All’appaltatore è fatto carico non solo di realizzare un’accurata diagnosi energetica ma, sulla base dei risultati di questa, dovrà provvedere di concerto con la proprietà a realizzare interventi di manutenzione riqualificativa
La legge 10/91 ha tra i suoi obiettivi quelli
del risparmio energetico e dell’uso razionale
dell’energia. Per ottenere questi obiettivi la
legge ha previsto anche l’introduzione di una particolare
forma di contratto: il “Contratto di Servizio
Energia”. Questa innovativa forma contrattuale
è stata disciplinata dal successivo Dpr 412/93.
La norma dettaglia con rigore come passare da una
tradizionale gestione dell’impianto termico, basata
sulla fornitura del combustibile e la successiva conduzione
e manutenzione dell’impianto, a una concezione
più moderna ed efficace che punti a migliorare
le prestazioni dell’impianto nel suo complesso e a
ridurre i costi e quindi il consumo d’energia.
In particolare il Dpr 412/53 connette i concetti di
comfort e di risparmio energetico nell’obiettivo di
ricercare il massimo risparmio di energia fornendo
però il livello di comfort richiesto dagli utenti.
Nell’ottica di favorire il diffondersi di interventi
e buone prassi volti al miglioramento dell’efficienza
degli impianti termici (e quindi a parità
di comfort la capacità di risparmiare energia)
il legislatore all’articolo 1, comma 1, lettera p)
del summenzionato Dpr; ha previsto che nel caso
in cui si determinino questi risultati, ovvero, si
realizzi il “Contratto di Servizio Energia”, venga
applicata un’aliquota Iva ridotta al 10% sul costo
complessivo del servizio.
Dalla lettura dei “requisiti” (vedi box) contenuti
nella Circolare n. 273/98 appare evidente
come le tradizionali prestazioni di fornitura calore
e conduzione degli impianti (legge n. 887
del 29/11/1982) non possano essere neppur lontanamente
assimilate al concetto innovativo di
“Servizio Energia” e quindi che a tali prestazioni
non possa essere applicata alcuna aliquota ridotta.
Di fatto la Circolare n. 273/98 prevede con precisione
tutte le attività che comporta il “Servizio
Energia”. Come avviene il passaggio al “Contratto
di Servizio Energia”? Quali ne sono le tappe necessarie?
Quali interventi occorre sviluppare? Quali
risultati tecnici ed economici si possono ottenere
per gli utenti? Di seguito esamineremo in una successione
logica questo processo.
Requisiti essenziali del contratto “Servizio Energia”Nel 1998 il ministero delle Finanze ha definitivamente precisato in forma esaustiva i requisiti minimi cui deve corrispondere un Contratto di Servizio Energia attraverso la Circolare n. 273 del 23-11-1998. Tali requisiti, in numero di 10, prevedono:
- Esplicito e vincolante riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera p) del Dpr n. 142 del 1993;
- Assunzione della responsabilità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o) del Dpr n. 412 del 1993 da parte dell’impresa, per lo svolgimento delle attività di cui alla legge n. 10 del 1991;
- Acquisto e gestione a cura dell’impresa dei combustibili che alimentano il processo per la produzione del fluido termovettore, necessario all’erogazione del calore-energia termica agli edifici. Al detto acquisto, si rammenta, l’imposta sul valore aggiunto si applica con l’aliquota propria dei singoli beni;
- Misurazione e contabilizzazione, a cura dell’impresa, dell’energia termica utilizzata dall’utenza, con idonei apparati conformi alla normativa vigente sia nazionale sia europea provvisti di certificato di taratura. L’impresa deve garantire anche l’affidabilità degli apparecchi stessi;
- Misurazione e contabilizzazione del caloreenergia termica in unità di misura del sistema internazionale: joule o watt/h (o loro multipli);
- Valore economico della tariffa commisurato a parametri oggettivi quali quelli relativi al combustibile impiegato e alle risultanze della diagnosi energetica effettuata sul sistema edificio-impianto;
- Previsione obbligatoria della diagnosi energetica del sistema edificio-impianto, a seguito della presa in carico, a cura dell’impresa;
- Rilievo da parte dell’impresa delle caratteristiche tipologiche e tecnologiche dell’edificio per l’attribuzione del coefficiente di consumo specifico, dedotto anche a seguito della diagnosi energetica, dove per GG si intendono i gradi giorno della località in cui è ubicato l’edificio;
- Indicazione nel contratto degli interventi da effettuare sul sistema edificio-impianto previsti dall’articolo 1 del Decreto 15 febbraio 1992 del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ovvero quelli che attraverso l’introduzione di tecnologie conformi alle disposizioni della legge n.10 del 1991 e del Dpr n. 412 del 1993, permettono l’uso delle fonti di energia rinnovabili o assimilate;
- Obbligo di annotazione degli interventi effettuati sul libretto centrale, nonché di tutte quelle previste nell’allegato F al Dpr n. 412 del 1993.a cura dell’impresa. Adeguata documentazione degli interventi effettuati deve essere messa a disposizione degli organi di controllo, in quanto il libretto di centrale diventa una prova documentale dell’avvenuta e corretta esecuzione degli interventi finalizzati al miglioramento del processo e strumento di valutazione, nel tempo, del raggiungimento degli obiettivi contrattuali.
