Nella presente sentenza la Terza Sezione della Cassazione afferma che quando c’è aumento volumetrico non si può parlare né di ristrutturazione né di ricostruzione, bensì di nuova costruzione che deve sottostare alla normativa sulle distanze.
Nella sentenza si chiariscono i criteri per distinguere:
- ristrutturazione: si ha quando gli interventi, comportanti modifiche esclusivamente interne, abbiano lasciato inalterati i componenti essenziali dell'edificio, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali e la copertura;
- ricostruzione: quando i predetti componenti essenziali dell'edificio preesistente siano venuti meno per evento naturale o volontaria demolizione e l'intervento consista nel loro esatto ripristino, senza alcuna variazione rispetto alle originali dimensioni dell'edificio, e in particolare senza aumenti della volumetria;
- nuova costruzione: allorquando sussistano, invece, tali aumenti. In tal caso la costruzione dovrà essere sottoposta alla normativa, in tema di distanze, vigente al momento della (nuova) edificazione.Nel caso di specie, essendo emerso come dato inconfutabile che lo spazio volumetrico fosse stato ampliato, la Terza Sezione ha quindi ritenuto che non si debba parlare né di ristrutturazione e né di ricostruzione, bensì nuova costruzione.
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