giovedì 29 dicembre 2016

Risparmiare con il “SERVIZIO ENERGIA”

All’appaltatore è fatto carico non solo di realizzare un’accurata diagnosi energetica ma, sulla base dei risultati di questa, dovrà provvedere di concerto con la proprietà a realizzare interventi di manutenzione riqualificativa

La legge 10/91 ha tra i suoi obiettivi quelli del risparmio energetico e dell’uso razionale dell’energia. Per ottenere questi obiettivi la legge ha previsto anche l’introduzione di una particolare forma di contratto: il “Contratto di Servizio Energia”. Questa innovativa forma contrattuale è stata disciplinata dal successivo Dpr 412/93. La norma dettaglia con rigore come passare da una tradizionale gestione dell’impianto termico, basata sulla fornitura del combustibile e la successiva conduzione e manutenzione dell’impianto, a una concezione più moderna ed efficace che punti a migliorare le prestazioni dell’impianto nel suo complesso e a ridurre i costi e quindi il consumo d’energia.
In particolare il Dpr 412/53 connette i concetti di comfort e di risparmio energetico nell’obiettivo di ricercare il massimo risparmio di energia fornendo però il livello di comfort richiesto dagli utenti.
Nell’ottica di favorire il diffondersi di interventi e buone prassi volti al miglioramento dell’efficienza degli impianti termici (e quindi a parità di comfort la capacità di risparmiare energia) il legislatore all’articolo 1, comma 1, lettera p) del summenzionato Dpr; ha previsto che nel caso in cui si determinino questi risultati, ovvero, si realizzi il “Contratto di Servizio Energia”, venga applicata un’aliquota Iva ridotta al 10% sul costo complessivo del servizio.
Dalla lettura dei “requisiti” (vedi box) contenuti nella Circolare n. 273/98 appare evidente come le tradizionali prestazioni di fornitura calore e conduzione degli impianti (legge n. 887 del 29/11/1982) non possano essere neppur lontanamente assimilate al concetto innovativo di “Servizio Energia” e quindi che a tali prestazioni non possa essere applicata alcuna aliquota ridotta.
Di fatto la Circolare n. 273/98 prevede con precisione tutte le attività che comporta il “Servizio Energia”. Come avviene il passaggio al “Contratto di Servizio Energia”? Quali ne sono le tappe necessarie? Quali interventi occorre sviluppare? Quali risultati tecnici ed economici si possono ottenere per gli utenti? Di seguito esamineremo in una successione logica questo processo.
Requisiti essenziali del contratto “Servizio Energia”Nel 1998 il ministero delle Finanze ha definitivamente precisato in forma esaustiva i requisiti minimi cui deve corrispondere un Contratto di Servizio Energia attraverso la Circolare n. 273 del 23-11-1998. Tali requisiti, in numero di 10, prevedono:
  1. Esplicito e vincolante riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera p) del Dpr n. 142 del 1993;
  2. Assunzione della responsabilità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o) del Dpr n. 412 del 1993 da parte dell’impresa, per lo svolgimento delle attività di cui alla legge n. 10 del 1991;
  3. Acquisto e gestione a cura dell’impresa dei combustibili che alimentano il processo per la produzione del fluido termovettore, necessario all’erogazione del calore-energia termica agli edifici. Al detto acquisto, si rammenta, l’imposta sul valore aggiunto si applica con l’aliquota propria dei singoli beni;
  4. Misurazione e contabilizzazione, a cura dell’impresa, dell’energia termica utilizzata dall’utenza, con idonei apparati conformi alla normativa vigente sia nazionale sia europea provvisti di certificato di taratura. L’impresa deve garantire anche l’affidabilità degli apparecchi stessi;
  5. Misurazione e contabilizzazione del caloreenergia termica in unità di misura del sistema internazionale: joule o watt/h (o loro multipli);
  6. Valore economico della tariffa commisurato a parametri oggettivi quali quelli relativi al combustibile impiegato e alle risultanze della diagnosi energetica effettuata sul sistema edificio-impianto;
  7. Previsione obbligatoria della diagnosi energetica del sistema edificio-impianto, a seguito della presa in carico, a cura dell’impresa;
  8. Rilievo da parte dell’impresa delle caratteristiche tipologiche e tecnologiche dell’edificio per l’attribuzione del coefficiente di consumo specifico, dedotto anche a seguito della diagnosi energetica, dove per GG si intendono i gradi giorno della località in cui è ubicato l’edificio;
