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martedì 8 maggio 2018

Cassazione: Se un condomino/avvocato difende il proprio condominio non concorre alle spese legali - 21 febbraio 2018, N. 4259 - Il commento

La Suprema Corte afferma, sulla base di un consolidato orientamento, di aver già sancito l’invalidità della deliberazione assembleare che «all’esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il Condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest’ultimo, “pro quota”, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso Condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 c.c.



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Cassazione: Se un condomino/avvocato difende il proprio condominio non concorre alle spese legali - 21 febbraio 2018, N. 4259 - Il testo

CASSAZIONE 21 FEBBRAIO 2018, N. 4259

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE 



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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. PICARONI  Elisa  -  Presidente   
Dott. GRASSO  Giuseppe  -  Consigliere  
Dott. ABETE  Luigi -  Consigliere  
Dott. SCARPA Antonio  -  rel. Consigliere  
Dott. CRISCUOLO Mauro  -  Consigliere  
ha pronunciato la seguente:        
                                  
ORDINANZA

sul ricorso 2240/2017 proposto da: 
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI, 10, presso lo studio dell'avvocato            C.A., che lo rappresenta e difende; 
- ricorrente - 

CONTRO
CONDOMINIO (OMISSIS); 
- intimato - 
avverso la sentenza n. 11351/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 06/06/2016; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L'avvocato C.A., condomino del Condominio (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi (violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 1123 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.), avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11351/2016 del 6 giugno 2016, che ne ha rigettato l'appello avanzato contro la sentenza resa in primo grado il 27 dicembre 2013 dal Giudice di Pace di Roma.

L'intimato Condominio (OMISSIS), non ha svolto attività difensive.

C.A. impugnò la deliberazione assembleare del 2 aprile 2013 approvata dal Condominio (OMISSIS), la quale aveva ripartito in parti uguali (Euro 14,00 per ogni condomino), e non secondo millesimi, le spese dovute dal medesimo Condominio per effetto della soccombenza maturata con riguardo al decreto ingiuntivo n. 1780/2013 del Giudice di Pace di Roma, pronunciato su domanda del medesimo avvocato C. per l'attività di difensore svolta in favore del Condominio. Il Giudice di Pace aveva dichiarato improcedibile l'impugnazione di delibera giacchè proposta con ricorso e non con citazione. Il Tribunale di Roma ha invece ritenuto legittima la ripartizione in quote paritarie delle spese di soccombenza derivanti dal decreto ingiuntivo n. 1780/2013 non opposto dal condominio, non esistendo tabelle millesimali e non essendo applicabile l'art. 1132 c.c. proprio perchè quest'ultimo non aveva deliberato di resistere alla pretesa monitoria.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Il primo motivo di ricorso dell'avvocato C.A. è infondato. Se è vero che il Tribunale non ha espressamente statuito sul motivo d'appello relativo alla declaratoria di improcedibilità della domanda (la quale effettivamente contrastava con l'interpretazione fornita da Cass. Sez. Un. 14/04/2011, n. 8491, trovando nella specie applicazione l'art. 1137 c.c., nel testo antecedente alle modifiche introdotte con L. n. 220 del 2012, e dovendosi perciò ritenere comunque valida l'impugnazione delle delibere dell'assemblea proposta impropriamente con ricorso, purchè l'atto risultasse depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall'art. 1137 citato), è pur vero che la sentenza impugnata ha esaminato il merito della pretesa dell'attore appellante, con ciò implicitamente superando la questione di improcedibilità sollevata erroneamente dal Giudice di pace.

E' invece fondato il secondo motivo di ricorso.

