deambulazione, e ciò avrebbe dovuto indurlo a particolare attenzione e cautela nell'uscire dall'ascensore;
(-) la domanda non poteva essere accolta nemmeno ai sensi dell'articolo 2043 c.c., sia perché tale profilo di responsabilità non era stato tempestivamente invocato; sia perché non vi era alcun nesso di causa tra l'anomalo arresto dell'ascensore ed il danno.
3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Emilio Corani con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.
Hanno resistito con controricorso sia il Condominio "Le Rose" che la UnipolSai.
Il ricorso venne assegnato in un primo momento alla Sesta Sezione di questa Corte, per essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., nel testo vigente ratione temporis (ovvero anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 31.8.2016 n. 168, convertito nella I. 25.10.2016 n. 197).
La Sesta Sezione di questa Corte, con ordinanza 11.12.2015, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, perché fosse discussa in pubblica udienza.
Quindi, sopravvenute le modifiche di cui al d.l. 168/16, cit., la causa è stata assegnata alla Terza Sezione civile di questa Corte, affinché fosse trattata e decisa in camera di consiglio, ai sensi del novellato art. 380 bis-1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Sul rito applicabile.
1.1. Preliminarmente deve rilevarsi come il ricorso oggetto del presente giudizio sia stato assegnato a questa Sezione, per essere deciso in camera di consiglio ex art. 380 bis-1 c.p.c., dopo che la sezione di cui all'art. 376, comma primo, c.p.c., cui era stato in un primo momento assegnato, ha ritenuto di spogliarsene.
Tuttavia l'art. 380 bis, comma terzo, c.p.c. [nel testo novellato dall'art. 1-bis, comma 1, lettera (e), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197], stabilisce che se la sezione di cui all'art. 376, comma primo, c.p.c. (cosiddetta "sezione filtro") ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dalla legge per la decisione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., "rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice".
Occorre, dunque, preliminarmente stabilire se il presente ricorso possa essere trattato senza discussione orale e deciso in camera di consiglio ex art. 380 bis-1 c.p.c., sebbene provenga da una precedente camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c., ipotesi per la quale la legge parrebbe consentire soltanto il rinvio alla pubblica udienza.
1.2. A tale quesito, tuttavia, deve darsi risposta affermativa.
Il d.l. 168/16, cit., ha elevato da due a tre le possibili forme di definizione del ricorso per cassazione che non sia di competenza delle Sezioni Unite, ovvero:
(a) con decisione in camera di consiglio da parte della sezione "filtro", ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., quando il ricorso sia:
(a') inammissibile;
(a") manifestamente infondato;
(a") manifestamente fondato;
(b) con decisione in camera di consiglio da parte della sezione semplice, ex artt. 375, comma secondo, e 380 bis-1 c.p.c., come ipotesi "ordinaria";
(c) con decisione in pubblica udienza da parte della sezione semplice, ex artt. 375, comma secondo, secondo periodo, e 379 c.p.c., quando:
(c') il ricorso ponga una questione di diritto di particolare rilevanza;
(c") il ricorso le sia stato rimesso dalla sezione "filtro" in esito alla camera di consiglio.
La riforma, in definitiva, ha modulato il rito applicabile in base al contenuto del ricorso per come rilevabile ad una sommaria delibazione: per i ricorsi di pronta soluzione è previsto il rito camerale dinanzi alla sezione filtro; per i ricorsi non di pronta soluzione, ma che nemmeno pongano questioni di rilievo nomofilattico, è previsto il rito camerale dinanzi alla sezione semplice; per i ricorsi che pongono questioni di rilievo nomofilattico è prevista la pubblica udienza dinanzi alla sezione semplice.
La legge ha poi previsto una possibilità di conversione del rito, ma solo unidirezionale: mentre, infatti, i ricorsi assegnati alla sezione semplice non possono da questa essere trasferiti alla sezione filtro (ad esempio, perché privi di rilievo nomofilattico o manifestamente infondati), non è vero il contrario: la sezione filtro può infatti spogliarsi del ricorso assegnatole, evidentemente quando lo ritenga non inammissibile, né manifestamente fondato od infondato.
1.3. La riforma appena riassunta è stata dichiaratamente voluta dal legislatore allo scopo di snellire e razionalizzare il lavoro della Corte di cassazione.
E poiché le norme di legge vanno interpretate in modo coerente col loro scopo, non è possibile interpretare l'art. 380 bis, comma terzo, c.p.c., nel senso che tutti i ricorsi dei quali la "sezione filtro" si sia spogliata, debbano essere trattati sempre e comunque con la forma processuale dell'udienza pubblica.
Si è visto, infatti, che la "sezione filtro" può rimettere il ricorso alla sezione semplice in due casi: o quando il ricorso abbia rilievo nomofilattico, ovvero quando non sia inammissibile od infondato in modo manifesto.
