Il Tribunale di Roma ha espresso in un'ordinanza cautelare (sottesa alla sospensione di una delibera impugnata) il principio che la nomina dell'amministratore deve essere seguita dalla indicazione analitica del compenso.
La regola è quella stabilita dall'art. 1129 co. 14 c.c. e tale requisito è imposto a pena di nullità della nomina.
L'ordinanza specifica che a nulla vale l'aver indicato in giudizio che il compenso e identico a quello dell'anno precedente, dato che la norma richiede chiaramente l'accettazione.
D'altronde, sempre stando al provvedimento in rassegna, la gestione e la tutela dei beni comuni, essendo connessa anche con la tutela di diritti personali e non patrimoniali, non può che essere affidata ad un soggetto validamente nominato dall'assemblea, cosa che, nel caso della mancata accettazione dell'incarico, sarebbe del tutto mancante stante la nullità della designazione.
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