Ove, come nel caso in esame, vi sia stata una condanna giudiziale definitiva del condominio, in persona dell'amministratore (nella specie, a seguito di decreto ingiuntivo non opposto), al pagamento di una somma di denaro in favore di un creditore della gestione condominiale (nella specie, dello stesso condomino avvocato C. a titolo di compenso per prestazioni professionali), la ripartizione tra i condomini degli oneri derivanti dalla condanna del condominio va comunque fatta alla stregua dei criteri dettati dall'art. 1123 c.c., salvo diversa convenzione (arg. da Cass. Sez. 2, 12/02/2001, n. 1959). Nè ha rilievo in senso contrario alla necessaria ripartizione interna dell'importo oggetto di condanna la mera mancanza formale delle tabelle millesimali (come considerato dal Tribunale di Roma), spettando semmai al giudice di stabilire l'entità del contributo dovuto dal singolo condomino conformemente ai criteri di ripartizione derivanti dai valori delle singole quote di proprietà (Cass. Sez. 2, 26/04/2013, n. 10081; Cass. Sez. 2, 30/07/1992, n. 9107). La deliberazione adottata a maggioranza di ripartizione in parti uguali degli oneri derivanti dalla condanna del condominio, in deroga all'art. 1123 c.c., proprio come avvenuto nell'impugnata delibera del 2 aprile 2013, va peraltro certamente ritenuta nulla (Cass. Sez. 2, 16/02/2001, n. 2301; Cass. Sez. 2, 04/12/2013, n. 27233).

E' egualmente fondato il terzo motivo di ricorso. Il Tribunale di Roma ha affermato che l'avvocato C., in quanto condomino, doveva egli stesso partecipare al pagamento delle spese legali in suo favore consacrate nel decreto ingiuntivo n. 1780/2013 non opposto dal condominio, richiamando la giurisprudenza sul necessario concorso del condomino danneggiato al risarcimento del danno da lui subito per effetto della mancata custodia o manutenzione di un bene comune. Questa Corte ha invece già sancito l'invalidità della deliberazione dell'assemblea che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, "pro quota", il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 c.c. (Cass. Sez. 2, 18/06/2014, n. 13885; Cass. Sez. 2, 25/03/1970, n. 801).

Il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso devono, quindi, essere accolti, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che deciderà la causa uniformandosi ai richiamati principi e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta - 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2018

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venerdì 15 settembre 2017

I LIMITI DEL 1102: Il mutamento di destinazione d'uso - TRIBUNALE BOLOGNA 12 GIUGNO 2017, N. 1010




In materia condominiale, non si può prescindere dall'analisi del caso concreto per stabilire se vi sia o meno il rispetto dei limiti previsti dall'art. 1102 c.c. in caso di uso particolare del bene comune da parte di un solo condomino. E nel caso di specie, é evidente che la richiesta apertura del corsello condominiale al transito, continuo e pressoché indiscriminato, se non per modeste limitazioni di tempo e modi, di veicoli di soggetti terzi rispetto ai condomini (clienti e fornitori del potenziale conduttore) viola i limiti previsti ex art. 1102 c.c.

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lunedì 17 luglio 2017

UNA RISTRUTTURAZIONE RADICALE DEVE RISPETTARE LE DISTANZE LEGALI

Rientrano nella nozione di nuova costruzione per il computo delle distanze legali dagli altri edifici non solo l'edificazione di un manufatto su un'area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modifiche apportate al volume e alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente.

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CASSAZIONE 30 GIUGNO 2017, N. 16268 - in tema di distanze legali



CASSAZIONE 30 GIUGNO 2017, N. 16268

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio -  Presidente   
Dott. PROTO  Cesare Antonio  -  Consigliere  
Dott. MANNA Felice -  rel. Consigliere  
Dott. CORRENTI  Vincenzo -  Consigliere  
Dott. CRISCUOLO Mauro  -  Consigliere  

ha pronunciato la seguente:        
                                  
SENTENZA

sul ricorso 21925/2013 proposto da: 
P.R.,  elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato D. M. B., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F. T.; 
- ricorrente – 