  9. Indicazione nel contratto degli interventi da effettuare sul sistema edificio-impianto previsti dall’articolo 1 del Decreto 15 febbraio 1992 del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ovvero quelli che attraverso l’introduzione di tecnologie conformi alle disposizioni della legge n.10 del 1991 e del Dpr n. 412 del 1993, permettono l’uso delle fonti di energia rinnovabili o assimilate;
  10. Obbligo di annotazione degli interventi effettuati sul libretto centrale, nonché di tutte quelle previste nell’allegato F al Dpr n. 412 del 1993.a cura dell’impresa. Adeguata documentazione degli interventi effettuati deve essere messa a disposizione degli organi di controllo, in quanto il libretto di centrale diventa una prova documentale dell’avvenuta e corretta esecuzione degli interventi finalizzati al miglioramento del processo e strumento di valutazione, nel tempo, del raggiungimento degli obiettivi contrattuali.
  • Caratteristiche delle imprese che possono erogare il servizi
L’impresa deve assumere la responsabilità della centrale tecnica dell’edificio (deve diventare terzo responsabile secondo quanto previsto dal Dpr 412/93 art. 1, comma 1, lettera o). L’impresa deve anche possedere adeguate capacità finanziarie, organizzative e tecnologiche, nonché l’abilitazione prevista dalla legge 46/90. L’impresa che stipula il contratto di “Servizio Energia” non può fornire il combustibile. L’impresa nell’ambito del “Servizio Energia” estende la sua responsabilità su tutte le parti dell’impianto: produzione, emissione e regolazione.
Con il contratto di “Servizio Energia” si introduce una grande innovazione: l’utenza acquista dal fornitore acqua calda (o aria calda in rapporto al liquido vettore dell’impianto), quest’ultimo deve perciò installare un apparato (contatore) per misurare l’energia termica effettivamente utilizzata. Il contatore diviene perciò lo strumento di misurazione dei consumi e quindi della spesa.
  • Tariffazione del contratto di “Servizio Energia”
La tariffa da corrispondere al fornitore del servizio dipende dal calore effettivamente consumato, che a sua volta discende dalle caratteristiche del sistema edificio-impianto. Ogni sistema edificio impianto può presentare, a parità di energia termica utilizzata dagli inquilini, consumi anche significativamente diversi.
La diagnosi energetica ha il compito di capire le caratteristiche dell’edificio-impianto e determinarne il rendimento per valutare la convenienza di eventuali investimenti per migliorare l’efficienza energetica.
Un rendimento più elevato significa una riduzione del combustibile consumato, quindi un costo minore della tariffa da corrispondere al fornitore del servizio. Secondo la norma, l’aliquota Iva ridotta al 10% si applica solo per i contratti di “Servizio Energia” in quanto finalizzati alla riduzione dei consumi energetici rispetto al periodo precedente ed a parità di comfort termico prestato.
Prima di definire il valore economico della tariffa di un contratto di Servizio Energia può essere conveniente un periodo di prova.
Attraverso l’installazione nella centrale termica del contatore di calore (a valle della caldaia e del circuito di regolazione) si avrà la possibilità di contabilizzare con esattezza sia il consumo di energia termica espressa in KW del periodo di prova, sia il costo del combustibile comprensivo dell’Iva.
Sulla base di queste conoscenze pregresse la tariffa potrà essere determinata nel modo seguente:
TARIFFA=costo del combustibile (consumo annuale)=E/KW
KW (consumo annuale)
Il primo passo è la diagnosi energetica, ovvero l’analisi del sistema edificio-impianto e la verifica del suo rendimento e consumo energetico.
La diagnosi energetica è il modo per capire le condizioni del sistema edificio-impianto e conoscere la propria situazione in termini di consumi energetici. Innanzitutto occorre chiarire che il “costo del riscaldamento” di un impianto è determinato da una formula che associa il costo del combustibile e il rendimento complessivo dell’impianto. Risulta quindi evidente come un rendimento alto riduca in maniera molto significativa il costo della fornitura energetica. Il rendimento medio di un impianto è determinato dalla sommatoria di quattro rendimenti:
  • rendimento di produzione;
  • rendimento di distribuzione;
  • rendimento di emissione;
  • rendimento di regolazione.
Rendimento di produzione
Il rendimento di produzione è determinato dalle caratteristiche della caldaia e del bruciatore e dalle eventuali dispersioni che occorre rilevare attraverso la diagnosi energetica.