Nel primo caso la trattazione del ricorso in pubblica udienza è ragionevole e coerente con la ratio della legge; nel secondo caso (ricorso non manifestamente inammissibile/fondato/infondato, ma comunque privo di rilievo nomofilattico) la trattazione in pubblica udienza non solo non si giustifica razionalmente, ma sarebbe incoerente con la ratio legis, che è quella di riservare alla pubblica udienza le sole questioni di diritto che abbiano interesse generale dal punto di vista nomofilattico.
Deve pertanto concludersi che la previa assegnazione del ricorso alla sezione di cui all'art. 376, comma primo, c.p.c., nel caso in cui quest'ultima ritenga che non ricorrano le condizioni di legge per la decisione del ricorso nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., non impedisce la decisione del ricorso da parte della sezione semplice in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380 bis-1 c.p.c..
2. Il primo motivo di ricorso.
2.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.. E' denunciata, in particolare, la violazione dell'art. 2051 c.c..
E poiché le norme di legge vanno interpretate in modo coerente col loro scopo, non è possibile interpretare l'art. 380 bis, comma terzo, c.p.c., nel senso che tutti i ricorsi dei quali la "sezione filtro" si sia spogliata, debbano essere trattati sempre e comunque con la forma processuale dell'udienza pubblica.
Si è visto, infatti, che la "sezione filtro" può rimettere il ricorso alla sezione semplice in due casi: o quando il ricorso abbia rilievo nomofilattico, ovvero quando non sia inammissibile od infondato in modo manifesto.
Nel primo caso la trattazione del ricorso in pubblica udienza è ragionevole e coerente con la ratio della legge; nel secondo caso (ricorso non manifestamente inammissibile/fondato/infondato, ma comunque privo di rilievo nomofilattico) la trattazione in pubblica udienza non solo non si giustifica razionalmente, ma sarebbe incoerente con la ratio legis, che è quella di riservare alla pubblica udienza le sole questioni di diritto che abbiano interesse generale dal punto di vista nomofilattico.
Deve pertanto concludersi che la previa assegnazione del ricorso alla sezione di cui all'art. 376, comma primo, c.p.c., nel caso in cui quest'ultima ritenga che non ricorrano le condizioni di legge per la decisione del ricorso nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., non impedisce la decisione del ricorso da parte della sezione semplice in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380 bis-1 c.p.c..
2. Il primo motivo di ricorso.
2.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.. E' denunciata, in particolare, la violazione dell'art. 2051 c.c..
Espone, al riguardo, che la Corte d'appello ha rigettato la domanda sul presupposto che il gradino formato dalla cabina dell'ascensore rispetto al piano di calpestio non potesse costituire un'insidia.
Questa affermazione, ad avviso del ricorrente, costituisce una violazione dell'articolo 2051 c.c., perché la responsabilità del custode prescinde dall'esistenza di una insidia o trabocchetto, e comunque non è onere dell'attore provare l'esistenza dell'una o dell'altro;
l'attore che invoca la responsabilità del custode ha il solo onere di dimostrare che il danno sia derivato da una "anomalia" della cosa oggetto di custodia.
2.2. Prima di esaminare nel merito la censura appena riassunta, deve rilevarsi come la Corte d'appello, al foglio 11 (numerato come "pag.2"), terzo capoverso, della propria sentenza, abbia affermato che l'appellante Emilio Corani col proprio atto d'appello si era "limitato a riproporre le difese del precedente grado, senza censurare in modo specifico le argomentazioni (...) con cui il tribunale le ha già disattese".
Occorre dunque stabilire se, con tale affermazione, la Corte d'appello abbia inteso dichiarare l'appello inammissibile per genericità, ex art. 342 c.p.c., ovvero abbia pronunciato un mero obiter dictum.
Nel primo caso, infatti, il ricorso per cassazione dovrebbe ovviamente essere dichiarato inammissibile, perché estraneo alla ratio decidendi.
Ritiene questa Corte che il passo sopra trascritto costituisca un mero obiter dictum, e non una autonoma ratio decidendi.
E' la stessa Corte d'appello, infatti, nello stesso foglio 11, secondo capoverso, a riassumere in modo analitico le doglianze proposte dall'appellante, e nelle pagine successive ad esaminarle nel merito.
Dunque la Corte d'appello ha ben inteso quali fossero le censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado, e le ha anche esaminate: tanto è vero che il dispositivo della sentenza dichiara di "respingere" l'appello, e non lo ha dichiarato inammissibile.
La sentenza qui impugnata fu dunque una pronuncia di rigetto nel merito, ed il primo motivo di appello, pertanto, può essere esaminato nel merito, perché non può dirsi estraneo alla effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
2.3. Il motivo è tuttavia infondato.
La Corte d'appello ha rigettato la domanda ritenendo che unica causa del danno fu la distrazione della vittima.
Questa affermazione è in sé corretta.
Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., va esclusa quando venga
