giovedì 22 dicembre 2016

RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – SANZIONI AMMINISTRATIVE – COLPA GRAVE - DOLO

Il D.Lgs. n.472 del 1997, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie,  prevede il c.d. “principio della responsabilità personale”, imputando, quindi, la responsabilità in capo al reale trasgressore della norma valutandone la relativa colpevolezza, a seconda che la violazione sia stata commessa con colpa o dolo. 
Esaminiamo, quindi quando il Legislatore Tributario ritiene colpevole il comportamento posto in essere dall’autore della violazione.

Art.2 D.Lgs n. 472/97 - “Sanzioni amministrative”
1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.
2. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

Art.5 D.Lgs. n. 472/97 - Colpevolezza
1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Nei casi indicati nell'articolo 11, comma 1, se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente €61.646, salvo quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, e salva, per l'intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel medesimo articolo 11, comma l. L'importo può essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
3. La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinata da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.
L’Amministratore naturalmente non può certo rispondere nel caso in cui la prestazione implichi soluzione di problemi tecnici laddove anche il Legislatore prevede un’attenuazione della responsabilità in caso di soluzione di problemi si speciale difficoltà (art.5 D.Lgs. 472/1997). 
Tale attenuazione di responsabilità cade nel caso in cui ci troviamo dinnanzi ad adempimenti di natura esecutiva. Pertanto l’Amministratore ne risponderebbe nel caso in cui non adempiesse a tali obblighi.

Art.6 D.Lgs. n. 472/97 - Cause di non punibilità
1. Se la violazione e' conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa.
2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
A conferma di quanto sopra si può richiamare anche il comma 3 dello stesso articolo  che recita “il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi”. Sul piano procedimentale, naturalmente, sarà il contribuente a provare l’assenza di colpa.
  1. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – SANZIONI AMMINISTRATIVE – COLPA GRAVE - DOLO
  2. RESPONSABILITA’ DEL CONDOMINIO – SANZIONI AMMINISTRATIVE – AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRATORE
  3. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – SANZIONI PENALI
  4. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – IL RAVVEDIMENTO
  5. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE PER VIOLAZIONE O IRREGOLARITA’ NEGLI ADEMPIMENTI FISCALI
  6. ADEMPIMENTI DELL’AMMINISTRATORE: COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
  7. OBBLIGHI DELL’AMMINISTRATORE NEI CONFRONTI DELL’ AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
  8. ADEMPIMENTI FISCALI IN CONDOMINIO: OBBLIGHI FISCALI RICADENTI SUL CONDOMINIO
  9. RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE CONDOMINIO
  10. COMUNICAZIONE VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE
  11. ADEMPIMENTI FISCALI IN CONDOMINIO: CONDOMINIO – SOSTITUTO D’IMPOSTA – ADEMPIMENTI – SANZIONI

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