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martedì 4 aprile 2017

SENTENZA IN MERITO ALL’EVENTO MORBOSO INSORTO DURANTE IL PERIODODI FERIE, E' UTILE AI FINI DEL CALCOLO DEL PERIODO DI COMPORTO

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 284 del 10 gennaio 2017 è intervenuta in merito ai periodi di malattia da considerare utili ai fini del calcolo del comporto.
n particolare la S. C. ha ritenuto Illegittimo il licenziamento allorquando si basi sul superamento del periodo di comporto e non tenga conto, però, delle prestazioni rese al mattino in funzione del nuovo contratto a tempo parziale. Infatti la corte ha affermato che se il lavoratore in ferie invia in azienda un certificato di malattia, tale periodo di ferie viene commutato in malattia e conseguentemente diviene utile ai fini del calcolo della conservazione del posto.
Al contrario, sempre per il caso di specie, trattandosi di part-time con prestazione solo la mattina, ai fini del comporto non vanno computati i periodi di dialisi svoltasi il pomeriggio di giornate nelle quali vi sia stata comunque prestazione lavorativa di mattina.

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INAIL: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO PER IL REINSERIMENTO E L’INTEGRAZONE LAVORATIVA, IN AZIENDA, DELLE PERSONE CON DISABILITA' DA LAVORO

L’Inail ha pubblicato la circolare n. 51 del 30 dicembre 2016, con la quale fornisce elementi a chiarimento e supporto di quanto contenuto nel “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”.
Il Regolamento in fase di prima applicazione disciplina gli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro, presso il datore di lavoro per il quale l’assicurato svolgeva la propria attività al verificarsi dell’evento infortunistico o del manifestarsi della malattia professionale o al momento del relativo aggravamento.
Tale regolamento prevede, da un lato interventi personalizzati di sostegno nei confronti del lavoratore, dall’altro il rimborso delle spese per interventi di superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche per un massimo di 150 mila euro annui (nei limiti degli importi stanziati) per i datori di lavoro.
Finanziamenti a tasso agevolato per le nuove imprese e i lavoratori autonomi: in primavera la riapertura delle domande.
Sarà riaperta la possibilità, per le imprese piemontesi di nuova costituzione e i neo lavoratori autonomi, di presentare domanda di finanziamento a tasso agevolato per realizzare investimenti, per spese di attivazione e adeguamento di locali e impianti. Una particolare attenzione è riservata alle imprese femminili.

Chi può presentare domanda
Possono accedere al finanziamento a tasso agevolato le società individuali, di persone, di capitali e a responsabilità limitata semplificata, che nella loro composizione abbiano soggetti appartenenti ad almeno una di queste categorie:
  • inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione;
  • occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue o a rischio di disoccupazione;
Caratteristiche del finanziamento
  • da 10 mila a 120 mila euro per le nuove imprese;
  • da 5 mila a 60 mila euro per i lavoratori autonomi imprese femminili: copre fino al 100 per cento degli investimenti e delle spese ritenute ammissibili ed è composto al 60 per cento da fondi regionali a tasso zero (e al 40 da fondi bancari a tasso convenzionato) se a beneficiarne sono imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile o lavoratrici autonome. Si informa che con decorrenza 1 gennaio 2017 da parte di Regione Lombardia sono previsti significativi contributi destinati alle aziende che assumono.
In particolare segnaliamo il contributo pari ad euro 8.060 previsto per ogni assunzione relativa ad una persona con età compresa tra 15 e 29 anni profilata attraverso Garanzia Giovani. Altrettanto sono previsti interessanti incentivi per chi offra assunzioni non rientranti in Garanzia Giovani, nel caso di avvio di contratti di lavoro e di tirocini. Parimenti è possibile ottenere vantaggi anche per chi, senza occupazione, decida di avviare un’iniziativa imprenditoriale e quindi debba aprire la Partita Iva.
Si specifica che gli aspetti burocratici per l’ottenimento dei vantaggi economici sono totalmente e gratuitamente gestiti dall’Ente Accreditato da Regione Lombardia, e quindi per l’azienda, il dipendente o l’aspirante imprenditore non vi sono oneri di alcun genere.
Nel caso di interesse, poiché il contributo va richiesto prima dell’inizio del rapporto di lavoro o dell’apertura della Partita Iva, vi suggeriamo di contattarci per non perdere le favorevoli occasioni in corso.
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APPLICABILITÀ DELL’INDENNITÀ FORFETTARIA ANCHE IN CASO DI CONVERSIONE DEL CONTRATTO A TERMINE IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

La Corte di Cassazione con la sentenza n°1552 del 20 gennaio 2017 ha affermato che dopo la conversione a tempo indeterminato del contratto a termine, il giudice d’appello deve applicare l’indennità a forfait introdotta dal collegato lavoro che è entrato in vigore nelle more della causa.
Nella citata sentenza i giudici della Corte hanno chiarito che l’indennità prevista dall’art. 32, comma 5 della Legge n. 183/2010 (come interpretata autenticamente dall’art. 1, comma 13 della Legge n. 92/2012) è applicabile ai giudizi in corso in tema di contratti a termine, dovendosi escludere che la disciplina risultante dal combinato disposto delle due disposizioni incida su diritti quesiti dei lavoratori, dal momento che è destinata ad operare su situazioni processuali ancora oggetto di giudizio.