- Caratteristiche delle imprese che possono erogare il servizi
Con il contratto di “Servizio Energia” si introduce
una grande innovazione: l’utenza acquista dal
fornitore acqua calda (o aria calda in rapporto al
liquido vettore dell’impianto), quest’ultimo deve
perciò installare un apparato (contatore) per misurare
l’energia termica effettivamente utilizzata.
Il contatore diviene perciò lo strumento di misurazione
dei consumi e quindi della spesa.
- Tariffazione del contratto di “Servizio Energia”
La diagnosi energetica ha il compito di capire le caratteristiche
dell’edificio-impianto e determinarne il
rendimento per valutare la convenienza di eventuali
investimenti per migliorare l’efficienza energetica.
Un rendimento più elevato significa una riduzione
del combustibile consumato, quindi un costo minore
della tariffa da corrispondere al fornitore del
servizio. Secondo la norma, l’aliquota Iva ridotta
al 10% si applica solo per i contratti di “Servizio
Energia” in quanto finalizzati alla riduzione dei
consumi energetici rispetto al periodo precedente
ed a parità di comfort termico prestato.
Prima di definire il valore economico della tariffa
di un contratto di Servizio Energia può essere
conveniente un periodo di prova.
Attraverso l’installazione nella centrale termica del
contatore di calore (a valle della caldaia e del circuito
di regolazione) si avrà la possibilità di contabilizzare
con esattezza sia il consumo di energia
termica espressa in KW del periodo di prova, sia il
costo del combustibile comprensivo dell’Iva.
Sulla base di queste conoscenze pregresse la tariffa
potrà essere determinata nel modo seguente:
TARIFFA=costo del combustibile (consumo annuale)=E/KW
KW (consumo annuale)
Il primo passo è la diagnosi energetica, ovvero
l’analisi del sistema edificio-impianto e la verifica
del suo rendimento e consumo energetico.
La diagnosi energetica è il modo per capire le condizioni
del sistema edificio-impianto e conoscere la
propria situazione in termini di consumi energetici.
Innanzitutto occorre chiarire che il “costo del riscaldamento”
di un impianto è determinato da una formula
che associa il costo del combustibile e il rendimento
complessivo dell’impianto. Risulta quindi evidente come un rendimento alto riduca in maniera
molto significativa il costo della fornitura energetica.
Il rendimento medio di un impianto è determinato
dalla sommatoria di quattro rendimenti:
- rendimento di produzione;
- rendimento di distribuzione;
- rendimento di emissione;
- rendimento di regolazione.
Il rendimento di produzione è determinato dalle
caratteristiche della caldaia e del bruciatore e
dalle eventuali dispersioni che occorre rilevare
attraverso la diagnosi energetica.
Rendimento di distribuzione
Dipende dalle caratteristiche dell’anello di distribuzione
e dal tipo di isolamento delle tubazioni.
Rendimento di emissione
Dipende dai corpi scaldanti installati (tipo di radiatori,
pannelli radianti, ecc.) e dalle caratteristiche
d’isolamento dell’edificio (chiusure verticali esterne
opache, trasparenti, serramenti, vetri, ecc.).
Rendimento di regolazione
È in relazione alle caratteristiche del sistema di
regolazione installato:
- semplice programmazione dei tempi di accensione dell’impianto e regolazione automatica della temperatura di mandata dell’acqua ai radiatori sulla base della temperatura rilevata da una sonda; - centralina che permette di programmare due livelli di temperatura durante le 24 ore;
- valvole termostatiche che installate su ogni radiatore consentono di regolare la temperatura di ogni singolo locale sfruttandone l’esposizione o le attività svolte;
- sistema automatico intelligente di gestione degli impianti che permette la gestione ottimale dell’impianto per ogni zona consentendo il massimo risparmio e regolazione climatica.
