La dimostrazione che una raccomandata sia stata ricevuta dal destinatario non vale di per sé a dimostrare quale fosse il contenuto della lettera; pertanto, in caso di contestazione, è onere di chi pretende che da quella ricezione siano derivati effetti giuridici di dimostrare il reale contenuto della lettera. Con riferimento all'ipotesi analizzata dalla Cassazione, il destinatario può contestare che il documento contenuto nel plico chiuso a lui spedito non contenga alcuna intimazione di pagamento o che il plico sia stato consegnato vuoto ovvero che contenga una dichiarazione non corrispondente a quella di cui il mittente conservi la copia. Si può evitare tali situazioni con una raccomandata “senza busta” chiamata anche raccomandata “alla francese”.
mercoledì 27 luglio 2016
La dimostrazione che una raccomandata sia stata ricevuta dal destinatario non vale a dimostrare quale fosse il contenuto della lettera
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