Secondo la S.C. il principio di effettiva conoscenza che deve orientare l’interprete non consente di ancorare il momento di perfezionamento della comunicazione all’esecuzione di un adempimento - il rilascio dell’avviso di giacenza - ove è certo che il destinatario dell’atto incolpevolmente non ne ha conoscenza
Secondo una recente decisione della S.C. (Cass. 14 dicembre 2016 n. 25791) la presunzione iuris tantum di conoscenza, posta dall’art. 1335 c.c., e di conseguenza, la decorrenza del “dies a quo” per l’impugnazione della deliberazione trova applicazione solo ove vi sia stato un effettivo recapito della raccomandata contenente il verbale all’indirizzo del condomino
assente all’assemblea”, ma il problema per l’interprete
sorgerebbe allorchè l’atto non venga di
fatto recapitato all’indirizzo ma venga compiuto
solo un tentativo di recapito stante l’assenza del
destinatario o delle persone abilitate alla ricezione:
in tale ipotesi mancherebbe il presupposto
essenziale per l’applicabilità della presunzione di
conoscenza posta dall’art. 1335 c.c., cioè l’arrivo
dell’atto all’indirizzo del destinatario (la norma
infatti fa testuale riferimento al momento in cui
gli atti ivi menzionati “giungono” all’indirizzo) in
quanto a tale indirizzo viene lasciato solo l’avviso
di tentativo di consegna che però, come è noto, è
un modulo non contenente l’indicazione del contenuto
dell’atto a cui si riferisce.
La questione di diritto che si porrebbe in tal caso
consiste nello stabilire quando possa ritenersi avvenuta
“la comunicazione” da cui l’art. 1137 c.c., fa
decorrere il termine di trenta giorni prescritto, sotto pena di decadenza, per l’impugnazione, mancando
una disposizione espressa che regoli tale ipotesi.
Secondo la S.C. il principio di effettiva conoscenza
che deve orientare l’interprete non consente
di ancorare il momento di perfezionamento della
comunicazione all’esecuzione di un adempimento
- il rilascio dell’avviso di giacenza - ove è certo
che il destinatario dell’atto incolpevolmente non
ne ha conoscenza (per non essere stato reperito
dall’agente postale e per non avere ancora avuto
la possibilità di recarsi a ritirare l’atto presso l’ufficio
postale).
L’applicazione della presunzione di conoscenza
degli atti recettizi posta dall’art. 1335 c.c., risulterebbe
in contrasto con l’art. 24 Cost.: la Corte.
Cost. con la pronuncia n. 346/98 in materia di
notificazione (ma il principio potrebbe valere logicamente
anche per una comunicazione da cui
decorre un termine decadenziale per l’esercizio di
un diritto) ha affermato che “la funzione propria
della notificazione è quella di portare l’atto a conoscenza
del destinatario, al fine di consentire
l’instaurazione del contraddittorio e l’effettivo
esercizio del diritto di difesa.
La S.C. ha ritenuto di condividere le conclusioni
cui era giunta una propria precedente pronuncia
(Cass. 2 febbraio 2016 n. 2027, emessa in fattispecie
di notifica a mezzo posta di atti impositivi),
per cui troverebbe applicazione analogica
la regola dettata nella l. n. 890 del 1982, art.
8, comma 4, secondo cui “la notificazione si ha
per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di
spedizione della lettera raccomandata di cui al
comma 2, ovvero dalla data del ritiro del piego,
se anteriore”; peraltro, poichè il regolamento del
servizio di recapito di cui al d.m. 1 ottobre 2008
non prevede la spedizione di una raccomandata
contenente l’avviso di giacenza, ma soltanto,
all’art. 25, il “rilascio dell’avviso di giacenza”, la
regola da applicare per individuare la data di perfezionamento
della comunicazione a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, in caso di
mancato recapito della raccomandata all’indirizzo
del destinatario, è quella che la comunicazione si
ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del
rilascio dell’avviso di giacenza ovvero dalla data
del ritiro del piego, se anteriore.
In precedenza la S.C. aveva, invece, affermato
che per ritenere sussistente, secondo l’art. 1335
c.c., la presunzione di conoscenza da parte del
destinatario della dichiarazione a questo diretta,
occorre la prova, il cui onere incombe al dichiarante,
che la dichiarazione si pervenuta all’indirizzo
del destinatario, e tale momento, nel caso
in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante
lettera raccomandata non consegnata per l’assenza
del destinatario (o di altra persona abilitata) coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza
del plico presso l’ufficio postale e non con
il momento in cui fu consegnata (Cass. 1 aprile
1997 n. 2847), precisando che la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1335 c.c. in riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost., per la disparità di
trattamento che la norma così interpretata creerebbe
fra i destinatari di atti unilaterali recettizi,
anche di rilevante interesse economico-giuridico
rispetto ai destinatari degli atti giudiziari, notificati
a mezzo posta, è manifestamente infondata,
trattandosi di situazioni non omogenee e
consentendo comunque l’art. 1335 c.c. di superare
la presunzione di conoscenza del destinatario
dell’atto, ove quest’ultimo provi di essersi trovato
senza sua colpa nell’impossibilità di averne notizia
(Cass. 23 settembre 1996 n. 8399).
Contro il nuovo orientamento si può, in primo
luogo, osservare che non sembra esatto il punto
di partenza del ragionamento della S.C., secondo
il quale, in definitiva, la presunzione di conoscenza
di cui all’art. 1335 c.c. opererebbe solo nel
caso in cui la raccomandata sia stata consegnata
ad una delle persone abilitate a riceverla ai
sensi dell’art. 26 del d.m. 1 ottobre 2008 e non
nell’ipotesi in cui l’ufficiale postale non abbia
trovato nessuna di tali persone all’indirizzo del
destinatario per cui non abbia potuto procedere
alla consegna.
L’art. 1335 c.c. ricollega tale presunzione non ad
una effettiva consegna, ma all’arrivo della lettera
raccomandata all’indirizzo del destinatario
(“giungono”), facendo implicitamente ricadere
sul destinatario le conseguenze del fatto che al
momento di tale arrivo manchi una persona abilitata
alla consegna da parte dell’ufficiale postale,
salvo quanto previsto dall’ultima parte di tale disposizione.
Non sembra poi corretto il riferimento al precedente
invocato, il quale riguardava la “notificazione” e
nel quale viene espressamente affermato che “altro
è una comunicazione è altro una notificazione”. Ne
consegue che mancherebbe comunque la eadem
ratio che possa giustificare una applicazione analogica
della l. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4.
Ciò a prescindere che non di applicazione analogica
si dovrebbe parlare, ma di creazione di una
nuova norma, in quanto alla lettera raccomandata
verrebbe sostituito l’avviso di giacenza.
Paradossalmente il nuovo corso della S.C. potrebbe
ritorcersi cono il condominio assente, il quale,
ove aderendo alla precedente interpretazione
dell’art. 1335 c.c., potrebbe senza limiti di tempo
dedurre (e provare) senza colpa nella impossibilità
di avere notizia della comunicazione; facendo
applicazione della l. n. 890 del 1982, art. 8, comma
4, tale possibilità verrebbe meno.
Amministrare Immbobili
di Roberto Triola
già Presidente della Seconda Sezione Civile della Cassazione
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