dimostrata dal custode l'esistenza d'un caso fortuito; che il caso fortuito può consistere anche nel fatto della vittima (c.d. "fortuito incidentale"); che la condotta della vittima può rappresentare tanto una concausa del danno, quanto causa esclusiva di esso, ad esempio nell'ipotesi di uso improprio della cosa altrui (tra le tante, in tal senso, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017; Sez. 3, Sentenza n. 12895 del 22/06/2016; Sez. 3, Sentenza n. 18317 del 18/09/2015; Sez. 3, Sentenza n. 9547 del 12/05/2015; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 20619 del 30/09/2014).
Pertanto l'affermazione compiuta dalla Corte d'appello, in sé, non viola l'art. 2051 c.c., poiché è esatto in linea teorica che la condotta colposa della vittima del danno, a determinate condizioni (delle quali si dirà affrontando il secondo motivo di ricorso), esclude la responsabilità del custode.
2.4. Poiché il principio teorico affermato dalla Corte d'appello fu in sé corretto, non rileva che la sentenza impugnata abbia ritenuto di corroborarlo affermando che il dislivello tra il pavimento della cabina dell'ascensore e il piano circostante "non potesse rappresentare un trabocchetto o un'insidia" (così la sentenza, foglio 11, quarto capoverso).
E' vero, infatti, quanto dedotto dal ricorrente, ovvero che la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. sussiste sia quando il danno sia provocato da cose insidiose, sia quando sia provocato da cose non insidiose, non seagenti, non pericolose. 
Che la cosa fonte di danno fosse "insidiosa" (ovvero oggettivamente pericolosa e soggettivamente non percepibile) è infatti circostanza che può rilevare sul piano processuale della prova della colpa della vittima, non sul piano sostanziale della sussistenza della responsabilità del custode. Ciò vuol dire che tanto maggiore era la prevedibilità del pericolo, tanto minore sarà la scusabilità della condotta della vittima, e viceversa (Sez. 3, Sentenza n. 4279 del 19/02/2008).
Tuttavia nel caso di specie il riferimento all'inesistenza d'una "insidia o trabocchetto" compiuto dalla Corte d'appello non fu la vera ratio decidendi: per quanto già detto, infatti, la domanda venne rigettata dal giudice d'appello sul presupposto della ricorrenza d'un caso fortuito, rappresentato dalla colpa esclusiva della vittima. 
Quell'affermazione pertanto, per quanto inesatta, non costituisce il fondamento giuridico della decisione d'appello, e non la rende perciò scorretta sotto questo aspetto.
3. Il secondo motivo di ricorso.
3.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.. E' denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 1227, 2043, 2051 c.c.. Deduce, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe violato l'articolo 1227 c.c., attribuendo alla vittima la responsabilità esclusiva dell'accaduto. Infatti la condotta della vittima in tanto può escludere la responsabilità del custode in quanto abbia i caratteri di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità, inevitabilità. Nel caso di specie, tuttavia,
il condominio non aveva mai offerto alcuna prova che la condotta della vittima avesse avuto tali requisiti; ed in ogni caso quella condotta, anche a volerla ritenere colposa, avrebbe potuto avere al massimo l'efficacia di una concausa del danno, ma non di causa esclusiva dell'accaduto. Infatti senza il dislivello tra il pavimento dell'ascensore e il terreno circostante la caduta mai si sarebbe potuta verificare.
3.2. Il motivo è fondato.
La responsabilità del custode, per i danni causati dalla cosa che è in sua custodia, è esclusa quando questi dimostri "i/ caso fortuito": così stabilisce l'art. 2051 c.c..
Il codice civile non dà la definizione di "caso fortuito": nondimeno, per millenaria tradizione giuridica, con quell'espressione si designa l'evento che non poteva essere in alcun modo previsto o, se prevedibile, non poteva essere in alcun modo prevenuto. 
Già un rescritto dell'imperatore Augusto, inviato ai prefetti del pretorio Fusco e Destro (e tramandato dal Codex Iustiniani, Libro IV, Titolo XXIV, § 6, De casu fortuito) sancì che quae fortuitis casibus accidunt, cum praevideri non potuerint (...), nullo bonae fidei judicio praestantur.
Il precetto passò tal quale nel diritto intermedio (casus fortuitus non est sperandus, et nemo tenetur divinare), e da questo pervenne immutato all'età delle codificazioni, ed ai codici attuali.
In questi, tuttavia, fu conservato il precetto (il debitore è liberato dal caso fortuito: si vedano ad esempio gli artt. 1492, comma 3, c.c., in tema di perimento della cosa venduta; 1637 c.c., in tema di accollo da parte dell'affittuario del rischio di caso fortuito; 1686, comma 3, c.c., in tema di responsabilità del vettore; 1805 c.c., in tema di responsabilità del comodatario), ma se ne obliò la giustificazione (il "cum praevideri non potuerint"del rescritto augusteo), probabilmente
perché ritenuta dal legislatore ovvia e scontata. 
"Caso fortuito", dunque, per la nostra legge è quell'evento che non poteva essere previsto (ad esempio, un terremoto). Ed al caso fortuito è equiparata la forza maggiore, ovvero l'evento che, pur prevedibile, non può essere evitato (ad esempio, un evento atmosferico).
3.3. La condotta della vittima d'un danno causato da una cosa custodia, pertanto, in tanto può escludere la responsabilità del custode, in quanto possa reputarsi "caso fortuito"; e può reputarsi tale quando fu imprevedibile da parte del custode  (tra le più recenti, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 18317 del 18/09/2015).