CONTRO
PE.GI.MA., A.A., elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato G. L. D. B., che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato A. D. P.; 
- controricorrenti - 

avverso la sentenza n. 904/2012 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 09/07/2012; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del secondo e del terzo motivo e per l'assorbimento del primo motivo del  ricorso; 
udito l'Avvocato M. B. D. difensore del ricorrente che ha  chiesto l'accoglimento del ricorso; 
udito l'Avv. D. P. A. difensore dei controricorrenti che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 15 settembre 2003, Re. Pi. conveniva in giudizio An. Ar. e Gi. Pe. al fine di vedere accertata e dichiarata l'illegittimità delle finestre realizzate dai convenuti nell'immobile prospiciente la proprietà dell'attore con condanna all'arretramento della costruzione e comunque al ripristino dello stato dei luoghi e, in ogni caso, al risarcimento dei danni patiti.
Si costituivano in giudizio An. Ar. e Gi. Pe. rilevando che la costruzione risaliva al periodo precedente il piano regolatore del Comune di Ghedi, approvato nel 1968, e all'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e che la norma da applicare al caso di specie era non l'art. 873 c.c. ma l'art. 905 c.c..
Espletata l'attività istruttoria, con sentenza in data 22 dicembre 2006, il Tribunale di Brescia rigettava le domande e compensava tra le parti le spese del giudizio.
Avverso detta sentenza proponeva appello il Pi..
Si costituivano in giudizio An. Ar. e Gi. Pe..
Con sentenza depositata il 9 luglio 2012. la Corte d'appello di Brescia.
rigettava l'appello e condannava la parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado di giudizio. Riteneva, in particolare, la Corte distrettuale che solo in appello l'attore aveva dedotto che i convenuti avevano realizzato una nuova costruzione, mentre nel primo grado di giudizio era pacifica tra le parti la circostanza che si fosse trattato di una ristrutturazione. Rilevava, quindi, che era altresì pacifico che l'edificio dei convenuti fosse stato costruito prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 1444/68. a sua volta recepito dall'art. 22 delle N.T.A. del Piano regolatore dei comune di Ghedi.
Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello propone ricorso Re. Pi. sulla base di tre motivi, successivamente illustrati da memoria.
Ar. An. e Pe. Gi. resistono con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso ii ricorrente si duole della violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360. comma I n. 5 c.p.c. Si contesta, in particolare, la mancata motivazione in ordine alla decisione sulle spese di lite, li dove il Giudice di prime cure le ha compensate tra le parti in considerazione della particolarità della questione e della singolare difficoltà interpretativa delle norme applicabili.
2. - Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 112 e segg. c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5. Secondo parte ricorrente, la Corte d'appello ha erroneamente indicato che le parti, in primo grado, non avrebbero allegato che l'opera dei convenuti integrasse gli estremi di una "nuova costruzione"', ma si sarebbero limitate a qualificare il fatto di causa come "ampliamento e ristrutturazione", allegando la circostanza della nuova costruzione per la prima volta soltanto nel giudizio d'appello, risultando così preclusa in quanto elemento nuovo. Al contrario, si deduce che la fattispecie della radicale trasformazione era stata già indicata nell'atto di citazione, avendo il fabbricato della controparte subito una modificazione nella volumetria, con l'aumento della sagoma di ingombro, in modo da incidere sulle distanze tra gli edifici esistenti.
3. - Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 873 c.c. dell'art. 9 D.M. n. 1444/1968 e dell'art. 22 delle N.T.A. del Piano Regolatore del Comune di Ghedi, in materia di distanze tra edifici e tra pareti finestrate (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c). In particolare, si deduce che le lamentate modificazioni strutturali non potevano in alcun modo essere considerate come una semplice ristrutturazione, bensì avrebbero dovuto essere ritenute come nuova costruzione, con il conseguente dovere di rispettare le disianze previste dal D.M. n. 1444/1968 per l'apertura delle vedute.
4. - Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare insieme e con priorità, sono fondati.
Infatti, rientrano nella nozione di nuova costruzione, di cui all'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942 n. 1150. anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 per il computo delle distanze legali dagli altri edifici, non solo l'edificazione di un manufatto su un'area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che. in ragione dell'entità delle modifiche apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzala nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente (così, Cass. n. 5741/08, che nella fattispecie al suo esame ha ritenuto legittima l'applicazione delle distanze dettata dalla suddetta disposizione ministeriale per i nuovi edifici, perché il confinante fabbricato era stato oggetto oltre che di concessione di ristrutturazione, anche di ampliamento, e ricostruito in posizione diversa da quella preesistente; in senso conforme v. Cass. nn. 9637/06 e 14128/00).
La Corte distrettuale non si è attenuta né a tale principio di diritto, né alla corretta interpretazione del divieto del novum in appello, li dove non ha considerato che rispetto alla radicale ristrutturazione dell'immobile di proprietà Ar.-Pe., sin dall'inizio lamentata dall'attore (v. pag. 3 della sentenza d'appello). l'affermazione che il relativo manufatto edilizio costituisse una nuova costruzione non introduce in causa un fatto storico nuovo e diverso, ma qualifica giuridicamente quello originario ed immutato ai fini dell'applicazione ad esso della disciplina in materia di distanze. E poiché la qualificazione giuridica dei fatti tempestivamente allegati non soggiace a preclusioni di sorta, perché esprime una difesa tecnica e non una deduzione assertiva, la ritenuta tardività di tale difesa costituisce falsa applicazione del divieto dei nova in appello.
5. - L'accoglimento del secondo e del terzo motivo assorbe l'esame del primo motivo, inerente al regolamento delle spese.
6. - Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia, che nel decidere nuovamente nel merito si atterrà al principio di diritto anzi detto e provvederà, altresì, sulle spese di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia, che provvederà anche sulle spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017
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martedì 27 settembre 2016