Rendimento di distribuzione
Dipende dalle caratteristiche dell’anello di distribuzione e dal tipo di isolamento delle tubazioni.

Rendimento di emissione
Dipende dai corpi scaldanti installati (tipo di radiatori, pannelli radianti, ecc.) e dalle caratteristiche d’isolamento dell’edificio (chiusure verticali esterne opache, trasparenti, serramenti, vetri, ecc.).

Rendimento di regolazione
È in relazione alle caratteristiche del sistema di regolazione installato:
  • semplice programmazione dei tempi di accensione dell’impianto e regolazione automatica della temperatura di mandata dell’acqua ai radiatori sulla base della temperatura rilevata da una sonda; - centralina che permette di programmare due livelli di temperatura durante le 24 ore;
  • valvole termostatiche che installate su ogni radiatore consentono di regolare la temperatura di ogni singolo locale sfruttandone l’esposizione o le attività svolte;
  • sistema automatico intelligente di gestione degli impianti che permette la gestione ottimale dell’impianto per ogni zona consentendo il massimo risparmio e regolazione climatica.
Migliorare il processo di produzione dell’energia
Mentre nel tradizionale contratto di fornitura combustibile e conduzione dell’impianto il fornitore si limita alle normali attività funzionali e manutentive (riparazioni e sostituzioni), nel modello contrattuale “Servizio Energia” la situazione cambia radicalmente. Infatti, all’appaltatore è fatto carico non solo di realizzare un’accurata diagnosi energetica ma, sulla base dei risultati di questa,
dovrà provvedere di concerto con la proprietà a realizzare interventi di manutenzione riqualificativa (o manutenzione straordinaria) nell’obiettivo di incrementare i rendimenti dell’impianto e ridurre i consumi e quindi i costi d’esercizio. Questi interventi riqualificativi (o straordinari) possono essere molteplici in relazione alle condizioni dell’impianto e dell’edificio. Alcuni dei più comuni sono:
  • sostituzione della vecchia caldaia e bruciatore (il ciclo di vita di una caldaia si attesta mediamente intorno ai 18-20 anni). Esistono oggi caldaie e bruciatori molto innovativi che raggiungono prestazioni elevatissime e quindi producono rendimenti addirittura superiori al 100%;
  • isolamento delle tubazioni dell’anello di distribuzione;
  • sostituzione dei corpi scaldanti obsoleti con elementi in grado di offrire maggiori prestazioni (es. i moderni radiatori in ghisa invece di quelli in lamiera di acciaio);
  • utilizzo di energia innovativa e rinnovabile, come il solare, da affiancare all’energia tradizionale (gasolio, metano);
  • miglioramento dell’isolamento termico dell’edificio attraverso interventi sui serramenti e/o sui vetri (per esempio sostituire i vetri semplici con doppi vetri);
  • introduzione di sistemi di regolazione innovativi (valvole termostatiche, sistemi automatici ed intelligenti di gestione dell’impianto) che, oltre a consentire una regolazione efficiente zona per zona e la parziale esclusione di vani che non si desidera riscaldare, offrono la possibilità di contabilizzare l’effettivo consumo appartamento per appartamento. In tal modo si ottiene l’effetto di responsabilizzare gli inquilini verso un uso razionale dell’energia.
Dove è applicale il contrattoL’ambito di applicazione del contratto “Servizio Energia”, relativamente all’aliquota Iva del 10%, è stato specificato nella Circolare 82E del Ministero delle Finanze del 7/04/99 e riguarda il riscaldamento per uso domestico, oppure per uso domestico assimilato. Quindi, oltre alle case per abitazione, il contratto “Servizio Energia” può essere adottato dalle scuole di ogni ordine e grado, asili, caserme, case di riposo, conventi, carceri mandamentali e in genere tutte le strutture che ospitano collettività.
Qualora, nei casi di uso domestico assimilato, si manifesti un uso promiscuo per cui non sia possibile distinguere il consumo di energia termica per l’uso domestico, che è agevolato con Iva al 10%, da altri usi non agevolati, si applica l’Iva ordinaria sull’insieme dei consumi. Se invece è possibile distinguere il consumo tra le varie utenze per mezzo di contatori, l’Iva agevolata si applica all’utenza domestica e quella ordinaria agli altri consumi.
Impostare un contratto di “Servizio Energia”
In un edificio concepito e realizzato negli anni 70-80 il processo di erogazione dell’energia termica comporta molte perdite e inefficienza, quindi non tutta l’energia prodotta si trasforma in calore comfort per gli inquilini: il sistema edificio-impianto ha un basso rendimento.
Con il contratto “Servizio Energia” è possibile superare queste difficoltà. Infatti, la diagnosi energetica consentirà di conoscere lo stato reale del sistema impianto (il suo rendimento) facendo luce su tutte le inefficienze.
In tal modo sarà possibile conoscere quanto potrebbe essere possibile risparmiare intervenendo sui quattro elementi essenziali del sistema: produzione, distribuzione, emissione, regolazione. Occorre anche tener conto che l’aliquota Iva ridotta si applica su tutte le voci di spesa previste nel contratto di “Servizio Energia”.