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IL DIPENDENTE PUO' ESPRIMERE UNA CRITICA A LIVELLO PROFESSIONALE. NO ALLE INGIURIE

La Corte di Cassazione con la la Sentenza n. 2200 del 17 gennaio 2017, ha affermato che Il potere gerarchico, ovvero di sovraordinazione, consente di richiamare, ma non di ingiuriare il lavoratore dipendente e, comunque, non consente di esorbitare dai limiti della correttezza e del rispetto della dignità umana, utilizzando, ad esempio, espressioni che abbiano una valenza mortificatrice della persona.

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RECESSO DEL RAPPORTO DI LAVORO DURANTE IL PERIODO DI PROVA

La Corte di cassazione con sentenza n° 1180 del 18 gennaio 2017 ha precisato che la sussistenza di ampia discrezionalità del datore nel valutare l’esisto del periodo di prova, ha ritenuto il recesso illegittimo non in quanto sia stato determinato da motivi estranei alla prova, ma in quanto il giudizio negativo espresso dal datore non sarebbe giustificato, così contraddicendo le stesse premesse del ragionamento.

Pertanto la S.C. ha accolto il ricorso dell’azienda contro la sentenza di merito, che ha invalidato il recesso del datore per il mancato superamento della prova da parte del lavoratore, dal momento che la motivazione risulta contraddittoria.

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INPS: UN PICCOLO CONTRIBUTO ALLA DIMINUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO

L’INPS, con il Messaggio n. 99 dell’11 gennaio 2017, nel messaggio l’Istituto rammenta che l’art. 2, co. 71, della Legge Fornero (92/2012) ha previsto, dal primo gennaio 2017, l’abrogazione di alcuni trattamenti erogati in caso di disoccupazione involontaria tra questi si evidenza:
  • contributo ordinario di mobilità, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
  • indennità di mobilità ordinaria.
Nel messaggio, inoltre, l’Istituto specifica che le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo (ex artt. 4 e 24 della legge 223/9)1 ed adottato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia dell’anticipazione che del contributo d’ingresso alla mobilità.
I licenziamenti adottati in data successiva non danno luogo al versamento del suddetto contributo che potrà, pertanto, essere recuperato tramite il flusso l’UnimEns di competenza di gennaio 2017, utilizzando il codice “G800”. Parallelamente, in relazione a detti licenziamenti, le aziende saranno tenute al versamento del contributo (di cui all’articolo 2, c. 31 della legge 92/12 -contributo di licenziamento), moltiplicato per tre volte nei casi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale.

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mercoledì 27 luglio 2016

La dimostrazione che una raccomandata sia stata ricevuta dal destinatario non vale a dimostrare quale fosse il contenuto della lettera

La dimostrazione che una raccomandata sia stata ricevuta dal destinatario non vale di per sé a dimostrare quale fosse il contenuto della lettera; pertanto, in caso di contestazione, è onere di chi pretende che da quella ricezione siano derivati effetti giuridici di dimostrare il reale contenuto della lettera. Con riferimento all'ipotesi analizzata dalla Cassazione, il destinatario può contestare che il documento contenuto nel plico chiuso a lui spedito non contenga alcuna intimazione di pagamento o che il plico sia stato consegnato vuoto ovvero che contenga una dichiarazione non corrispondente a quella di cui il mittente conservi la copia. Si può evitare tali situazioni con una raccomandata “senza busta” chiamata anche raccomandata “alla francese”.


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martedì 5 luglio 2016

CASSAZIONE 12 MAGGIO 2005, N. 10021: l'aver ricevuto una raccomandata non può dimostrare quale fosse il contenuto della lettera