Mentre nel tradizionale contratto di fornitura
combustibile e conduzione dell’impianto il fornitore
si limita alle normali attività funzionali e manutentive
(riparazioni e sostituzioni), nel modello
contrattuale “Servizio Energia” la situazione cambia
radicalmente. Infatti, all’appaltatore è fatto
carico non solo di realizzare un’accurata diagnosi
energetica ma, sulla base dei risultati di questa,
dovrà provvedere di concerto con la proprietà a
realizzare interventi di manutenzione riqualificativa
(o manutenzione straordinaria) nell’obiettivo
di incrementare i rendimenti dell’impianto e ridurre
i consumi e quindi i costi d’esercizio. Questi
interventi riqualificativi (o straordinari) possono essere
molteplici in relazione alle condizioni dell’impianto
e dell’edificio. Alcuni dei più comuni sono:
- sostituzione della vecchia caldaia e bruciatore (il ciclo di vita di una caldaia si attesta mediamente intorno ai 18-20 anni). Esistono oggi caldaie e bruciatori molto innovativi che raggiungono prestazioni elevatissime e quindi producono rendimenti addirittura superiori al 100%;
- isolamento delle tubazioni dell’anello di distribuzione;
- sostituzione dei corpi scaldanti obsoleti con elementi in grado di offrire maggiori prestazioni (es. i moderni radiatori in ghisa invece di quelli in lamiera di acciaio);
- utilizzo di energia innovativa e rinnovabile, come il solare, da affiancare all’energia tradizionale (gasolio, metano);
- miglioramento dell’isolamento termico dell’edificio attraverso interventi sui serramenti e/o sui vetri (per esempio sostituire i vetri semplici con doppi vetri);
- introduzione di sistemi di regolazione innovativi (valvole termostatiche, sistemi automatici ed intelligenti di gestione dell’impianto) che, oltre a consentire una regolazione efficiente zona per zona e la parziale esclusione di vani che non si desidera riscaldare, offrono la possibilità di contabilizzare l’effettivo consumo appartamento per appartamento. In tal modo si ottiene l’effetto di responsabilizzare gli inquilini verso un uso razionale dell’energia.
Dove è applicale il contrattoL’ambito di applicazione del contratto “Servizio Energia”, relativamente all’aliquota Iva del 10%, è stato specificato nella Circolare 82E del Ministero delle Finanze del 7/04/99 e riguarda il riscaldamento per uso domestico, oppure per uso domestico assimilato. Quindi, oltre alle case per abitazione, il contratto “Servizio Energia” può essere adottato dalle scuole di ogni ordine e grado, asili, caserme, case di riposo, conventi, carceri mandamentali e in genere tutte le strutture che ospitano collettività.Impostare un contratto di “Servizio Energia”
Qualora, nei casi di uso domestico assimilato, si manifesti un uso promiscuo per cui non sia possibile distinguere il consumo di energia termica per l’uso domestico, che è agevolato con Iva al 10%, da altri usi non agevolati, si applica l’Iva ordinaria sull’insieme dei consumi. Se invece è possibile distinguere il consumo tra le varie utenze per mezzo di contatori, l’Iva agevolata si applica all’utenza domestica e quella ordinaria agli altri consumi.
In un edificio concepito e realizzato negli anni 70-80 il processo di erogazione dell’energia termica comporta molte perdite e inefficienza, quindi non tutta l’energia prodotta si trasforma in calore comfort per gli inquilini: il sistema edificio-impianto ha un basso rendimento.
Con il contratto “Servizio Energia” è possibile superare queste difficoltà. Infatti, la diagnosi energetica consentirà di conoscere lo stato reale del sistema impianto (il suo rendimento) facendo luce su tutte le inefficienze.
In tal modo sarà possibile conoscere quanto potrebbe essere possibile risparmiare intervenendo sui quattro elementi essenziali del sistema: produzione, distribuzione, emissione, regolazione. Occorre anche tener conto che l’aliquota Iva ridotta si applica su tutte le voci di spesa previste nel contratto di “Servizio Energia”.
