CASSAZIONE 12 MAGGIO 2005, N. 10021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Dott. Francesco SABATINI - Presidente
Dott. Michele VARRONE - Consigliere
Dott. Fabio MAZZA - Rel. Consigliere
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere
Dott. Raffaele FRASCA - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G. COSTRUZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante p.t. ing. G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato V. Z., che la difende, giusta delega in atti;
G. COSTRUZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante p.t. ing. G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato V. Z., che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SUD FACTORING SPA in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore dott. G. C. elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato B. P., rappresentato e difeso dall'avvocato F. S., giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 350/01 della Corte d'Appello di CATANZARO, seconda sezione civile emessa il 19/06/2001, depositata il 16/10/01; RG. 44/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza. Del 04/04/05 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato V. Z.;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La spa Sud Factoring, dichiarando di essere cessionaria del credito di lire 9.457.435, originariamente vantato dalla sas Tecnomarmi nei confronti della spa G. Costruzioni, otteneva dal Presidente del Tribunale di Catanzaro un decreto ingiuntivo di pari importo, oltre accessori, a carico del debitore ceduto. La soc. ingiunta proponeva opposizione deducendo di aver saldato il suo debito con pagamento alla Tecnomarmi e di non aver ricevuto la notifica della cessione. La soc. opposta produceva la ricevuta di ritorno di raccomandata da essa inviata alla soc. G. costruzioni e l'attestazione dell'Amministrazione postale di Bari, dalla quale risultava l'avvenuto ricevimento della raccomandata in data 2.7.1991. Il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto opposto, osservando che la soc. opposta non aveva provato di aver validamente notificato la cessione, in quanto non aveva prodotto la copia della lettera di comunicazione e la distinta di spedizione. In accoglimento dell'impugnazione proposta dalla Sud Factoring, la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza 16.10.2001, rigettava l'opposizione, avendo ritenuto provata l'avvenuta comunicazione della cessione. Avverso la sentenza di appello la G. Costruzioni propone ricorso per cassazione con due mezzi di gravame. La soc. intimata resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Catanzaro ha osservato che la Sud Factoring ha prodotto sia la ricevuta di ritorno, sia l'attestazione dell'Amministrazione Postale di Bari, dalla quale risulta che la raccomandata è stata consegnata alla Gatto Costruzioni in data 2.7.1991; che la suddetta società Sud Factoring non poteva provare il contenuto di tale raccomandata, essendo questa in possesso della società destinataria, cui incombeva l'onere di dimostrare che la lettera recava comunicazione diversa da quella concernente la cessione del credito. Ha quindi dedotto dall'assenza di tale dimostrazione l'avvenuta comunicazione della cessione.
Il ricorrente, con il primo mezzo di gravame, lamenta la violazione degli artt. 2697 del codice civile e 115 del codice di rito. Osserva che la sola dimostrazione della consegna della lettera raccomandata non vale ad invertire l'onere della prova circa l'avvenuta comunicazione della cessione del credito. Rileva ancora che la soc. Sud Factoring non ha prodotto altri elementi a sostegno del suo assunto, quali la copia della lettera, né ha chiesto sul punto la prova per testi e l'interrogatorio. Con la seconda doglianza, il ricorrente lamenta insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia che indica nella ritenuta prova della comunicazione ed afferma essere illogico l'assunto del giudice circa l'onere della prova della comunicazione. Le due censure, essendo strettamente connesse, devono essere esaminate congiuntamente e risultano fondate. L'art. 2697 del codice civile stabilisce che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. L'avvenuta comunicazione della cessione del credito è certamente un presupposto di fatto del diritto vantato dal cessionario e, come tale, deve essere da lui provato. Detta prova consiste nel dimostrare che la notizia della avvenuta cessione è pervenuta a conoscenza del debitore ceduto e, a tal fine, è sufficiente che la relativa comunicazione sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario, secondo quanto disposto dall'art. 1335 cc, con razionale temperamento del principio della cognizione. Ma la lettera di cui, come nel caso in esame, sia contestato il contenuto, non vale a provare che la notizia in questione sia giunta nella sfera di conoscibilità del debitore ceduto, poiché in tal caso l'onere gravante sul cessionario non è compiutamente assolto. La lettera, infatti, poteva avere qualsiasi contenuto, anche del tutto estraneo alla cessione, o poteva non averne alcuno, anche per semplice disguido di spedizione, pur sempre possibile. Del resto, l'assunto del giudice a quo, secondo cui la mancanza di prova, da parte del destinatario, circa il diverso contenuto della lettera, sta a dimostrare l'avvenuta comunicazione della cessione, appare essere viziato da evidente illogicità, ove si consideri doverosamente che la busta della raccomandata poteva essere priva di contenuto o, invece, avere un contenuto irrilevante e tale, quindi, da non richiedere di essere conservato. Devesi pertanto affermare il principio secondo cui la sola ricezione della busta raccomandata da parte del destinatario non costituisce prova del contenuto di essa e a tale principio vorrà uniformarsi il giudice del rinvio. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte
Accoglie il ricorso. Cassa e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
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