martedì 27 settembre 2016

IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEARE: l'amministratore può nominare il legale senza l'autorizzazione assembleare

In materia di impugnazione di delibera assembleare l'amministratore ha legittimazione passiva che non necessita di autorizzazione dei condomini e può anche nominare il legale

Cassazione, 25 maggio 2016, n. 10865

In tema di condominio negli edifici, l'amministratore, per conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio nelle cause che non esorbitano dalle sue attribuzioni, agli effetti dell'art. 1131, commi 2 e 3, c.c., - nella specie, resistenza all'impugnazione di una delibera assembleare proposta da un condomino - non ha bisogno dell'autorizzazione dell'assemblea dei condomini, ed una eventuale deliberazione sul punto avrebbe il significato di mero assenso alla scelta già validamente effettuata dall'amministratore. Infatti, tale autorizzazione o l'eventuale ratifica assembleare occorre soltanto per le cause che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1131, commi 2 e 3, c.c., sicché essa non necessita, sussistendo al riguardo autonoma ed incondizionata legittimazione dell'amministratore, per i giudizi che abbiano ad oggetto l'esecuzione di una deliberazione assembleare o, come nel caso in esame, la resistenza all'impugnazione di una deliberazione proposta da un condomino. L'amministratore di condominio è, in sostanza, legittimato passivo nel giudizio di impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto, nel compito di eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini, affidato all'amministratore dall'art. 1130, n. 1, c.c. - per il cui espletamento nel successivo art. 1131 c.c. gli è riconosciuta la rappresentanza in giudizio del condominio, è implicitamente ricompreso quello di difendere la validità delle deliberazioni in relazione alla regolarità delle assemblee in cui le stesse furono adottate. Ciò significa che non occorre che l'amministratore si munisca di autorizzazione dell'assemblea per resistere nella lite, ne che l'assemblea dia mandato all'amministratore per conferire la procure "ad litem" al difensore, che, quindi, lo stesso amministratore ha il potere di nominare. La questione della legittimazione passiva dell'amministratore, in altri termini, e infatti logicamente connessa a quella della necessità dell'approvazione assembleare della nomina dell'avvocato cui dare mandato per la costituzione del condominio.

Vedansi anche:

  • Cass. 8309/2015;
  • Cass. Civ. Sez. II, sentenza 23/0l/2014, n. 1451;
  • Cass. Civ. Sez. II, sentenza 25/10/2010, n. 21841;
  • Cass. civ. Sez. Un, sentenza 06/08/2010, n. 18331;
  • Cass. Civ. Sez. II, sentenza 26/11/2004, n. 22294;
  • Cass. Civ. Sez. II, sentenza 10/04/1999, n. 3504.


Nessun commento:

Posta un commento

Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...