mercoledì 6 luglio 2016

LITE TRA CONDOMINO E PORTINAIO

La rottura di una tubazione aveva comportato l’intervento del portinaio nell’attesa dell’idraulico, per porvi rimedio. Nel corso dell’intervento questo aveva avuto una discussione con un condomino e la lite era degenerata con il condomino colpito da un pugno alla testa. La sentenza di primo grado che aveva condannato solo il portiere è stata ribaltata dalla Corte d’Appello che estendeva la responsabilità anche al condominio ai sensi del 2049 del codice civile. La Cassazione rigetta la tesi della corte d’appello sulla base della assenza, rispetto all’aggressione, di qualsiasi collegamento con l’attività lavorativa. Al termine della sentenza la Cassazione, spiegata come sopra riportato la portata della norma dell’articolo 2049 c.c., dava atto della sua inapplicabilità al caso in oggetto. In particolare, il danno era derivato da una aggressione fisica posta in essere dal lavoratore ad un condomino. Tale aggressione esulava pacificamente dall’attività lavorativa e quindi non era possibile trovare un legame con il condominio. Il datore di lavoro, infatti, deve essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze derivate dall’attività lavorativa del dipendente (anche quelle causate da azioni del lavoratore che esulano dal normale svolgimento dell’attività e rese possibili dalla stessa), ma non può essere dichiarato responsabile per una condotta delittuosa derivante da una condotta illecita del lavoratore che era imprevedibile e imprevedibile da parte del datore di lavoro e che non ha alcun nesso funzionale con le mansioni e quindi con le ragioni, anche economiche, della preposizione.

Nessun commento:

Posta un commento

Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...