3.4. Ma una condotta imprevedibile della vittima non è necessariamente una condotta colposa, né è vero il contrario.
I giudizi di "negligenza" della vittima, e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode, non si implicano a vicenda.
Il primo va compiuto guardando al danneggiato, e comparando la condotta da questi concretamente tenuta con quella che avrebbe tenuto una persona di normale avvedutezza, secondo lo schema di cui all'art. 1176 c.c..
Il secondo va compiuto invece guardando al custode, e valutando con giudizio ex ante se questi potesse ragionevolmente attendersi una condotta negligente da parte dell'utente delle cose affidate alla sua custodia.
Potremo dunque avere condotte del danneggiato prudenti e imprevedibili, prudenti e prevedibili, imprudenti ed imprevedibili, imprudenti e prevedibili.
Le prime due ipotesi non escludono mai la colpa del custode; la terza ipotesi la esclude sempre; la quarta ipotesi può escluderla in parte. 
3.5. La eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode.
Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.
L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento:
(a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile.
In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016).
3.6. La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima.
3.7. Nel caso di specie la Corte d'appello, come accennato, ha rigettato la domanda sul presupposto che causa della caduta fu la distrazione della vittima, e che di conseguenza ricorresse una ipotesi di "caso fortuito", come tale idoneo ad escludere la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c..
E' giunta a tale conclusione osservando che il dislivello tra la cabina dell'ascensore ed il pavimento del piano di arresto costituisce una situazione "normale e prevedibile"; che l'ambiente in cui avvenne il fatto non era oscuro; che l'ascensore non era guasto; e che la vittima doveva essere più attenta, a causa delle sue limitate capacità di deambulazione.
La Corte d'appello, dunque, ha reputato sussistente una ipotesi di caso fortuito prendendo in esame unicamente la condotta della vittima, qualificata come negligente, ma senza esaminare se quella condotta potesse ritenersi imprevedibile, eccezionale od anomala da parte del custode.
Così giudicando, la Corte d'appello ha effettivamente violato l'art. 2051 c.c., perché ha ravvisato nella condotta della vittima un caso fortuito, senza indagare sulla sussistenza d'uno dei due elementi costitutivi di tale istituto: ovvero la prevedibilità di quella condotta da parte del custode.
Soluzione, quest'ultima, non condivisibile, e che finisce per condurre ad una sorta di moderno paradosso di Epimenide, in quanto delle due l'una:
-) se la condotta della vittima è prudente, essa è in grado di avvistare il pericolo ed evitarlo, ed alcun danno potrebbe mai verificarsi, sicché in questo caso la responsabilità del custode mai potrebbe sorgere; 
-) se la condotta della vittima è imprudente, tale imprudenza escluderebbe di per sé la responsabilità del custode, la quale anche in questo caso mai potrebbe perciò sorgere.
Per questa via, si perverrebbe di fatto a ridurre drasticamente, quando non ad eliminare del tutto, la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., e l'evidente assurdità di questo approdo rende palese la non condivisibilità della sua premessa, ovvero che basti la sola negligenza della vittima del danno da cose in custodia per escludere la responsabilità del custode (per l'affermazione, implicita, di tale principio si veda comunque già Sez. 3, Sentenza n. 9547 del 12/05/2015).
3.8. Resta solo da aggiungere, a prevenire l'opinione (talora affiorata in dottrina, ma erronea) secondo cui la giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità del custode, avrebbe manifestato atteggiamenti ondivaghi, che i princìpi sin qui riassunti non sono e non intendono essere in contrasto con la decisione adottata da Sez. 3, Sentenza n. 12895 del 22/06/2016, in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio.
E' vero, infatti, che in quel caso venne confermata la sentenza di merito che rigettò la domanda proposta da una persona che, uscendo da un ascensore, cadde a causa del dislivello (in quel caso di 20 centimentri) tra la cabina ed il pavimento. Ma in quel giudizio il ricorso, per come formulato, pose a questa Corte la questione se la  condotta della vittima potesse integrare il caso fortuito, ai fini dell'art. 2051 c.c., ed escludere integralmente la responsabilità del custode: quesito al quale non poteva che darsi, ovviamente, risposta >affermativa.
Non fu invece oggetto del decidere, in quel giudizio, il diverso problema dei requisiti che la condotta della vittima deve possedere, per potere essere qualificata come "caso fortuito", questione che ha invece formato oggetto del presente giudizio. 
3.9. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, la quale riesaminerà il gravame applicando il seguente principio di diritto:
La condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un "caso fortuito", ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode.
4. Le spese.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