La canna fumaria non fa distanza

La canna fumaria non è una costruzione ma un semplice accessorio di un impianto e quindi non trova applicazione la disciplina di cui all’art. 907 c.c..

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 13 aprile – 23 maggio 2016, n. 10618
Presidente Migliucci – Relatore Orilia

Una massima semplice per una problema frequente.

E’ noto che la Cassazione ha più volte sottolineato che nel condominio la disciplina delle distanze fra costruzioni deve essere sempre applicata. Nella pronuncia in commento si sottolinea invece che la semplice condotta di scarico dei fumi non può essere considerata manufatto idoneo alla applicazione della disciplina sulle distanze dalle vedute. Sul punto la sentenza adduce una motivazione sintetica ma efficace e di interesse operativo: “Dal contenuto della citazione introduttiva risulta dedotta “la sussistenza di due canne fumarie davanti alle finestre al primo piano della proprietà attorea a distanza inferiore a quella di legge”, il che induce senz’altro a ritenere che la doglianza sia stata formulata con riferimento alla violazione degli artt. 907 cc (distanza delle costruzioni dalle vedute) e 890 cc (distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi). Ciò chiarito, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la canna fumaria non è una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto e quindi non trova applicazione la disciplina di cui all’art. 907 Sez. 2, Sentenza n. 2741 del 23/02/2012 Rv. 621675). Il Collegio ritiene di dare continuità a tale orientamento considerando le caratteristiche dei manufatti di cui si discute (si tratta in sostanza di semplici tubi in materiale metallico). Perde così consistenza ogni disquisizione sulla natura di luci o vedute. Quanto al tema delle immissioni di cui all’art. 844 cc. la valutazione della tollerabilità, ove adeguatamente motivata, nell’ambito dei criteri direttivi indicati dal citato art. 844 cod. civ., con particolare riguardo a quello del contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità”.
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mercoledì 22 giugno 2016

Sondaggio settimanale: Qual'è il costo che ritieni eccessivo nelle spese condominiali?

Si è concluso il primo di una serie di sondaggi dal titolo in oggetto:

Qual'è il costo che ritieni eccessivo nelle spese condominiali?

Sul totale dei voti, il risultato è stato il seguente:




  • Riscaldamento  - 29,63%
  • Amministratore - 3,70 %
  • Pulizie   -  3,70 %
  • Ascensori   -  7,41 %
  • Commercialista 7,41 %
  • Assicurazione - 3,70 %
  • Legali   - 14,81%
  • Tecnici - 29,63%

Vi segnaliamo una serie di articoli volti al problema di ridurre le spese di riscaldamento e tecniche, assieme ad articoli più comuni che vi possono aiutare a prendere le decisioni giuste per risparmiare:



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venerdì 19 febbraio 2016

L'attribuzione unilaterale di spese a carico del condomino rende nulla la delibera


Tribunale di Milano 09 giugno 2015 n. 71 03

Tribunale di Milano 11 settembre 2015 n. 10247

Le due pronunce del Tribunale di Milano ribadiscono le acquisizioni della giurisprudenza in materia di attribuzione di spese “individuali”.

