martedì 26 luglio 2016

COMPROPRIETA' DI IMMOBILI: in caso di mancato raggiungimento della maggioranza si dovrà ricorrere l’autorità giudiziaria - CASSAZIONE 28 GIUGNO 2016, N. 13353

In materia di comproprietà di immobili, ai fini delle decisioni sull’utilizzo di questi, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza, dovrà essere sentita l’autorità giudiziaria, come previsto dall’art. 1105, ultimo comma, c.c.. Nella fattispecie un comproprietario instaurava un giudizio nei confronti dell’altro comproprietario, esponendo di essere comproprietario con lo stesso di un fabbricato composto di due unità immobiliari. Chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento del danno patito a causa dalla sua opposizione a dare in locazione l’unità immobiliare al piano terra o, in via alternativa, al pagamento di una somma identica al titolo di corrispettivo per l’occupazione della porzione del bene al primo piano. I giudici di Piazza Cavour sanciscono il principio nel caso in cui comproprietari non raggiungano una decisione presa a maggioranza, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria.

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