Per questi motivi

la Corte di cassazione:
rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 11 luglio 2017.
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Dislivello ascensore: la condotta imprevedibile della vittima non è non è necessariamente una condotta colposa - Cassazione 31 Ottobre 2017, N. 25837 - Commento



Il solo accertamento della condotta negligente della vittima non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode dovendosi al riguardo accertare per primo che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e successivamente che quella condotta non fosse prevedibile. Il custode ai sensi del 2051 è escluso integralmente dalla responsabilità quando si dimostra che la condotta della vittima abbia due caratteristiche: colposa e non fosse prevedibile da parte del custode.

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martedì 31 gennaio 2017

L’applicabilità dell’art. 1126 c.c. alla ripartizione tra i condomini

Non è possibile equiparare la posizione del condomino che ha l’uso esclusivo del lastrico solare a quella del proprietario della terrazza a livello: nel primo caso l’uso esclusivo deriva da una situazione di fatto, nella seconda ipotesi l’uso esclusivo deriva dalla proprietà esclusiva dell’appartamento al quale accede la terrazza.

Recentemente la S.C. ha affermato che qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130, co. 1°, c.c., nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135, co. 1°, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio. Va, innanzitutto, rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla S.C., l’art. 1126 c.c. considera solo l’ipotesi in cui un condomino abbia l’uso esclusivo del lastrico solare e non quella in cui un condomino o un terzo sia il proprietario esclusivo del lastrico solare, prevista, invece, in altre disposizioni (art. 1117, n. 1, e 1127, co. 1°, c.c.).
Il silenzio sul punto non può non significare che le spese relative alla riparazione o ricostruzione del lastrico (ed indirettamente l’obbligo relativo alla esecuzione della relative opere) , in tale ipotesi, sono a carico soltanto del proprietario esclusivo dello stesso, a nulla rilevando che tale bene svolga anche una funzione di copertura dell’appartamento sottostante.
Né si potrebbe, invocare, per quanto riguarda la ricostruzione, una applicazione analogica dell’art. 1125 c.c., mancando la identità di ratio, nel senso che non sembra logico far concorrere il non proprietario alle spese di ricostruzione di un bene in proprietà altrui come se lo stesso fosse comune.
Ad ogni modo, non si vede come possa ipotizzarsi un obbligo dell’assemblea di provvedere ad opere che riguardano una parte dell’edificio in proprietà esclusiva.
Lo stesso discorso vale per la terrazza a livello, la quale non è altro che un lastrico solare in proprietà esclusiva il quale accede ad un appartamento ugualmente in proprietà esclusiva.
Non è quindi possibile equiparare la posizione del condomino che ha l’uso esclusivo del lastrico solare a quella del proprietario della terrazza a livello. Nella prima ipotesi l’uso esclusivo deriva da una situazione di fatto (di solito la proprietà dell’ultimo piano) che consente solo ad uno od alcuni condomini di godere del lastrico solare; è significativo, in proposito, che nell’art. 1126, co. 1°, c.c., non si parli di “diritto” e che si faccia riferimento ai “condomini” al plurale. Nella seconda ipotesi l’uso esclusivo deriva dalla proprietà esclusiva dell’appartamento al quale accede la terrazza.
Il ritenere che alla terrazza a livello sia applicabile l’art. 1126 c.c., sia in ordine alle spese per le riparazioni o la ricostruzione, sia in ordine alla ripartizione dei danni derivanti dalla omessa effettuazione delle opere relative, poi, porterebbe a conseguenze inique nel caso in cui al di sotto della terrazza vi sia una sola unità immobiliare in proprietà esclusiva, sia per quanto riguarda le spese, in quanto il proprietario della stessa dovrebbe partecipare per due terzi alle spese che interessano un bene in proprietà esclusiva di un altro condomino, che per quanto riguarda i danni eventualmente subiti da terzi, i quali (nei rapporti interni) verrebbero ripartiti in eguale misura, pur essendo responsabile degli stessi il condominio, per non avere provveduto alla esecuzione delle opere necessarie per evitare o eliminare tali danni.
Per quanto riguarda il lastrico solare in uso esclusivo, secondo la S.C. il titolare del relativo diritto si trova in rapporto alla copertura dell’edificio condominiale in una posizione del tutto specifica, che se da un lato gli consente appunto l’uso esclusivo, lo costituisce quale custode della superficie del lastrico o della terrazza, con il conseguente insorgere a suo carico di una responsabilità ex art. 2051 c.c., in quanto si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, ove non sia sottoposta alla necessaria manutenzione . Resta difficile capire quale sia il fondamento della (cor)responsabilità del titolare dell’uso esclusivo del lastrico solare nel caso in cui il condominio ometta di effettuare la straordinaria manutenzione e viceversa quale sia il fondamento della (cor) responsabilità del condominio nel caso in cui il titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico ometta l’ordinaria manutenzione dello stesso.
