martedì 27 settembre 2016

Responsabilità del custode per danno cagionato a causa dell'acqua sulla pavimentazione

Sempre in tema di responsabilità del custode: questo è responsabile per il danno cagionato alla cliente scivolata sul pavimento bagnato a causa dell'acqua sgocciolata - da ombrelli e indumenti degli altri clienti del locale

Cassazione, 27 giugno 2016 n. 1322

II fatto è avvenuto in un esercizio commerciale ma ben potrebbe applicarsi il principio alla realtà del condominio.
Una cliente dell'esercizio commerciale era scivolata sul pavimento bagnato procurandosi una frattura del femore, ma la Corte d'Appello aveva rigettato la sua domanda ritenendo che la caduta fosse ascrivibile a mera disattenzione della donna che non si era avveduta del pavimento bagnato a causa dello sgocciolare degli indumenti e degli ombrelli dei numerosi avventori.
Per la Corte d'Appello la ricorrente, anche lei proveniente dall'esterno e da sotto la pioggia, non aveva adoperato la necessaria attenzione potendo prevedere che il pavimento fosse bagnato e che, a sua volta, non poteva essere, sia pure parzialmente, asciugato dal personale del panificio, a causa dell'affollamento del locale.
In sede di legittimità, la ricorrente lamentava che sarebbe gravato sul custode il prevedere la possibilità che, all'interno del negozio, avessero potuto crearsi pericoli per i clienti e quindi prendere provvedimenti per evitarli.
La Cassazione, nell'accogliere il ricorso, rammenta che custodi (i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione) sono anzitutto i proprietari, come tali gravati da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita.
In caso di incidente avvenuto, come nel caso di specie, all'interno o nell'ambito della cosa in custodia, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione, il proprietario o il custode risponde ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
Nel caso di specie era ben noto al proprietario-custode che fuori dal locale stesse piovendo e che numerosi clienti si trovassero all'interno con gli ombrelli sgocciolanti sì da bagnare il pavimento rendendolo ovviamente scivoloso, costui aveva il potere dovere di vigilanza e controllo da assolvere con diligenza, adottando tutte le misure idonee a prevenire ed evitare danni a terzi: ad esempio, regolamentare l'afflusso dei clienti, per evitarne un sovraffollamento che ostacolasse il mantenimento della loro sicurezza, impedire l'accesso con ombrelli sgocciolanti, utilizzando portaombrelli all'ingresso o all'esterno e apponendo materiali (ad esempio tappetini antiscivolo) sul pavimento.

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