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martedì 26 dicembre 2017

Online i Quaderni dell’Osservatorio, l’approfondimento tematico delle Entrate sul mercato immobiliare


Sul sito www.agenziaentrate.gov.it sono disponibili da oggi i Quaderni dell’Osservatorio, l’approfondimento annuale sul mercato immobiliare a cura della Direzione centrale Omise dell’Agenzia delle Entrate. In questo numero l’attenzione si concentra sui mutui ipotecari e sulla trasparenza del mercato immobiliare. 

Focus sui mutui ipotecari - Nel primo contributo del nuovo numero vengono analizzati i mutui ipotecari finalizzati all’acquisto di un’abitazione, passando in rassegna la durata, la rata media, i tassi di interesse e provando a definire dei criteri metodologici di classificazione dell’intero universo dei mutui ipotecari. Dalle analisi emerge che nel periodo 2011-2016 risultano circa 4,7 milioni di immobili ipotecati a garanzia di mutui. La metà di essi è contenuta in atti inerenti prevalentemente le abitazioni e le relative pertinenze, con una quota che raggiunge il 56,4% nel 2016, dopo essere scesa al 50% circa nel periodo più acuto della crisi del settore immobiliare. Nell’intero periodo analizzato (2011-2016) l’ammontare di capitale di debito mobilizzato a fronte di garanzie immobiliari, mediante mutui, è stato pari a circa 400 miliardi. Di questi, poco meno della metà, sempre nello stesso periodo, ha finanziato (anche parzialmente) gli acquisti sul mercato immobiliare. 

La trasparenza del mercato immobiliare tra big data e valutazioni oggettive - Il secondo approfondimento tratta il tema della trasparenza applicato al mercato immobiliare. Il lavoro si concentra sulla misurazione della trasparenza, approfondendo l’indice GRETI elaborato dalla società Jones Lang LaSalle (JLL), e sull’impatto delle nuove tecnologie sull’informazione economica immobiliare, presentando due casi studio relativi al portale immobiliare Zillow e al Catasto inglese. Vengono fatte, inoltre, delle considerazioni sulle sfide in tema di privacy e sull’utilizzo dei big data e open data a fini statistici. Il terzo contributo affronta, infine, un tema di ricerca e sviluppo del Settore Servizi Estimativi della Direzione Centrale Omise relativo al processo di determinazione dei prezzi impliciti, necessari per applicare il metodo estimativo del confronto di mercato in maniera più trasparente e oggettiva possibile. 

Spazio anche a commenti e riflessioni - La seconda parte dei Quaderni dell’Osservatorio, dedicata a contributi anche esterni, ospita un’intervista al prof. Massimo Biasin, professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università degli Studi di Macerata, sul tema della finanza immobiliare e, in particolare, dei fondi immobiliari. Chiude questo numero un lavoro di Gabriele Ruiu, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Sassari, che indaga sulla sussistenza di una possibile relazione significativa tra andamenti demografici e andamenti dei prezzi delle abitazioni, in base alla variazione della domanda.
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sabato 16 settembre 2017

Mercato immobiliare ancora positivo nel 2° trimestre 2017: +3,8% per le abitazioni, +6,2% per negozi e uffici Trend residenziale in crescita a Napoli, Palermo e Torino

Nuovo segno più per il mercato immobiliare italiano. I dati del secondo trimestre di quest’anno mostrano, infatti, un aumento delle transazioni delle abitazioni pari al 3,8%, mentre le compravendite delle pertinenze (cantine e soffitte) crescono del 10,1%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. +6,2% per il settore terziariocommerciale, che comprende uffici e negozi, mentre il settore produttivo mostra una crescita del 4,9%. I tassi di crescita del mercato immobiliare hanno tuttavia registrato un rallentamento rispetto al primo trimestre dell’anno. È la sintesi dei principali dati contenuti all’interno delle Statistiche trimestrali elaborate dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare delle Entrate, disponibili da oggi sul sito dell’Agenzia. 

Ancora positivo il mercato residenziale - Il mercato delle abitazioni prosegue nel sentiero di risalita che ha caratterizzato gli ultimi 3 anni. Nel periodo tra aprile e giugno 2017 sono state scambiate 145.529 abitazioni, circa 5.000 in più rispetto al 2016, registrando però una crescita rallentata rispetto al trimestre precedente. Le compravendite di depositi pertinenziali sono state più accentuate nei Comuni minori (+11,9%) rispetto ai Comuni capoluogo (+6,9%), mentre gli scambi che hanno riguardato i box e i posti auto hanno avuto un andamento positivo (+2,7%) ma abbastanza eterogeneo, con performance molto diverse tra i capoluoghi, che hanno chiuso con segno meno, e i centri minori, in cui il mercato è stato positivo. 

La situazione nelle grandi città - Il mercato residenziale cresce un po’ di più nelle grandi città (+4,4%). Il risultato migliore è stato registrato a Napoli, dove gli acquisti di abitazioni sono aumentati del 13,6%. Seguono Palermo (+8,3%) e Torino (+5,7%). Roma e Milano si sono allineate alla media complessiva delle metropoli, facendo segnare valori di poco superiori al 4% (rispettivamente +4,5% e +4,1%). Più statico il mercato nelle città di Genova (+1,3%) e Firenze (+0,9%), mentre Bologna è l’unica tra le grandi città a mostrare un dato negativo (-4,3%), con poco più di 1.500 compravendite. Per quanto riguarda, invece, le pertinenze, gli andamenti delle singole città sono molto diversi: gli scambi di cantine e soffitte a Bologna hanno ravvivato il mercato della città, con una crescita del 27,3%, mentre Firenze perde il 9,2%. Vario anche il trend di box e posti auto: a Napoli e Firenze il mercato è cresciuto rispettivamente del 23,1% e del 18,3% mentre Palermo e Bologna hanno subito un calo di circa 10 punti percentuali. 

Il trend del non residenziale - Aumentano del 6,2% gli scambi del settore terziariocommerciale, trainato dal nord ovest e dalle isole, aree che segnano il recupero più elevato (rispettivamente +10,9% e +7,6%). Nelle grandi città spiccano i risultati delle compravendite di uffici, in crescita del 18%, e dei negozi, con +10,7% rispetto allo stesso trimestre del 2016.
Nel settore produttivo le compravendite di capannoni e industrie crescono del 4,9%: nonostante il tasso tendenziale sia ridimensionato, i dati del secondo trimestre 2017 si riavvicinano ai livelli che hanno preceduto il crollo del 2012. Il rialzo del settore è sostenuto soprattutto dalla crescita degli scambi nelle aree del centro e del nord ovest, (rispettivamente +18,7% e +11,3%), mentre sono più timidi i recuperi al nord est (+3,5%) e al sud (+0,3%); in netta controtendenza le isole, dove si è invece rilevato un pesante calo delle compravendite (-37,3%). 

Per saperne di più - Le statistiche Omi sul mercato residenziale e su quello non residenziale, relative al secondo trimestre 2017, sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, seguendo questo percorso: Documentazione > Osservatorio del mercato immobiliare > Pubblicazioni > Statistiche trimestrali. Roma, 13 settembre 2017
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martedì 6 giugno 2017

AREE DI PARCHEGGIO NON REALIZZATE - CASSAZIONE 25 MAGGIO 2017, N. 13210

In tema di spazi riservati a parcheggio nei fabbricati di nuova costruzione, il vincolo previsto al riguardo dall’art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942, introdotto dall’art. 18 della legge n. 765 del 1967, è subordinato alla condizione che l’area scoperta esista e non sia stata adibita a un uso incompatibile con la sua destinazione: qualora lo spazio, pur previsto nel progetto autorizzato, non sia stato riservato a parcheggio in corso di costruzione e sia stato invece utilizzato per realizzarvi manufatti od opere di altra natura, non può farsi ricorso alla tutela ripristinatoria di un rapporto giuridico mai sorto, ma semmai a quella risarcitoria, atteso che il contratto di trasferimento delle unità immobiliari non ha avuto ad oggetto alcuna porzione dello stesso.

