martedì 19 luglio 2016

Occupazione di spazi ed aree pubbliche: sì alla TOSAP per le griglie di aerazione di garage interrati

La controversia giunta all'attenzione della Sesta Sezione della Corte di Cassazione vede contrapposto un Condominio - costituito dai comproprietari di un garage sotterraneo - ed il Comune per l'avviso notificato da quest'ultimo con il quale veniva accertata la TOSAP dovuta per l'anno 2010 (applicando le relative sanzioni poi annullate dalla Commissione Tributaria Regionale) in ordine all'occupazione di suolo pubblico determinata dall'apposizione di griglie di aereazione di detto garage poste su aree già in precedenza di proprietà del Comune e cedute da quest'ultimo in diritto di superficie "ipogeo" (e cioè un diritto di costruire al di sotto del suolo).

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 11449 pubblicata il 1 giugno 2016 ha rigettato il ricorso proposto dal Condominio affermando che per costante principio giurisprudenziale, in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il presupposto impositivo va individuato, ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nell'occupazione che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico. 

Tale presupposto è stato realizzato nell'ipotesi in esame, in quanto con l'apposizione delle griglie in questione, così come per ogni oggetto collocato su suolo pubblico, viene in qualche modo limitato l'uso collettivo della parte di suolo pubblico sul quale insorgono le dette griglie, con conseguente sottrazione della superficie all'uso pubblico a vantaggio di un'utilizzazione particolare del suolo stesso da parte del Condominio. 

La Corte, peraltro, in conclusione esclude che l'apposizione di dette griglie costituisca "occupazione irreversibile", in quanto le stesse, pur incidendo sull'utilizzo del suolo pubblico, non ne modificano la natura e non ne compromettono la destinazione, in quanto, a seguito di eventuale rimozione delle griglie medesime, non essenziali e non connaturate al diritto di superficie ipogeo (il garage sotterraneo ben può essere areato attraverso sistemi diversi), verrebbe a cessare il godimento individuale, con ripristino dell'uso collettivo.



Fonte: il QuotidianodellaPa.it

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