giovedì 29 dicembre 2016

PROVA NULLA SE MANSIONE GIÀ SVOLTA COME CO.CO.PRO., MA REINTEGRA SOLO PER AZIENDA CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI

La corte di Cassazione con la Sentenza n. 17921 del 12 settembre 2016 ha affermato in merito alla legittimità di un licenziamento per mancato superamento del periodo di prova per un lavoratore che in precedenza aveva svolto stessa mansione con una collaborazione a progetto.

Nello specifico la Suprema Corte ha stabilito che il patto di prova è nullo, in quanto la “sperimentazione” delle attitudini e qualità professionale del dipendente era già avvenuta durante lo svolgimento di una precedente collaborazione a progetto che prevedeva stesse mansioni. I giudici della S.C. hanno, anche, stabilito che nonostante il licenziamento sia nullo, devono essere rispettate le regole in materia di tutela reale e obbligatoria: essendo l’organico aziendale sotto i 15 dipendenti, spetterà solo una tutela risarcitoria e non anche la reintegra sul posto di lavoro.(ed. :seac).

di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI

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