In relazione alle spese per il servizio comune di riscaldamento l’amministratore del supercondominio chiede (ed ottiene) un decreto ingiuntivo nei confronti dell’amministratore di un condominio facente parte di tale supercondominio, il quale propone opposizione deducendo, tra l’altro, che legittimati passivi erano i condomini. Con sentenza in data 15 aprile 2016 n. 199 il Tribunale di Verbania ha rigettato l’opposizione. Dalla lettura della motivazione di tale provvedimento sembra che l’estensore sia stato portato fuori strada dalla espressione “supercondominio”, intendendola nel senso che si tratterebbe di un condominio i cui partecipanti sono i condominii e non i singoli condomini degli stessi e dal fatto che la S.C. ha affermato che al condominio va riconosciuta un personalità giuridica attenuata, il che consentirebbe di affermare che i condominii dai quali è costituito un supercondominio e non i partecipanti a tali condominii sono i soggetti passivi in ordine alle obbligazioni inerenti la gestione delle parti o dei servizi comuni. A prescindere, però, dal problema della condivisibilità o meno della affermazione secondo la quale al condominio (e quindi anche al supercondominio)
andrebbe riconosciuta una “attenuata “ personalità
giuridica , la conclusione cui è pervenuto
il Tribunale di Verbania non può comunque essere
condivisa.
Quello che è sfuggito è che il supercondominio
non è altro che una comunione caratterizzata dal
fatto che i partecipanti alla stessa sono condomini
di più edifici.
Se il Tribunale di Verbania avesse esaminato con
maggiore attenzione la giurisprudenza della S.C.
avrebbe rilevato che la stessa ha espressamente
affermato che il supercondominio è caratterizzato
dal fatto che i singoli condominii abbiano materialmente
in comune alcuni impianti o servizi,
spettando, di conseguenza, a ciascuno dei condomini
dei singoli fabbricati la titolarità pro quota
su tali parti comuni e l’obbligo di corrispondere
gli oneri condominiali relativi alla loro manutenzione
e che la partecipazione dei condomini (e
non dei condominii) al supercondominio è alla
base dell’orientamento secondo il quale è nulla
la clausola del regolamento di un condominio che
preveda che l’assemblea del supercondominio sia
composta dagli amministratori dei singoli condominii,
anziché da tutti i comproprietari degli
edifici che lo compongono, atteso che le norme
concernenti la composizione e il funzionamento
dell’assemblea non sono derogabili dal regolamento
di condominio , con la conseguenza che
è a carico del supercondominio convenuto dal
condominio per la declaratoria di invalidità della
delibera adottata senza convocarlo l’onere di
dimostrare che tutti i condomini sono stati tempestivamente
convocati. Stando così le cose, è
evidente che i condomini e non i condominii sono
i soggetti obbligati alla partecipazione alle spese
relative alla gestione delle cose e dei servizi “super
comuni”.
di Roberto Triola
già Presidente della Seconda Sezione Civile della Cassazione
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