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CASSAZIONE 25 MAGGIO 2017, N. 13210 - Aree parcheggio non realizzate



CASSAZIONE 25 MAGGIO 2017, N. 13210

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:              
Dott. MAZZACANE Vincenzo -  Presidente  
Dott. BIANCHINI Bruno -  Consigliere 
Dott. MANNA   Felice -  Consigliere  
Dott. ORILIA   Lorenzo -  Consigliere  
Dott. GIUSTI  Alberto -  rel. Consigliere  

ha pronunciato la seguente:      
                                    
SENTENZA

sul ricorso proposto da: 
A.L.,  C.C.,   CA.An. e    P.M., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. F. D. S., con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Roma; 
- ricorrenti - 

CONTRO
EDIL PIAZZA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. G. G. P., con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Roma; 
- controricorrente - 

e nei confronti di: 
C.U.; CONDOMINIO, in persona dell'amministratore pro tempore;   D.M.M.;  V.L.;  N.I.;   T.A.;  G.R.;  G.B.;  L.S.;        D.M.;   D.P.M.;    D.P.A.;   DE.PI.Ma.;  B.T.;   C.R.;   CE.Br.;   R.A.;    BO.Ma.;   Z.R.; 
- intimati - 

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4985/11 pubblicata in data 23 novembre 2011; 
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 3 aprile 2017 dal Consigliere relatore Alberto Giusti; 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso; 
uditi gli Avvocato F. D. S. e G. P..

