giovedì 16 marzo 2017

La Cassazione prolunga il termine per l’impugnazione delle delibere assembleari

Secondo la S.C. il principio di effettiva conoscenza che deve orientare l’interprete non consente di ancorare il momento di perfezionamento della comunicazione all’esecuzione di un adempimento - il rilascio dell’avviso di giacenza - ove è certo che il destinatario dell’atto incolpevolmente non ne ha conoscenza

Secondo una recente decisione della S.C. (Cass. 14 dicembre 2016 n. 25791) la presunzione iuris tantum di conoscenza, posta dall’art. 1335 c.c., e di conseguenza, la decorrenza del “dies a quo” per l’impugnazione della deliberazione trova applicazione solo ove vi sia stato un effettivo recapito della raccomandata contenente il verbale all’indirizzo del condomino assente all’assemblea”, ma il problema per l’interprete sorgerebbe allorchè l’atto non venga di fatto recapitato all’indirizzo ma venga compiuto solo un tentativo di recapito stante l’assenza del destinatario o delle persone abilitate alla ricezione: in tale ipotesi mancherebbe il presupposto essenziale per l’applicabilità della presunzione di conoscenza posta dall’art. 1335 c.c., cioè l’arrivo dell’atto all’indirizzo del destinatario (la norma infatti fa testuale riferimento al momento in cui gli atti ivi menzionati “giungono” all’indirizzo) in quanto a tale indirizzo viene lasciato solo l’avviso di tentativo di consegna che però, come è noto, è un modulo non contenente l’indicazione del contenuto dell’atto a cui si riferisce.
La questione di diritto che si porrebbe in tal caso consiste nello stabilire quando possa ritenersi avvenuta “la comunicazione” da cui l’art. 1137 c.c., fa decorrere il termine di trenta giorni prescritto, sotto pena di decadenza, per l’impugnazione, mancando una disposizione espressa che regoli tale ipotesi.
Secondo la S.C. il principio di effettiva conoscenza che deve orientare l’interprete non consente di ancorare il momento di perfezionamento della comunicazione all’esecuzione di un adempimento - il rilascio dell’avviso di giacenza - ove è certo che il destinatario dell’atto incolpevolmente non ne ha conoscenza (per non essere stato reperito dall’agente postale e per non avere ancora avuto la possibilità di recarsi a ritirare l’atto presso l’ufficio postale).
L’applicazione della presunzione di conoscenza degli atti recettizi posta dall’art. 1335 c.c., risulterebbe in contrasto con l’art. 24 Cost.: la Corte. Cost. con la pronuncia n. 346/98 in materia di notificazione (ma il principio potrebbe valere logicamente anche per una comunicazione da cui decorre un termine decadenziale per l’esercizio di un diritto) ha affermato che “la funzione propria della notificazione è quella di portare l’atto a conoscenza del destinatario, al fine di consentire l’instaurazione del contraddittorio e l’effettivo esercizio del diritto di difesa.
La S.C. ha ritenuto di condividere le conclusioni cui era giunta una propria precedente pronuncia (Cass. 2 febbraio 2016 n. 2027, emessa in fattispecie di notifica a mezzo posta di atti impositivi), per cui troverebbe applicazione analogica la regola dettata nella l. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, secondo cui “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”; peraltro, poichè il regolamento del servizio di recapito di cui al d.m. 1 ottobre 2008 non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l’avviso di giacenza, ma soltanto, all’art. 25, il “rilascio dell’avviso di giacenza”, la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, è quella che la comunicazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.
In precedenza la S.C. aveva, invece, affermato che per ritenere sussistente, secondo l’art. 1335 c.c., la presunzione di conoscenza da parte del destinatario della dichiarazione a questo diretta, occorre la prova, il cui onere incombe al dichiarante, che la dichiarazione si pervenuta all’indirizzo del destinatario, e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del destinatario (o di altra persona abilitata) coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale e non con il momento in cui fu consegnata (Cass. 1 aprile 1997 n. 2847), precisando che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1335 c.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., per la disparità di trattamento che la norma così interpretata creerebbe fra i destinatari di atti unilaterali recettizi, anche di rilevante interesse economico-giuridico rispetto ai destinatari degli atti giudiziari, notificati a mezzo posta, è manifestamente infondata, trattandosi di situazioni non omogenee e consentendo comunque l’art. 1335 c.c. di superare la presunzione di conoscenza del destinatario dell’atto, ove quest’ultimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di averne notizia (Cass. 23 settembre 1996 n. 8399).
Contro il nuovo orientamento si può, in primo luogo, osservare che non sembra esatto il punto di partenza del ragionamento della S.C., secondo il quale, in definitiva, la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. opererebbe solo nel caso in cui la raccomandata sia stata consegnata ad una delle persone abilitate a riceverla ai sensi dell’art. 26 del d.m. 1 ottobre 2008 e non nell’ipotesi in cui l’ufficiale postale non abbia trovato nessuna di tali persone all’indirizzo del destinatario per cui non abbia potuto procedere alla consegna.
L’art. 1335 c.c. ricollega tale presunzione non ad una effettiva consegna, ma all’arrivo della lettera raccomandata all’indirizzo del destinatario (“giungono”), facendo implicitamente ricadere sul destinatario le conseguenze del fatto che al momento di tale arrivo manchi una persona abilitata alla consegna da parte dell’ufficiale postale, salvo quanto previsto dall’ultima parte di tale disposizione.
Non sembra poi corretto il riferimento al precedente invocato, il quale riguardava la “notificazione” e nel quale viene espressamente affermato che “altro è una comunicazione è altro una notificazione”. Ne consegue che mancherebbe comunque la eadem ratio che possa giustificare una applicazione analogica della l. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4. Ciò a prescindere che non di applicazione analogica si dovrebbe parlare, ma di creazione di una nuova norma, in quanto alla lettera raccomandata verrebbe sostituito l’avviso di giacenza.
Paradossalmente il nuovo corso della S.C. potrebbe ritorcersi cono il condominio assente, il quale, ove aderendo alla precedente interpretazione dell’art. 1335 c.c., potrebbe senza limiti di tempo dedurre (e provare) senza colpa nella impossibilità di avere notizia della comunicazione; facendo applicazione della l. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, tale possibilità verrebbe meno.

Amministrare Immbobili 
di Roberto Triola
già Presidente della Seconda Sezione Civile della Cassazione 

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