Il condominio resta comunque responsabile del pagamento di quanto dovuto ma le sanzioni potrebbero essere a carico di chi con colpa non abbia ottemperato all’obbligo tributario.
Art.11, D.Lgs. n. 472/97, (Azione di Regresso) – RESPONSABILI PER LA SANZIONE AMMINISTRATIVA
1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.
- RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – SANZIONI AMMINISTRATIVE – COLPA GRAVE - DOLO
- RESPONSABILITA’ DEL CONDOMINIO – SANZIONI AMMINISTRATIVE – AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRATORE
- RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – SANZIONI PENALI
- RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – IL RAVVEDIMENTO
- RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE PER VIOLAZIONE O IRREGOLARITA’ NEGLI ADEMPIMENTI FISCALI
- ADEMPIMENTI DELL’AMMINISTRATORE: COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
- OBBLIGHI DELL’AMMINISTRATORE NEI CONFRONTI DELL’ AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
- ADEMPIMENTI FISCALI IN CONDOMINIO: OBBLIGHI FISCALI RICADENTI SUL CONDOMINIO
- RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE CONDOMINIO
- COMUNICAZIONE VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE
- ADEMPIMENTI FISCALI IN CONDOMINIO: CONDOMINIO – SOSTITUTO D’IMPOSTA – ADEMPIMENTI – SANZIONI
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