Quanto alla prima, in tema di imputabilità al singolo condomino delle c.d. spese personali, va ricordato il principio espresso dalla Cassazione (tra le altre, sent. n. 24696/2008) secondo cui “è affetta da nullità - e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 c.c. - la deliberazione dell’assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza e detta nullità, a norma dell’art 1421 c.c., può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all'assemblea ancorché abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l’assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione”.

Analogamente, per giurisprudenza costante, le spese di corrispondenza, anche verso singoli condomini, rientrano tra le spese di amministrazione o di gestione (non tra le spese personali) e vanno dunque ripartite tra tutti i condomini (cfr. Trip. Napoli, n. 12015/2003).

Analogamente, secondo Tribunale di Milano 11-9-2015 n. 10247 l’assemblea non ha il potere di imputare al singolo condomino una determinata spesa personale, senza che la stessa sia stata accertata e riconosciuta espressamente dal condomino stesso, o sia stata oggetto di accertamento giudiziale e conseguente condanna al pagamento.

II Tribunale di Milano ha quindi dichiarato nulla la deliberazione in forza della quale l’assemblea, solo a maggioranza e non all'unanimità, aveva posto a carico di un condomino somme per spese legali a titolo di debito individuale.

Nella sentenza si statuisce che le attribuzioni dell’assemblea sono circoscritte alla verifica ed applicazione dei criteri di ripartizione delle spese necessarie per la conservazione e godimento delle parti comuni, nonché per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, oltre che per le legittime innovazioni deliberate dalla maggioranza. La ripartizione delle spese comuni, inoltre, deve sempre avvenire in base ai criteri previsti dall'art. 1123 c.c. o, eventualmente, dal regolamento condominiale contrattuale. Criteri diversi possono essere applicati solo previo consenso unanime dei condomini.



di Carlo Patti
Consulente Legale ANACI Roma
Fonte: Dossier Condominio
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venerdì 5 febbraio 2016

Come vanno imputate le spese Legali? Le paga il Condòmino o il Condomìnio?


Occorre distinguere tra la fase stragiudiziale e quella giudiziale per poter imputare correttamente le spese legali. La Suprema Corte stabilisce: ... è legittima la delibera assembleare che, in via ricognitiva, addebiti al singolo condòmino le spese legali liquidate a suo carico ed a favore del condominio in un provvedimento giurisdizionale (nel fatto Decreto Ingiuntivo) provvisoriamente esecutivo”
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 18 gennaio 2016, n. 751