Ugualmente appare difficile fondare la (cor)responsabilità del condominio appare difficile fondarla sull’art. 1130, n. 4, c.c. (dal momento che gli “atti conservativi” ai quali fa riferimento tale disposizione sono quelli di natura giudiziaria ) e sull’art. 1135, co. 1°, n. 4, c.c. (che prevede unicamente la competenza dell’assembla a deliberare – anche – in tema di opere di manutenzione straordinaria). E’ più semplice fondare una responsabilità esclusiva, invece, sull’art. 2051 c.c., dal momento che il lastrico solare in uso esclusivo non cessa di essere parte comune sulla quale il condominio continua ad esercitare la custodia). Per quanto riguarda la ripartizione interna tra i condomini dei danni derivanti da omessa manutenzione del lastrico solare in uso esclusivo, la S.C. si è espressa per l’applicabilità dell’art. 1126 c.c., ma senza motivare tale conclusione, per la quale è difficile trovare una giustificazione logica. Se, infatti, è logico che chi ha l’uso esclusivo debba contribuire in misura maggiore di quella cui sarebbe tenuto in base alle tabelle millesimali alle spese per la riparazione o la ricostruzione del lastrico solare, in considerazione del logorio che allo stesso tale uso esclusivo può arrecare (anche se si può dubitare della razionalità dell’art. 1126 c.c. nella parte in cui fa riferimento anche alla ricostruzione del lastrico, la cui necessità, di regola, non è ricollegabile al normale godimento), non altrettanto può dirsi in relazione alla ripartizione secondo lo stesso criterio dei danni derivati a terzi dalla omessa esecuzione da parte del condominio delle opere necessarie per evitarli.
In altri termini non sembra esservi un nesso logico tra l’affermata applicabilità dell’art. 1126 c.c. in ordine alla ripartizione dei danni derivanti dalla inerzia del condominio ed il fatto che se il condominio avesse provveduto ad eseguire le opere necessarie ad evitare tali danni, il condomino che ha l’uso esclusivo del lastrico solare avrebbe dovuto contribuire alle spese secondo quanto stabilito da tale norma.
Sembra, invece, preferibile ritenere che, il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, c.c. 1°, c.c. , con conseguente applicabilità, nei rapporti interni, del co. 3°, in base al quale, nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali, per cui, in linea di principio, nei rapporti interni il risarcimento andrà ripartito in parti uguali tra i condomini e non in base ai millesimi, a meno che non possa essere superato il principio di pari responsabilità in considerazione della gravità delle singole colpe e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi del co. 2° dell’art. 2055 c.c.
A tal fine il giudice potrà prendere in considerazione l’atteggiamento dei condomini i quali si siano espressi in senso favorevole alle opere di riparazione e ricostruzione, la cui esecuzione, però, non è stata deliberata dall’assemblea, oppure dei millesimi, sembrando ragionevole che ogni condomino risponda dei danni derivanti a terzi in misura proporzionale al contributo che avrebbe potuto dare nell’adozione di quelle delibere di esecuzione dei lavori diretti a prevenire o limitare i danni che poi il condominio ha dovuto risarcire.
  • LA RIPARAZIONE DEI SOLAI INTERMEDI
La ripartizione delle spese per la manutenzione, ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai secondo i criteri dell’art. 1125 c.c., riguarda le ipotesi in cui la necessità delle riparazioni non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini, mentre quando il danno sia ascrivibile a singoli condomini trova applicazione il principio generale secondo cui il risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha cagionati. In applicazione di tale principio, si è ritenuto che il condomino del piano sottostante che agisce nei confronti del condomino del piano di sopra per il risarcimento dei danni al suo solaio deve dimostrare, ai sensi dell’art. 2043 c.c., che essi dipendono da fatti imputabili a quest’ultimo. Qualora tale onere probatorio non venga assolto, le spese per la riparazione di esso dovranno essere ripartite in parti uguali tra il proprietario dell’alloggio sovrastante (per il quale il solaio costituisce il pavimento) ed il proprietario di quello inferiore (per il quale realizza il soffitto), ai sensi dell’art. 1125 c.c., che prevede una presunzione assoluta di comunione tra detti condomini del solaio; da ciò deriva, altresì, l’inapplicabilità – nei rapporti tra detti proprietari – dell’art. 2051 c.c. diretto, invece, a tutelare i terzi danneggiati dalle cose che altri hanno in custodia e non i comunisti tra loro.
  • DANNI CAUSATI DA BALCONI
Sul presupposto che, a differenza del solaio divisorio di due piani, che funziona da sostegno del piano soprastante e da copertura di quello sottostante, l’aggetto costituito da un balcone (o terrazzo) appartiene esclusivamente al proprietario dell’unità immobiliare corrispondente, è stata affermata la esclusiva responsabilità di quest’ultimo per il danno cagionato a terzi da un pezzo di muratura staccatosi dal balcone.
Riguardo, invece, ai fregi ornamentali e gli elementi decorativi che ad essi ineriscono (quali i rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, i frontalini e i pilastrini), qualora adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell’intero edificio e non solamente al decoro delle singole porzioni immobiliari, rientrano tra le parti condominiali, con la conseguenza che è onere del proprietario del balcone, da cui si sono distaccati i frammenti e, citato per il relativo risarcimento, al fine di esimersi da responsabilità, provare che il danno è stato causato dal distacco di elementi decorativi, che, per la loro funzione ornamentale dell’intero edificio, appartengono alle parti comuni di esso. Accertato che la fatiscenza del soffitto di un balcone è dovuta a difetto di manutenzione dello sgocciolatoio destinato allo smaltimento delle acque provenienti dal piano di calpestio del balcone sovrastante, il proprietario di questo è tenuto, ex art. 2051 c.c. al risarcimento, anche in forma specifica, dei danni causati alla contigua proprietà dal proprio fatto doloso o colposo, e non vengono in rilievo norme riguardanti la disciplina del condominio.

