L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto. Lo prevede l’articolo 6 comma 1 del DPR 74 del 16/04/2013. Il responsabile è il proprietario dell’impianto. E’ fatta eccezione per gli edifici in condominio ove il responsabile, per legge, coincide con l’amministratore. L’assemblea può deliberare di affidare l’incarico da un terzo. La delega deve avere la forma scritta. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega non può essere rilasciata, salvo che nell’atto di delega sia espressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma. L’assemblea deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l’esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell’assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico ai condomini, fino alla comunicazione dell’avvenuto completamento degli interventi necessari. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente. Le sanzioni, infatti, arrivano al responsabile e non al proprietario dell’impianto. Infatti, ai sensi dell’articolo 15 comma 5 D.Lgs. 192/2005, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
Le autorità competenti realizzano, con cadenza
periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali
o anche attraverso altri organismi pubblici o
privati di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza,
gli accertamenti e le ispezioni necessarie
all’osservanza delle norme relative al contenimento
dei consumi di energia nell’esercizio e
manutenzione degli impianti di climatizzazione.
In questo contesto si inserisce la Deliberazione
della Giunta della Regione Piemonte del 29 dicembre
2015, n. 23-2724 recante Disposizioni
regionali in materia di accertamento e ispezione
degli impianti termici in attuazione del d.p.r.
74/2013 e degli articoli 39, comma 1, lettera c),
40 e 41 della Legge Regione Piemonte 11 marzo
2015 n. 3.
La DGR ha lo scopo, tra l’altro, di disciplinare le
procedure per l’esecuzione degli accertamenti e
delle ispezioni degli impianti termici degli edifici,
volte a verificarne lo stato di esercizio e di manutenzione
ai fini del contenimento dei consumi
energetici e delle emissioni in atmosfera, su tutto
il territorio di competenza della Regione Piemonte.
Giova innanzitutto ricordare che ai sensi dell’articolo
2 del d.lgs. 192/2005 è definito “impianto
termico”: l’impianto tecnologico destinato ai
servizi di climatizzazione invernale o estiva degli
ambienti, con o senza produzione di acqua calda
sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico
utilizzato, comprendente eventuali sistemi
di produzione, distribuzione e utilizzazione
del calore nonché gli organi di regolarizzazione
e controllo. Sono compresi negli impianti termici
gli impianti individuali di riscaldamento. Non
sono considerati impianti termici apparecchi quali:
stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento
localizzato ad energia radiante; tali apparecchi,
se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici
quando la somma delle potenze nominali del
focolare degli apparecchi al servizio della singola
unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
Non sono considerati impianti termici i sistemi
dedicati esclusivamente alla produzione di acqua
calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari
ad uso residenziale ed assimilate.
- Accertamenti
L’accertamento è l’insieme delle attività di controllo
pubblico diretto a verificare in via esclusivamente
documentale, sulla base della documentazione
a disposizione dell’Autorità Competente, che gli
impianti siano conformi alle norme vigenti e che
rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.
Qualora in fase di accertamento emergano anomalie,
si procederà come segue:
a) in caso di carenze che possono determinare
condizioni di pericolo immediato, l’Autorità Competente
deve segnalare immediatamente l’anomalia
al Comune competente per territorio e agli Enti
interessati (Vigili del Fuoco, ASL, INAIL) che, ciascuno
per la propria competenza, provvederanno
ad adottare le iniziative più idonee, ivi compresa
l’eventuale disattivazione dell’impianto, dandone
comunicazione alla suddetta Autorità. I relativi
oneri sono a carico del Responsabile dell’impianto,
che dovrà dare comunicazione, entro il
termine massimo di 30 giorni, anche all’Autorità
medesima della riattivazione dello stesso;
b) in caso di mancato rispetto della normativa
vigente che non generi situazioni di pericolo
immediato, l’Autorità competente effettua un’ispezione
con addebito a carico del Responsabile
dell’impianto; l’ispettore, al termine del controllo,
prescrive al Responsabile dell’impianto quali interventi
dovranno essere eseguiti per ricondurre
l’impianto a norma di legge, stabilendo un termine
massimo per la loro esecuzione.
Entro il termine massimo di 30 giorni dalla conclusione
dei lavori, il Responsabile dell’impianto
dovrà dare comunicazione all’Autorità medesima
della loro esecuzione.
Qualora ciò non avvenga, verrà attivata la procedura
di cui alla precedente lettera a).
In caso di difformità tra i dati in possesso dell’Autorità
competente e le informazioni contenute
nei rapporti trasmessi attraverso il CIT, l’Autorità
competente comunica al Responsabile dell’impianto
le incongruenze rilevate. Il Responsabile
dell’impianto entro il termine massimo di 30 giorni
deve comunicare le modifiche apportate per
risolvere l’incongruenza. Il mancato rispetto del
suddetto termine comporterà un’ispezione con
addebito dei costi.
- Ispezioni
Sono sottoposti ad ispezione i soli impianti impianti
di climatizzazione invernale di potenza
termica utile nominale non minore di 10 kW e di
climatizzazione estiva di potenza termica utile
nominale non minore di 12 kW. L’ispezione comprende
una valutazione di efficienza energetica del
generatore, una stima del suo corretto dimensionamento
rispetto al fabbisogno energetico per la
climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio, in
riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile,
e una consulenza sui possibili interventi atti a
migliorare il rendimento energetico dell’impianto
in modo economicamente conveniente.
Il Responsabile predispone l’impianto in modo da
rendere possibile l’esecuzione della verifica.
L’ispezione è comunicata al Responsabile dell’impianto,
a cura dell’Autorità competente, con almeno
15 giorni d’anticipo mediante apposita cartolina
di avviso, o con altro mezzo di preavviso idoneo a verificare la ricezione compresa la posta
elettronica certificata, su cui sono indicati il giorno
e la fascia oraria della visita.
La data programmata per l’ispezione può essere
modificata qualora l’utente ne faccia richiesta per
iscritto con almeno 5 giorni di anticipo.
Qualora l’ispezione non possa essere effettuata
nella data concordata per cause imputabili al Responsabile
dell’impianto, allo stesso è addebitato
un l’importo a titolo di rimborso spese per “mancato
appuntamento”.
Qualora non si riuscisse ad effettuare l’ispezione
riprogrammata per causa imputabile al Responsabile
dell’impianto, oltre all’onere di cui al comma
precedente, l’Autorità competente, su segnalazione
dell’ispettore, provvede ad informare il Comune
per gli eventuali provvedimenti di competenza
a tutela della pubblica incolumità.
Tra le altre cose, il responsabile deve mettere a
disposizione dell’ispettore la documentazione relativa
all’impianto e in particolare:
- il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo dei rapporti di efficienza energetica;
- le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all’art.7 commi 1, 2, 3 e 4 del d.p.r. n. 74/2013;
- la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del d.m. 37/2008;
- nei casi previsti, la documentazione relativa alla Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant’altro necessario secondo la tipologia dell’impianto.
di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN
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