giovedì 5 gennaio 2017

Convocazione assemblea: vale l'indirizzo indicato nel registro anagrafico

PER LA CONVOCAZIONE IN ASSEMBLEA VALE L'INDIRIZZO DEL CONDOMINO INDICATO NEL REGISTRO ANAGRAFICO E NON SONO UTILIZZABILI ALTRI INDIRIZZI

Tribunale di Genova, 26 maggio 2016, n. 1870

In ordine all'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, a seguito della Legge n. 220 del 2012 sono state previste delle specifiche modalità di comunicazione.
Ne deriva, pertanto, che solo con l'osservanza di dette forme la comunicazione risulta regolare.
Tra l'altro, a seguito della predetta legge di riforma del condominio, per l'amministratore è stato previsto il nuovo obbligo ex art. 1130, comma 1, n. 6, c.c. consistente nell'adozione del cd. registro dell'anagrafe condominiale che comporta la necessaria individuazione dei dati anagrafici di ciascun condomino, ivi comprese le informazioni relative alla residenza ed all'eventuale domicilio, oltre ai dati catastali dell'immobile, nonché il loro costante aggiornamento.
In mancanza di espresse e specifiche indicazioni contrarie del condomino, l'amministratore deve quindi inviare l'avviso di convocazione presso l'indirizzo risultante dall'anagrafe condominiale. (Nella fattispecie, avendo l'amministratore inviato l'avviso di convocazione dell'assemblea ad un indirizzo diverso da quello specificato dai condomini nella predetta anagrafe, la delibera poi adottata veniva annullata).

Avv. Carlo Patti
Consulente Legale

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