di Roberto Triola
già Presidente della Seconda Sezione Civile della Cassazione
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martedì 27 settembre 2016

Responsabilità del custode per danno cagionato a causa dell'acqua sulla pavimentazione

Sempre in tema di responsabilità del custode: questo è responsabile per il danno cagionato alla cliente scivolata sul pavimento bagnato a causa dell'acqua sgocciolata - da ombrelli e indumenti degli altri clienti del locale

Cassazione, 27 giugno 2016 n. 1322

II fatto è avvenuto in un esercizio commerciale ma ben potrebbe applicarsi il principio alla realtà del condominio.
Una cliente dell'esercizio commerciale era scivolata sul pavimento bagnato procurandosi una frattura del femore, ma la Corte d'Appello aveva rigettato la sua domanda ritenendo che la caduta fosse ascrivibile a mera disattenzione della donna che non si era avveduta del pavimento bagnato a causa dello sgocciolare degli indumenti e degli ombrelli dei numerosi avventori.
Per la Corte d'Appello la ricorrente, anche lei proveniente dall'esterno e da sotto la pioggia, non aveva adoperato la necessaria attenzione potendo prevedere che il pavimento fosse bagnato e che, a sua volta, non poteva essere, sia pure parzialmente, asciugato dal personale del panificio, a causa dell'affollamento del locale.
In sede di legittimità, la ricorrente lamentava che sarebbe gravato sul custode il prevedere la possibilità che, all'interno del negozio, avessero potuto crearsi pericoli per i clienti e quindi prendere provvedimenti per evitarli.
La Cassazione, nell'accogliere il ricorso, rammenta che custodi (i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione) sono anzitutto i proprietari, come tali gravati da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita.
In caso di incidente avvenuto, come nel caso di specie, all'interno o nell'ambito della cosa in custodia, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione, il proprietario o il custode risponde ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
Nel caso di specie era ben noto al proprietario-custode che fuori dal locale stesse piovendo e che numerosi clienti si trovassero all'interno con gli ombrelli sgocciolanti sì da bagnare il pavimento rendendolo ovviamente scivoloso, costui aveva il potere dovere di vigilanza e controllo da assolvere con diligenza, adottando tutte le misure idonee a prevenire ed evitare danni a terzi: ad esempio, regolamentare l'afflusso dei clienti, per evitarne un sovraffollamento che ostacolasse il mantenimento della loro sicurezza, impedire l'accesso con ombrelli sgocciolanti, utilizzando portaombrelli all'ingresso o all'esterno e apponendo materiali (ad esempio tappetini antiscivolo) sul pavimento.
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martedì 14 giugno 2016

Piogge intense: di chi è la responsabilità e quando ricorre il caso fortuito?