A questo punto si presentano due alternative:
- I costi dell’intervento per “migliorare il processo di erogazione dell’energia” vengono sostenuti direttamente dai proprietari dell’edificio. In tal caso il minor consumo di combustibile e quindi la minore tariffa corrisposta all’impresa assuntrice del contratto di “Servizio Energia” compenseranno ampiamente nel tempo i costi dell’intervento;
- I costi dell’intervento per “migliorare il processo di erogazione dell’energia” vengono sostenuti dall’impresa fornitrice del “Servizio”, che provvederà a farsi finanziare da una banca. In tal caso i proprietari continueranno a pagare in ragione dei “vecchi consumi”; si potrà così, in un tempo ben definito, compensare il costo degli interventi migliorativi e degli oneri finanziari sostenuti dall’impresa fornitrice del “Servizio”.
Lo spirito del Contratto di Servizio EnergiaNormalmente in un Condominio ci sono imprese che forniscono combustibile, energia elettrica, manutenzione e quanto altro serve per il riscaldamento dell’edificio. Ciascun fornitore guadagna dalla vendita dei propri prodotti o servizi (cioè, più vendono e più guadagnano) e quindi non hanno alcun interesse al risparmio di energia, né al miglioramento dell’efficienza dell’impianto. Infatti:
- al fornitore di combustibile non importa migliorare il rendimento della caldaia (basta che funzioni e consumi combustibile, anzi più consuma e più guadagna);
Quindi l’efficienza dalla caldaia e più in generale del sistema edificio-impianto, è di interesse esclusivo del Condominio, il quale però non ha le capacità tecniche e operative per intervenire. La conseguenza grave è che l’efficienza della caldaia è dunque abbandonata a se stessa. Se poi a questo aggiungiamo che, come accade spesso, la suddivisione dei costi di riscaldamento viene fatta a millesimi e non a consumo, è facile intuire che in questo modo non c’è nessuno stimolo reale al risparmio energetico né da parte degli utenti, né tanto meno da parte dei fornitori.
- così pure al manutentore interessa relativamente l’efficienza della caldaia (basta che rimanga entro i parametri di legge. Anzi, anche lui guadagna sul numero degli interventi e non sul miglioramento del rendimento della caldaia).
Il ruolo del gestoreÈ compito del gestore acquistare il combustibile, provvedere alla manutenzione dell’impianto e a curare il processo di produzione del calore necessario al fabbisogno termico dell’edificio: calore che verrà misurato dal contatore (in kWh) e ceduto al condominio ad un costo unitario (tariffa €/kWh) concordato contrattualmente.
Il guadagno del gestore deriva dalla differenza fra i ricavi derivanti dalla vendita di energia termica al condominio ed i costi sostenuti per la produzione del calore. Sarà quindi interesse del gestore produrre il calore al costo più basso possibile. Cioè il gestore sarà stimolato a migliorare e ottimizzare tutto il processo che sta a monte del contatore nell’area di sua competenza attraverso vari interventi migliorativi, quali:
- uso di combustibili con le migliori prestazioni energetiche;
- sostituzione delle caldaie obsolete o sovradimensionate, con bassi rendimenti, con caldaie innovative ad altissima efficienza; - miglioramento dell’impianto e della coibentazione delle tubazioni nella centrale termica;
Nel Contratto di Servizio Energia, il costo unitario del calore (tariffa €/kWh) dipende dall’efficienza energetica della centrale termica che sta a monte del contatore. Esso viene concordato contrattualmente e non è modificabile per tutta la durata del Contratto di Servizio Energia, salvo le variazioni ufficiali del costo del combustibile. Quindi se nell’arco della durata del contratto, dovesse verificarsi un decadimento dell’efficienza energetica della centrale termica, questa non produrrà variazioni della tariffa pagata da condominio, ma abbasserà i ricavi del gestore. Pertanto è interesse del gestore monitorare costantemente l’efficienza energetica del sistema per intervenire immediatamente in caso di anomalia, pena la riduzione dei suoi ricavi.
- programmazione efficace della manutenzione ordinaria per ridurre i costi di esercizio; monitoraggio costante delle prestazioni d ella centrale termica, anche utilizzando sistemi di telecontrollo e telegestione.
Con il Contratto di Servizio Energia il gestore è stimolato a fare risparmio energetico perché diventa una sua fonte di guadagno.
Fonte: Isolani P., Il risparmio energetico negli edifici condominiali, “Progetto europeo per la promozione dell’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili negli edifici civili”, EnerBuilding.org – Energy Efficiency, 2008
di Oliviero Tronconi
Professore Ordinario Politecnico di Milano Dip. BEST
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