FATTI DI CAUSA

1. - Con atto di citazione del 28 maggio 1984, la società CI-DI Edilizia Immobiliare a r.l. conveniva in giudizio Bo.Gi. , G.G. , L.S. , D.M. , B.T. , Ca.Ri. , Ca.Em. , D.P.F. , V.L. , D.M.M. e Ce.Br. , tutti condomini dello stabile in (omissis) , nonché il Condominio del medesimo edificio, per sentirli condannare all’immediato rilascio della spazio adibito a parcheggio antistante il fabbricato, nonché al pagamento di una indennità di occupazione, dichiarando che i convenuti non hanno diritto di comproprietà, di servitù, di parcheggio o comunque di uso dello spazio antistante il fabbricato. L’attrice chiedeva in subordine di condannare il Condominio al pagamento del valore dell’area sulla base delle spese sostenute per attrezzarla, da determinare a mezzo di consulenza.
I convenuti resistevano in giudizio, chiedendo il rigetto delle pretese avversarie e formulando domanda riconvenzionale affinché fossero riconosciuti i parcheggi vincolati ai sensi della 6 agosto 1967, n. 765, poiché realizzati in forza di licenza edilizia rilasciata dopo il 1 settembre 1967, come richiesto dall’art. 18 della citata legge.
All’esito del giudizio, il Tribunale di Roma rese la sentenza n. 10488 dell’8 agosto 1988, con cui condannò i convenuti al rilascio dell’area e al pagamento per ciascuno di Lire due milioni, con gli interessi dalla domanda. Contestualmente dichiarò il B. comproprietario del detto terreno con diritto ad utilizzarla a posto auto, poiché soltanto questi aveva dimostrato in giudizio di avere acquistato l’appartamento con le pertinenze prima del 4 giugno 1973, data di vendita dell’area dalla costruttrice a Cu.Ul. .
2. - La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1004 del 1995, rimetteva la causa al Tribunale di Roma quale giudice di primo grado, stante la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Cu.Ul. .
3. - Con sentenza in data 16 giugno 2003, il Tribunale di Roma, a parziale modifica della precedente sentenza, dichiarava l’area in questione, di proprietà della CI.DI., soggetta al vincolo legale di destinazione a parcheggio in favore del G. e degli altri litisconsorti, determinando in dodici metri quadri per ciascuno di essi la superficie assoggettata al diritto d’uso, condannando i predetti, con esclusione di B.T. , al pagamento del corrispettivo per il predetto diritto di uso da liquidarsi in separato giudizio, rigettando le ulteriori domande e confermando le altre statuizioni della precedente sentenza n. 10488 del 1988 del medesimo Tribunale.
4. - Contro questa sentenza hanno proposto appello principale la Edil Piazza 14 s.r.l., nuova acquirente dell’area de qua, e appello incidentale il Condominio con D.M.M. , V.L. , A.L. , C.C. , Ca.An. , N.I. , P.M. , T.A. .
La Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 23 novembre 2011, in parziale accoglimento dell’appello principale ed in riforma, sul punto, della sentenza gravata, ha condannato il G. , il L. , il D. , il D.P. , il B. , la Ca. , la Ce. , il Bo. , la Ca. , il V. e il D.M. a rilasciare in favore dell’appellante il suolo edificatorio per cui è giudizio, ha rigettato l’appello incidentale, ha confermato nel resto la pronuncia appellata e compensato integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
4.1. - La Corte d’appello ha rilevato che, secondo le risultanze dell’indagine peritale, il provvedimento concessorio prevedeva la localizzazione degli spazi destinati a parcheggio al piano ingresso dell’edificio, parte in corrispondenza del fabbricato, in una sorta di piano pilotis, e parte in due zone laterali sulle testate dell’edificio.
La Corte distrettuale ha poi evidenziato che il fabbricato realizzato risultava diverso da quello rappresentato negli elaborati relativi alla concessione e non presentava aree di sosta veicolare al piano ingresso, e ciò per l’intervento di modifiche in corso d’opera, in assenza, peraltro, di concessioni in variante.
La Corte di Roma ha quindi ricordato che, in tema di disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, ove lo spazio da adibire a parcheggio, pur previsto nel progetto autorizzato, non sia stato riservato a tal fine in corso di costruzione e sia stato impiegato per realizzarvi manufatti od opere di altra natura (diversamente dall’ipotesi in cui allo spazio realizzato conformemente al progetto sia stata data una diversa destinazione in sede di vendita), se possono ravvisarsi a carico del costruttore responsabilità di vario genere, non possono, per contro, individuarsi responsabilità d’ordine privatistico né oneri di ripristino dello status quo ante. Infatti, in tale caso, il bene soggetto ex lege al vincolo pertinenziale (il parcheggio) non è mai venuto ad esistenza e il contratto di trasferimento delle unità immobiliari non ha avuto ad oggetto alcuna porzione di esso né può farsi ricorso alla tutela ripristinatoria di un rapporto giuridico mai venuto ad esistenza, ma semmai solo ad una tutela risarcitoria, in ragione dell’ampio campo applicativo proprio degli artt. 871 e 872 cod. civ., in favore degli acquirenti delle singole unità immobiliari.
Per questo, la Corte d’appello ha giudicato errata la sentenza gravata nella parte in cui ha, diversamente, ritenuto di poter individuare l’area asservita sulla scorta di unilaterali manifestazioni di volontà della società costruttrice espresse per il rilascio di ulteriori provvedimenti concessori aventi ad oggetto opere diverse dall’edificio cui l’area avrebbe dovuto essere asservita.
5. - Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello l’A. , il C. , il Ca. e la P. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 9 ed il 10 luglio 2012, sulla base di sei motivi.
La società Edil Piazza ha resistito con controricorso. Nessuno degli altri intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.
In prossimità dell’udienza i ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la nullità insanabile del procedimento di appello per difetto del contraddittorio ex art. 300 e ss. cod. proc. civ. per nullità della notifica dell’atto di appello ai già defunti Fernando D.P. e Bo.Gi. . I ricorrenti rappresentano che l’atto di appello della Edil Piazza è stato notificato il 16 luglio 2004 al D.P. presso il procuratore costituito in primo grado, mentre il destinatario era già deceduto in data 15 agosto 2000 nel corso del giudizio di primo grado; e fanno presente che anche il Bo. è deceduto l’(omissis) , nel corso del giudizio di primo grado.
1.1. - Il motivo è infondato.
Nel giudizio di primo grado Fernando D.P. e Bo.Gi. erano costituiti a mezzo del loro difensore, l’Avv. Antonio Di Silvestro, munito di procura per i gradi di merito, e poiché il loro decesso non è stato dichiarato né notificato nel corso del giudizio di primo grado, correttamente l’appello è stato notificato presso il loro difensore munito di procura.
Difatti, in caso di morte della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 4 luglio 2014, n. 15295).
2. - Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 765 del 1967 e degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Sostengono i ricorrenti che per la costituzione del vincolo di destinazione degli spazi a parcheggio non serve alcuna variante e nella licenza del 1968 i parcheggi non erano al piano pilotis ma la stessa licenza era condizionata alla realizzazione dei parcheggi e la condizione è stata osservata dal costruttore con l’acquisto del terreno necessario alla loro realizzazione. In particolare - si rileva - la licenza è del maggio 1968, l’acquisto del terreno da parte della costruttrice è del 5 agosto 1970, mentre l’abitabilità è stata concessa solo successivamente, il 13 agosto 1970, quando la P.A. ha verificato l’adempimento della condizione posta con la licenza.
2.1. - Il motivo è infondato.
La Corte d’appello si è correttamente attenuta al principio secondo cui, in tema di spazi riservati a parcheggio nei fabbricati di nuova costruzione, il vincolo previsto al riguardo dall’art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942, introdotto dall’art. 18 della legge n. 765 del 1967, è subordinato alla condizione che l’area scoperta esista e non sia stata adibita a un uso incompatibile con la sua destinazione: qualora lo spazio, pur previsto nel progetto autorizzato, non sia stato riservato a parcheggio in corso di costruzione e sia stato invece utilizzato per realizzarvi manufatti od opere di altra natura, non può farsi ricorso alla tutela ripristinatoria di un rapporto giuridico mai sorto, ma semmai a quella risarcitoria, atteso che il contratto di trasferimento delle unità immobiliari non ha avuto ad oggetto alcuna porzione dello stesso (Cass., Sez. II, 22 febbraio 2006, n. 3961; Cass., Sez. II, 7 maggio 2008, n. 11202).
I ricorrenti contestano l’applicazione di questo principio, negando che nella licenza del 1968 i parcheggi fossero al piano pilotis e sostenendo che il provvedimento abilitativo era subordinato alla realizzazione dei parcheggi.
Ma si tratta di deduzione generica, che non tiene conto della circostanza che il riconoscimento giudiziale del diritto reale di uso degli spazi destinati a parcheggi può avere ad oggetto soltanto le aree che siano destinate allo scopo di cui si tratta nei provvedimenti abilitativi all’edificazione, senza possibilità di ubicazioni alternative (Cass., Sez. Il, 11 febbraio 2009, n. 3393).
E, sotto questo profilo, il motivo non spiega come il terreno esterno al lotto ove è avvenuta l’edificazione, acquistato da parte dell’impresa costruttrice nell’agosto del 1970, avesse una destinazione riservata a parcheggio già secondo la licenza del 1968: non spiega, cioè, come la suddetta area risultasse vincolata in base al progetto definitivo relativo alla licenza di costruzione del 1968.
D’altra parte, la Corte d’appello ha escluso, con congruo e motivato apprezzamento delle risultanze di causa, privo di mende logiche e giuridiche, che l’asservimento di tale area possa derivare da unilaterali dichiarazioni del costruttore rivolte al rilascio di ulteriori provvedimenti abilitativi aventi ad oggetto nuove opere, diverse dall’edificio cui l’area avrebbe dovuto essere funzionalmente destinata; e ciò dopo avere accertato, in punto di fatto, sulla scorta dell’indagine compiuta dal tecnico incaricato, che il progetto originario per la costruzione dell’edificio ed il provvedimento concessorio prevedevano la localizzazione degli spazi destinati a parcheggio all’interno dello stesso lotto edificando (in una sorta di piano pilotis e, in parte, in due zone laterali sulle testate dell’edificio).
3. - Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. l della legge n. 241 del 1990, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia) denuncia che la sentenza impugnata sia contraria ai principi dell’ordinamento, ad una lettura costituzionalmente orientata delle norme in esame, ai principi di buona amministrazione, di legalità, di efficacia e ragionevolezza del suo andamento, ledendo gravemente il legittimo affidamento insorto tra i condomini, siccome scaturito dalla licenza edilizia rilasciata dal Comune di (omissis) .
3.1. - Il motivo è inammissibile per la sua genericità.
L’invocazione di principi generali dell’ordinamento e della norma costituzionale sul buon andamento della pubblica amministrazione non è, da sola, sufficiente a surrogare l’accertata carenza del presupposto di fatto dell’invocata tutela, consistente nella esistenza del vincolo a parcheggio dell’area in contestazione sulla base del progetto e dei provvedimenti abilitativi all’edificazione.
4. - Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza di secondo grado (art. 111 Cost., 132 e 161 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ.), violazione dell’art. 18 della legge n. 765 del 1967, dell’art. 26 della legge n. 47 del 1985 e degli artt. 817 e 818 cod. civ. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. La sentenza d’appello sarebbe nulla per mancanza ed insufficienza di motivazione e per la mancata indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicabili alla fattispecie. La sentenza avrebbe errato a non riconoscere la proprietà pro quota dell’area anche ad Ca.An. e A.L. , originaria comproprietaria, intervenuta nel giudizio di appello, i quali - si deduce - hanno acquistato l’appartamento, con ogni pertinenza, prima che l’area a parcheggio fosse venduta separatamente dal costruttore al Cu. e pertanto non hanno diritto all’uso in forza del vincolo ex lege, ma hanno diritto, come riconosciuto in primo grado a B. e Ca. , alla stessa proprietà, nella misura di legge oltre lo spazio di manovra, dell’area prospiciente l’immobile e adibita a parcheggio.
4.1. - Il motivo è inammissibile.
Esso cumula indistintamente vizio di nullità della sentenza di secondo grado per difetto di motivazione, error in indicando sotto il profilo sia della disciplina legale delle aree destinate a parcheggio sia della disciplina codicistica in tema di pertinenze, e vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, senza che, neppure dalla illustrazione del motivo, sia possibile distinguere, dal complessivo coacervo, la doglianza riferibile alla nullità della sentenza, alla interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie, o ai profili attinenti alla ricostruzione del fatto.
La censura si risolve, d’altra parte, nella richiesta della costituzione di un vincolo pertinenziale che in realtà, in base alla sentenza della Corte d’appello, non è mai venuto ad esistenza. Ed inoltre la doglianza sul punto è articolata senza riportare le clausole del contratto di acquisto che sarebbero dimostrative dell’esistenza del vincolo pertinenziale sull’area in contestazione e che il giudice del merito avrebbe male o insufficientemente valutato.
5. - Il quinto motivo è rubricato nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 18 della legge n. 765 del 1967, 1374 cod. civ. e 817 e ss. cod. civ., nonché nullità della sentenza per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Erroneamente la sentenza di secondo grado avrebbe confermato il capo 2 del dispositivo della precedente sentenza del Tribunale, ponendo a carico degli appellanti incidentali un indennizzo (per il trasferimento del diritto d’uso, indennizzo non dovuto, in quanto il venditore non si è espressamente riservato la proprietà esclusiva degli spazi destinati a parcheggio nei rispettivi contratti di compravendita), stabilendo poi, al capo 3 del dispositivo, a carico degli appellanti incidentali un duplice indennizzo (anche per la prolungata occupazione degli spazi destinati a parcheggio).
5.1. - Il motivo è inammissibile.
La censura si rivolge in realtà contro la sentenza del Tribunale, mentre, a seguito della sentenza d’appello, è venuto meno il censurato "duplice indennizzo", perché la Corte di Roma ha mantenuto ferma la condanna al pagamento dell’indennizzo per l’occupazione (capo 3 della sentenza di primo grado), mentre - non avendo riconosciuto il diritto reale all’uso degli spazi sull’area in questione da parte degli acquirenti delle singole unità immobiliari - ha con ciò escluso la debenza di alcun corrispettivo per il riconoscimento giudiziale dello stesso.
6. - Il sesto mezzo lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 1418 cod. civ. e per omessa pronuncia sulla domanda di nullità del contratto di trasferimento tra il Cu. e la Erre.Ci.Immobiliare, per omessa e insufficiente motivazione e per contraddittorietà della stessa. La sentenza di primo grado, confermata in appello, dichiarando il B. proprietario dell’area a parcheggio, avrebbe dovuto dichiarare, quale conseguenza necessaria, la nullità parziale del successivo contratto citato con il quale la Er-re.Ci.Immobiliare ha illegittimamente ceduto l’area comprensiva del diritto di proprietà del B. e della Ca. nonché del Ca. e della A. .
6.1. - Il motivo è inammissibile.
Si tratta di questione non affrontata nel giudizio di appello e i ricorrenti non riportano - in violazione del principio di specificità discendente dalle prescrizioni formali dettate dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. - la deduzione difensiva con la quale hanno sottoposto al giudice del gravame la questione stessa.
7. - Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 aprile 2017.
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mercoledì 24 maggio 2017

