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venerdì 10 febbraio 2017

Ricostruzione post-sisma: escono le regole sui contributi delle prestazioni tecniche




Attraverso l'ordinanza 12, il Commissario per la ricostruzione, Vasco Errani, stabilisce le regole sui contributi alle spese tecniche negli interventi dei professionisti per la ricostruzione post sisma del Centro Italia.

Attraverso un protocollo d'intesa firmato con la rete delle professioni tecniche, l'ordinanza e volta a fissare determinati criteri, quali:

  • i criteri per l’ammissione al cosiddetto “elenco speciale” di professionisti abilitati, compresi requisiti e modalità di rifiuto/esclusione
  • lo schema di contratto tipo da adottare (scaricalo qui)
  • la disciplina delle spese tecniche
  • i parametri per contrastare l’accumularsi eccessivo degli incarichi
Di seguito entriamo nel vivo della disciplina delle spese tecniche legate agli incarichi. Per conoscere i criteri per entrare nell’elenco speciale e in generale i contenuti dell’ordinanza, leggete questo approfondimento.


Disciplina delle spese tecniche


Il Commissario straordinario fissa:

a) un limite massimo per il contributo ammissibile relativo alle prestazioni professionali e alle spese tecniche dei professionisti abilitati nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ammessi al contributo dalle vigenti disposizioni in materia, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 34, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189;
b) un limite massimo per il contributo ammissibile per ciascuna delle attività effettuata dai professionisti.

Quali prestazioni tecniche?

Le prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte negli interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati saranno:

a) progetto delle opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre, compresi: rilievo del danno e tipologie strutturali, particolari costruttivi, computo metrico estimativo e capitolato speciale di appalto, eventuale redazione scheda AeDES;
b) direzione dei lavori di opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre, compresa relativa contabilità, liquidazioni ed assistenza al collaudo;
c) coordinamento della sicurezza nei cantieri, sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori;
d) collaudo strutturale.


Il contributo massimo ammissibile per le prestazioni di cui abbiamo appena dato notizia è riconosciuto nelle percentuali indicate in base alla tipologia delle attività ed agli importi dei lavori descritti nell’articolo 8 dell’ordinanza (di cui parliamo tra pochissimo), e viene quantificato al netto dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali. Nel caso di affidamento di incarichi separati non verranno riconosciute eventuali maggiorazioni.

I criteri per indagini e prelievi

Sono escluse dalle spese per prestazioni tecniche e ricomprese all’interno dei costi degli interventi ammissibili, le “indagini e prelievi per valutare caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione”, le “prove di laboratorio connesse”.
Le indagini ed i prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse, oggetto di un piano d’indagini preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale, sono riconosciute nei seguenti limiti massimi percentuali:
– fino al 3,00% del costo dell’intervento (lavori ammessi a contributo), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00;
– fino all’1,50% del costo dell’intervento (lavori ammessi a contributo), sull’importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000;
– fino all’0,75% del costo dell’intervento (lavori ammessi a contributo), sull’importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 Euro;
– fino all’0,35% del costo dell’intervento (lavori ammessi a contributo) oltre ad € 2.000.000,00.

Su questo punto, voglio fermarmi e fare una riflessione. Se io come ingegnere dovessi prendere la commessa per realizzare una casetta, diciamo con un costo dell'intervento di 100'000 €, andrei a prendere il 3% di tale cifra, quindi 3'000 €. Considerando le parti di rilievo del terreno, geologiche, del progetto architettonico, del calcolo strutturale, della direzione lavori, della sicurezza del cantiere... considerando le responsibilità successive di cui mi faccio carico, considerando che si opera in una zona sicuramente sismica e che il rischio può esserci intrinseco, considerando la modesta cifra, direi che non ne varrebbe la pena intervenire come ingegnere per questo progetto. Assolutamente no. Ma andiamo avanti:




Contributo per le spese tecniche


La percentuale indicata al comma 5 dell’articolo 34 del decreto legge n. 189/2016 pari al 10% costituisce il valore massimo del contributo erogato per le spese tecniche dal Commissario Straordinario ed è differenziata, come di seguito descritto, sulla base:

a) della tipologia delle attività;

b) all’importo dei lavori.

Per la delocalizzazione delle attività economiche la percentuale massima per tutte le prestazioni professionali risulta essere pari al 5%, senza articolazione in base all’importo dei lavori.