A questo punto si presentano due alternative:
  1. I costi dell’intervento per “migliorare il processo di erogazione dell’energia” vengono sostenuti direttamente dai proprietari dell’edificio. In tal caso il minor consumo di combustibile e quindi la minore tariffa corrisposta all’impresa assuntrice del contratto di “Servizio Energia” compenseranno ampiamente nel tempo i costi dell’intervento;
  2. I costi dell’intervento per “migliorare il processo di erogazione dell’energia” vengono sostenuti dall’impresa fornitrice del “Servizio”, che provvederà a farsi finanziare da una banca. In tal caso i proprietari continueranno a pagare in ragione dei “vecchi consumi”; si potrà così, in un tempo ben definito, compensare il costo degli interventi migliorativi e degli oneri finanziari sostenuti dall’impresa fornitrice del “Servizio”.
Lo spirito del Contratto di Servizio EnergiaNormalmente in un Condominio ci sono imprese che forniscono combustibile, energia elettrica, manutenzione e quanto altro serve per il riscaldamento dell’edificio. Ciascun fornitore guadagna dalla vendita dei propri prodotti o servizi (cioè, più vendono e più guadagnano) e quindi non hanno alcun interesse al risparmio di energia, né al miglioramento dell’efficienza dell’impianto. Infatti:
  • al fornitore di combustibile non importa migliorare il rendimento della caldaia (basta che funzioni e consumi combustibile, anzi più consuma e più guadagna);
  • così pure al manutentore interessa relativamente l’efficienza della caldaia (basta che rimanga entro i parametri di legge. Anzi, anche lui guadagna sul numero degli interventi e non sul miglioramento del rendimento della caldaia).
Quindi l’efficienza dalla caldaia e più in generale del sistema edificio-impianto, è di interesse esclusivo del Condominio, il quale però non ha le capacità tecniche e operative per intervenire. La conseguenza grave è che l’efficienza della caldaia è dunque abbandonata a se stessa. Se poi a questo aggiungiamo che, come accade spesso, la suddivisione dei costi di riscaldamento viene fatta a millesimi e non a consumo, è facile intuire che in questo modo non c’è nessuno stimolo reale al risparmio energetico né da parte degli utenti, né tanto meno da parte dei fornitori.
Il ruolo del gestoreÈ compito del gestore acquistare il combustibile, provvedere alla manutenzione dell’impianto e a curare il processo di produzione del calore necessario al fabbisogno termico dell’edificio: calore che verrà misurato dal contatore (in kWh) e ceduto al condominio ad un costo unitario (tariffa €/kWh) concordato contrattualmente.
Il guadagno del gestore deriva dalla differenza fra i ricavi derivanti dalla vendita di energia termica al condominio ed i costi sostenuti per la produzione del calore. Sarà quindi interesse del gestore produrre il calore al costo più basso possibile. Cioè il gestore sarà stimolato a migliorare e ottimizzare tutto il processo che sta a monte del contatore nell’area di sua competenza attraverso vari interventi migliorativi, quali:
  • uso di combustibili con le migliori prestazioni energetiche;
  • sostituzione delle caldaie obsolete o sovradimensionate, con bassi rendimenti, con caldaie innovative ad altissima efficienza; - miglioramento dell’impianto e della coibentazione delle tubazioni nella centrale termica;
  • programmazione efficace della manutenzione ordinaria per ridurre i costi di esercizio; monitoraggio costante delle prestazioni d ella centrale termica, anche utilizzando sistemi di telecontrollo e telegestione.
Nel Contratto di Servizio Energia, il costo unitario del calore (tariffa €/kWh) dipende dall’efficienza energetica della centrale termica che sta a monte del contatore. Esso viene concordato contrattualmente e non è modificabile per tutta la durata del Contratto di Servizio Energia, salvo le variazioni ufficiali del costo del combustibile. Quindi se nell’arco della durata del contratto, dovesse verificarsi un decadimento dell’efficienza energetica della centrale termica, questa non produrrà variazioni della tariffa pagata da condominio, ma abbasserà i ricavi del gestore. Pertanto è interesse del gestore monitorare costantemente l’efficienza energetica del sistema per intervenire immediatamente in caso di anomalia, pena la riduzione dei suoi ricavi.
Con il Contratto di Servizio Energia il gestore è stimolato a fare risparmio energetico perché diventa una sua fonte di guadagno.
Fonte: Isolani P., Il risparmio energetico negli edifici condominiali, “Progetto europeo per la promozione dell’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili negli edifici civili”, EnerBuilding.org – Energy Efficiency, 2008 
di Oliviero Tronconi
Professore Ordinario Politecnico di Milano Dip. BEST 

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