LASTRICO ESLUSIVO. LA SPESA SOLO ALLE UNITA’ IMMOBILIARI COPERTE DALLA SUPERFICIE

In tema di condominio negli edifici, agli effetti dell'art. 1126 c.c., i due terzi della spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico solare di uso esclusivo sono a carico non di tutti i condomini, in relazione alla proprietà delle parti comuni esistenti nella colonna d'aria sottostante, ma di coloro che siano proprietari individuali delle singole unità immobiliari comprese nella proiezione verticale di detto lastrico, alle quali, pertanto, esso funge da copertura. La Suprema Corte spiega che l'art. 1126 c.c., obbligando a partecipare alla spesa relativa alle riparazioni del lastrico solare di uso esclusivo, nella misura di due terzi, "tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve", si riferisce a coloro ai quali appartengono unità immobiliari di proprietà individuale comprese nella proiezione verticale del manufatto da riparare o ricostruire, alle quali, pertanto, esso funge da copertura, con esclusione dei condomini ai cui appartamenti il lastrico stesso non sia sovrapposto. Nello specifico, l'obbligo di partecipare alla ripartizione dei cennati due terzi della spesa non deriva, quindi, dalla sola, generica, qualità di partecipante del condominio, ma dall'essere proprietario di un'unità immobiliare compresa nella colonna d'aria sottostante alla terrazza o al lastrico oggetto della riparazione. Del resto, è pressochè inevitabile che la terrazza a livello o il lastrico di uso esclusivo coprano altresì una o più parti che siano comuni a tutti i condomini, e non solo a quelli della rispettiva ala del fabbricato, come, ad esempio, il suolo su cui sorge l'edificio, la facciata, le fondazioni, ma se bastasse ciò per chiamare a concorrere alle spese del bene di copertura tutti i condomini, l'art. 1126 c.c., non avrebbe alcuna pratica applicazione.

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CASSAZIONE 10 MAGGIO 2017, N. 11484 - in tema di lastrico solare



CASSAZIONE 10 MAGGIO 2017, N. 11484

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 
SESTA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:              
Dott. PETITTI  Stefano -  Presidente  
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni -  Consigliere   
Dott. GIUSTI   Alberto -  Consigliere   
Dott. PICARONI Elisa  -  Consigliere  
Dott. SCARPA   Antonio -  rel. Consigliere  

ha pronunciato la seguente: 
                                         
ORDINANZA
                                   
sul ricorso 2693/2016 proposto da: 
M.R.,  MI.AN.MA., M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato G. F. R., che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato M.A.; 
- ricorrenti - 

CONTRO
S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato E. Z., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato B. P.; 
- controricorrente - 
E CONTRO
CONDOMINIO,  P.M., C.M.G., CA.FA., F.S.M., C.B.G., INTIS SRL; 
- intimati - 

avverso la sentenza n. 2642/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/06/2015; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
                           
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Mi.An.Ma., M.R. e M.A. propongono ricorso per cassazione articolato in unico motivo avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2642/2015 del 22 giugno 2015. La sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione di primo grado resa dal Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, ha dichiarato che le spese inerenti il rifacimento dei lastrici solari siti al quinto ed al sesto piano della scala B dell'edificio del Condominio (OMISSIS), oggetto della deliberazione assembleare del 23 giugno 2011, debbano essere sostenute per un terzo dai proprietari esclusivi dei lastrici e per due terzi da tutti i restanti condomini. La Corte d'Appello di Milano ha posto in evidenza come i lastrici solari insistono su "porzione di immobile in seno alla quale si trovano anche parti di proprietà comune dell'intera Comunione (galleria pedonale, portico pedonale, portineria, atrio, piani interrati, corselli box)", e quindi costituiscono "copertura non solo delle unità immobiliari site ai piani sottostanti e di proprietà esclusiva dei rispettivi comunisti, ma pure, appunto, di tali parti comuni".
Per questo, a dire dei giudici dell'appello, non vi sarebbe ragione alcuna per cui i condomini della scala B debbano farsi esclusivo carico di parti che ricadono nella proprietà comune anche della scala A. Inoltre, la Corte d'Appello ha messo in rilievo come l'art. 8 del Regolamento Condominiale preveda che le spese riguardanti le parti comuni si suddividano in proporzione della quota millesimale di proprietà di ciascuno dei comproprietari.
L'unico complesso motivo del ricorso di Mi.An.Ma., M.R. e M.A., denuncia il travisamento dell'art. 1126 c.c., e art. 68 disp. att. c.c..
Resiste con controricorso S.C..
Rimangono intimati, senza svolgere attività difensiva, il Condominio (OMISSIS), Ca.Fa., INTIS s.r.l., F.S.M., C.B.G., C.M.G. e P.M..
Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.
L'unico motivo di ricorso è fondato.
La decisione della Corte d'Appello di Milano contrasta con la giurisprudenza di questa Corte consolidatasi sulla base di risalente e costante orientamento.
L'art. 1126 c.c., obbligando a partecipare alla spesa relativa alle riparazioni del lastrico solare di uso esclusivo, nella misura di due terzi, "tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve", si riferisce evidentemente a coloro ai quali appartengono unità immobiliari di proprietà individuale comprese nella proiezione verticale del manufatto da riparare o ricostruire, alle quali, pertanto, esso funge da copertura, con esclusione dei condomini ai cui appartamenti il lastrico stesso non sia sovrapposto (cfr. Cass. Sez. 2, n. 7472 del 04/06/2001; Cass. Sez. 2, n. 3542 del 15/04/1994; Cass. Sez. 2, n. 244 del 29/01/1974; anche Cass. Sez. 2, n. 2726 del 25/02/2002).
Come meglio ancora spiegato da Cass. Sez. 2, n. 2821 del 16/07/1976, l'obbligo di partecipare alla ripartizione dei cennati due terzi della spesa non deriva, quindi, dalla sola, generica, qualità di partecipante del condominio (come invece ha ritenuto la Corte d'Appello di Milano), ma dall'essere proprietario di un'unità immobiliare compresa nella colonna d'aria sottostante alla terrazza o al lastrico oggetto della riparazione. Del resto, è pressochè inevitabile che la terrazza a livello o il lastrico di uso esclusivo coprano altresì una o più parti che siano comuni a tutti i condomini, e non solo a quelli della rispettiva ala del fabbricato, come, ad esempio, il suolo su cui sorge l'edificio, la facciata, le fondazioni, ma se bastasse ciò per chiamare a concorrere alle spese del bene di copertura tutti i condomini, l'art. 1126 c.c., non avrebbe alcuna pratica applicazione.
Giacchè, peraltro, l'art. 1126 c.c. non è compreso tra le disposizioni inderogabili richiamate dall'art. 1138 c.c., certamente il regolamento del condominio può stabilire la ripartizione delle relative spese in modo pattizio, pure ponendo le stesse a carico di tutti i condomini, ma a tal fine occorre che sia adottata una convenzione espressa di deroga al criterio legale, e tale certamente non si rivela l'art. 8 del Regolamento condominiale cui fa cenno la Corte d'Appello di Milano, il quale, disponendo che le spese per le parti comuni si suddividono in proporzione alla quota millesimale di proprietà di ciascuno, risulta mera traslitterazione dell'art. 1123 c.c., comma 1.
La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Il giudice di rinvio deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto:
"In tema di condominio negli edifici, agli effetti dell'art. 1126 c.c., i due terzi della spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico solare di uso esclusivo sono a carico non di tutti i condomini, in relazione alla proprietà delle parti comuni esistenti nella colonna d'aria sottostante, ma di coloro che siano proprietari individuali delle singole unità immobiliari comprese nella proiezione verticale di detto lastrico, alle quali, pertanto, esso funge da copertura".

