Il Tribunale di Milano dichiara nulla per difetto di competenza assembleare la deliberazione dei rappresentanti di un supercondominio che aveva revocato l’amministratore. La soluzione però contrasta col generale principio di simmetria tra potere di nomina e facoltà di revoca.
- Il Tribunale di Milano, con sentenza del 30 agosto 2016, ha dichiarato la nullità della deliberazione resa dall’assemblea dei rappresentanti di un “supercondominio” volta alla revoca dell’amministratore di quest’ultimo, affermando che la revoca dell’amministratore non rientra tra le attribuzioni previste dall’art. 67, comma 3, disp. att., codice civile (il quale si riferisce espressamente alla “gestione ordinaria della parti comuni a più condominii” ed alla “nomina dell’amministratore”). Del pari, decide il Tribunale di Milano, l’assemblea dei rappresentanti del supercondominio non può procedere alla nomina del revisore dei conti ex art. 1!30 bis codice civile. Il Tribunale di Milano arriva alla sua conclusione argomentando: dalla natura eccezionale dell’art. 67 disp. att. c.c.; dalla qualificazione della delibera di revoca dell’amministratore come atto di straordinaria amministrazione, per il quale non sussistono ragioni di derogare alla partecipazione unanime di tutti i partecipanti; dall’irrilevanza del dato normativo contenuto nel comma 4 dell’art. 1136 c.c., che parifica le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore ai fini del quorum necessario per l’approvazione; dall’irrilevanza del dato normativo contenuto nell’art. 1129, comma 10, c.c., secondo cui l’assemblea convocata per la revoca dell’amministratore delibera pure in ordine alla nomina del nuovo amministratore; dall’irrilevanza della considerazione che la nomina di un nuovo amministratore non richieda la previa formale revoca dell’amministratore.
- Il dato normativo che regola la questione è contenuto nell’ art. 67, comma 3, disp. att. c.c., introdotto dalla legge n. 220/2012, che dispone: “Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini”. La premessa dell’eccezionalità di questa norma, da cui parte il Tribunale di Milano, è senza dubbio corretta.
Poiché il nuovo comma 3 dell’art. 67 disp. att. c.c.
ha posto due deroghe alle regole sulla composizione
e sul funzionamento dell’assemblea dei partecipanti
ad un supercondominio, disponendo che,
se questi sono complessivamente più di sessanta,
siano ora i rappresentanti obbligatoriamente designati
da ciascun condominio a prendere le decisioni
sulla gestione ordinaria delle parti comuni
e sulla nomina dell’amministratore, e trattandosi
di deroghe che comprimono le facoltà ed i poteri
inerenti alla partecipazione dei singoli all’organo
collegiale, le stesse non potranno che essere considerate
quali norme di diritto singolare, e perciò
oggetto soltanto di stretta interpretazione.
Non può tuttavia condividersi la soluzione raggiunta
dal Tribunale di Milano giacchè, se l’assemblea
dei rappresentanti dei condomìni del
supercondominio ha, ex lege, il potere di nominare
l’amministratore di quest’ultimo, essa non
può non avere anche il potere di revocarlo. Se
si fa divieto all’assemblea dei rappresentanti del
supercondominio di revocare l’amministratore in
carica, si espropria la stessa dell’attribuzione, ad
essa legislativamente ormai spettante, di nomina del nuovo amministratore. Sicchè appare coerente,
oltre che imposto dal carattere fiduciario del
rapporto che si instaura tra assemblea nominante
ed amministratore nominato, riservare all’organo
collegiale tanto la competenza alla designazione,
quanto, in forza del principio del “contrarius
actus”, ovvero del principio di normale simmetria
tra potere di nomina e potere di revoca, la
competenza alla revoca del mandatario dapprima
incaricato.
La Corte di Cassazione ha avuto occasione ancora
di recente di affermare che la nomina di un nuovo
amministratore del condominio non richiede neppure
la previa formale revoca dell’amministratore
in carica, atteso che, dando luogo l’investitura ad
un rapporto di mandato, essa comporta automaticamente,
ai sensi dell’art. 1724 c.c., la revoca di
quello precedente (Cass. 18 aprile 2014, n. 9082;
Cass. 9 giugno 1994, n. 5608). L’assemblea del
supercondominio dovrà, pertanto, potersi convocare
per la revoca dell’amministratore in carica
e per deliberare in ordine alla nomina del nuovo
amministratore. Se le si volesse impedire di procedere
alla revoca, non le si potrebbe certamente
impedire di procedere alla nuova investitura, ed
appare formalistico, oltre che illogico, definire
invalida la deliberazione assembleare che esplicitamente
revochi il precedente amministratore ed
invece valida quella che, limitandosi accortamente
a nominare il suo successore, comporti soltanto
per implicito il medesimo effetto estintivo del
vecchio mandato.
di Antonio Scarpa
Consigliere della Corte di Cassazione
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