Attività economiche


Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione delle attività economiche, con tipologia prefabbricata o similare, la percentuale massima, differenziata in base all’importo dei lavori, è la seguente:
per lavori con importi fino a € 500.000,009,0%
per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,008,0%
per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,007,0%
per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,006,5%

Residenziale


Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione per gli edifici residenziali, prevalentemente residenziali o riconducibili alla tipologia residenziale, la percentuale massima, differenziata sulla base dei diversi importi dei lavori, è la seguente:
per lavori con importi fino a € 150.000,0010,0%
per lavori con importi eccedenti € 150.000,00 fino a € 500.000,009,5%
per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,009,0%
per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,008,5%
per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,008,0%

Il contributo minimo riconosciuto sull’insieme delle spese tecniche del presente protocollo, per una pratica relativa ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione per gli edifici residenziali, indipendentemente dall’importo dei lavori, è comunque non inferiore ad € 6.000,00.

Per questi interventi la percentuale massima, differenziata sulla base delle diverse prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte ed indipendentemente dall’importo dei lavori, è la seguente:

a) progetto di opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre (se necessari)54%
b) direzione dei lavori33%
c) coordinamento della sicurezza nei cantieri9%
d) collaudo strutturale4%

Contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche


Ai sensi dell’articolo 34, comma 5, ultimo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, è riconosciuto un contributo aggiuntivo nella misura massima del 2% per le seguenti prestazioni:

a) per la relazione geologica, comprese le spese, effettuata a supporto della redazione del progetto strutturale e che costituisce prestazione non sub-appaltabile, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:
per lavori con importi fino a € 500.000,001,20%
per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,001,00%
per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,000,70
%
per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,000,50%

Il contributo minimo riconosciuto per le prestazioni geologiche è stabilito in misura non inferiore ad € 1.000,00.

b) per le ulteriori prestazioni specialistiche, strettamente dipendenti dalla tipologia dell’intervento che esulano dalla attività tecnica professionale ordinaria, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:


pratiche di accatastamento (relative alle nuove costruzioni)fino all’0,2%
relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentatifino all’0,4%
restituzione rilievo geometrico su supporto informaticofino all’0,5%
rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali sottoposti alla tutela prevista dal D.lgs. n. 42 del 2004fino all’0,7%
Qualora vengano effettuate più prestazioni aggiuntive, il contributo aggiuntivo è riconosciuto esclusivamente entro il limite massimo del 2% del costo dell’intervento. È ammesso il riconoscimento del contributo aggiuntivo soltanto allorquando le prestazioni aggiuntive siano effettivamente svolte e documentate contemporaneamente alla redazione del progetto o all’esecuzione dei lavori. 

Qualora le prestazioni aggiuntive siano effettuate da professionisti diversi dall’affidatario dell’incarico, ai fini del riconoscimento del contributo aggiuntivo è necessaria anche la produzione delle fatture emesse dall’esecutore delle prestazioni.

La risposta dei tecnici

Sembra che questo documento abbia creato nuovamente malumore tra ingegneri e architetti italiani, che dopo aver subito uno burocrazia estenuante da parte dei propri albi e da parte del Governo, sono chiamati a dover intervenire per la ricostruzione, ma a non veder riconosciuta la loro professione al livello che si ci aspetterebbe. Cosa che fa altresì pensare, è che queste massimi, vengono inseriti per le professioni tecniche, ma ancora poco si sa, se non nulla, riguardo alle altre professioni che devono intervenire, muratori, idraulici, falegnami, ecc.... Al quale, si evince da notizie arrivate, starebbero comunque in prezzi stabiliti dal mercato e non imposti dallo Stato.

La domanda è ovvia: ma visto che c'è tanto bisogno e tanta fretta per ricostruire case e paese, per mettere in sicurezza e far tornare agibili le altre case, il Governo, non avrebbe potuto inserire maggiori disponibilità per accelerare l'opera di ricostruzione?  
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martedì 18 ottobre 2016

Il diritto di condominio

Il diritto di condominio ha il suo fondamento nel fatto che le parti siano necessarie per l’esistenza, ovvero che siano permanentemente destinate all’uso o al godimento comune.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 12 novembre 2015 – 19 aprile 2016, n. 7704
Presidente Nuzzo – Relatore Falaschi