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Milano anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta - 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017
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martedì 16 maggio 2017

L’opponibilità delle limitazioni alla destinazione delle unità immobiliari

In proprietà esclusiva nel caso di mancata trascrizione del regolamento c.d. contrattuale

Il richiamo, la menzione, l’accettazione o approvazione di un regolamento già esistente, così come l’impegno a rispettarlo contenuti nell’atto di acquisto di chi diventa condomino, sono giuridicamente irrilevanti in quanto un regolamento, una volta approvato, in base all’art. 1107, 2° comma, c.c. è efficace anche verso gli aventi causa dagli originari condomini.

Secondo la S.C. la mancata trascrizione delle servitù a carico delle unità immobiliari in proprietà esclusiva (in genere si tratta del divieto di dare alle stesse determinate destinazioni) previste del c.d. regolamento contrattuale con conseguente inopponibilità delle stesse agli aventi causa dagli originari stipulanti sarebbe superabile da una “accettazione” di tali servitù.
In ordine ai requisiti di tale “accettazione” non vi è uniformità di indirizzo.
In alcune ipotesi sono stati ritenuti sufficienti l’accettazione del regolamento (Cass. 26 ottobre 1974 n. 3168, in Giust. civ., 1975, I, 799), perché le parti dimostrerebbero di essere a conoscenza delle limitazioni in questione e di accettarne il contenuto (Cass. 14 gennaio 1993, n. 395, in Giust. civ., 1994, I, 504), il richiamo del regolamento (Cass. 3 novembre 2016 n. 22310; Cass. 6 luglio 2016 n. 21024; Cass. 20 aprile 2016 n. 19212), il richiamo ed approvazione del regolamento, sì che lo stesso venga a far parte per relationem del contenuto dell’atto di acquisto (Cass. 30 luglio 1999 n. 8279, in Arch.locazioni, 2000, 63 ; Cass. 21 febbraio 1995 n. 1886; Cass. 7 gennaio 1992 n. 49, in Giust. civ., 1992, I, 2407; Cass. 18 luglio 1989 n. 3351, in Riv. giur. edilizia, 1989, I, 854), il semplice riferimento al regolamento (Cass. 31 luglio 2009 n. 17886; Cass. 3 luglio 2003 n. 105239). In tale ordine di idee si è affermato che ove il regolamento sia richiamato con precisione ed espressamente accettato, non occorre nemmeno una specifica descrizione del contenuto della limitazione, trattandosi generalmente di vincoli relativi a tutte le unità che compongono l’edificio condominiale (Cass. 23 febbraio 1980 n. 1303, con riferimento alla clausola vietante l’adibizione degli appartamenti ad attività di pensione o di albergo).
In senso più rigoroso si è richiesto l’impegno dell’acquirente di osservare il regolamento già predisposto (Cass. 8 febbraio 1975 n. 506, per la quale, inoltre, l’accettazione può risultare anche da fatti concludenti). Non è ben chiaro il pensiero delle decisioni le quali ritengono sufficiente la accettazione delle clausole del regolamento (Cass. 11 febbraio 1977 n. 621; Cass. 27 giugno 1973 n. 1856; Cass. 24 marzo 1972 n. 899; Cass. 22 luglio 1963 n. 2024).
Se si parte dalla considerazione che il contenuto tipico del regolamento di condominio è quello previsto dall’art. 1138, primo comma, c.c., è difficile comprendere come dal semplice richiamo, riferimento ad esso o anche dall’impegno di rispettarlo da parte del nuovo condomino nel proprio atto di acquisto sia possibile desumere l’accettazione dell’eventuale contenuto atipico dello stesso, costituito dalle limitazioni alla destinazione delle unità immobiliari in proprietà esclusiva, che costituiscono delle servitù.
A ciò va aggiunto che il richiamo, la menzione, l’accettazione od approvazione di un regolamento già esistente, così come l’impegno a rispettarlo contenuti nell’atto di acquisto di chi in base ad esso diventa condomino sono giuridicamente irrilevanti, in quanto un regolamento, una volta approvato, in base all’art. 1107, secondo comma, c.c. è efficace anche nei confronti degli aventi causa dagli originari condomini.
Va, poi, rilevato che l’orientamento in questione si pone in contrasto con quando affermato dalla stessa S.C. in ordine alla opponibilità della servitù non trascritta al terzo acquirente del fondo servente. E’ stata, infatti, richiesta la espressa menzione della servitù nell’atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti (Cass. 28 aprile 2011 n. 9457; Cass. 21 febbraio 1996 n.1329), ancorché indirettamente attraverso il richiamo alla situazione dei luoghi, ma inequivocabilmente (Cass. 28 gennaio 1999 n. 757), senza che sia sufficiente che, in luogo della descrizione della servitù esistente, l’atto di trasferimento contenga frasi generiche o di mero stile, ricorrenti negli atti notarili (Cass. 3 aprile 2003 n. 5158), che restano prive di effetti giuridici, atteso che siffatte espressioni, in mancanza della legale certezza della conoscenza della servitù da parte del terzo acquirente, derivante dalla trascrizione dell’atto costitutivo, non danno neppure la certezza reale di tale conoscenza, che si consegue soltanto mediante la specifica indicazione dello “ius in re aliena” gravante sull’immobile oggetto del contratto (Cass. 3 febbraio 1999 n. 884, in Giur. it., 2000, 937; Cass. 8 agosto 1990 n. 8038). In particolare si è ritenuto che ove nell’atto di acquisto non sia fatta specifica menzione della servitù, ma sia contenuto un semplice richiamo ad altro contratto o documento nel quale sia specificamente menzionata la servitù, questa non può essere opposta all’acquirente, non essendo sufficiente la possibilità per il compratore di consultare l’atto costitutivo (Cass. 10 maggio 1963 n. 1149, in Giust. civ., 1963, I, 1256).
Sembrano aderire a tale impostazione (la quale è fortemente avversata in dottrina) le decisioni secondo le quali l’espressa accettazione del regolamento di condominio richiede uno specifico richiamo contenuto in apposita clausola dell’atto di acquisto (Cass. 12 maggio 1982 n. 2966, in Arch. locazioni, 1982, 347) oppure che l’obbligo o il divieto di dare a taluni locali una determinata destinazione, in tanto è opponibile al terzo acquirente di tali beni, in quanto sia esplicitamente riportato nel contratto d’acquisto, ovvero il terzo acquirente abbia espressamente dichiarato di essere a conoscenza del vincolo suddetto, senza che siano ammessi equipollenti e che il terzo acquirente sia tenuto a svolgere indagini per conoscere aliunde l’esistenza di vincoli, oneri o servitù non risultanti chiaramente dall’atto trascritto (Cass. 14 aprile 1983 n. 2619, in Riv. giur. edilizia, 1983, I, 917).

