La Cassazione con sentenza n. 13290 /2016 ha individuato gli effetti processuali che conseguono all’estinzione della società
Uno degli effetti della crisi economica è la chiusura di una società di persone o di capitale. Ebbene, in tali casi si procede generalmente alla cancellazione dal registro delle imprese della società stessa che si estingue, ossia cessa di esistere definitivamente. L’effetto è lo stesso sia per le società di persone (società semplici, S.a.s., S.n.c,) che per quelle di capitali (S.a.p.a., S.p.A., S.r.l.).
Cosa succede però se ci sono debiti da pagare o crediti da incassare? La risposta è facile: tutti i suoi rapporti economico patrimoniali (crediti e debiti) si trasmettono agli ex soci. Questi ultimi diventano di conseguenza titolari delle posizioni attive e passive.
Più nello specifico:
nelle società di capitali tutti i creditori agiscono contro gli ex soci, nei limiti di quanto da loro riscosso dopo a liquidazione, ossia di quanto incassato con l’ultimo bilancio. Occorre rispettare però il limite delle quote sociali; nelle società di persone, i creditori agiscono contro degli ex soci illimitatamente. Ne consegue che il creditore che non riesce a soddisfarsi sul patrimonio o sulla società può pignorare i beni personali dei soci senza limiti.
La Cassazione, sul tema con la sentenza n.13290 /2016, si è occupata del ricorso di una società poi dichiarata estinta intervenuta nel corso del processo di primo grado. In tali casi l’estinzione della società ha determinato l’interruzione della causa ancora pendente.
- Il caso sottoposto all’attenzione della Cassazione
- Conseguenze dell'estinzione dal punto di vista processuale
in collaborazione con:
it.blastingnews.com
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