lunedì 3 ottobre 2016

Spese di gestione del supercondominio: chi è il legittimato passivo?

In relazione alle spese per il servizio comune di riscaldamento l’amministratore del supercondominio chiede (ed ottiene) un decreto ingiuntivo nei confronti dell’amministratore di un condominio facente parte di tale supercondominio, il quale propone opposizione deducendo, tra l’altro, che legittimati passivi erano i condomini. Con sentenza in data 15 aprile 2016 n. 199 il Tribunale di Verbania ha rigettato l’opposizione. Dalla lettura della motivazione di tale provvedimento sembra che l’estensore sia stato portato fuori strada dalla espressione “supercondominio”, intendendola nel senso che si tratterebbe di un condominio i cui partecipanti sono i condominii e non i singoli condomini degli stessi e dal fatto che la S.C. ha affermato che al condominio va riconosciuta un personalità giuridica attenuata, il che consentirebbe di affermare che i condominii dai quali è costituito un supercondominio e non i partecipanti a tali condominii sono i soggetti passivi in ordine alle obbligazioni inerenti la gestione delle parti o dei servizi comuni. A prescindere, però, dal problema della condivisibilità o meno della affermazione secondo la quale al condominio (e quindi anche al supercondominio) andrebbe riconosciuta una “attenuata “ personalità giuridica , la conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Verbania non può comunque essere condivisa. Quello che è sfuggito è che il supercondominio non è altro che una comunione caratterizzata dal fatto che i partecipanti alla stessa sono condomini di più edifici. Se il Tribunale di Verbania avesse esaminato con maggiore attenzione la giurisprudenza della S.C. avrebbe rilevato che la stessa ha espressamente affermato che il supercondominio è caratterizzato dal fatto che i singoli condominii abbiano materialmente in comune alcuni impianti o servizi, spettando, di conseguenza, a ciascuno dei condomini dei singoli fabbricati la titolarità pro quota su tali parti comuni e l’obbligo di corrispondere gli oneri condominiali relativi alla loro manutenzione e che la partecipazione dei condomini (e non dei condominii) al supercondominio è alla base dell’orientamento secondo il quale è nulla la clausola del regolamento di un condominio che preveda che l’assemblea del supercondominio sia composta dagli amministratori dei singoli condominii, anziché da tutti i comproprietari degli edifici che lo compongono, atteso che le norme concernenti la composizione e il funzionamento dell’assemblea non sono derogabili dal regolamento di condominio , con la conseguenza che è a carico del supercondominio convenuto dal condominio per la declaratoria di invalidità della delibera adottata senza convocarlo l’onere di dimostrare che tutti i condomini sono stati tempestivamente convocati. Stando così le cose, è evidente che i condomini e non i condominii sono i soggetti obbligati alla partecipazione alle spese relative alla gestione delle cose e dei servizi “super comuni”.


di Roberto Triola
già Presidente della Seconda Sezione Civile della Cassazione

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