di Roberto Triola
già Presidente della Seconda Sezione Civile della Cassazione
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giovedì 13 aprile 2017

giovedì 2 marzo 2017

Nel 2016 gli acquisti immobiliari crescono del 18,4%

Nel 2016 gli acquisti immobiliari crescono del 18,4%, superando 1 mln di scambi Torino, Bologna, Genova e Milano guidano il mercato delle abitazioni Tutti i dati nello studio dell’Osservatorio del mercato immobiliare delle Entrate

Terzo anno consecutivo in positivo per il mercato italiano del mattone che fa registrare una crescita a doppia cifra, superando il milione di immobili compravenduti: un risultato che non veniva raggiunto dal 2011. Con un incremento del 16,4% degli scambi nell’ultimo trimestre dell’anno, il 2016 chiude infatti con un +18,4%.
Nell’anno appena trascorso, l’incremento più alto ha interessato il settore produttivo (+22,1%), seguito dalle pertinenze (+19,2%), dal residenziale (+18,9%), dal commerciale (+16,6%) e dal terziario (+12,5%).
Tra le grandi città il mercato delle abitazioni è stato particolarmente vivace a Torino, che incrementa le compravendite del 26,4% rispetto al 2015, a Bologna (+23,7%), Genova (+22,9%) e Milano (+21,9%).
È il quadro che emerge dalla Nota dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate pubblicata oggi, che fornisce un’analisi dell’andamento del mattone nel IV trimestre del 2016 e fornisce una sintesi dell’intero anno appena trascorso.

2010      2011      2012       2013     2014     2015      2016  
-0,1%   -1,9%    -24,8%   -8,9%   +1,8%   +4,7%   +18,4%
Variazione annuale del mercato immobiliare rispetto all'anno precedente

Abitazioni, mutui e pertinenze - Nonostante un leggero rallentamento dei tassi di crescita nella seconda parte dell’anno, specialmente nelle regioni centrali e meridionali, il 2016 segna un importante risultato nelle compravendite delle abitazioni, con un +18,9% e 528.865 unità immobiliari scambiate. La crescita è sostanzialmente omogenea, sia nei comuni capoluogo (+18,7%) che in quelli non capoluogo (+19,1%). Rispetto al 2015 aumenta anche l’acquisto della nuda proprietà (+11,5%), più accentuata nei comuni non capoluogo (+12,5%) rispetto ai capoluoghi (+ 9,5%), mentre un forte rialzo si registra negli acquisti tramite mutuo ipotecario, che aumentano del 27,3%. Coerentemente con la diminuzione dei tassi di interesse e la stabilità del capitale erogato medio per unità, scende del 4% rispetto al 2015 la rata mensile iniziale, portandosi a livello medio nazionale che si aggira sui 570 euro.
Sono in linea con il settore residenziale anche le compravendite delle pertinenze (+19,2%), riconducibili in larga parte ad immobili al servizio delle abitazioni, come cantine, box e posti auto, che hanno raggiunto 411.003 transazioni.

Torino guida la classifica nel residenziale - Tra le otto principali metropoli italiane, il 2016 premia la performance del mercato delle abitazioni di Torino, che con 12.342 compravendite cresce del 26,4% rispetto all’anno precedente. Superano oltre 20 punti percentuali di rialzo anche Bologna (+23,7%), Genova (+22,9%), Milano (+21,9%), mentre mostrano una crescita più contenuta Napoli (+17,1%), Firenze (+16,0%) e Roma (+10,6%). Palermo si rivela il mercato residenziale meno dinamico, con 4.795 scambi, pari al +9,2%.

L’andamento di negozi, uffici e capannoni industriali - Il 2016 fa segnare a livello nazionale variazioni positive per tutti i comparti e per tutti i trimestri di rilevazione. Tra i settori del mercato non residenziale, le compravendite di uffici e istituti di credito segnano una crescita del 12,5% e 9.946 transazioni, anche se l’andamento annuo ha mostrato oscillazioni più evidenti rispetto agli altri comparti. Il settore commerciale ha registrato un’inversione di tendenza, con tassi costantemente positivi e stabilmente a doppia cifra sull’intero territorio nazionale. In particolare sono state scambiate 30.586 unità, con un incremento del 16,6% rispetto al 2015. Il settore produttivo (capannoni e industrie) ha prodotto, infine, la crescita più significativa, in termini percentuali, all’interno del comparto non residenziale, con un +22,1% e 11.287 transazioni.

Ulteriori dettagli - La Nota trimestrale Omi relativa al quarto trimestre 2016, completa di tabelle e grafici di dettaglio, anche nella versione in lingua inglese, può essere scaricata dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, seguendo questo percorso: Documentazione > Osservatorio del mercato immobiliare > Pubblicazioni > Note trimestrali.

Roma, 1 marzo 2017
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martedì 13 dicembre 2016

FAR RISPETTARE LE REGOLE: facile a dirlo!