Fatto e diritto

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 29 dicembre 2014, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Con sentenza in data 8 giugno 2012, il Tribunale di Torino ha accolto la domanda di B.G. – in proprio e quale erede di S.I. , deceduta nella pendenza del giudizio – nei confronti del Condominio di via (OMISSIS) e, per l’effetto, ha dichiarato la nullità della deliberazione assunta dall’assemblea del Condominio nella seduta del 5 maggio 2009 nella parte in cui attribuiva ai ricorrenti originari, quali spese individuali, le spese legali sostenute dal Condominio nelle procedure avverso gli stessi (più precisamente, Sig. B. parcella Avv. Gotta per pratiche decreto ingiuntivo Euro 1.454,61; Sig.ra S. parcelle Avv. Gotta per pratiche decreto ingiuntivo Euro 1.647,05; eredi A. parcella Avv. Gotta per decreto ingiuntivo Euro 692,17).
A tale conclusione il Tribunale è giunto sul rilievo che con la delibera è stato approvato il rendiconto contenente l’imputazione di spese personali-individuali che all’epoca non erano riconosciute a carico di parte ricorrente in una sentenza che ne sancisse la soccombenza, essendosi unicamente in presenza di decreti ingiuntivi emessi nei confronti di parte ricorrente e comprensivi delle spese legali ma non ancora definiti processualmente poiché la relativa opposizione era ancora in corso.
Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 17 marzo 2014, la Corte di Torino, in riforma dell’impugnata pronuncia, ha rigettato l’impugnazione della deliberazione assembleare, ponendo a carico di parte appellata le spese del doppio grado.
La sentenza d’appello cosi motiva: “Se realmente una delibera di autoliquidazione di spese stragiudiziali da parte del Condominio è nulla, dal momento che configura null’altro che una sorta di ragion fattasi di un soggetto che non ha tal potere, a contrario è pienamente legittima una delibera condominiale che apposti al passivo del rendiconto la spesa giudiziale per il difensore del Condominio, come liquidata dal giudice nel provvedimento monitorio, e quindi apposti la medesima cifra all’attivo, per essere stata corrisposta dal condomino moroso. Ciò in quanto – si ripete – la liquidazione è giudiziale, irrilevante essendo il fatto che sia contenuta in un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex art. 63 disp. att. cod. civ., l’istanza di sospensione del quale sia stata respinta, piuttosto che in una sentenza di primo grado, esecutiva ex lege, ma ancora suscettibile di appello, ovvero in una sentenza d’appello, del pari esecutiva ex lege, ma ancora ricorribile”.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il B. ha proposto ricorso, con atto notificato il 6 giugno 2014, sulla base di due motivi.
L’intimato Condominio ha resistito con controricorso.
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, “in relazione alla negata qualificazione nella sfera della nullità della deliberazione assembleare impugnata”. Ad avviso del ricorrente, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, le spese legali sopportate per la difesa del Condominio non possono essere attribuite ed addebitate al singolo condomino.
Il motivo appare infondato. È legittima la deliberazione dell’assemblea condominiale che ponga a totale carico del condomino le spese processuali liquidate dal giudice nei confronti dello stesso condomino moroso con un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. II, 26 aprile 1994, n. 3946).
Il secondo motivo – con cui si prospetta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’apprezzamento dei fatti, per quanto attiene alla contabilizzazione dei versamenti effettuati dal B. ed alla richiesta di pagamento di somme già da questo versate – appare inammissibile, perché articola una censura che non ha più spazio con il nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nel testo risultante dalla modifica operata con l’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).
Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi rigettato”.
Letta la memoria di parte ricorrente.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra;
che è bensì vero che è affetta da nullità la deliberazione dell’assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e che detta nullità, a norma dell’art. 1421 cod. civ., può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all’assemblea ancorché abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l’assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione (Cass., Sez. II, 6 ottobre 2008, n. 24696);
che il caso di specie è tuttavia diverso da quello preso in considerazione dalla citata pronuncia n. 24696 del 2008, nel quale l’assemblea aveva posto a carico del singolo condomino la spesa sostenuta dal condominio per la prestazione professionale fornita dal legale del predetto condominio per il recupero della somma dovuta per il consumo di acqua a carico dello stesso condomino;
che, infatti, nella presente vicenda, non si è di fronte ad una autoliquidazione di spese stragiudiziali da parte del condominio, ma di spese liquidate dal giudice in decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ex art. 63 disp. att. cod. civ.;
che è legittima la delibera condominale che, in via ricognitiva, addediti al singolo condomino le spese legali liquidate a suo carico ed a favore del condominio in un provvedimento giurisdizionale – nella specie un decreto ingiuntivo – provvisoriamente esecutivo;
che, quindi, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Condominio controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.100, di cui Euro 1.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso art. 13.
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giovedì 10 dicembre 2015

Tutto sul Risparmio energetico: Uni 10200, D.lgs 102/2014, contabilizzazioni, riparti...

