martedì 27 settembre 2016

La canna fumaria non fa distanza

La canna fumaria non è una costruzione ma un semplice accessorio di un impianto e quindi non trova applicazione la disciplina di cui all’art. 907 c.c..

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 13 aprile – 23 maggio 2016, n. 10618
Presidente Migliucci – Relatore Orilia

Una massima semplice per una problema frequente.

E’ noto che la Cassazione ha più volte sottolineato che nel condominio la disciplina delle distanze fra costruzioni deve essere sempre applicata. Nella pronuncia in commento si sottolinea invece che la semplice condotta di scarico dei fumi non può essere considerata manufatto idoneo alla applicazione della disciplina sulle distanze dalle vedute. Sul punto la sentenza adduce una motivazione sintetica ma efficace e di interesse operativo: “Dal contenuto della citazione introduttiva risulta dedotta “la sussistenza di due canne fumarie davanti alle finestre al primo piano della proprietà attorea a distanza inferiore a quella di legge”, il che induce senz’altro a ritenere che la doglianza sia stata formulata con riferimento alla violazione degli artt. 907 cc (distanza delle costruzioni dalle vedute) e 890 cc (distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi). Ciò chiarito, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la canna fumaria non è una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto e quindi non trova applicazione la disciplina di cui all’art. 907 Sez. 2, Sentenza n. 2741 del 23/02/2012 Rv. 621675). Il Collegio ritiene di dare continuità a tale orientamento considerando le caratteristiche dei manufatti di cui si discute (si tratta in sostanza di semplici tubi in materiale metallico). Perde così consistenza ogni disquisizione sulla natura di luci o vedute. Quanto al tema delle immissioni di cui all’art. 844 cc. la valutazione della tollerabilità, ove adeguatamente motivata, nell’ambito dei criteri direttivi indicati dal citato art. 844 cod. civ., con particolare riguardo a quello del contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità”.

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