Capacità relazionali e gestionali del gestore immobiliare


"La prego di far rispettare le regole”. Immagino che questa richiesta per l’amministratore sia una sorta di persecuzione che arriva con tutti i mezzi di comunicazione a disposizione dei condomini. Una richiesta legittima, ma difficile da esaudire. Del resto, a chi altri possono rivolersi i condomini per chiedere questo genere di aiuto! Spesso si sente dire: “Ci vorrebbe qualcuno che facesse rispettare le regole” e si arriva ad invocare la presenza dello sceriffo di condominio.
Il rispetto delle regole è richiamato costantemente come soluzione, a volte come panacea di tutti i mali. La convinzione diffusa è che se tutti rispettassero le regole, non ci sarebbero problemi. Il che è vero solo in parte. Il rispetto formale delle regole, infatti, non garantisce di per sé una buona convivenza. Oltre le regole ci sono le persone e la qualità delle loro relazioni che richiedono attenzione e rispetto anche oltre le regole. In poche parole, le regole sono importanti, vanno rispettate, ma non basta.
Le regole ci sono, ma le persone fanno fatica a rispettarle. Pare che non ne capiscano più il senso. Questo, ovviamente non riguarda solo la vita nel condominio. Il tema della legalità è cruciale nel nostro paese. Le regole sono vissute come “costrizione”, come limitazione alla libertà individuale, come intralcio al benessere personale, piuttosto che come risorsa al servizio della collettività e, alla fine, anche del proprio benessere. Verso le regole in generale si è creata una sorta di avversione e la tendenza a piegarle in funzione dei propri interessi personali. Le regole non piacciono. O non piacciono a tutti nello stesso modo. Inoltre, intorno alle regole nascono conflitti che per essere gestiti, rimandano a loro volta a delle regole. Poiché le regole vanno rispettate, quando ciò non avviene, qualcuno ha la responsabilità di intervenire per farle rispettare e sanzionare chi non lo fa. Nel condominio tocca all’amministratore. 
Ma quali strumenti e quale potere ha l’amministratore per far rispettare le regole? Può fare un richiamo. Verbale o scritto. O può minacciare di farlo. In casi molto gravi potrà fare ricorso alla magistratura.
L’amministratore non è un giudice e neanche lo “sceriffo” del condominio. Non sempre la responsabilità che gli viene attribuita è sostenuta da un effettivo potere per imporre o sanzionare. Gli amministratori lo sanno bene. Infatti spesso si trovano in una situazione complicata. Non possono disattendere la richiesta di fare in modo che le regole vengano rispettate e, al tempo stesso, sanno che gli strumenti di cui dispongono sono molto limitati. Se l’amministratore non riesce a costruire un dialogo con il “trasgressore” al quale dovrebbe parlare e che, soprattutto, dovrebbe convincere, i suoi inviti e i suoi richiami rischiano di cadere nel vuoto. Inoltre, se un richiamo è fatto male, o magari sulla base di un input di cui non si è verificata l’attendibilità, la situazione può peggiorare. La persona si arrabbia di più e la disattenzione verso la regola può diventare dispetto. Il richiamo fa esplodere il conflitto Essere realistici rispetto alla potere reale che si ha è fondamentale per non mettersi nei pasticci, non complicarsi la vita e non complicarla anche agli altri con azioni sbagliate.
  • Cosa sarebbe necessario? 
Che tutti i condomini capissero il senso e l’utilità delle regole condominiali, nell’interesse di tutti. Le regole al tempo stesso limitano e tutelano la libertà individuale.
  • Le regole servono perché orientano i comportamenti. Le persone non devono ogni volta domandarsi cosa fare: basta seguire la regola. Ma quando la regola non si conosce o quando non si condivide?
Come quelle regole che oggi non hanno più senso (se mai l’hanno avuto), che penalizzano alcuni, ad esempio i giovani o i bambini e che quindi vengono percepite come ingiuste.
Il primo punto, quindi, è conoscere le regole, capirne il senso e basare il rispetto soprattutto sulla condivisione. Se pensiamo tutto questo in un contesto interculturale, con dei condomini sempre più diversi fra loro, appare un’impresa non certo facile.
In ogni caso, le regole vanno rispettate anche quando non si condividono. Nella vita sociale ci sarà sempre qualche norma che in qualche momento non ci piace. La condivisione di fondo riguarda la necessità delle regole e del loro rispetto sempre, non a corrente alternata.
  • Se il senso della regola è condiviso e se chi è chiamato a far rispettare le regole gode dell’autorevolezza necessaria, la cosa funziona. Altrimenti si deve usare la forza, la minaccia, la sanzione. Se le persone non rispettano le regole per adesione volontaria e per convinzione, qualcuno deve fargliele rispettare. Come?
Prima con il convincimento e poi, se necessario, con la forza.
  • Ma cosa può effettivamente fare l’amministratore nei confronti di coloro che non rispettano il regolamento condominiale?
L’amministratore condominiale non è la croce rossa, ma non è neanche lo sceriffo del condominio. Il controllo e la repressione non bastano.
Una paziente azione educativa è irrinunciabile. Ma richiede tempo, oltre che competenze. Spesso l’amministratore non ha né l’uno, né le altre. Infine, il richiamo alle regole non può essere separato dal rispetto per le persone e dall’ascolto. La regola non può sostituire il rispetto per gli altri e per l’ambiente. Il rispetto non può essere garantito da una regola. Come del resto l’ascolto. La regola, ad esempio, garantisce il diritto di parola, ma non può garantire l’ascolto, che è un comportamento che si basa sulla disponibilità soggettiva. In un’assemblea di condominio ben organizzata si può garantire a tutti di poter parlare, ma non si può garantire a tutti di essere ascoltati.

di Elvio Raffaello Martini
Psicologo
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mercoledì 19 ottobre 2016

Quotazioni immobiliari: i dati relativi al primo semestre 2016


COMUNICATO STAMPA
Quotazioni immobiliari, online i dati relativi al primo semestre 2016

Sono consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate e tramite l’applicazione per smartphone Omi Mobile i dati relativi alle quotazioni immobiliari del primo semestre 2016, che forniscono un’indicazione dei prezzi al metro quadro per diverse tipologie di immobili. Inoltre, da oggi le quotazioni possono essere anche scaricate, accedendo alla banca dati tramite i servizi online dell’Agenzia, Entratel e Fisconline.

GEOPOI® , quotazioni immobiliari a portata di zoom - Le quotazioni immobiliari dell’Osservatorio consentono di avere un’indicazione di massima del valore di mercato degli immobili nel settore residenziale, commerciale, terziario e produttivo. Cittadini, istituzioni e operatori del settore possono consultare i valori tramite ricerca testuale oppure tramite il servizio di navigazione territoriale GEOPOI® , il framework cartografico realizzato da Sogei, che permette una navigazione interattiva su mappa. L’interfaccia è disponibile anche tramite l’applicazione Omi mobile, accessibile da smartphone o tablet: digitando sul proprio browser l’indirizzo http://m.geopoi.it/php/mobileOMI/index.php è, infatti, possibile conoscere le informazioni relative agli immobili in base a semestre, Provincia, Comune, zona Omi e destinazione d’uso.

La banca dati apre al download - Da oggi è attivo, inoltre, il servizio di download gratuito delle quotazioni immobiliari per gli utenti registrati a Fisconline e ad Entratel, che potranno scaricare i dati a partire dal primo semestre di quest’anno. Per avviare il download è richiesta, quindi, la registrazione ai servizi online dell’Agenzia, necessaria per garantire una maggiore sicurezza degli accessi.

Come consultare i dati - Collegandosi al sito internet www.agenziaentrate.it, nella sezione Documentazione > Osservatorio del Mercato Immobiliare > Banche dati > Quotazioni immobiliari è possibile consultare anche le quotazioni dei semestri precedenti, a partire dal secondo semestre 2013.

Roma, 14 ottobre 2016
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mercoledì 27 luglio 2016

Agenzia delle Entrate: fotografato il patrimonio immobiliare italiano nel 2015

COMUNICATO STAMPA

Disponibili online le statistiche catastali
L’Agenzia fotografa il patrimonio immobiliare italiano nel 2015

Stock immobiliare italiano in aumento: nel 2015 cresce dello 0,6% il numero di immobili censiti, 371mila in più del 2014. Quasi l’88% è di proprietà delle persone fisiche e il 12% delle persone non fisiche. Crescono, in particolare, il numero di abitazioni (80 mila unità in più rispetto al 2014), il numero di unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale F (2,4%), che rappresentano unità non idonee a produrre reddito, quelle a destinazione speciale (1,6%) e ad uso collettivo (1%). Questi i dati aggiornati al 31 dicembre scorso e pubblicati oggi sul sito delle Entrate. Le nuove statistiche catastali, che forniscono uno spaccato del patrimonio immobiliare italiano, sono state elaborate dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate in collaborazione con la Direzione Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare.

La mappa in dettaglio - Il numero di immobili o loro porzioni censito negli archivi catastali italiani al 31 dicembre 2015 è pari a 73,9 milioni, lo 0,6% in più rispetto al 2014. Di questi, circa 64,2 milioni sono classificate nelle categorie catastali ordinarie (gruppi A, B e C) e speciali (gruppo D), con attribuzione di rendita, oltre 3 milioni sono censite nelle categorie catastali del gruppo F, che rappresentano unità non idonee a produrre reddito, e oltre 6 milioni sono beni comuni non censibili (unità di proprietà comune e che non producono reddito).