CASSAZIONE 12 MAGGIO 2005, N. 10021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SABATINI - Presidente
Dott. Michele VARRONE - Consigliere
Dott. Fabio MAZZA - Rel. Consigliere
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere
Dott. Raffaele FRASCA - Consigliere
           
ha pronunciato la seguente                                          

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G. COSTRUZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante p.t. ing. G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato V. Z., che la difende, giusta delega in atti;                                                    
                                                      - ricorrente -

contro
SUD FACTORING SPA in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore dott. G. C. elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato B. P., rappresentato e difeso dall'avvocato F. S., giusta delega in atti;                                              
                                              - controricorrente -

avverso la sentenza n. 350/01 della Corte d'Appello di CATANZARO, seconda sezione civile emessa il 19/06/2001, depositata il 16/10/01; RG. 44/1999; 


udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza. Del 04/04/05 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA; 
udito l'Avvocato V. Z.; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La spa Sud Factoring, dichiarando di essere cessionaria del credito di lire 9.457.435, originariamente vantato dalla sas Tecnomarmi nei confronti della spa G. Costruzioni, otteneva dal Presidente del Tribunale di Catanzaro un decreto ingiuntivo di pari importo, oltre accessori, a carico del debitore ceduto. La soc. ingiunta proponeva opposizione deducendo di aver saldato il suo debito con pagamento alla Tecnomarmi e di non aver ricevuto la notifica della cessione. La soc. opposta produceva la ricevuta di ritorno di raccomandata da essa inviata alla soc. G. costruzioni e l'attestazione dell'Amministrazione postale di Bari, dalla quale risultava l'avvenuto ricevimento della raccomandata in data 2.7.1991. Il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto opposto, osservando che la soc. opposta non aveva provato di aver validamente notificato la cessione, in quanto non aveva prodotto la copia della lettera di comunicazione e la distinta di spedizione. In accoglimento dell'impugnazione proposta dalla Sud Factoring, la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza 16.10.2001, rigettava l'opposizione, avendo ritenuto provata l'avvenuta comunicazione della cessione. Avverso la sentenza di appello la G. Costruzioni propone ricorso per cassazione con due mezzi di gravame. La soc. intimata resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Catanzaro ha osservato che la Sud Factoring ha prodotto sia la ricevuta di ritorno, sia l'attestazione dell'Amministrazione Postale di Bari, dalla quale risulta che la raccomandata è stata consegnata alla Gatto Costruzioni in data 2.7.1991; che la suddetta società Sud Factoring non poteva provare il contenuto di tale raccomandata, essendo questa in possesso della società destinataria, cui incombeva l'onere di dimostrare che la lettera recava comunicazione diversa da quella concernente la cessione del credito. Ha quindi dedotto dall'assenza di tale dimostrazione l'avvenuta comunicazione della cessione.
Il ricorrente, con il primo mezzo di gravame, lamenta la violazione degli artt. 2697 del codice civile e 115 del codice di rito. Osserva che la sola dimostrazione della consegna della lettera raccomandata non vale ad invertire l'onere della prova circa l'avvenuta comunicazione della cessione del credito. Rileva ancora che la soc. Sud Factoring non ha prodotto altri elementi a sostegno del suo assunto, quali la copia della lettera, né ha chiesto sul punto la prova per testi e l'interrogatorio. Con la seconda doglianza, il ricorrente lamenta insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia che indica nella ritenuta prova della comunicazione ed afferma essere illogico l'assunto del giudice circa l'onere della prova della comunicazione. Le due censure, essendo strettamente connesse, devono essere esaminate congiuntamente e risultano fondate. L'art. 2697 del codice civile stabilisce che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. L'avvenuta comunicazione della cessione del credito è certamente un presupposto di fatto del diritto vantato dal cessionario e, come tale, deve essere da lui provato. Detta prova consiste nel dimostrare che la notizia della avvenuta cessione è pervenuta a conoscenza del debitore ceduto e, a tal fine, è sufficiente che la relativa comunicazione sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario, secondo quanto disposto dall'art. 1335 cc, con razionale temperamento del principio della cognizione. Ma la lettera di cui, come nel caso in esame, sia contestato il contenuto, non vale a provare che la notizia in questione sia giunta nella sfera di conoscibilità del debitore ceduto, poiché in tal caso l'onere gravante sul cessionario non è compiutamente assolto. La lettera, infatti, poteva avere qualsiasi contenuto, anche del tutto estraneo alla cessione, o poteva non averne alcuno, anche per semplice disguido di spedizione, pur sempre possibile. Del resto, l'assunto del giudice a quo, secondo cui la mancanza di prova, da parte del destinatario, circa il diverso contenuto della lettera, sta a dimostrare l'avvenuta comunicazione della cessione, appare essere viziato da evidente illogicità, ove si consideri doverosamente che la busta della raccomandata poteva essere priva di contenuto o, invece, avere un contenuto irrilevante e tale, quindi, da non richiedere di essere conservato. Devesi pertanto affermare il principio secondo cui la sola ricezione della busta raccomandata da parte del destinatario non costituisce prova del contenuto di essa e a tale principio vorrà uniformarsi il giudice del rinvio. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM
La Corte
Accoglie il ricorso. Cassa e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, addì 4.4.2005

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 MAG. 2005
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