E' da escludere la responsabilità del custode in caso di piogge intense ed imprevedibili poiché in tale ipotesi ricorre il caso fortuito

La Corte nella sentenza prende atto del cambiamento climatico di questi ultimi anni e, sia pure ritenendo possibile in astratto che un evento atmosferico eccezionale possa essere qualificato come il caso fortuito previsto dall’articolo 2051 del codice civile, ritiene che la frequenza sempre maggiore di eventi atmosferici che provocano danni renda più difficile qualificarli come eventi imprevedibili inquadrandoli così nel caso fortuito. Se gli eventi dannosi si ripetono con maggiore frequenza, tanto da non potersi più considerare come eccezionali, fortuiti ed imprevedibili non si può pertanto escludere una responsabilità da parte del custode che, conoscendo la possibilità che l’evento si verifichi deve porre in essere tutte le adeguate precauzioni possibili.

"La pioggia intensa e persistente, tale da assumere il carattere di eccezionale intensità, non può costituire un evento rientrare nel caso fortuito o nella forza maggiore specie in epoche, come quella attuale, in cui i dissesti idrogeologici richiedono maggior rigore".

Cassazione 24-3-2016 n.5877

La vicenda riguarda la responsabilità del danno da cosa in custodia in occasione di piogge intense.
Il danneggiato, conduttore di un immobile, ha citato in giudizio il comune ed il condominio, estendendo la domanda alle compagnie assicuratrici, per il danno derivato da allagamento in occasione di una forte pioggia "sia per l'esondazione di un vicino sottopasso, sia per precipitazioni da un tubo pluviale del condominio".
Sia in primo grado che in appello la domanda risarcitoria era stata rigettata, nel presupposto che la forte pioggia essendo un evento eccezionale, non si sarebbe potuta fronteggiare in alcun modo, escludendo quindi la responsabilità del custode per interruzione del nesso causale fra la cosa e l'obbligo di custodia, ricorrendo il caso fortuito.
La domanda a cui risponde la Corte di Cassazione è se la forte pioggia possa essere effettivamente considerata un'ipotesi di caso fortuito.
La Corte rammenta che in genere "la possibilità di invocare il fortuito (o la forza maggiore) deve [...], ritenersi ammessa nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico fra la cosa e l'evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento."
Se invece risulta che, pur con le opportune cautele del custode, l'evento si sarebbe comunque prodotto, ma in minore misura la Cassazione ritiene che la responsabilità del custode sussista comunque.
La Corte richiama alcune precedenti pronunce e, tra queste, in particolare la n. 5658/2010. Questa sentenza afferma testualmente: "se la manutenzione e la pulizia fossero state idonee a diminuire gli allagamenti nonostante l'intensità delle piogge, si sarebbe eventualmente potuta verificare, ai sensi dell'art.1227 c.c., comma 1, solo una diminuzione della responsabilità del danneggiante, cfr. tra le altre la già citata Cass. Sentenza nr. 11227 del 08/05/2008".
Conclude così sul punto la Corte "è evidente, perciò, che un temporale di particolare forza ed intensità, protrattasi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, salva l'ipotesi - predicabile nel caso di specie - in cui sia stata accertata l'esistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una (cor)responsabilità del soggetto che invoca l'esimente in questione."
In altri termini l'evento deve poter essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. Viceversa la condotta del custode può integrare una concausa dei danni prodotti.
Nella sentenza in commento la Corte prende atto del cambiamento climatico di questi ultimi tempi e pur ritenendo possibile in astratto che un evento atmosferico eccezionale sia qualificato come il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., ritiene che la frequenza sempre maggiore di eventi atmosferici devastanti, rende più difficile qualificarli come eventi imprevedibili e dunque inquadrarli nel caso fortuito. Se gli eventi dannosi si ripetono con maggiore frequenza, tanto da non potersi più considerare come eccezionali, fortuiti ed imprevedibili, ne consegue che non possa escludersi una responsabilità del custode, il quale, conoscendo la possibilità che l'evento si verifichi deve porre in essere le adeguate precauzioni.

di Carlo Patti
consulente Legale ANACI Roma
Fonte: Dossier Condominio
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