Una fattispecie piuttosto articolata sotto il profilo costruttivo offre alla Corte l’occasione per una chiara lettura dell’art. 1117 cod.civ. e la riaffermare principi non innovativi ma che è utile ripercorrere poiché ancora una volta sottolineano le diverse caratteristiche (struttura o funzione) per cui può essere ritenuto comune un bene. Accade, in fatto, che un soggetto sia proprietario (rectius, nudo proprietario) di alcuni vani posti al piano terra di un edificio e di uno soprastante, creati successivamente alla nascita del fabbricato per trasformazione e copertura di aree preesistenti ma concretamente e funzionalmente inglobati nella sagoma e nella struttura dell’edificio condominiale. Alla Corte è sottoposto quesito circa la riconducibilità di quei vani al Condominio, con il conseguente riconoscimento del diritto sulle parti comuni dello stabile ai sensi dell’art. 1117 cod.civ. La valutazione della Corte ha esito positivo per i muri perimetrali e la copertura dell’edificio e negativo per le scale, posto che dalla valutazione di fatto compiuta dal giudice di primo grado è emerso che quest’ulimo manufatto non è destinato a servire quei beni, che hanno autonomo accesso. Afferma la Corte che “ai fini di stabilire se potesse operare la presunzione di comproprietà di cui all’art. 1117 c.c., invocata dalla controricorrente ed avversata dalla ricorrente, va considerato che il diritto di condominio sulle parti comuni dell’edificio ha il suo fondamento nel fatto che tali parti siano necessarie per l’esistenza ovvero che siano permanentemente destinate all’uso o al godimento comune. La richiamata disposizione di cui all’art. 1117 c.c., che contiene un’elencazione non tassativa ma meramente esemplificativa dei beni da considerare oggetto di comunione, può essere superata se la cosa, per obbiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all’uso o al godimento di una parte dell’immobile, venendo meno in questi casi il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria, giacché la destinazione particolare del bene vince l’attribuzione legale, alla stessa stregua del titolo contrario.” La Suprema Corte sottolinea, da un lato, che deve essere una valutazione strutturale e funzionale a guidare il Giudice nella interpretazione dell’art. 1117 cod.civ. e, dall’altro, che tale valutazione è prerogativa esclusiva del Giudice di merito: “secondo gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, i vani acquistati dall’attrice non erano autonomi e distinti dal (OMISSIS) e la sentenza ha accertato che, in considerazione della struttura perimetrale e della tecnica di realizzazione dei locali terranei - come si è detto - detti beni risultavano incorporati ab origine in modo definitivo all’edificio monumentale, avendo in comune le mura perimetrali esterne e la copertura. La questione presenta affinità con alcuni precedenti esaminati da questa Corte che ha ritenuto che, in caso di frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento, dall’originario unico proprietario ad altri soggetti, di alcune unità immobiliari, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale di comunione pro indiviso di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano - in tale momento costitutivo del condominio - destinate all’uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio stesso (ex plurimis: Cass 18 dicembre 2014 n. 26766)… In materia di condominio, infatti, spetta esclusivamente al giudice di merito accertare, dopo aver preso in esame la situazione dei luoghi e delle cose se un determinato bene, per la sua struttura e conformazione e per la funzione cui è destinato, rientri tra quelli condominiali oppure sia di proprietà esclusiva ovvero se si tratti di bene comune solo a taluni condomini o, infine, se sia comune al condominio e (solo) ad alcuni dei singoli proprietari esclusivi, non potendosi escludere a priori la ricorrenza di una eventualità siffatta (cfr Cass. 7 maggio 2010 n. 11195).” Una valutazione in fatto sottende anche l’esclusione della condominialità, nel caso di specie riferita alle scale: “Le scale, tecnicamente, danno accesso alle proprietà esclusive e per tale ragione sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo, essendo necessarie all’uso comune. Ma dall’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito, che ha sottolineato la particolare configurazione rispetto ai due locali terranei, ne va esclusa la condominialità. Il diritto di condominio ha il suo fondamento nel fatto che le parti siano necessarie per l’esistenza, ovvero che siano permanentemente destinate all’uso o al godimento comune. Le obiettive caratteristiche strutturali, per cui dette scale servono in modo esclusivo all’uso o al godimento di una parte dell’immobile, ne fanno venire meno in questo caso il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria, giacché la destinazione particolare del bene vince l’attribuzione legale, alla stessa stregua del titolo contrario.”

di Massimo Ginesi
Coordinatore giuridico CSN ANACI
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