L’assemblea dei condomini con la maggioranza prevista dal 2 comma del 1136 del codice civile può deliberare l’istituzione di un fondo cassa per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a ridurre il degrado dell'edificio laddove gli interventi da eseguire siano stati individuati ma non ancora deliberati.
Per la Cassazione appartiene al potere discrezionale dell'assemblea e non pregiudica né l'interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio, né il loro diritto patrimoniale all'accredito della proporzionale somma in quanto l'istituzione di un fondo-cassa per le spese di ordinaria manutenzione e conservazione dei beni comuni viene compensata dal corrispondente minore addebito, in anticipo o a conguaglio.
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