Premessa

Il 19 luglio 2014 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n.102. Con esso lo Stato ha recepito la direttiva Europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Tra gli strumenti utilizzati dal Legislatore per per seguire il fine che si è imposto, vi è la contabilizzazione del calore. Lo scopo è quello di far leva sui risparmi economici per spingere i cittadini condomini a consumare meno calore (cioè energia).
Per la prima volta la ripartizione della spesa tra condomini viene vista dal legislatore come strumento non solo per disciplinare i rapporti tra privati, ma anche (e soprattutto) per perseguire ben altri finiche, in ultimo, rivestono un ruolo non solo nazionale, ma sovranazionale. Il tutto nasce dalla sottoscrizione dell'Italia dell'ormai famoso protocollo di Kyoto. Da esso, infatti, discendono la Direttiva Europea 2012/27/UE ed il Decreto Legislativo oggi in commento.
Di particolare interesse per i condomini, tra le altre cose oggetto di futura disamina, è l'articolo 9 avente ad oggetto: “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici”.
Il condominio è disciplinato dagli artt. 1117 e seg. del c.c. che però non ne forniscono una definizione esaustiva ed organica.
Sinteticamente, esso può essere definito come una “contitolarità” di diritti sul medesimo bene, ex legeo ex contracto. Nella sostanza il condominio è un ente di gestione e non una persona giuridica (cfr. Cassazione civile 3064/2007).
“Edificio polifunzionale” il quale è un edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata. Mentre nel condominio occorre che vi siano almeno due proprietari di diverse unità immobiliari, in questa definizione viene previsto il caso in cui l'edificio appartiene ad un solo proprietario ma è “occupato” da almeno due soggetti (magari in forza di un contratto di locazione o di comodato o di leasing) Sin dal momento dell'installazione dei contatori, i clienti finali dovranno poter ottenere informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei dati e dal monitoraggio del consumo energetico.
L'ottica nella quale il Legislatore si muove è quella dell'attenzione verso il cliente finale nonché l'adeguata trasparenza e informazione al fine di consentire allo stesso di meglio comprendere i dati dei propri consumi. Entro breve, pertanto, il “peso” del singolo scatto del contatore o del ripartitore dovrà essere facilmente intellegibile.
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

ART. 1

STABILISCE UN QUADRO DI MISURE PER LA PROMOZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA

ART. 2

DEFINIZIONI

  1. ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N.115 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
  2. ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 FEBBRAIO 2007, N.20 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
  3. ALL'ARTICOLO 2, COMMI 1 E 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N.192 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
  4. AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N.163

ULTERIORI DEFINIZIONI

AUDITOR ENERGETICO:

Persona fisica o giuridica che esegue diagnosi energetiche;

CONDOMINIO:

edificio con almeno due unita'immobiliari, di proprietà' in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;

CONTATORE DI FORNITURA:

apparecchiatura di misura dell'energia consegnata dal fornitore del servizio;

CONTATORE DIVISIONALE O INDIVIDUALE:

apparecchiatura di misura del consumo di energia del singolo cliente finale;

CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO O DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC):

accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari;

SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE:

sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unita'immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese;

SISTEMA DI MISURAZIONE INTELLIGENTE:

un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;

SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE:

sistema tecnico che consente all'utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unita' immobiliare, zona o ambiente;

ART.3

OBIETTIVO NAZIONALE DI RISPARMIO ENERGETICO

NON PIU’ AMMINISTRATORI, MA RISPARMIATORI ENERGETICI

L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale.
Art. 8. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia
Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici
LA DIAGNOSI ENERGETICA è una delle componenti chiave all'interno di un programma di efficienza ENERGETICA e la sua importanza nasce dal fatto che viene utilizzato per stabilire dei parametri per le misurazioni da effettuare. È inoltre il passo iniziale per le organizzazioni che vogliono certificare il proprio sistema di gestione dell'energia secondo la norma UNI CEI EN ISO 50001,2011

OBIETTIVO DELLA DIAGNOSI

Individuare gli interventi necessari per conseguire il miglioramento della classe energetica complessiva del condominio