Le unità immobiliari abitative – Nel 2015 il numero delle abitazioni aumenta di 80mila unità rispetto all’anno precedente, raggiungendo quota 34,8 milioni. In dettaglio, vi è stato un incremento delle abitazioni civili (0,7%), di tipo economico (0,4%) e di ville e villini (0,9%). Sono diminuite, invece, di circa l’1% le abitazioni signorili e le abitazioni popolari e di circa il 4% le abitazioni di tipo ultrapopolare e rurale. Quasi il 92% del totale delle abitazioni è di proprietà delle persone fisiche e la superficie media risulta pari a 117 metri quadri.

I dati della rendita catastale – La rendita catastale complessiva attribuita allo stock immobiliare italiano nel 2015 ammonta a 37,5 miliardi di euro, lo 0,1% in più rispetto al 2014. Circa il 60% è relativa a immobili di proprietà delle persone fisiche (22,6 miliardi di euro) e il restante 40% (14,9 miliardi di euro) detenuto dalle persone non fisiche. In particolare, la rendita complessiva delle abitazioni è di 16,8 miliardi di euro: la media della rendita catastale di un’abitazione è circa 480 euro, con punte di oltre 4 mila euro per le case di maggior pregio.

Come consultare i dati - Le Statistiche catastali, con le tabelle di dettaglio suddivise per categoria e provincia, sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione Pubblicazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare.

Roma, 26 luglio 2016

Fonte: AgenziaEntrate
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martedì 26 luglio 2016

COMPROPRIETA' DI IMMOBILI: in caso di mancato raggiungimento della maggioranza si dovrà ricorrere l’autorità giudiziaria - CASSAZIONE 28 GIUGNO 2016, N. 13353

In materia di comproprietà di immobili, ai fini delle decisioni sull’utilizzo di questi, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza, dovrà essere sentita l’autorità giudiziaria, come previsto dall’art. 1105, ultimo comma, c.c.. Nella fattispecie un comproprietario instaurava un giudizio nei confronti dell’altro comproprietario, esponendo di essere comproprietario con lo stesso di un fabbricato composto di due unità immobiliari. Chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento del danno patito a causa dalla sua opposizione a dare in locazione l’unità immobiliare al piano terra o, in via alternativa, al pagamento di una somma identica al titolo di corrispettivo per l’occupazione della porzione del bene al primo piano. I giudici di Piazza Cavour sanciscono il principio nel caso in cui comproprietari non raggiungano una decisione presa a maggioranza, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria.

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CASSAZIONE 28 GIUGNO 2016, N. 13353: comproprietà di immobili e loro utilizzo



CASSAZIONE 28 GIUGNO 2016, N. 13353


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANA VINCENZO - Presidente
Dott. PARZIALE IPPOLISTO - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:
                                          
SENTENZA
sul ricorso 27768-2011 proposto da:
Z. T. elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avvocato A. V., rappresentato e difeso dall'avvocato A. F. come da procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Z. M., elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avvocato A. M., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G. .B come da procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 524/2011 della CORTE D'APPFILO di Venezia, depositata il 14/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;
udito l'Avvocato Zini per delega Massimi, che si riporta agli atti e alle conclusioni assunte;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luisa De Renzis, che conclude per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 15 settembre 2006 Z.G. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Vicenza, Z.M., esponendo di essere comproprietario con lo stesso di un fabbricato sito in (OMISSIS) e composto di due unità immobiliari, delle quali una al piano terra e l’altra al piano primo. Chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento del danno patito a causa dalla sua opposizione a dare in locazione l’unità immobiliare al piano terra o, in via alternativa, al pagamento di una somma identica al titolo di corrispettivo per l’occupazione della porzione del bene al primo piano.
2. Il Tribunale di Vicenza, nel contraddittorio delle parti, accoglieva parzialmente la domanda attrice.
3. Z.M. proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Vicenza.
4. La Corte di Appello di Venezia, nella resistenza dell’appellato, con sentenza n. 524/11, accoglieva l’appello principale e, quindi, rigettava la domanda di Z.G. . Motivava la sua decisione affermando che non vi erano i presupposti per la condanna al risarcimento del danno e che Z.G. avrebbe dovuto eventualmente adire l’autorità giudiziaria per essere autorizzato a locare l’immobile, ai sensi dell’art. 1105 cod. civ..
5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Z.G. , articolando su due motivi, mentre Z.M. ha resistito con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione, Z.G. lamenta error in procedendo, violazione e falsa applicazione degli articoli 99, 112, 329, comma 2, 342, 346 c.p.c. nullità della sentenza ed arbitrarietà, illogicità ed omissione della motivazione, in particolare perché la decisione sarebbe stata viziata da ultrapetizione, avendo il giudice di appello rilevato d’ufficio il mancato previo espletamento della procedura di cui all’art. 1105, ultimo comma, c.c. nonostante alcuna doglianza al riguardo fosse stata sollevata nell’atto di impugnazione.
Ad avviso del ricorrente, infatti, la violazione dell’art. 1105 cod. civ. disciplina la gestione della cosa comune, prevedendo che “Se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero, se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore”. Nel caso di specie, la comproprietà è al 50%, sicché in assenza di accordo, le decisioni sulla cosa comune dovevano essere rimesse all’autorità giudiziaria. Ciò non è avvenuto.
Lo stesso Z.G. ha riconosciuto nel suo ricorso che Z.M. aveva richiamato l’art. 1105, ultimo comma, c.c. nella comparsa di costituzione di primo grado e nella comparsa conclusionale d’appello, il che comporta che la questione era stata oggetto del contendere sia in primo che in secondo grado.
Il fatto che detto articolo non fosse stato menzionato nell’atto di appello è privo di rilievo, in quanto la Corte di Appello di Venezia, nell’esaminare la domanda di risarcimento di Z.G. , aveva il dovere, alla luce della contestazione della sua fondatezza ad opera di Z.M. di accertare d’ufficio l’esistenza dei suoi elementi costitutivi, in particolare, nella specie, l’illiceità della condotta dell’attuale resistente e la presenza di un danno causalmente riconducibile alla sua opposizione alla locazione dell’immobile sito al piano inferiore. La circostanza che non fosse stata esperita la procedura di cui all’art. 1105, ultimo comma, c.c. pertanto, ben poteva essere presa in esame dalla Corte territoriale, perché idonea ad escludere il carattere illecito del rifiuto di Z.M. e, inoltre, l’esistenza stessa di un danno da lui provocato, considerato che Z.G. avrebbe potuto concludere la locazione, ove avesse chiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria e fosse stato da questa a ciò autorizzato. D’altronde, le conclusioni di Z.M. trascritte nella sentenza impugnata sono nel senso di chiedere che la domanda di Z.G. sia ritenuta “infondata nell’an e nel quantum”, contestazione che non può non estendersi all’accertamento degli elementi costitutivi del diritto al risarcimento dell’attore, fino a farvi ritenere ricompresa, perciò, pure la questione del mancato rispetto dell’art. 1105, ultimo comma, c.c.. Deve ulteriormente osservarsi che la Corte di Appello di Venezia non poteva limitarsi, come nella sostanza propone il ricorrente, a valutare la fondatezza o meno delle ragioni addotte da Z.M. per giustificare il suo diniego, proprio perché tale valutazione era ad essa preclusa, in quanto riservata al giudice da adire ex art. 1105, ultimo comma, c.c.. La deduzione in grado di appello del mancato espletamento della procedura ex art. 1105, ultimo comma, c.c., si è risolta, pertanto, nella contestazione dei requisiti di fondatezza della domanda, la cui sussistenza andava verificata dal giudice anche d’ufficio, trattandosi di una mera difesa non soggetta a preclusioni.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex articolo 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi e Euro 200,00 (duecento) per esborsi.
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