L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas definisce le direttive per il contenimento della morosità nel settore del servizio idrico integrato e disciplina modalità e tempistiche di lettura dei contatori e la fatturazione.
Gli articoli 119 e 154 del d.lvo 3.4.2006 n
.152 sostengono la necessità di garantire
la tutela della risorsa idrica attraverso politiche
dei prezzi che incentivino l’uso efficiente
della stessa tenendo conto del principio della copertura
dei costi efficienti di gestione e di investimento,
compresi i costi ambientali e della
risorsa secondo il principio “chi inquina paga”.
L’art. 149 -bis, comma primo, del d.lvo 3.4.2006
n. 152 afferma che il servizio idrico integrato è un
servizio a rete di rilevanza economica i cui costi
efficienti di gestione e di investimento, compresi
i costi ambientali e della risorsa, devono essere
coperti dalla relativa tariffa al fine di garantire
l’equilibrio economico – finanziario della gestione
e la sostenibilità per tutti gli utenti. L’art. 61,
comma primo, della legge 28.12.2015 n. 221 stabilisce
che con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della legge, su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare , di concerto con il ministro dello
sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, siano individuati i principi e i
criteri per il contenimento della morosità degli
utenti del servizio idrico integrato assicurando
che sia salvaguardata, tenuto conto dell’equilibrio
economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e
garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua
necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali
di fornitura per gli utenti morosi.
Il predetto decreto attuativo è il d.p.c.m.
29.8.2016 (pubblicato su GU n. 241 del
14.10.2016) che si attiene ai seguenti principi:
- l’interruzione della somministrazione di acqua all’utente moroso deve tenere conto di molteplici fattori di varia natura, da quelli alimentari, igienico sanitari e di tutela della salute e della tipologia di utente, a quelli di tutela della risorsa fino alla necessità di copertura dei costi del servizio a garanzia dell’equilibrio economico finanziario della gestione;
- il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali alimentari, igienico sanitari e di tutela della salute è stabilito in cinquanta litri per abitante al giorno, tenendo conto che l’organizzazione mondiale della sanità ha fissato tale quantitativo o minimo vitale in quaranta litri a persona nel documento della Division for sustainble development “Rio 2012 issue briefs -water”;
- nelle utenze in documentate condizioni economiche disagiate il quantitativo minimo vitale deve essere garantito anche in caso di morosità.
- le modalità e le tempistiche di lettura e di autolettura dei contatori;
- le modalità di ammodernamento dei sistemi di misura e di lettura dei consumi;
- la periodicità e le modalità di fatturazione;
- le procedure di pagamento anche con definizione di piani di rateizzazione per importi determinati;
- le modalità di gestione delle controversie;
- le procedure di messa in mora dell’utente e di recupero del credito, assicurando una congrua tempistica per il rientro della morosità;
- le procedure per la disalimentazione degli utenti morosi.
- agli utenti domestici che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico -sociale, come individuati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas e il sistema idrico in coerenza con gli altri settori della stessa regolati, ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a cinquanta litri abitante – giorno;
- alle utenze relative ad attività di servizio pubblico, individuate dalla predetta Autorità in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati.
- per le utenze domestiche residenti morose, diverse dalle utenze morose non disalimentabili e sopra descritte,soltanto successivamente la mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori a un importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata, come determinato dalla predetta Autorità;
- per tutte le utenze morose, solo successivamente alla regolare messa in mora degli utenti da parte del gestore e all’escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consente l’integrale copertura integrale del debito.
- gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico – sociale;
- le utenze relative ad attività di servizio pubblico non disalimentabili;
- gli obblighi di comunicazione all’utenza da parte del gestore prima di procedere alla sospensione del servizio;
- le forme di rateizzazione che il gestore dovrà adottare per la definizione di piani di rientro in caso di morosità;
- le modalità di riattivazione del servizio in caso di sospensione;le modalità di reintegro da parte dell’utente del deposito condizionale escusso dal gestore, privilegiando forme di rateizzazione con addebito in fattura.
di Giulio Benedetti
Sostituto Procuratore Generale Corte d’Appello di Milano
Nessun commento:
Posta un commento
Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.