AUDIT ENERGETICO

LA METODOLOGIA DEFINITA NELLE LINEE GUIDA SI ARTICOLA NELLE SEGUENTI FASI:

verifica preliminare dell’opportunità di elaborare un audit energetico; tale azione ha lo scopo di valutare, sulla base di considerazioni puramente qualitative, se sussistano possibilità reali di migliorare le prestazioni energetiche del sistema edifico impianto;
acquisizione dei dati rilevanti ai fini delle prestazioni energetiche del sistema edifico-impianto (caratteristiche termiche dell’involucro, dei sistemi di conversione energetica e di distribuzione ecc.) e dei consumi (bollette);
simulazione del comportamento energetico del sistema edificio-impianto attraverso modelli ed algoritmi indicati nell’ambito della metodologia stessa,-calcolo di opportuni indicatori che permettano il confronto tra i consumi attesi, ottenuti dall’analisi di cui al punto precedente, e quelli reali desunti dalle bollette;
affinamento dei parametri utilizzati nel modello di simulazione al fine di renderli meglio rispondenti alla situazione di reale utilizzo dell’edifico e degli impianti;
individuazione degli interventi migliorativi ed analisi tecnico economica in merito alla convenienza della singola azione e di relative combinazioni.
supporto al committente nell’individuazione delle azioni meglio rispondenti alle esigenze e dalle disponibilità economiche di quest’ultimo.
Art. 9. - Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici
LA DIAGNOSI ENERGETICA è una delle componenti chiave all'interno di un programma di efficienza ENERGETICA e la sua importanza nasce dal fatto che viene utilizzato per stabilire dei parametri per le misurazioni da effettuare. È inoltre il passo iniziale per le organizzazioni che vogliono certificare il proprio sistema di gestione dell'energia secondo la norma UNI CEI EN ISO 50001, 2011

Art. 9

Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

Comma 5

Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:

CONTATORE FORNITURA DI CALORE

a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l’installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;

IL CONTATORE DI CALORE


 






SONDE DI TEMPERATURA

misura l’energia utilizzata per il riscaldamento o il raffreddamento dell’acqua fornita alle singole utenze servite da impianti centralizzati.
L’elaborazione del dato relativo alla differenza tra la temperatura dell’acqua in mandata e quella in ritorno, assieme al dato relativo al volume d’acqua utilizzato da ciascuna utenza, consente di calcolare la quantità di energia effettivamente utilizzata.





Q = (Cp G DT) dt

MODULO DI CALCOLO














CONTATORE DI CALORE















TIPO DI DISTRIBUZIONE












CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE e RIPARTIZIONE

CONTATORI INDIVIDUALI

b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;











CONTATORI INDIVIDUALI

IMPIANTI CENTRALIZZATI A COLONNE MONTANTI





Art. 9 - COMMA 5

c) nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale può affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall’impresa di fornitura, secondo modalità stabilite dall’autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato;

RIPARTITORI DI CALORE











Art. 9. - COMMA 5 -RIPARTITORI DI SPESA





Sono unità (applicabili ai radiatori o ai convettori) che misurano un indice correlato con l’emissione termica dal singolo corpo scaldante
  • Devono essere utilizzati insieme alla contabilizzazione diretta in centrale
  • Esistono tre tipologie di ripartitori
  1. A evaporazione (obsoleti)
  2. A una sonda di temperatura (misura la temperatura del corpo scaldante e assume fissa la temperatura ambiente)
  3. A due sonde di temperatura (misura anche la temperatura ambiente)
  • Nei sistemi attuali i dati vengono inviati a una centrale di raccolta ed elaborazione:
  1. Tramite rete in doppino telefonico
  2. Per via radio







Art. 9 Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.

NORMA UNI 10200 -2013

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E ACQUA CALDA SANITARIA

1) NORMA UNI 10200 TERMINI E DEFINIZIONI




IMPIANTI PROVVISTI DI CONTABILIZZAZIONE DIRETTA DELL’ENERGIA TERMICA UTILE

IMPIANTI PROVVISTI DI CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA DELL’ENERGIA TERMICA UTILE

2) COMPOSIZIONE DELLA SPESA





IL PROGETTO DELLA CONTABILIZZAZIONE

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